Language of document : ECLI:EU:T:2013:259

Cause riunite T‑147/09 e T‑148/09

Trelleborg Industrie SAS

e

Trelleborg AB

contro

Commissione europea

«Concorrenza – Intese – Mercato europeo dei tubi marini – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE e all’articolo 53 dell’Accordo SEE – Fissazione dei prezzi, ripartizione del mercato e scambi di informazioni commerciali sensibili – Nozione di infrazione continuata o ripetuta – Prescrizione – Certezza del diritto – Parità di trattamento – Ammende – Gravità e durata dell’infrazione»

Massime – Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 17 maggio 2013

1.      Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della Commissione che constata un’infrazione – Onere della prova dell’infrazione e della sua durata incombente alla Commissione – Portata dell’onere della prova – Grado di precisione richiesto degli elementi di prova su cui si è fondata la Commissione – Complesso di indizi – Sindacato giurisdizionale – Portata – Decisione che lascia permanere un dubbio nella mente del giudice – Rispetto del principio della presunzione d’innocenza

(Art. 81, § 1, CE; art. 6, § 2, TUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 48, § 1; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 2)

2.      Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della Commissione che constata un’infrazione – Onere della prova dell’infrazione e della sua durata incombente alla Commissione – Portata dell’onere della prova – Infrazione unica e continuata – Mancanza di prove relative ad alcuni periodi determinati del periodo complessivamente considerato – Irrilevanza – Interruzione della partecipazione dell’impresa all’infrazione – Infrazione ripetuta – Nozione – Conseguenze in materia di prescrizione

(Art. 81, § 1, CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, artt. 2, 25, § 2, e 31)

3.      Diritto dell’Unione europea – Interpretazione – Testi plurilingui – Divergenze fra le varie versioni linguistiche – Interpretazione sistematica e teleologica della normativa controversa

4.      Diritto dell’Unione europea – Principi – Certezza del diritto – Portata

5.      Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Gravità e durata dell’infrazione – Potere discrezionale della Commissione – Sindacato giurisdizionale – Competenza estesa al merito – Effetto

(Artt. 81, § 1, CE e 229 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, artt. 23, §§ 2 e 3, e 31)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 50‑53)

2.      In materia di concorrenza, ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui è stata commessa l’infrazione. Tuttavia, per quanto concerne le infrazioni continuate o ripetute, la prescrizione inizia a decorrere soltanto dal giorno in cui è cessata l’infrazione.

Al riguardo, nella maggior parte dei casi, l’esistenza di una pratica o di un accordo anticoncorrenziale dev’essere dedotta da un certo numero di coincidenze e di indizi i quali, considerati nel loro insieme, possono rappresentare, in mancanza di un’altra spiegazione coerente, la prova di una violazione delle regole sulla concorrenza. Siffatti indizi e coincidenze consentono, considerati nel loro insieme, di rivelare non soltanto l’esistenza di comportamenti o di accordi anticoncorrenziali, ma anche la durata di un comportamento anticoncorrenziale continuato e il periodo di applicazione di un accordo concluso in violazione delle regole di concorrenza.

Inoltre, siffatta violazione può risultare non soltanto da un atto isolato, ma anche da una serie di atti o persino da un comportamento continuato. Tale interpretazione non può essere rimessa in discussione sulla base del fatto che uno o più elementi di questa serie di atti o di questo comportamento continuato potrebbero altresì costituire di per sé e presi isolatamente una violazione di detta disposizione. Qualora le diverse azioni facciano parte di un piano d’insieme, a causa del loro identico oggetto di distorsione del gioco della concorrenza all’interno del mercato comune, la Commissione può imputare la responsabilità di tali azioni in funzione della partecipazione all’infrazione considerata nel suo insieme.

Con riferimento alla mancanza di prove quanto all’esistenza di un accordo nel corso di alcuni periodi determinati o quanto meno riguardo alla sua esecuzione da parte di un’impresa nel corso di un dato periodo, il fatto che la prova dell’infrazione non sia stata fornita per alcuni periodi determinati non impedisce di ritenere che l’infrazione abbia abbracciato un periodo complessivo più esteso, qualora una constatazione siffatta si basi su indizi oggettivi e concordanti. Nell’ambito di un’infrazione estesa su più anni, il fatto che le manifestazioni dell’intesa si verifichino in periodi differenti, eventualmente separati da intervalli di tempo più o meno lunghi, resta ininfluente ai fini dell’esistenza dell’intesa stessa, a condizione che le diverse azioni che compongono tale infrazione perseguano una medesima finalità e si inseriscano nel contesto di un’infrazione a carattere unitario e continuato. Al riguardo, più criteri sono rilevanti ai fini della valutazione dell’unitarietà di un’infrazione, ossia l’identità degli obiettivi delle pratiche in questione, l’identità dei prodotti e dei servizi considerati, l’identità delle imprese che vi hanno preso parte e l’identità delle modalità di attuazione dell’infrazione. Inoltre, ai fini di tale esame, possono essere altresì prese in considerazione l’identità delle persone fisiche coinvolte per conto delle imprese e l’identità dell’ambito di applicazione geografico delle pratiche in questione.

Pertanto, per quanto riguarda l’infrazione continuata, la Commissione può presumere che l’infrazione – o la partecipazione di un’impresa all’infrazione – non si sia interrotta, sebbene la Commissione non possieda prove dell’infrazione per taluni periodi determinati, a condizione che le diverse azioni che compongono tale infrazione perseguano una medesima finalità e possano inserirsi nell’ambito di un’infrazione a carattere unico e continuato, constatazione che deve basarsi su indizi oggettivi e concordanti che dimostrino l’esistenza di un piano d’insieme. Quando tali condizioni sono soddisfatte la nozione di infrazione continuata consente quindi alla Commissione di infliggere un’ammenda per tutto il periodo d’infrazione preso in considerazione e determina la data dalla quale comincia a decorrere il termine di prescrizione, vale a dire la data in cui l’infrazione continuata ha avuto termine. Tuttavia, le imprese accusate di collusione possono tentare di invertire tale presunzione facendo valere indizi o elementi di prova i quali dimostrino che, al contrario, l’infrazione – o la loro partecipazione a quest’ultima – non si è protratta in questi stessi periodi.

Peraltro, la nozione di infrazione ripetuta è una nozione distinta da quella di infrazione continuata, distinzione del resto confermata dall’uso della congiunzione «o» all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003.

Pertanto, qualora sia possibile ritenere che la partecipazione di un’impresa all’infrazione si sia interrotta e che l’impresa abbia partecipato all’infrazione prima e dopo tale interruzione, l’infrazione in parola può essere qualificata come ripetuta se – proprio come nel caso dell’infrazione continuata – esiste un unico obiettivo perseguito dalla stessa prima e dopo l’interruzione, il che può essere dedotto dall’identità degli obiettivi delle pratiche in questione, dei prodotti considerati, delle imprese che hanno partecipato alla collusione, delle principali modalità di attuazione di quest’ultima, delle persone fisiche coinvolte per conto delle imprese e, infine, dell’ambito di applicazione geografico di dette pratiche. L’infrazione è pertanto unica e ripetuta e, sebbene la Commissione possa infliggere un’ammenda per tutto il periodo di infrazione, essa non può infliggerla, per contro, per il periodo durante il quale l’infrazione è stata interrotta. Pertanto, episodi illeciti distinti ai quali partecipi la medesima impresa, ma per i quali non sia possibile dimostrare l’esistenza di un obiettivo comune, non potrebbero essere qualificati come infrazione unica – continuata o ripetuta – e costituirebbero infrazioni distinte.

(v. punti 56‑63, 83, 88, 89)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punti 73, 74)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punti 96, 97)

5.      V. il testo della decisione.

(v. punti 110‑114)