Language of document :

Ricorso proposto il 11 aprile 2011 - LTTE / Consiglio

(Causa T-208/11)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: il gruppo Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) (Herning, Danimarca) (rappresentante: avv. V. Koppe)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio n. 83/2011 1 nella parte in cui lo riguarda;

stabilire che il regolamento (CE) del Consiglio n. 2580/2001 2 non è applicabile al ricorrente;

risarcire al ricorrente le spese e gli interessi.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso il ricorrente chiede il parziale annullamento del regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio n. 83/2011 nella parte in cui il nome del ricorrente è mantenuto nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi, i cui capitali e risorse economiche sono congelati ai sensi di tale disposizione.

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce sei motivi.

Con il primo motivo, il ricorrente afferma che il regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio n. 83/2011 è nullo nella parte in cui lo riguarda e/o il regolamento (CE) del Consiglio n. 2580/2001 è inapplicabile, in quanto non tiene conto del diritto dei conflitti armati.

Con il secondo motivo, il ricorrente afferma che il regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio n. 83/2011 è nullo nella parte in cui lo riguarda, poiché il ricorrente non può essere qualificato come un'organizzazione terroristica ai sensi dell'art. 1, n. 3, della Posizione comune del Consiglio 2001/931/PESC 3. A tale riguardo, il ricorrente deduce che le sue attività non costituiscono reato ai sensi del diritto umanitario internazionale e del diritto penale nazionale, inapplicabile alle situazioni di conflitto armato.

Con il terzo motivo, il ricorrente afferma che il regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio n. 83/2011 è nullo nella parte in cui lo riguarda, poiché non è stata presa una decisione da parte di un'autorità competente, come richiesto dall'art. 1, n. 4, della Posizione comune del Consiglio 2001/931/PESC.

Con il quarto motivo, il ricorrente afferma che il regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio n. 83/2011 è nullo nella parte in cui lo riguarda, in quanto il Consiglio non ha effettuato il riesame di cui all'art. 1, n. 6, della Posizione comune del Consiglio 2001/931/PESC. Il ricorrente afferma che, poiché non usa più mezzi militari per conseguire i suoi scopi e non è più direttamente attivo nello Sri Lanka, un tale riesame avrebbe portato alla sua rimozione dall'elenco.

Con il quinto motivo, il ricorrente afferma che il regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio n. 83/2011 è nullo nella parte in cui lo riguarda, poiché non ottempera all'obbligo di motivazione, violando così l'art. 296 TFEU.

Con il sesto motivo, il ricorrente afferma che il regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio n. 83/2011 è nullo nella parte in cui lo riguarda, in quanto viola il suo diritto alla difesa ed il suo diritto ad un'effettiva tutela giurisdizionale.

____________

1 - Regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio 31 gennaio 2011, n. 83, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 610/2010 (GU L 28, pag. 14).

2 - Regolamento (CE) del Consiglio 27 dicembre 2001, n. 2580, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (GU L 344, pag. 70).

3 - Posizione comune del Consiglio del 27 dicembre 2001 relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (GU L 344, pag. 93).