Language of document :

Ricorso proposto il 23 aprile 2023 – VT/Commissione

(Causa T-216/23)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: VT (rappresentante: M. Velardo, avvocata)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare il provvedimento del 5 maggio 2022 con il quale il ricorrente non è stato incluso nella lista di riserva dei concorsi EPSO/AD/380/19-AD7 ed EPSO/AD/380/19-AD9;

Annullare il provvedimento in data 15 luglio 2022, con il quale è stata respinta la richiesta di riesame della non inclusione nella lista di riserva dei concorsi EPSO/AD/380/19-AD7 ed EPSO AD/380/19-AD9;

Annullare il provvedimento dell’APN del 10 febbraio 2023, formatosi fittiziamente a seguito del silenzio serbato dall’EPSO per oltre quattro mesi, con i quali è stato rigettato il ricorso presentato in data 10 ottobre 2022 ai sensi dell’articolo 90, II, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo “Statuto”);

Condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sete motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione delle disposizioni di legge che regolano il regime linguistico nelle istituzioni europee. Lo svolgimento della prova scritta ed orale in una lingua diversa (inglese e francese) dalla sua lingua madre ha impedito una valutazione corretta delle sue competenze, poiché il risultato delle prove è stato condizionato anche dal livello di conoscenza linguistica. Ne è risultato altresì violato 1’articolo 27 dello Statuto.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio della parità di trattamento tra i candidati, l’assenza di valutazione obiettiva dei candidati (giurisprudenza Glantenay) e violazione dell’articolo 5, commi 1 e 3 dell’allegato III dello Statuto. Alcuni di loro, infatti, hanno ripetuto le prove scritte, che presentavano un livello di difficoltà nettamente inferiore.

La comparazione tra i candidati durante lo svolgimento delle prove presso l’assessment center è stata alterata perché la commissione giudicatrice non aveva preventivamente verificato la veridicità delle dichiarazioni contenute nel Talent Screener.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione e del connesso principio di uguaglianza delle parti nel processo (articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea), perché il ricorrente non è stato in grado di conoscere la motivazione completa della sua esclusione dal concorso, prima dell’introduzione del ricorso. Questo ha comportato altresì la violazione del principio della parità delle armi nel processo.

Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 5, V, VI, allegato III dello Statuto, in quanto la commissione esaminatrice non ha incluso nella lista di riserva almeno il doppio dei candidati rispetto ai posti messi a concorso.

Quinto motivo, vertente sulla violazione del bando di concorso, articolo 5,1, allegato III dello Statuto e conseguente errore manifesto di valutazione, perché nel concorso AD 7 è stata valutata anche la leadership dei candidati, laddove tale parametro era riservato solo agli AD9.

Sesto motivo, vertente sulla violazione dei principi di cui alla giurisprudenza Di Prospero contro Commissione e violazione dell’articolo 27 dello Statuto e del principio di uguaglianza, in quanto il bando di concorso non ha consentito la partecipazione ad entrambi i concorsi per AD7 e AD9, pur ricollocando d’ufficio nella lista di riserva AD7, alcuni candidati che avevano presentato domanda per AD9.

Settimo motivo, vertente sulla violazione del principio di uguaglianza tra i candidati e mancanza di oggettività nelle valutazioni, a causa della mancanza della stabilità della commissione esaminatrice, a causa delle frequenti fluttuazioni nella composizione della commissione esaminatrice e dell’assenza dello “shadowing” da parte del Presidente.

____________