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Ricorso proposto il 5 agosto 2011 - Computer Resources / Ufficio delle pubblicazioni

(Causa T-422/11)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Computer Resources International (Dommeldange, Lussemburgo) (rappresentante: avv. S. Pappas)

Convenuto: Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea

Conclusioni

Annullare la decisione dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea 22 luglio 2011, che respinge le offerte presentate dalla ricorrente nell'ambito della gara d'appalto a procedura aperta n. AO 10340 "Servizi informatici - Sviluppo di software, manutenzione, consulenza e assistenza per vari tipi di applicazioni informatiche" (GU 2011/S 66-106099);

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

Primo motivo, con cui si sostiene che il convenuto non ha rispettato un requisito formale essenziale, essendo la decisione impugnata priva di motivazione relativamente ai motivi specifici presi in considerazione dall'autorità aggiudicatrice nel concludere che l'offerta della ricorrente fosse anormalmente bassa.

Secondo motivo, con cui si afferma che il convenuto ha violato la procedura applicabile stabilita dall'art. 139 del regolamento (CE, Euratom) della Commissione n. 2342/20021.

Terzo motivo, con cui si deduce che il convenuto ha sviato la procedura o ha emesso la sua decisione senza un adeguato fondamento giuridico ovvero è quantomeno incorso in errore nell'iter logico, in quanto le spiegazioni fornite dalla ricorrente non sono state comprese o sono rimaste senza risposta.

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1 - Regolamento (CE, Euratom) della Commissione 23 dicembre 2002, n. 2342, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357, pag. 1).