Language of document : ECLI:EU:C:2021:889

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

28 ottobre 2021 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CE) n. 6/2002 – Disegni o modelli comunitari – Articoli 4, 6 e 11 – Azione per contraffazione – Disegno o modello comunitario non registrato – Aspetto di una parte di prodotto – Requisiti per la protezione – Componente di un prodotto complesso – Carattere individuale – Atto di divulgazione al pubblico»

Nella causa C‑123/20,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), con decisione del 30 gennaio 2020, pervenuta in cancelleria il 4 marzo 2020, nel procedimento

Ferrari SpA

contro

Mansory Design & Holding GmbH,

WH,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da E. Regan, presidente di sezione, C. Lycourgos, presidente della Quarta Sezione, e M. Ilešič (relatore), giudice,

avvocato generale: H. Saugmandsgaard Øe

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per Ferrari SpA, da R. Pansch ed A. Sabellek, Rechtsanwälte;

–        per la Mansory Design & Holding GmbH e per WH, da B. Ackermann, Rechtsanwältin;

–        per il governo ceco, da M. Smolek, J. Vláčil e T. Machovičová, in qualità di agenti;

–        per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da S. Fiorentino, avvocato dello Stato;

–        per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

–        per la Commissione europea, da É. Gippini Fournier, T. Scharf e J. Samnadda, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 15 luglio 2021,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), dell’articolo 6, paragrafo 1, nonché dell’articolo 11, paragrafo 1 e paragrafo 2, prima frase, del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU 2002, L 3, pag. 1).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone Ferrari SpA alla Mansory Design & Holding GmbH (in prosieguo: la «Mansory Design») nonché a WH, amministratore di quest’ultima società, in merito ad un’azione per contraffazione e a domande collegate, a motivo di una presunta violazione dei diritti conferiti da un disegno o modello comunitario non registrato.

 Contesto giuridico

3        I considerando 6, 7, 16, 17, 21 e 25 del regolamento n. 6/2002 enunciano quanto segue:

«(6)      Poiché gli scopi dell’azione proposta, in particolare la protezione di un disegno o modello in un territorio unico comprendente tutti gli Stati membri, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti della creazione di un disegno o modello comunitario e di un’autorità comunitaria in materia, essere meglio realizzati a livello comunitario, [l’Unione] può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. (…)

(7)      Una migliore protezione dei disegni e modelli non solo promuove la contribuzione dei singoli disegnatori all’eccellenza della produzione comunitaria in questo campo, ma incoraggia anche i processi innovativi e l’emergere di nuovi prodotti e gli investimenti produttivi.

(…)

(16)      Alcuni [settori dell’economia dell’Unione] realizzano un gran numero di disegni o modelli di prodotti che spesso non restano a lungo sul mercato, per i quali ottenere una protezione senza formalità di registrazione rappresenta un vantaggio e la durata della protezione stessa ha un’importanza secondaria. Per contro altri settori apprezzano i vantaggi offerti dalla registrazione in funzione della superiore certezza del diritto che fornisce e chiedono quindi che i loro prodotti possano essere protetti per un periodo più lungo, correlato alla loro vita commerciale prevedibile.

(17)      Da quanto precede scaturisce l’esigenza d’istituire due forme di protezione, la prima delle quali consisterà in una protezione di breve periodo accordata ai disegni e modelli non registrati, mentre la seconda sarà concessa per un periodo più lungo ai disegni e modelli registrati.

(…)

(21)      La natura di diritto esclusivo conferita dal disegno o modello comunitario registrato è coerente con la maggiore certezza del diritto che ne deriva. La protezione del disegno o modello comunitario non registrato dovrebbe tuttavia concretarsi unicamente nel diritto di vietare la riproduzione del disegno o modello. Pertanto la protezione non può estendersi a prodotti a cui sono applicati disegni o modelli che sono il risultato di un disegno o modello concepito in modo indipendente da un secondo disegnatore. Questo diritto dovrebbe estendersi anche al commercio dei prodotti a cui sono applicati disegni o modelli contraffatti.

(…)

(25)      I settori industriali che in un breve spazio di tempo producono molti disegni la cui vita commerciale ha buone probabilità di rivelarsi effimera, cosicché in definitiva solo alcuni di essi verranno commercializzati, usufruiranno dei vantaggi del disegno o modello comunitario [non] registrato. (…)».

4        L’articolo 1 di detto regolamento, intitolato «Disegni o modelli comunitari», dispone, al paragrafo 2, lettera a), quanto segue:

«Un disegno o modello comunitario è protetto:

a)      come “disegno o modello comunitario non registrato” se è stato divulgato al pubblico secondo le modalità contemplate dal presente regolamento».

5        L’articolo 3 del medesimo regolamento, dal titolo «Definizioni», recita:

«Ai fini del presente regolamento s’intende per:

a)      “disegno o modello”: l’aspetto di un prodotto o di una sua parte quale risulta in particolare dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento;

b)      “prodotto”: qualsiasi oggetto industriale o artigianale, comprese tra l’altro le componenti destinate ad essere assemblate per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratori;

c)      “prodotto complesso”: un prodotto costituito da più componenti che possono esser sostituite consentendo lo smontaggio ed un nuovo montaggio del prodotto».

6        L’articolo 4 del medesimo regolamento, intitolato «Requisiti per la protezione», enuncia, ai suoi paragrafi 1 e 2, quanto segue:

«1.      Un disegno o modello è protetto come disegno o modello comunitario se ed in quanto è nuovo e possiede un carattere individuale.

2.      Il disegno o modello applicato ad un prodotto o incorporato in un prodotto che costituisce una componente di un prodotto complesso è considerato nuovo e dotato di carattere individuale soltanto se:

a)      la componente, una volta incorporata nel prodotto complesso, rimane visibile durante la normale utilizzazione di quest’ultimo, e

b)      le caratteristiche visibili della componente possiedono di per sé i requisiti di novità ed individualità».

7        L’articolo 5 del regolamento n. 6/2002, intitolato «Novità», prevede, al paragrafo 1, lettera a), quanto segue:

«Un disegno o modello si considera nuovo quando nessun disegno o modello identico sia stato divulgato al pubblico:

a)      per i disegni o modelli comunitari non registrati, anteriormente alla data alla quale il disegno o modello per cui è rivendicata la protezione è stato divulgato al pubblico per la prima volta;

(…)».

8        L’articolo 6 del medesimo regolamento, dal titolo «Carattere individuale», stabilisce, al paragrafo 1, lettera a), quanto segue:

«Si considera che un disegno o modello presenti un carattere individuale se l’impressione generale che suscita nell’utilizzatore informato differisce […] dall’impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato al pubblico:

a)      per i disegni o modelli comunitari non registrati, anteriormente alla data alla quale il disegno o modello per cui è rivendicata la protezione è stato divulgato al pubblico per la prima volta».

9        L’articolo 7 di detto regolamento, intitolato «Divulgazione», dispone, al paragrafo 1, quanto segue:

«Ai fini dell’applicazione degli articoli 5 e 6, un disegno o modello si considera divulgato al pubblico se è stato pubblicato a seguito di registrazione o in altro modo ovvero esposto, usato in commercio o altrimenti reso pubblico anteriormente alla data di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a) ed all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a) oppure, a seconda delle circostanze, all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b) ed all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), salvo il caso in cui tali fatti non potessero ragionevolmente essere conosciuti nel corso della normale attività commerciale negli ambienti specializzati del settore interessato, operanti nell[’Unione]. Il disegno o modello non si considera tuttavia divulgato al pubblico per il solo fatto di essere stato rivelato ad un terzo sotto vincolo esplicito o implicito di riservatezza».

10      L’articolo 11 del citato regolamento, intitolato «Durata della protezione di disegni o modelli comunitari non registrati», dispone quanto segue:

«1.      Il disegno o modello che possieda i requisiti di cui alla sezione 1 è protetto come disegno o modello comunitario non registrato per un periodo di tre anni decorrente dalla data in cui il disegno o modello è stato divulgato al pubblico per la prima volta nell[’Unione].

2.      Ai fini del paragrafo 1, si ritiene che un disegno o modello sia stato divulgato al pubblico nell[’Unione] se è stato pubblicato, esposto, usato in commercio o altrimenti reso pubblico in modo tale che, nel corso della normale attività commerciale, tali fatti potevano ragionevolmente essere conosciuti dagli ambienti specializzati del settore interessato operanti nell[’Unione]. Il disegno o modello non si considera tuttavia divulgato al pubblico per il solo fatto di essere stato rivelato ad un terzo sotto vincolo esplicito o implicito di riservatezza».

11      L’articolo 19 del regolamento n. 6/2002, intitolato «Diritti conferiti dal disegno o modello comunitario», recita:

«1.      Il disegno o modello comunitario registrato conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzare il disegno o il modello e di vietarne l’utilizzo a terzi senza il suo consenso. Sono in particolare atti di utilizzazione ai sensi della presente disposizione la fabbricazione, l’offerta, la commercializzazione, l’importazione, l’esportazione o l’impiego di un prodotto in cui il disegno o modello è [incorporato] o cui è applicato, ovvero la detenzione di siffatto prodotto per i fini suddetti.

2.      Il disegno o modello comunitario non registrato tuttavia conferisce al titolare il diritto di vietare gli atti di cui al paragrafo 1 soltanto se l’utilizzazione contestata deriva dalla copiatura di un disegno o modello protetto.

L’utilizzazione contestata non è considerata derivante dalla copiatura di un disegno o modello protetto se risulta da un’opera di creazione indipendente realizzata da un autore del quale si può ragionevolmente pensare che non conoscesse il disegno o modello divulgato dal titolare.

(…)».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

12      Ferrari è un costruttore di autovetture da corsa e sportive con sede in Italia. Il suo modello di alta gamma FXX K, prodotto in un numero di esemplari molto limitato, è destinato esclusivamente alla guida su circuito.

13      Ferrari ha presentato il modello FXX K per la prima volta al pubblico in un comunicato stampa datato 2 dicembre 2014. Tale comunicato conteneva le due seguenti fotografie, che mostravano il veicolo ripreso, rispettivamente, da una prospettiva laterale e da una frontale:

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14      La Ferrari FXX K esiste in due versioni che si distinguono unicamente per il colore della «V» posizionata sul cofano anteriore. In una prima versione, questa «V» è di colore nero ad eccezione della sua punta inferiore, che ha un colore identico a quello di base del veicolo in questione. In una seconda versione, la suddetta «V» è interamente di color nero.

15      La Mansory Design, di cui WH è l’amministratore, è un’impresa specializzata nella personalizzazione di autovetture di alta gamma. Sia l’impresa che l’amministratore sono stabiliti in Germania. Dall’anno 2016, la Mansory Design produce e commercializza dei set di accessori per personalizzazione, cosiddetti «tuning kits», destinati a modificare l’aspetto della Ferrari 488 GTB, un modello destinato alla guida su strada, prodotto in serie, disponibile dall’anno 2015, in modo da rendere il suo aspetto simile a quello della Ferrari FXX K.

16      La Mansory Design propone diversi kit destinati a modificare l’aspetto della Ferrari 488 GTB, tra cui due versioni del kit anteriore che rispecchiano le due versioni della Ferrari FXX K, là dove, nella prima versione, la «V» sul cofano anteriore è di colore nero ad eccezione della sua punta inferiore, mentre è interamente di colore nero nella seconda versione. La trasformazione completa della Ferrari 488 GTB implica la sostituzione di una gran parte degli elementi di carrozzeria esterni. Nel mese di marzo 2016, in occasione del Salone internazionale dell’automobile di Ginevra (Svizzera), la Mansory Design ha presentato un veicolo che aveva subìto questa trasformazione, con il nome di Mansory Siracusa 4XX.

17      Ferrari ritiene che la commercializzazione di questi pezzi da parte della Mansory Design costituisca una violazione dei diritti conferiti da uno o più disegni o modelli comunitari non registrati di cui essa è titolare.

18      In via principale, Ferrari ha sostenuto che la commercializzazione dei kit frontali costituisce una violazione di un primo disegno o modello comunitario non registrato di cui essa è titolare, avente ad oggetto la parte del proprio modello FXX K composta dall’elemento a forma di «V» sul cofano anteriore, dall’elemento a forma di alettone sporgente dalla parte centrale di questo primo elemento e disposto in senso longitudinale, ossia lo «strake», dallo spoiler anteriore a doppia linea integrato nel paraurti, e dal raccordo verticale centrale che collega lo spoiler anteriore e il cofano. Tale parte sarebbe percepita come un tutto unico, che definirebbe i «lineamenti» specifici di tale veicolo e farebbe anche pensare ad un aereo o ad un’autovettura di Formula 1. Secondo Ferrari, tale disegno o modello comunitario non registrato sarebbe venuto a esistenza al momento della pubblicazione del comunicato stampa del 2 dicembre 2014.

19      In subordine, Ferrari ha sostenuto di essere titolare di un secondo disegno o modello comunitario non registrato attinente allo spoiler anteriore a doppia linea, venuto ad esistenza al momento della pubblicazione del comunicato stampa del 2 dicembre 2014 o, al più tardi, al momento della pubblicazione, il 3 aprile 2015, di un film dal titolo «Ferrari FXX K – The Making Of», e che sarebbe stato anch’esso contraffatto dalla Mansory Design mediante la commercializzazione dei kit frontali.

20      In ulteriore subordine, Ferrari ha fondato la propria azione su un terzo disegno o modello comunitario non registrato riferito alla conformazione complessiva della Ferrari FXX K, così come raffigurata in un’altra fotografia del veicolo, in prospettiva obliqua, che figurava anch’essa nel comunicato stampa del 2 dicembre 2014.

21      Ferrari ha altresì fatto valere, per quanto riguarda le parti offerte in vendita nel territorio della Repubblica federale di Germania, dei diritti relativi alla protezione contro le imitazioni in virtù delle norme in materia di concorrenza sleale.

22      In primo grado, Ferrari ha, sulle diverse basi sopra indicate, chiesto la cessazione, in tutta l’Unione europea, della produzione, dell’offerta in vendita, della commercializzazione, dell’importazione, dell’esportazione, dell’utilizzazione o del possesso degli accessori controversi, ed ha presentato varie domande accessorie, chiedendo più precisamente l’esibizione di documenti contabili, il richiamo e la distruzione dei prodotti in questione e la concessione di un risarcimento pecuniario. Il Landgericht Düsseldorf (Tribunale del Land di Düsseldorf, Germania) ha respinto integralmente tali domande.

23      Ferrari ha interposto appello contro tale decisione dinanzi all’Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunale superiore del Land di Düsseldorf, Germania), facendo valere che le sue domande di inibitoria nonché le sue domande intese al richiamo e alla distruzione dei prodotti in questione, essendo fondate sui diritti conferiti dai disegni o modelli comunitari invocati, erano divenute prive di oggetto, a motivo della scadenza, intervenuta il 3 dicembre 2017, dei diritti in questione. Ferrari ha invece mantenuto ferme, in particolare, le domande intese ad ottenere il risarcimento del danno sofferto.

24      Il giudice d’appello ha respinto le pretese di Ferrari, giudicando infondate le domande da questa proposte a titolo dei suddetti disegni o modelli comunitari non registrati. Secondo detto giudice, il primo disegno o modello comunitario rivendicato, relativo alla parte della Ferrari FXX K descritta al punto 18 della presente sentenza, non è mai esistito, dato che Ferrari non ha dimostrato che fosse soddisfatto il requisito minimo di una certa autonomia e compiutezza in sé della forma. Anche il secondo disegno o modello comunitario rivendicato da Ferrari, avente ad oggetto l’aspetto dello spoiler anteriore a doppia linea, sarebbe insussistente, in quanto neanch’esso soddisferebbe il requisito della compiutezza in sé della forma. Riguardo al terzo disegno o modello rivendicato, avente ad oggetto la conformazione complessiva della Ferrari FXX K, esso sarebbe sì sussistente ma non sarebbe stato contraffatto dalla Mansory Design.

25      Ferrari ha dunque proposto un ricorso per Revision dinanzi al Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania). Tale giudice, che ha dichiarato ammissibile il ricorso, ritiene che l’esito di questo dipenda dall’interpretazione del regolamento n. 6/2002, e segnatamente dalla questione di sapere a quali condizioni l’aspetto di una parte di prodotto, nella specie quello fatto valere da Ferrari su una parte del modello FXX K, possa, in conformità del regolamento suddetto, beneficiare di una protezione in qualità di disegno o modello comunitario non registrato.

26      In tale contesto, il giudice del rinvio si chiede, da un lato, se la divulgazione al pubblico, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002, dell’immagine di un prodotto nel suo insieme valga altresì come divulgazione dei disegni o modelli delle parti di tale prodotto.

27      Supponendo che la risposta debba essere affermativa, detto giudice si chiede, dall’altro lato, se l’aspetto di una parte di prodotto, per poter costituire un disegno o modello separato, distinto da quello di tale prodotto, debba presentare, come statuito dal giudice d’appello, una certa autonomia e una certa compiutezza in sé per quanto riguarda la sua forma, le quali permettano di constatare che l’aspetto di questa parte non si confonde interamente nell’aspetto del prodotto in questione e fornisce, al contrario, un’impressione generale autonoma rispetto alla forma complessiva di quest’ultimo.

28      Alla luce di tali circostanze, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se la divulgazione di una raffigurazione complessiva di un prodotto, conformemente all’articolo 11, paragrafo 1 e paragrafo 2, prima frase, del regolamento n. 6/2002, possa dar vita a disegni o modelli comunitari non registrati relativi a singole parti del prodotto.

2)      In caso di risposta affermativa alla prima questione:

Quale sia, nell’ambito dell’esame del carattere individuale previsto dall’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), e dall’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, il criterio giuridico da applicare per determinare l’impressione generale suscitata da una componente che – come, ad esempio, una parte della carrozzeria di un veicolo – viene incorporata in un prodotto complesso. In particolare, se sia lecito attribuire rilievo determinante al fatto di appurare se, nella percezione dell’utilizzatore informato, l’aspetto della componente non si confonda interamente nell’aspetto del prodotto complesso, ma presenti una certa autonomia e compiutezza in sé della forma, che consentano di constatare un’impressione estetica generale indipendente dalla forma complessiva».

 Sulle questioni pregiudiziali

29      Con le sue due questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 debba essere interpretato nel senso che la divulgazione al pubblico di immagini di un prodotto, come la pubblicazione di fotografie di un’autovettura, può comportare la divulgazione al pubblico di un disegno o modello applicato su una parte o su una componente di tale prodotto, e, in caso affermativo, in quale misura l’aspetto di una parte di prodotto, ai sensi dell’articolo 3, lettera a), di detto regolamento, oppure di una componente di un prodotto complesso, ai sensi dell’articolo 3, lettera c), e dell’articolo 4, paragrafo 2, del medesimo regolamento, debba essere autonomo rispetto al prodotto nel suo insieme affinché si possa esaminare se tale aspetto abbia un carattere individuale, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento in parola.

30      Occorre ricordare, in via preliminare, che, in conformità dell’articolo 3, lettera a), del regolamento n. 6/2002, un disegno o modello viene definito come «l’aspetto di un prodotto o di una sua parte quale risulta in particolare dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento». Ne consegue che, nell’ambito del sistema previsto dal regolamento n. 6/2002, l’aspetto costituisce l’elemento determinante di un disegno o modello (sentenze del 21 settembre 2017, Easy Sanitary Solutions e EUIPO/Group Nivelles, C‑361/15 P e C‑405/15 P, EU:C:2017:720, punto 62, nonché dell’8 marzo 2018, DOCERAM, C‑395/16, EU:C:2018:172, punto 25).

31      Quanto all’obiettivo del regolamento n. 6/2002, occorre rilevare che quest’ultimo, secondo i suoi considerando 6 e 7, istituisce una protezione dei disegni o dei modelli per un territorio unico comprendente tutti gli Stati membri, una migliore protezione del design industriale avente segnatamente per effetto di incoraggiare i processi innovativi e l’emergere di nuovi prodotti e gli investimenti nella loro produzione. La Corte ha inoltre già precisato che l’obiettivo di tale regolamento consiste nell’assicurare una protezione efficace dei disegni o dei modelli comunitari (sentenza del 27 settembre 2017, Nintendo, C‑24/16 e C‑25/16, EU:C:2017:724, punto 73 e la giurisprudenza ivi citata).

32      Inoltre, risulta dai considerando 16 e 25 del regolamento n. 6/2002 che, istituendo il regime del disegno o modello comunitario non registrato, il legislatore dell’Unione, nell’ottica di favorire l’innovazione, ha inteso proteggere i disegni o modelli applicati o incorporati a prodotti che hanno un ciclo di vita economico breve, per i quali i loro creatori desiderano ottenere una protezione rapida ed efficace senza dover sopportare formalità di registrazione, e per i quali la durata della protezione gioca un ruolo secondario.

33      Le condizioni sostanziali richieste per il sorgere della protezione di un disegno o modello comunitario, sia esso registrato oppure non registrato, vale a dire la novità e il carattere individuale, ai sensi degli articoli da 4 a 6 del regolamento n. 6/2002, sono le stesse tanto per i prodotti quanto per le parti di un prodotto. Tuttavia, per quanto riguarda la protezione dell’aspetto di una componente di un prodotto complesso, occorre tener conto dei requisiti risultanti dall’articolo 4, paragrafo 2, del citato regolamento.

34      Nel caso di specie, spetta al giudice del rinvio stabilire se gli elementi della carrozzeria dell’autovettura in questione nel procedimento principale costituiscano «parti di prodotto», ai sensi dell’articolo 3, lettera a), del regolamento n. 6/2002, oppure «componenti di un prodotto complesso», ai sensi dell’articolo 3, lettera c), e dell’articolo 4, paragrafo 2, del medesimo regolamento. Ciò premesso, spetta alla Corte fornire a detto giudice ogni indicazione utile al fine di risolvere la controversia portata alla sua cognizione (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 4 luglio 2019, Tronex, C‑624/17, EU:C:2019:564, punto 25 nonché la giurisprudenza ivi citata).

35      Il giudice del rinvio si interroga, segnatamente, in merito alla questione se la divulgazione al pubblico, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002, dell’immagine di un prodotto nel suo insieme valga anche quale divulgazione dei disegni o modelli delle parti di questo prodotto.

36      A questo proposito, occorre osservare che, in virtù dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 6/2002, purché le condizioni sostanziali per l’ottenimento della protezione siano soddisfatte, il presupposto formale per far nascere un disegno o modello comunitario non registrato è una divulgazione al pubblico secondo le modalità previste dall’articolo 11, paragrafo 2, di detto regolamento. Ai sensi di quest’ultima disposizione, un disegno o modello si considera divulgato al pubblico in seno all’Unione «se è stato pubblicato, esposto, usato in commercio o altrimenti reso pubblico in modo tale che, nel corso della normale attività commerciale, tali fatti potevano ragionevolmente essere conosciuti dagli ambienti specializzati del settore interessato operanti nel[l’Unione]».

37      Come risulta da tale disposizione, il disegno o modello comunitario non registrato nasce a partire dalla data in cui esso viene divulgato al pubblico per la prima volta in seno all’Unione. Infatti, ai termini di tale disposizione, un disegno o modello è «divulgato» quando viene reso pubblico mediante fatti che, nella pratica delle normali attività commerciali, possono «ragionevolmente essere conosciuti dagli ambienti specializzati» del settore interessato, operanti nell’Unione. Tale criterio può essere soddisfatto nel caso in cui le rappresentazioni del disegno o modello in questione siano state diffuse presso commercianti operanti in tale settore (v., in tal senso, sentenza del 13 febbraio 2014, H. Gautzsch Großhandel, C‑479/12, EU:C:2014:75, punto 30).

38      Pertanto, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 64 delle sue conclusioni, perché la divulgazione al pubblico del disegno o modello di un prodotto preso nel suo insieme determini la divulgazione al pubblico del disegno o modello di una parte di questo prodotto, è indispensabile che l’aspetto di questa parte sia chiaramente identificabile nell’ambito di tale divulgazione. Infatti, in caso contrario, gli ambienti specializzati non possono, per quanto riguarda la parte di prodotto in questione, ragionevolmente acquisire la conoscenza richiesta dall’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002.

39      A questo proposito, la Corte ha già rilevato, per quanto riguarda i disegni o modelli comunitari registrati, che il sistema comunitario dei disegni o modelli risultante dal regolamento n. 6/2002 esige che la rappresentazione di un disegno o modello permetta di identificare chiaramente quest’ultimo, affinché gli operatori economici fruiscano di informazioni pertinenti riguardo ai diritti dei terzi (v., in tal senso, sentenza del 5 luglio 2018, Mast‑Jägermeister/EUIPO, C‑217/17 P, EU:C:2018:534, punti 54, 55 e 60). Tali considerazioni sono pertinenti anche per quanto riguarda i disegni o modelli comunitari non registrati, dato che i concorrenti attuali e potenziali del creatore o del detentore del disegno o modello in questione hanno, anche in questo caso, bisogno di informazioni chiare e precise.

40      Ciò premesso, il requisito concernente la capacità di identificare l’oggetto della protezione, il quale contribuisce ad un certo livello di certezza giuridica nell’ambito del regime di protezione dei disegni o modelli comunitari non registrati, non implica un obbligo per i creatori di divulgare in maniera distinta ciascuna delle parti dei loro prodotti per le quali essi desiderano beneficiare di una protezione come disegno o modello comunitario non registrato. Come osservato dall’avvocato generale al paragrafo 70 delle sue conclusioni, un obbligo siffatto sarebbe contrario all’obiettivo di semplicità e di rapidità che, come la Corte ha rilevato, giustifica l’istituzione del disegno o modello comunitario non registrato (v., in tal senso, sentenza del 19 giugno 2014, Karen Millen Fashions, C‑345/13, EU:C:2014:2013, punto 42).

41      Oltre a ciò, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 76 delle sue conclusioni, imporre ai creatori un obbligo di divulgazione distinto del disegno o modello di una parte di prodotto, in nome della certezza giuridica dei terzi, finirebbe per compromettere l’equilibrio auspicato dal legislatore dell’Unione nell’ambito del regime di protezione dei disegni o modelli comunitari non registrati, il quale implica per sua natura una riduzione del livello di tale certezza rispetto a quella risultante dai disegni o modelli comunitari registrati.

42      A questo proposito, occorre ricordare che anche il livello di protezione di cui beneficia il titolare di un disegno o modello comunitario non registrato è ridotto. Da un lato, in virtù dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002, il titolare è protetto unicamente contro la copiatura del suo disegno o modello comunitario non registrato. Dall’altro, la durata della protezione offerta ai titolari di disegni o modelli comunitari non registrati è limitata a tre anni a partire dalla prima divulgazione al pubblico, in virtù dell’articolo 11, paragrafo 1, di detto regolamento.

43      In quest’ottica, poiché il legislatore dell’Unione non ha espresso una volontà diversa, l’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 deve essere interpretato nel senso che esso non impone ai creatori un obbligo di divulgazione distinto di ciascuna delle parti dei loro prodotti per le quali essi desiderano beneficiare di una protezione come disegno o modello comunitario non registrato.

44      Tuttavia, il criterio della presa di conoscenza dei fatti configuranti una divulgazione da parte degli ambienti specializzati presuppone che il disegno o modello della parte o della componente del prodotto sia chiaramente identificabile. Pertanto, qualora, come nel caso di specie, l’atto di divulgazione consista nella pubblicazione di immagini di un prodotto, le caratteristiche della parte o della componente di tale prodotto per la quale il disegno o modello in questione viene rivendicato devono essere chiaramente visibili.

45      A questo proposito, è opportuno ricordare che, come la Corte ha già statuito in merito ai termini «qualsiasi disegno o modello» contenuti all’articolo 6 del regolamento n. 6/2002, occorre, al fine di valutare il carattere individuale del disegno o modello rivendicato, poter comparare quest’ultimo in rapporto a uno o più disegni o modelli precisi, individualizzati, determinati e identificati nell’ambito dell’insieme dei disegni o modelli divulgati al pubblico in precedenza (v., in tal senso, sentenza del 19 giugno 2014, Karen Millen Fashions, C‑345/13, EU:C:2014:2013, punto 25). A questo scopo, è essenziale disporre di un’immagine che permetta di visualizzare, in modo preciso e certo, tale disegno o modello rivendicato.

46      Il raffronto dell’impressione generale prodotta da disegni o modelli in conflitto deve essere effettuato tenendo conto dell’aspetto complessivo di ciascuno di tali disegni o modelli. A questo proposito, la Corte ha statuito che l’articolo 6 del regolamento n. 6/2002 deve essere interpretato nel senso che, affinché un disegno o modello possa essere considerato dotato di un carattere individuale, l’impressione generale da esso prodotta sull’utilizzatore informato deve essere diversa da quella prodotta su un tale utilizzatore non da una combinazione di elementi isolati, tratti da più disegni o modelli anteriori, bensì da uno o più disegni o modelli anteriori, considerati individualmente (sentenza del 19 giugno 2014, Karen Millen Fashions, C‑345/13, EU:C:2014:2013, punto 35).

47      Ne consegue che, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 104 delle sue conclusioni, la nozione di «carattere individuale», ai sensi dell’articolo 6 del regolamento n. 6/2002 disciplina non già i rapporti tra il disegno o modello di un prodotto e i disegni o modelli delle parti che lo compongono, bensì il rapporto tra questi disegni o modelli e altri disegni o modelli anteriori.

48      Al fine di valutare tale carattere individuale alla luce dell’impressione generale prodotta sull’utilizzatore informato dall’aspetto del disegno o modello rivendicato, occorre fondarsi sulla definizione stessa della nozione di «disegno o modello», quale prevista dall’articolo 3, lettera a), del regolamento n. 6/2002, tenendo conto in particolare delle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali.

49      Mancando nel regolamento n. 6/2002 una definizione dell’espressione «una parte di prodotto», quest’ultima deve essere intesa nel suo senso usuale nel linguaggio corrente (v., per analogia, sentenza del 20 dicembre 2017, Acacia e D’Amato, C‑397/16 e C‑435/16, EU:C:2017:992, punto 64 nonché la giurisprudenza ivi citata). Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 107 delle sue conclusioni, si tratta di una porzione del «tutto» che il prodotto costituisce. Affinché l’aspetto di tale porzione sia suscettibile di protezione come disegno o modello comunitario, esso deve, per definizione, essere visibile. Lo stesso vale, come risulta dalla formulazione dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002, nel caso in cui il disegno o modello rivendicato consista in una componente di un prodotto complesso.

50      Ne consegue che, al fine di permettere di valutare le condizioni per l’ottenimento della protezione come disegno o modello comunitario, la parte di prodotto o la componente di prodotto complesso in questione deve essere visibile e delimitata in virtù di caratteristiche che costituiscono il suo aspetto particolare, vale a dire in virtù di linee, contorni, colori, forme od anche di una particolare struttura superficiale. Ciò presuppone che l’aspetto di questa parte di prodotto o di questa componente di prodotto complesso sia capace, di per sé stessa, di produrre un’impressione generale e non possa confondersi interamente nel prodotto d’insieme.

51      Di conseguenza, nel procedimento principale, spetta al giudice del rinvio verificare se le caratteristiche dei disegni o modelli rivendicati da Ferrari per le parti che compongono la carrozzeria dell’autovettura in questione soddisfino le condizioni sopra menzionate per l’ottenimento della protezione come disegno o modello comunitario non registrato.

52      Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che l’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 deve essere interpretato nel senso che la divulgazione al pubblico di immagini di un prodotto, come la pubblicazione di fotografie di un’autovettura, comporta la divulgazione al pubblico di un disegno o modello applicato su una parte di tale prodotto, ai sensi dell’articolo 3, lettera a), di detto regolamento, oppure su una componente di questo prodotto, in quanto prodotto complesso, ai sensi dell’articolo 3, lettera c), e dell’articolo 4, paragrafo 2, del medesimo regolamento, purché l’aspetto di tale parte o componente sia chiaramente identificabile all’atto di detta divulgazione. Affinché si possa esaminare se tale aspetto soddisfi la condizione del carattere individuale di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del citato regolamento, è necessario che la parte o componente in questione costituisca una porzione visibile del prodotto o del prodotto complesso, ben delimitata in virtù di linee, contorni, colori, forme o di una particolare struttura superficiale.

 Sulle spese

53      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

L’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari, deve essere interpretato nel senso che la divulgazione al pubblico di immagini di un prodotto, come la pubblicazione di fotografie di un’autovettura, comporta la divulgazione al pubblico di un disegno o modello applicato su una parte di tale prodotto, ai sensi dell’articolo 3, lettera a), di detto regolamento, oppure su una componente di questo prodotto, in quanto prodotto complesso, ai sensi dell’articolo 3, lettera c), e dell’articolo 4, paragrafo 2, del medesimo regolamento, purché l’aspetto di tale parte o componente sia chiaramente identificabile all’atto di detta divulgazione.

Affinché si possa esaminare se tale aspetto soddisfi la condizione del carattere individuale di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del citato regolamento, è necessario che la parte o componente in questione costituisca una porzione visibile del prodotto o del prodotto complesso, ben delimitata in virtù di linee, contorni, colori, forme o di una particolare struttura superficiale.

Firme


*      Lingua processuale: il tedesco.