Language of document : ECLI:EU:T:2011:419

Causa T‑18/10

Inuit Tapiriit Kanatami e altri

contro

Parlamento europeo e

Consiglio dell’Unione europea

«Ricorso di annullamento — Regolamento (CE) n. 1007/2009 — Commercio dei prodotti derivati dalla foca — Divieto di importazione e di vendita — Eccezione a vantaggio delle comunità Inuit — Applicazione dell’art. 263, quarto comma, TFUE — Nozione di “atto regolamentare” — Mancanza di incidenza diretta o individuale — Irricevibilità»

Massime dell’ordinanza

1.      Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Nozione di atto regolamentare ai sensi dell’art. 263, quarto comma, TFUE — Qualsiasi atto di portata generale ad eccezione degli atti legislativi

(Art. 263, quarto comma, TFUE)

2.      Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Condizioni che le riguardano direttamente, ai sensi dell’art. 263, quarto comma, TFUE — Contrarietà al principio della tutela giurisdizionale effettiva — Insussistenza

(Art. 263, quarto comma, TFUE)

3.      Atti delle istituzioni — Natura giuridica — Atti legislativi e atti regolamentari — Criteri distintivi — Procedimento di adozione dell’atto

(Art. 251 CE; artt. 289, nn. 1 e 3, TFUE e 294 TFUE)

4.      Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Regolamento n. 1007/2009 sul commercio dei prodotti derivati dalla foca

(Art. 263, quarto comma, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1007/2009)

1.      La nozione di atto regolamentare ai sensi dell’art. 263, quarto comma, TFUE deve essere interpretata nel senso che include qualsiasi atto di portata generale ad eccezione degli atti legislativi. Di conseguenza, un atto legislativo può formare oggetto di un ricorso di annullamento da parte di una persona fisica o giuridica unicamente se la riguarda direttamente e individualmente.

Infatti, in primo luogo, sebbene l’art. 263, quarto comma, TFUE abbia introdotto una novità rispetto al Trattato CE in materia di accesso al giudice dell’Unione, vale a dire che attualmente qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre un ricorso contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e non comportano alcuna misura di esecuzione, il Trattato FUE non definisce la nozione di atto regolamentare. A tale riguardo, detta disposizione, omettendo il termine «decisione», consente di proporre un ricorso contro gli atti individuali, contro gli atti di portata generale che riguardano una persona fisica o giuridica direttamente e individualmente nonché contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e non comportano alcuna misura d’esecuzione. In tale contesto, questa possibilità non include tutti gli atti di portata generale, bensì una loro categoria più ristretta, vale a dire gli atti regolamentari. Ne consegue che l’art. 263, quarto comma, TFUE, in combinato disposto con il primo comma dello stesso articolo, prevede che qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre un ricorso contro gli atti di cui è destinataria, nonché, da un lato, contro gli atti di portata generale, legislativi o regolamentari, che la riguardano direttamente e individualmente e, dall’altro, contro taluni atti di portata generale, vale a dire gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e non comportano alcuna misura di esecuzione.

In secondo luogo, tale interpretazione dell’art. 263, quarto comma, TFUE è suffragata dalla genesi del procedimento conclusosi con l’adozione di detta disposizione, che risale al progetto di Trattato che istituisce una Costituzione per l’Europa, dal quale risulta che la formulazione utilizzata consente di operare una distinzione tra gli atti legislativi e gli atti regolamentari, adottando un’impostazione restrittiva per i ricorsi proposti dai privati contro gli atti legislativi.

In terzo luogo, la finalità dell’art. 263, quarto comma, TFUE è di consentire ad una persona fisica o giuridica di proporre un ricorso contro quegli atti di portata generale, diversi dagli atti legislativi, che la riguardano direttamente e non comportano alcuna misura d’esecuzione. Pertanto, la formulazione di tale disposizione non consente di proporre un ricorso contro tutti gli atti rispondenti ai criteri dell’incidenza diretta e dell’assenza di misure di esecuzione, né contro tutti gli atti di portata generale rispondenti a tali criteri, ma unicamente contro una specifica categoria di questi ultimi, vale a dire gli atti regolamentari. Di conseguenza, i presupposti per la ricevibilità di un ricorso di annullamento contro un atto legislativo rimangono più restrittivi di quanto non lo siano nel caso di un ricorso contro un atto regolamentare.

(v. punti 39, 42-43, 45, 49-50, 56)

2.      Con riferimento al diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, in particolare alla luce dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, il giudice dell’Unione non può, senza eccedere le proprie competenze, interpretare i requisiti cui è subordinata la possibilità di un singolo di proporre ricorso di annullamento contro un regolamento in modo da indurre ad escludere i requisiti medesimi, che sono espressamente previsti dal Trattato, e ciò neppure alla luce del principio della tutela giurisdizionale effettiva.

(v. punto 51)

3.      Dall’art. 289, nn. 1 e 3, TFUE risulta che gli atti giuridici adottati mediante la procedura definita all’art. 294 TFUE, denominata «procedura legislativa ordinaria», sono atti legislativi. Poiché la procedura definita all’art. 294 TFUE riprende sostanzialmente quella definita all’art. 251 CE, un regolamento adottato sulla base dell’art. 95 CE secondo la procedura di codecisione di cui all’art. 251 CE dev’essere qualificato, nell’ambito delle categorie di atti giuridici previste dal Trattato FUE, come atto legislativo.

Inoltre, anche se, secondo costante giurisprudenza, il criterio distintivo fra un regolamento e una decisione va ricercato nella portata generale o meno dell’atto di cui trattasi, tale giurisprudenza si applica segnatamente alla seconda parte dell’art. 230, quarto comma, CE. Scopo di tale disposizione era in particolare quello di evitare che, ricorrendo alla forma del regolamento, le istituzioni dell’Unione potessero impedire che il singolo impugnasse una decisione che lo toccava direttamente e individualmente e, quindi, di precisare che la scelta di una determinata forma non poteva modificare la natura di un atto.

Orbene, mentre il criterio di distinzione tra un atto di portata generale e un atto individuale va cercato nell’eventuale portata generale dell’atto di cui trattasi, la sua qualificazione come atto legislativo o regolamentare ai sensi del Trattato FUE è basata sul criterio della procedura, legislativa o meno, che ha portato alla sua adozione.

(v. punti 59-61, 63-65)

4.      La condizione relativa all’incidenza diretta nei confronti di una persona fisica o giuridica da parte di un atto di portata generale ai sensi dell’art. 263, quarto comma, TFUE, che deve essere soddisfatta affinché un ricorso di annullamento contro tale atto sia ricevibile, presuppone, in primo luogo, che il provvedimento dell’Unione contestato produca direttamente effetti sulla situazione giuridica di tale singolo e, in secondo luogo, che esso non lasci alcun potere discrezionale ai destinatari incaricati della sua applicazione, la quale abbia carattere meramente automatico e derivi dalla sola normativa dell’Unione senza intervento di altre norme intermedie.

Nel caso di un ricorso proposto da singoli contro il regolamento n. 1007/2009 sul commercio dei prodotti derivati dalla foca, sebbene non possa escludersi che il divieto generale di immissione in commercio dei prodotti derivati dalla foca in esso previsto possa avere ripercussioni sull’attività delle persone che intervengono a monte o a valle di detta immissione, tuttavia tali ripercussioni non possono essere considerate una conseguenza diretta del suddetto divieto. Per quanto riguarda i prodotti che possono essere assoggettati al regime di deroga al divieto generale previsto dal suddetto regolamento, le autorità nazionali non sono in grado di applicarlo in assenza delle misure di attuazione stabilite da un regolamento di attuazione, che devono per l’appunto definire le condizioni per l’immissione sul mercato di tali prodotti. Perciò, una disposizione siffatta non costituisce una disciplina completa, autosufficiente e che non richiede alcuna disposizione di attuazione, e può quindi riguardare direttamente i singoli.

Quanto alla questione se persone fisiche o giuridiche siano individualmente interessate da tale regolamento, ai sensi dell’art. 263, quarto comma, TFUE, così da essere legittimate ad impugnare tale regolamento con un ricorso di annullamento, anche ammesso che dette persone rientrino, oltre che nell’ambito del divieto generale, nell’eccezione relativa ai prodotti di cui trattasi, ciò non sarebbe sufficiente ad individuarle in modo analogo al destinatario di una decisione.

(v. punti 71, 75, 78, 92)