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Ricorso proposto il 6 settembre 2012 - Schlyter / Commissione

(Causa T-402/12)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Carl Schlyter (Linköping, Svezia) (rappresentanti: avv.ti O. Brouwer e S. Schubert)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione europea recante diniego di concederle un accesso totale o parziale alla sua opinione e alle osservazioni presentate in risposta alla notificazione 2011/673/F relativa al contenuto e ai requisiti di presentazione della dichiarazione annuale delle sostanze allo stato di nanoparticelle, presentata dalla Repubblica francese in forza della direttiva 98/34/CE 2;

condannare la Commissione europea alle spese ai sensi dell'articolo 87 del regolamento di procedura del Tribunale, ivi comprese le spese sostenute dagli intervenienti.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

Primo motivo, vertente su errori di diritto, su errori manifesti di valutazione e su un difetto di motivazione nell'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001  e dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1367/2006, in quanto:

la procedura applicabile in forza della direttiva 98/34/CE non rientra nell'eccezione, di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001, al principio generale della divulgazione previsto in tale regolamento;

l'articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001 e l'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1367/2006 sono stati applicati erroneamente nella parte in cui viene constatato che la divulgazione del documento richiesto lederebbe concretamente ed effettivamente gli interessi della Commissione nel procedimento ai sensi della direttiva 98/34/CE.

Secondo motivo, vertente su un errore di diritto, su un errore manifesto di valutazione e su un difetto di motivazione nell'applicazione del criterio dell'interesse pubblico prevalente richiesto dall'articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001 e dall'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1367/2006 in quanto:

nella specie, l'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1367/2006 rafforza l'interesse pubblico prevalente di cui trattasi. La decisione impugnata non tiene conto dell'interesse pubblico prevalente alla divulgazione del documento richiesto e contiene un errore di diritto, un errore manifesto di valutazione e un difetto di motivazione nell'applicazione delle due disposizioni legali sopra citate.

Terzo motivo, vertente su un errore di diritto, su un errore manifesto di valutazione e su un difetto di motivazione nell'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1049/2001, in quanto:

la decisione impugnata è sprovvista di qualsiasi motivazione ed è viziata da un errore manifesto di valutazione poiché non concede un accesso parziale conformemente all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1049/2011.

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1 - Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU L 204, pag. 37).

2 - Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).

3 - Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006 , sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264, pag. 13).