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Ordinanza del Tribunale di primo grado 14 dicembre 2005 - Arizona Chemical e a. / Commissione

(Procedimento T-369/03) 1

("Direttiva 67/548/CEE - Diniego di declassificazione della colofonia come sostanza pericolosa - Ricorso di annullamento - Atto non impugnabile - Ricorso per risarcimento danni - Prescrizione - Eccezione di illegittimità - Irricevibilità")

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Arizona Chemical BV (Huizen, Paesi Bassi), Eastman Belgium BVBA (Kallo, Belgio), Resinall Europe BVBA (Bruges, Belgio) e Cray Valley Iberica, SA (Madrid, Spagna) [Rappresentanti: avv.ti C. Mereu e K. Van Maldegem]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee [Rappresentanti: X. Lewis e F. Simonetti, agenti]

Parte interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica di Finlandia [rappresentanti: T. Pynnä e A. Guimaraes-Purokoski, agenti]

Oggetto della causa

Da un lato, una domanda di annullamento di un atto della Commissione che ha respinto la richiesta delle ricorrenti intesa ad ottenere la cancellazione della sostanza denominata colofonia dall'elenco delle sostanze sensibilizzanti di cui all'allegato I della direttiva del Consiglio 27 giugno 1967, 67/548/CEE, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU 1967, 196, pag. 1), e, dall'altro lato, una domanda di risarcimento del danno subito

Dispositivo dell'ordinanza

Il ricorso è respinto perchè irricevibile.

Le ricorrenti sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla convenuta.

La parte interveniente sopporterà le proprie spese.

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1 - GU C 7 del 10.1.2004.