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Ricorso proposto il 29 dicembre 2010 - Castiglioni/Commissione

(Causa T-591/10)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente : Castiglioni Srl (Busto Arsizio, Italia) (rappresentante : G. Turri, avvocato)

Convenua : Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale:

in via principale: annulli gli atti impugnati meglio descritti nell'epigrafe del presente ricorso, dichiarando che gli stessi sono nulli e non avvenuti condannando, per l'effetto, la Commissione Europea al risarcimento del danno in forma specifica, anche attraverso la dichiarazione di nullità, di annullamento o d'inefficacia del contratto eventualmente sottoscritto tra Commissione Europea ed i concorrenti risultati aggiudicatari;

in via subordinata: annulli gli atti impugnati meglio descritti nell'epigrafe del presente ricorso, dichiarando che gli stessi sono nulli e non avvenuti condannando, per l'effetto, la Commissione Europea al risarcimento del danno, ivi compreso il cd. danno curriculare, patito da Castiglioni Srl per equivalente nella misura in cui verrà quantificato in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.

In ogni caso: con condanna della Commissione Europea al pagamento delle spese del giudizio

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

-    Primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 137, paragrafo quarto, del Regolamento (CE, Euratom), n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357, pag. 1), violazione del bando di gara e dei successivi chiarimenti, difetto di motivazione.

Si afferma a questo riguardo che la ricorrente ha dimostrato il possesso di tutti i livelli minimi di standard di capacità richiesti dal bando di gara e che la dimostrazione circa il possesso dei requisiti minimi sia avvenuta in parte direttamente ed in parte a mezzo avvalimento è circostanza del tutto irrilevante, posto che l'avvalimento è istituto espressamente considerato dalla normativa che disciplina la fattispecie concreta. La mancata valutazione dell'offerta presentata dalla ricorrente sarebbe dunque illegittima.

-    Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 148, comma 3, del Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, già citato, difetto di motivazione.

Si afferma a questo riguardo che, anche volendo concludere circa la non univocità della documentazione presentata dalla ricorrente ai fini della dimostrazione del possesso dello standard ST3, l'Amministrazione aggiudicatrice avrebbe dovuto applicare l'articolo 148, comma 3, il regolamento n. 2342/2002.

-    Terzo motivo, vertente sull'irregolarità del bando di gara.

Si afferma a questo riguardo che per la denegata ipotesi in cui si ritenga che la posizione dell'Amministrazione aggiudicatrice trovi fondamento nel bando di gara, la ricorrente impugna lo stesso bando formulando le medesime censure formulate in precedenza con il primo motivo di ricorso.

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