Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 16 ottobre 2014 –
Eurallumina / Commissione
(causa T‑308/11)
«Aiuti di Stato – Elettricità – Tariffa agevolata – Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno – Nozione di aiuto di Stato – Aiuto nuovo»
1. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato – Sindacato giurisdizionale (Artt. 107, § 1, TFUE e 296 TFUE) (v. punti 32, 43‑45, 48, 50, 51)
2. Ricorso di annullamento – Motivi – Difetto o insufficienza di motivazione – Motivo distinto da quello vertente sulla legalità sostanziale (Artt. 263 TFUE e 296 TFUE) (v. punti 33, 36)
3. Aiuti concessi dagli Stati – Recupero di un aiuto illegittimo – Aiuto concesso in violazione delle norme di procedura di cui all’articolo 108 TFUE – Eventuale legittimo affidamento in capo ai beneficiari – Insussistenza salvo circostanze eccezionali (Artt. 107, § 1, TFUE e 108 TFUE) (v. punti 58‑62)
4. Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Concessione di un vantaggio ai beneficiari – Criteri di valutazione (Art. 107, § 1, TFUE) (v. punti 66‑71)
5. Aiuti concessi dagli Stati – Pregiudizio per gli scambi tra Stati membri – Lesione della concorrenza – Criteri di valutazione (Art. 107, § 1, TFUE) (v. punti 72‑80)
6. Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Aiuti che possono godere della deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE – Aiuto al funzionamento – Esclusione [Art. 107, § 3, c), TFUE; comunicazione della Commissione 98/C 74/06] (v. punti 84‑86)
7. Diritto dell’Unione europea – Principi – Principio di buon andamento dell’amministrazione – Obbligo di diligenza – Procedimento amministrativo (v. punto 100)
Oggetto
| In via principale, una domanda di annullamento, per quanto concerne la ricorrente, della decisione 2011/746/UE della Commissione, del 23 febbraio 2011, relativa agli aiuti di Stato C 38/B/04 (ex NN 58/04) e C 13/06 (ex N 587/05) cui l’Italia ha dato esecuzione a favore di Portovesme Srl, ILA SpA, Eurallumina SpA e Syndial SpA (GU L 309, pag. 1), e, in via subordinata, una domanda di annullamento degli articoli 2 e 3 di detta decisione, quest’ultimo nella parte in cui in esso si ordina la restituzione degli aiuti concessi alla ricorrente, e, in via ulteriormente subordinata, una domanda di annullamento dell’articolo 3 della medesima decisione, sempre per quanto concerne la ricorrente. |
Dispositivo
2) | | L’Eurallumina SpA è condannata alle spese. |