Language of document : ECLI:EU:T:2016:411

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sesta Sezione)

14 luglio 2016 (*)

«Concorrenza – Intese – Mercato europeo dei tubi marini – Accordi di fissazione dei prezzi, ripartizione dei mercati e scambi di informazioni commerciali sensibili – Imputabilità del comportamento illecito – Principio di continuità economica – Principio di responsabilità personale – Ammende – Circostanze aggravanti – Ruolo di impresa leader – Massimale del 10% – Competenza estesa al merito»

Nella causa T‑146/09 RENV,

Parker Hannifin Manufacturing Srl, ex Parker ITR Srl, con sede a Corsico (Italia),

Parker-Hannifin Corp., con sede a Mayfield Heights, Ohio (Stati Uniti),

rappresentate da B. Amory, F. Marchini Camia e É. Barbier de La Serre, avvocati,

ricorrenti,

contro

Commissione europea, rappresentata da V. Bottka, S. Noë e R. Sauer, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto, in via principale, una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento della decisione C(2009) 428 definitivo della Commissione, del 28 gennaio 2009, relativa a un procedimento di applicazione dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/39406 – Tubi marini), nella misura in cui tale decisione riguarda le ricorrenti, e, in subordine, una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento o alla riduzione sostanziale dell’ammenda ad esse inflitta con detta decisione,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione),

composto da S. Frimodt Nielsen (relatore), presidente, J. Schwarcz e A. M. Collins, giudici,

cancelliere: M. Junius, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 24 febbraio 2016,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        La presente causa rientra nel contenzioso relativo al cartello sui tubi marini, sanzionato dalla Commissione europea nella decisione C(2009) 428 definitivo, del 28 gennaio 2009, relativa a un procedimento di applicazione dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/39406 – Tubi marini) (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

2        Undici società erano destinatarie della decisione impugnata, tra cui la Bridgestone Corporation e la Bridgestone Industrial Limited (in prosieguo, congiuntamente: la «Bridgestone»), la The Yokohama Rubber Company Limited (in prosieguo: la «Yokohama»), la Dunlop Oil & Marine Limited (in prosieguo: la «DOM»), la Parker ITR Srl (divenuta Parker Hannifin Manufacturing Srl; in prosieguo: la «Parker ITR»), prima ricorrente, la Parker-Hannifin Corp (in prosieguo: la «Parker-Hannifin»), seconda ricorrente, e la Manuli Rubber Industries SpA (in prosieguo: la «Manuli»).

3        Nella decisione impugnata, la Commissione ha ritenuto che, dal 1986 al 2007, un gruppo di imprese operanti nel settore dei tubi marini avesse partecipato ad un’intesa di dimensioni mondiali e ha inflitto loro ammende per un importo complessivo di EUR 131 000 000.

4        La società ITR Rubber (divenuta successivamente Parker ITR), creata il 27 giugno 2001 dalla sua società controllante, la ITR SpA, all’interno del gruppo Saiag, ha operato nel settore dei tubi marini a partire dal 1° gennaio 2002, data in cui la ITR le ha ceduto i propri attivi in tale settore, in vista della loro rivendita alla Parker-Hannifin, del gruppo Parker. La vendita della ITR Rubber alla Parker-Hannifin è divenuta effettiva dal 31 gennaio 2002.

5        Nella decisione impugnata, la Commissione ha ritenuto che, nella specie, non fosse applicabile il principio di responsabilità personale, bensì il principio di continuità economica, giacché la Parker ITR era il successore economico dell’attività connessa ai tubi marini della ITR e della Saiag SpA e doveva, pertanto, essere considerata responsabile dell’infrazione commessa dalla ITR e dalla Saiag, prima del 1° gennaio 2002, data in cui le sono stati ceduti gli attivi del settore dei tubi marini. La Parker-Hannifin è stata riconosciuta responsabile in solido del comportamento della Parker ITR a decorrere dalla data dell’acquisizione di quest’ultima, il 31 gennaio 2002. Pertanto, la Commissione ha considerato la Parker ITR responsabile dell’infrazione per il periodo compreso tra il 1° aprile 1986 e il 2 maggio 2007 e le ha inflitto un’ammenda di EUR 25 610 000, di cui la Parker‑Hannifin è stata riconosciuta responsabile in solido per un importo di EUR 8 320 000.

6        Il 9 aprile 2009 la Parker ITR e la Parker-Hannifin hanno presentato dinanzi al Tribunale un ricorso diretto, in via principale, a ottenere l’annullamento della decisione impugnata per la parte che le riguardava e, in subordine, la riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta.

7        Nella sentenza del 17 maggio 2013, Parker ITR e Parker‑Hannifin/Commissione (T‑146/09, EU:T:2013:258; in prosieguo: la «sentenza del Tribunale»), il Tribunale ha considerato che il principio di continuità economica non si applicasse in situazioni come quella del caso di specie e che fosse opportuno applicare il principio di responsabilità personale. In tal senso, il Tribunale ha ritenuto che nella fattispecie si trattasse di una cessione da parte dell’impresa coinvolta nel cartello, vale a dire la Saiag e la sua controllata, la ITR, di una parte delle attività di quest’ultima a un terzo indipendente, ossia la Parker-Hannifin, dal momento che la creazione della ITR Rubber e il trasferimento di attivi a quest’ultima da parte della ITR erano consistite, in sostanza, nella costituzione di una controllata per il ramo di attività relativo ai tubi in gomma che si inseriva in un obiettivo di cessione alla Parker-Hannifin (punto 115 della sentenza del Tribunale). Orbene, non esisteva alcun legame tra il cedente, la Saiag o la ITR, e il cessionario, la Parker-Hannifin (punto 116 della sentenza del Tribunale). Per contro, in applicazione del principio di responsabilità personale, spettava alla Commissione constatare che la ITR e la Saiag erano responsabili dell’infrazione fino al 1° gennaio 2002 e, pertanto, essa non poteva affermare la responsabilità della ITR Rubber (divenuta Parker ITR) per il periodo precedente a tale data (punti 118 e 119 della sentenza del Tribunale). Il Tribunale ha quindi annullato la decisione impugnata per la parte in cui veniva affermata la partecipazione della Parker ITR all’infrazione per il periodo precedente al 1° gennaio 2002 e l’importo dell’ammenda inflitta alla Parker ITR è stato fissato in EUR 6 400 000, di cui la Parker‑Hannifin era responsabile in solido a concorrenza di un importo di EUR 6 300 000.

8        La Commissione ha proposto impugnazione avverso la sentenza del Tribunale con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 1° agosto 2013.

9        La Corte, nella sentenza del 18 dicembre 2014, Commissione/Parker Hannifin Manufacturing e Parker-Hannifin (C‑434/13 P, EU:C:2014:2456; in prosieguo la «sentenza su impugnazione»), ha dichiarato, in sostanza, che il Tribunale aveva erroneamente fuso due operazioni distinte, giacché aveva preso in considerazione unicamente la cessione della ITR Rubber alla Parker-Hannifin, mentre vi era stato un precedente trasferimento infragruppo di attività dalla ITR alla ITR Rubber, rilevante ai fini dell’applicazione del principio di continuità economica (punti 46, 49 e 54 della sentenza su impugnazione). Tale principio si applica, secondo la Corte, per effetto dei legami strutturali tra la ITR e la ITR Rubber, sua controllata al 100%, alla data del trasferimento di attività a quest’ultima (punto 55 della sentenza su impugnazione). Tuttavia, la Corte ha precisato che una situazione di continuità economica potrebbe essere esclusa a causa dell’assenza di legami effettivi, consistenti in un esercizio effettivo da parte della ITR di un’influenza determinante sulla ITR Rubber, questione che non era stata esaminata in primo grado (punti 56 e 65 della sentenza su impugnazione). Di conseguenza, la Corte ha annullato i punti da 1 a 3 del dispositivo della sentenza del Tribunale e ha rinviato la causa dinanzi a quest’ultimo affinché esso si pronunci sul ricorso.

10      Una descrizione dettagliata dei fatti all’origine della controversia, segnatamente riguardo al settore dei tubi marini, alla storia delle ricorrenti, al procedimento amministrativo e alla decisione impugnata è contenuta ai punti da 1 a 34 della sentenza del Tribunale e ai punti da 6 a 17 della sentenza su impugnazione.

 Procedimento e conclusioni delle parti

11      A seguito della sentenza su impugnazione e conformemente all’articolo 118, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale del 2 maggio 1991, la presente causa è stata attribuita alla Sesta Sezione del Tribunale.

12      Stante l’impedimento di un membro della Sesta Sezione, il presidente del Tribunale ha nominato un altro giudice per completare la sezione.

13      Su proposta del giudice relatore, il Tribunale (Sesta Sezione) ha deciso di avviare la fase orale del procedimento e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento di cui all’articolo 89 del suo regolamento di procedura, ha invitato la Commissione a depositare taluni documenti. La Commissione ha ottemperato a tale invito entro il termine impartito.

14      Le parti hanno svolto le loro difese e risposto ai quesiti orali posti dal Tribunale all’udienza del 24 febbraio 2016.

15      Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata nella parte che dichiara la Parker ITR responsabile dell’infrazione dal 1° aprile 1986 al 31 gennaio 2002;

–        ridurre sostanzialmente l’importo dell’ammenda che è stata loro inflitta;

–        condannare la Commissione alle spese.

16      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere in toto il ricorso di annullamento;

–        condannare le ricorrenti alle spese relative ai procedimenti T‑146/09, C‑434/13 P e T‑146/09 RENV.

 In diritto

 Sulla portata del ricorso a seguito di rinvio

 Argomenti delle parti

17      Le ricorrenti affermano che il Tribunale, pronunciandosi sul rinvio, deve statuire su tutti i motivi di annullamento da esse dedotti, se e in quanto si riflettano in uno degli elementi del dispositivo della sentenza annullata dalla Corte, inclusi quelli che, in primo grado, sono stati respinti in quanto inconferenti o quelli che sono stati accolti soltanto come mera conseguenza dell’accoglimento di un motivo che doveva essere riesaminato a seguito di rinvio.

18      Inoltre, le ricorrenti affermano nelle loro osservazioni che intendono rinunciare al secondo, al terzo, al quarto, al settimo e al nono motivo.

19      La Commissione sostiene che il Tribunale non può svolgere, nell’ambito del presente ricorso a seguito di rinvio, una valutazione de novo su allegazioni che non sono state sollevate nell’ambito del ricorso iniziale o che, essendo state respinte nel merito dal Tribunale, non sono state oggetto di impugnazione, segnatamente quelle relative al massimale del 10% del fatturato nell’ambito dell’ottavo motivo. Inoltre, essa sostiene che nell’ambito del ricorso a seguito di rinvio è escluso un nuovo esame che verta su punti sui quali la Corte si è pronunciata in via definitiva nella sentenza su impugnazione.

 Giudizio del Tribunale

20      Occorre rilevare, anzitutto, come indicato al precedente punto 18, che le ricorrenti hanno rinunciato al secondo, al terzo, al quarto, al settimo e al nono motivo.

21      Si deve altresì ricordare che, in virtù dell’articolo 61 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabile al Tribunale in virtù dell’articolo 53, primo comma, di detto Statuto, quando l’impugnazione è accolta e la causa è rinviata al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo, esso è vincolato dalla decisione emessa dalla Corte sui punti di diritto.

22      Infatti, a seguito dell’annullamento da parte della Corte e del rinvio della causa dinanzi al Tribunale, quest’ultimo è investito della causa con la sentenza della Corte, in applicazione dell’articolo 215 del regolamento di procedura, e deve pronunciarsi nuovamente su tutti i motivi di annullamento dedotti dal ricorrente, ad esclusione degli elementi del dispositivo non annullati dalla Corte nonché delle considerazioni che costituiscono il necessario fondamento di detti elementi, essendo questi ultimi passati in giudicato (sentenza del 14 settembre 2011, Marcuccio/Commissione, T‑236/02, EU:T:2011:465, punto 83).

23      Nella fattispecie, con la sentenza su impugnazione, la Corte ha annullato i punti da 1 a 3 del dispositivo della sentenza del Tribunale, ha rinviato la causa dinanzi a quest’ultimo affinché esso decida sulla fondatezza del ricorso e ha riservato la decisione sulle spese. Pertanto, a seguito del rinvio del ricorso da parte della Corte, al Tribunale, pur restando vincolato alla sentenza su impugnazione per quanto riguarda le questioni di diritto da essa definite, spetta pronunciarsi su tutti i motivi dedotti dalle ricorrenti a sostegno del loro ricorso nella misura in cui costituiscono il fondamento dei punti da 1 a 3 del dispositivo della sentenza del Tribunale annullati dalla Corte.

24      A tale riguardo, dalla sentenza del Tribunale si evince che i punti da 1 a 3 del suo dispositivo si fondano sull’accoglimento da parte del Tribunale del primo capo del primo motivo e del quinto e sesto motivo dedotti dalle ricorrenti nonché sulle illegittimità constatate nel corso dell’esame di tali motivi.

25      Infine, per quanto riguarda l’ottavo motivo, va rilevato che, nella sentenza su impugnazione, la Corte ha respinto in quanto irricevibile la tesi delle ricorrenti che si oppone alla valutazione svolta dal Tribunale sull’ottavo motivo del loro ricorso poiché esse non avevano presentato un’impugnazione incidentale con atto separato, distinto dal loro controricorso, avverso siffatta valutazione.

26      Infatti, ai punti da 94 a 97 della sentenza su impugnazione, la Corte ha dichiarato quanto segue:

«94      Al punto 228 della sentenza impugnata, il Tribunale ha (…) dichiarato infondato l’ottavo motivo del ricorso per la parte in cui riguardava il periodo di infrazione successivo al 1° gennaio 2002, ivi compreso il periodo dal 1° al 31 gennaio 2002, nel corso del quale l’ITR Rubber non apparteneva ancora al gruppo Parker‑Hannifin.

95      La valutazione espressa dal Tribunale si riflette nel metodo di calcolo che ha utilizzato per ricalcolare l’importo dell’ammenda inflitta alla Parker ITR nonché nel punto 3 del dispositivo della sentenza impugnata, nel quale non ha tenuto distinto il periodo compreso tra il 1° e il 31 gennaio 2002 dal periodo successivo a tale data.

96      Occorre pertanto constatare che il Tribunale ha effettivamente esaminato e risolto, nell’ambito della valutazione dell’ottavo motivo del ricorso, la questione di diritto sollevata dalla Parker ITR e dalla Parker‑Hannifin, respingendo la loro argomentazione.

97      Ciò considerato, dato che le resistenti in sede di impugnazione non hanno, come pur richiesto dall’articolo 176, paragrafo 2, del regolamento di procedura, proposto un’impugnazione incidentale, con atto separato distinto dalla loro comparsa di risposta, diretta a contestare la valutazione espressa dal Tribunale sull’ottavo motivo del loro ricorso, la loro argomentazione relativa all’applicazione dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 dev’essere respinta in quanto irricevibile».

27      Alla luce delle valutazioni della Corte, segnatamente al punto 97 della sentenza su impugnazione, nella misura in cui l’ottavo motivo è stato respinto nella sentenza del Tribunale per il periodo successivo al 1° gennaio 2002, poiché detto elemento della sentenza non è stato oggetto di un’impugnazione incidentale e, pertanto, non è stato annullato dalla Corte, deve essere considerato come passato in giudicato.

28      Tuttavia, al punto 228 della sentenza del Tribunale, quest’ultimo ha respinto l’ottavo motivo in quanto inconferente, dato l’accoglimento del primo motivo, per la parte riguardante il periodo precedente al 1° gennaio 2002 e non ha esaminato le censure vertenti sulla violazione dei principi di responsabilità personale e di proporzionalità e del difetto di motivazione, in quanto riguardavano detto periodo.

29      È giocoforza constatare, peraltro, che, nella sentenza del Tribunale, la valutazione compiuta da quest’ultimo sull’ottavo motivo è fondata, con riguardo al periodo di infrazione precedente al 1° gennaio 2002, sull’accoglimento del primo motivo e che tale accoglimento costituisce, come emerge in particolare dai punti 253 e 255 della sentenza in questione, il fondamento necessario dei punti da 1 a 3 del suo dispositivo che sono stati annullati dalla Corte.

30      Pertanto, non si può affermare che il Tribunale si sia pronunciato nel merito dell’ottavo motivo per la parte relativa al periodo precedente al 1° gennaio 2002.

31      Di conseguenza, occorre esaminare l’ottavo motivo dedotto dalle ricorrenti per la parte in cui si riferisce al periodo precedente al 1° gennaio 2002.

32      Alla luce delle suesposte considerazioni, il Tribunale è chiamato a statuire sulla fondatezza del ricorso a seguito di rinvio pronunciandosi sul primo, sul quinto, sul sesto e, alle condizioni descritte al precedente punto 31, sull’ottavo motivo.

 Sul primo motivo, relativo all’errata imputazione della responsabilità alla Parker ITR per il periodo di infrazione precedente al 1° gennaio 2002

33      Il primo motivo dedotto dalle ricorrenti è suddiviso in tre capi relativi, il primo, alla violazione del principio di responsabilità personale, il secondo, a uno sviamento di potere e all’elusione dell’articolo 25 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU 2003, L 1, pag. 1), e, il terzo, alla violazione del principio di parità di trattamento e dell’obbligo di motivazione.

34      La Commissione contesta l’argomento addotto dalle ricorrenti a sostegno del loro primo motivo.

 Sulla ricevibilità degli argomenti relativi alla motivazione riguardo ai legami tra la ITR e la ITR Rubber

35      Nell’ambito del primo capo del primo motivo relativo alla violazione del principio di responsabilità personale, le ricorrenti sostengono segnatamente che la decisione impugnata è carente di motivazione sufficiente con riguardo all’applicazione del principio di continuità economica sulla base dei legami tra la ITR e la ITR Rubber che sono stati invocati per la prima volta nella decisione impugnata, tanto più che tale applicazione deroga alla precedente prassi decisionale della Commissione, che avrebbe applicato il principio di responsabilità personale.

36      La Commissione osserva che siffatto argomento addotto dalle ricorrenti nell’ambito delle loro osservazioni sul ricorso a seguito di rinvio costituisce un nuovo motivo inserito nel motivo dedotto inizialmente, che modifica il contenuto di esso e che, per tale ragione, non è ricevibile.

37      Non vi è dubbio che il primo motivo come formulato nel ricorso non contenesse alcun riferimento alla mancanza di motivazione con specifico riguardo all’applicazione da parte della Commissione del principio di continuità economica in ragione dei legami esistenti tra la ITR e la ITR Rubber.

38      Tuttavia, da una parte, va ricordato che la violazione dell’obbligo di motivazione costituisce un motivo di ordine pubblico che deve essere esaminato d’ufficio e il cui esame può avvenire in qualsiasi fase del procedimento (v., in tal senso, sentenza del 1° luglio 2008, Chronopost e La Poste/UFEX e a., C‑341/06 P e C‑342/06 P, EU:C:2008:375, punti da 48 a 50).

39      Dall’altra, occorre rilevare che, nell’ambito del terzo capo del primo motivo, le ricorrenti hanno invocato la violazione dell’obbligo di motivazione per la parte relativa all’imputazione alla ITR Rubber della responsabilità per il periodo di infrazione precedente al 1° gennaio 2002, in applicazione del principio di continuità economica, giacché la Commissione si è discostata dalla sua prassi precedente che si fondava sul principio di responsabilità personale. Pertanto, gli argomenti addotti dalle ricorrenti nelle loro osservazioni a seguito della sentenza su impugnazione relativi alla mancanza di motivazione dell’applicazione del principio di continuità economica sulla base dei legami tra la ITR e la ITR Rubber possono essere considerati strettamente connessi a quelli addotti nell’ambito del terzo capo del primo motivo vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione e come estensione di tali argomenti (v., in tal senso, sentenza del 28 aprile 2010, Gütermann e Zwicky/Commissione, T‑456/05 e T‑457/05, EU:T:2010:168, punto 199).

40      Alla luce di ciò, siffatti argomenti devono essere considerati ricevibili nella misura in cui si riferiscono al terzo capo del primo motivo, nel cui ambito devono essere esaminati.

 Sull’imputazione alla Parker ITR della responsabilità dell’infrazione commessa dalla ITR nel periodo precedente al 1° gennaio 2002

41      Nell’ambito del primo capo del primo motivo, le ricorrenti sostengono, in sostanza, che la Commissione ha commesso un errore di diritto imputando alla Parker ITR la responsabilità per l’infrazione commessa dalla ITR nel periodo precedente al 1° gennaio 2002, data in cui la Parker ITR ha iniziato a operare nel settore dei tubi marini, in applicazione del principio di continuità economica e in violazione del principio di responsabilità personale.

–       Sull’applicazione del principio di continuità economica

42      Va ricordato che, al punto 46 della sentenza su impugnazione, la Corte ha così statuito:

«46      (…) [È] necessario rilevare che il Tribunale – escludendo, al punto 116 della sentenza impugnata, che il principio della continuità economica possa trovare applicazione in un caso in cui, come nella fattispecie, non esistano tra il cedente, ossia la Saiag (…) o la sua controllata ITR (…), e il cessionario, identificato nella Parker‑Hannifin, legami strutturali – ha fuso, nella sua valutazione, due operazioni distinte. Il Tribunale ha omesso di prendere in considerazione il fatto che l’ITR (…) aveva trasferito, in un primo tempo, le sue attività nel settore dei tubi marini ad una delle sue controllate, prima di cedere, in un secondo tempo, tale controllata alla Parker‑Hannifin».

43      Ai punti da 50 a 53 della sentenza su impugnazione, la Corte ha statuito quanto segue in merito all’applicazione del principio di continuità economica:

«50      (…) [L]a data rilevante per valutare, onde accertare l’esistenza di una situazione di continuità economica, se ricorra un trasferimento di attività all’interno di un gruppo oppure un trasferimento tra imprese indipendenti deve essere quella del trasferimento stesso.

51      Se è necessario che a tale data esistano, tra cedente e cessionario, legami strutturali che consentano di ritenere, conformemente al principio della responsabilità personale, che i due enti formino un’unica impresa, non è tuttavia indispensabile, considerata la finalità perseguita dal principio della continuità economica, che tali legami perdurino per tutto il restante periodo dell’infrazione o fino all’adozione della decisione che sanziona l’infrazione (…)

52      Allo stesso modo e per le stesse ragioni, non è necessario che i legami strutturali che consentono di affermare l’esistenza di una situazione di continuità economica perdurino per un periodo minimo, che ad ogni modo potrebbe essere definito solo caso per caso e in maniera retroattiva.

53      Quanto (…) alla presa in considerazione, ai fini della configurabilità di una fattispecie di continuità economica, dell’obiettivo perseguito dal trasferimento di attività, il principio della certezza del diritto conduce altresì a far ritenere irrilevante la circostanza, rilevata al punto 115 della sentenza impugnata, che l’ente cessionario sia stato creato e abbia ricevuto gli attivi in vista di un’ulteriore cessione a un terzo indipendente. La presa in considerazione della motivazione economica all’origine della creazione di una controllata, così come dell’obiettivo, perseguito a termine più o meno lungo, di una cessione di tale controllata ad un’impresa terza, introdurrebbe infatti, nell’attuazione del principio di continuità economica, fattori soggettivi incompatibili con un’applicazione trasparente e prevedibile di detto principio».

44      Ai punti da 54 a 56 della sentenza su impugnazione, la Corte conclude che il Tribunale aveva commesso un errore di diritto omettendo di applicare il principio di continuità economica nei seguenti termini:

«54      Per quanto riguarda (…) l’affermazione, contenuta al punto 116 della sentenza impugnata, secondo cui la Commissione, nelle circostanze del caso di specie, avrebbe dovuto imputare ai vecchi gestori la responsabilità per l’infrazione commessa prima del trasferimento di attività, occorre rilevare che essa si inserisce nel contesto di un ragionamento errato, con il quale il Tribunale ha escluso in modo immediato l’esistenza di una continuità economica. Cionondimeno, secondo costante giurisprudenza, qualora si accerti una simile situazione, il fatto che l’ente che ha commesso l’infrazione esista ancora non impedisce, di per sé, che venga sanzionato l’ente al quale esso ha trasferito le proprie attività economiche (…)

55      Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre rilevare che il Tribunale ha commesso un errore di diritto laddove ha dichiarato, ai punti 115 e 116 della sentenza impugnata, senza prendere in considerazione i legami esistenti tra l’ITR (…) e l’ITR Rubber alla data del trasferimento di attività intervenuto tra questi due enti, che nella fattispecie era esclusa una situazione di continuità economica a causa della mancanza di legami strutturali tra l’ente cedente e l’ente cessionario, identificati nella Saiag (…) o nell’ITR (…) e nella Parker‑Hannifin.

56      Un errore del genere potrebbe tuttavia essere ininfluente nel caso in cui una situazione di continuità economica dovesse comunque essere esclusa a causa dell’assenza di legami effettivi tra l’ITR (…) e l’ITR Rubber. È in tale ottica che occorre analizzare l’argomento delle resistenti in sede di impugnazione secondo cui correttamente il Tribunale ha escluso l’esistenza di una situazione di continuità economica per la ragione che la Commissione aveva omesso, nella decisione controversa, di verificare se l’ITR Rubber fosse realmente sotto il controllo effettivo dell’ITR (…)».

45      In primo luogo, dalle considerazioni che precedono emerge che, ai fini dell’esame dell’imputazione della responsabilità dell’infrazione commessa dalla ITR nel periodo precedente al 1° gennaio 2002, deve essere preso in considerazione il trasferimento infragruppo delle attività nel settore dei tubi marini dalla ITR alla ITR Rubber.

46      In secondo luogo, dalla sentenza su impugnazione risulta che la data da prendere in considerazione per valutare l’applicabilità del principio di continuità economica è quella del trasferimento delle attività in questione.

47      In terzo luogo, dalle considerazioni della Corte nella sentenza su impugnazione si evince che non deve tenersi conto dell’obiettivo della cessione, da parte della Saiag e della sua controllata ITR, delle attività relative ai tubi marini alla Parker-Hannifin, una società del gruppo Parker, mediante la costituzione di una controllata per tali attività, vale a dire la società ITR Rubber. Secondo la Corte, infatti, l’obiettivo e la motivazione economica di detta operazione sono irrilevanti.

48      In quarto luogo, ne discende che, dopo il trasferimento di attività infragruppo tra la ITR e la sua controllata, detenuta al 100%, ITR Rubber, tenuto conto dei legami strutturali esistenti tra queste due società alla data del trasferimento in parola, ossia il 1° gennaio 2002, l’applicazione del principio di continuità economica non può essere esclusa nella specie.

49      Infine, dalle considerazioni della Corte emerge che, malgrado i legami strutturali tra la ITR e la ITR Rubber, l’applicazione del principio di continuità economica potrebbe essere esclusa nella specie in ragione dell’assenza di controllo effettivo della ITR sulla ITR Rubber, sotto forma di un esercizio effettivo di influenza determinante, che deve ritenersi accertato salvo che non sia confutata, da parte della Parker ITR e della Parker-Hannifin, la presunzione di esercizio effettivo di un’influenza determinante della ITR sulla ITR Rubber, alla data del trasferimento in questione all’interno del gruppo Saiag, il 1° gennaio 2002.

–       Sulla presunzione di esercizio effettivo di influenza determinante

50      Al punto 370 della decisione impugnata, la Commissione ha affermato che, alla data del trasferimento delle attività illecite dalla ITR alla ITR Rubber, le due società erano unite sul piano economico da un vincolo di società controllante a controllata al 100% e facevano parte della stessa impresa. Le ricorrenti non negano l’esistenza di siffatti legami strutturali.

51      A tale riguardo la Corte ha evidenziato, al punto 62 della sentenza su impugnazione, che spettava alle ricorrenti superare la presunzione relativa di esercizio effettivo di influenza determinante della ITR sulla ITR Rubber mediante la produzione di elementi di prova sufficienti a dimostrare che la controllata si comportava in maniera autonoma sul mercato.

52      Infatti, ai punti 65 e 66 della sentenza su impugnazione, la Corte ha rilevato che il Tribunale aveva commesso un errore di diritto omettendo di esaminare, onde verificare se la Commissione avesse correttamente applicato il principio della continuità economica, gli elementi presentatigli dalle ricorrenti e relativi all’esistenza o all’assenza di legami effettivi, consistenti in un’influenza determinante della ITR sulla ITR Rubber.

53      Pertanto, nell’ambito del presente ricorso a seguito del suo rinvio al Tribunale, è d’uopo esaminare se gli elementi presentati dalle ricorrenti siano sufficienti a dimostrare che la controllata ITR Rubber si comportava in maniera autonoma sul mercato.

54      Il Tribunale è chiamato a svolgere tale esame ai fini dell’imputazione della responsabilità per l’infrazione commessa dalla società controllante, vale a dire la ITR, alla propria controllata, la ITR Rubber, alla luce della giurisprudenza richiamata dalla Corte al punto 58 della sentenza su impugnazione. Orbene, secondo tale giurisprudenza, riguardo al caso particolare in cui una società controllante detenga la totalità o la quasi totalità del capitale della sua controllata che ha commesso un’infrazione alle regole di concorrenza dell’Unione europea, esiste una presunzione relativa secondo cui tale società controllante esercita effettivamente un’influenza determinante sulla sua controllata. In una situazione del genere, è sufficiente che la Commissione dimostri che la totalità o la quasi totalità del capitale di una controllata è detenuta dalla sua società controllante per considerare soddisfatta detta presunzione. Essa è tuttavia relativa e i soggetti che desiderano superare la presunzione di cui trattasi possono addurre tutti gli elementi concernenti i vincoli economici, organizzativi e giuridici che uniscono la controllata alla società controllante e che considerano atti a dimostrare che la controllata e la società controllante non costituiscono un’entità economica unica, ma che la controllata si comporta in maniera autonoma sul mercato (v. sentenze del 10 settembre 2009, Akzo Nobel e a./Commissione, C‑97/08 P, EU:C:2009:536, punto 60 e giurisprudenza ivi citata, e dell’8 maggio 2013, Eni/Commissione, C‑508/11 P, EU:C:2013:289, punto 47 e giurisprudenza ivi citata; sentenza del 18 luglio 2013, Schindler Holding e a./Commissione, C‑501/11 P, EU:C:2013:522, punti da 105 a 111).

–       Sul superamento della presunzione di esercizio effettivo di influenza determinante

55      Le ricorrenti sostengono l’assenza di influenza determinante della ITR sulla ITR Rubber, tenuto conto degli elementi che seguono.

56      In primo luogo, le ricorrenti affermano che, a partire dalla sua costituzione come società, il 27 giugno 2001, fino al 1° gennaio 2002, la ITR Rubber non ha esercitato alcuna attività economica, cosicché, durante tale periodo, la ITR non avrebbe potuto esercitare alcuna influenza determinante o impartire la minima direttiva commerciale alla propria controllata.

57      A tale riguardo, come emerge segnatamente dai punti 56 e seguenti della sentenza su impugnazione e come le stesse ricorrenti hanno riconosciuto all’udienza, è sufficiente osservare che la data da prendere in considerazione per accertare l’esistenza di una situazione di continuità economica è quella del trasferimento delle attività dalla ITR alla ITR Rubber. Pertanto, gli argomenti relativi al periodo precedente al trasferimento in parola invocati dalle ricorrenti sono inconferenti.

58      Le ricorrenti ammettono che, a partire dal trasferimento delle attività dalla ITR alla ITR Rubber, intervenuto il 1° gennaio 2002, quest’ultima ha continuato il normale svolgimento dell’attività in questione, e dunque ha esercitato le attività ad essa trasferite.

59      In secondo luogo, le ricorrenti sostengono che, in virtù dell’articolo 7.21 del contratto di cessione alla Parker‑Hannifin, tra il 1° gennaio 2002 e il 31 gennaio 2002, né la Saiag, né la ITR, né la ITR Rubber potevano adottare misure nell’ambito delle attività del settore della gomma in grado di ripercuotersi sugli interessi della Parker-Hannifin, in qualità di futuro acquirente, senza il previo consenso di essa. Tale circostanza non soltanto avrebbe impedito alla Saiag e alla ITR di esercitare una qualsiasi influenza, e ancor meno un’influenza determinante, sulla ITR Rubber, ma avrebbe altresì attribuito alla Parker-Hannifin il diritto di controllare la ITR Rubber congiuntamente alla ITR.

60      Va rilevato al riguardo che, secondo l’articolo 7.21 del contratto di cessione, il venditore, la ITR, si impegnava segnatamente affinché la ITR Rubber operasse e fosse gestita nel normale svolgimento dell’attività, poiché il previo consenso dell’acquirente era necessario per tutte le decisioni non rientranti nel normale svolgimento dell’attività. In particolare, il previo consenso dell’acquirente era richiesto, inter alia, per modifiche relative al regime salariale dei dipendenti, alla distribuzione dei dividendi, alle spese di capitale superiori a EUR 100 000 o alla vendita di attivi salvo che nel normale svolgimento dell’attività.

61      Anzitutto, è pacifico che la data di cessione della società ITR Rubber alla Parker‑Hannifin è il 31 gennaio 2002. Pertanto, il fatto di avere previsto nel contratto di cessione del 5 dicembre 2001 il modo in cui la ITR Rubber dovesse essere gestita tra quest’ultima data e la data della conclusione effettiva dell’operazione di cessione non può essere considerato come un trasferimento del controllo di detta società dal venditore all’acquirente. Infatti, come riconoscono le stesse ricorrenti, tali disposizioni mirano a tutelare gli interessi dell’acquirente a che la società o gli attivi in questione, e segnatamente il loro valore, siano preservati fino alla data di chiusura in uno stato che rispecchi quello che era stato preso in considerazione dall’acquirente al momento della firma del contratto di cessione.

62      Inoltre, sebbene i suindicati obblighi del venditore verso l’acquirente per il periodo cosiddetto ad interim precedente la chiusura della cessione rappresentino, per l’acquirente, dei diritti, in particolare con riferimento all’autorizzazione preventiva per azioni che eccedono il normale svolgimento dell’attività, essi erano, per loro natura, temporanei e restavano subordinati alla conclusione effettiva dell’operazione.

63      Infine, va osservato che, ai sensi dell’articolo 7.21 del contratto di cessione, la ITR si è impegnata affinché la ITR Rubber operasse e fosse gestita nel normale svolgimento dell’attività per un periodo cosiddetto ad interim compreso tra la data della firma del contratto e la data di conclusione dell’operazione. Orbene, un simile impegno implicava che la ITR potesse effettivamente prendere decisioni relative alla gestione della ITR Rubber. Senza dubbio, la ITR aveva bisogno del previo consenso della Parker-Hannifin per decisioni eccedenti il normale svolgimento dell’attività. Cionondimeno, la ITR aveva il potere e l’obbligo, in virtù del contratto di cessione, di assicurare il normale svolgimento dell’attività della ITR Rubber. Contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, tale obbligo, rispetto al quale la ITR si è impegnata nel contratto di cessione, costituisce piuttosto un indizio del fatto che la società controllata ITR Rubber non operava in maniera autonoma sul mercato.

64      Infatti, sebbene durante tale periodo cosiddetto «ad interim» la ITR Rubber non possa essere considerata come controllata dalla Parker‑Hannifin, essa non può neppure essere considerata come un soggetto autonomo, in grado di decidere delle proprie attività in maniera completamente indipendente, nella misura in cui la ITR assicurava che la ITR Rubber non si discostasse, segnatamente nella sua politica commerciale, dal normale svolgimento dell’attività. Pertanto, in ragione dell’impegno della propria società controllante, la ITR Rubber non avrebbe potuto decidere unilateralmente, ad esempio, di modificare la propria politica commerciale o di interrompere le proprie attività, circostanza che sarebbe stata possibile se la ITR Rubber fosse stata un soggetto completamente autonomo.

65      Peraltro, la ITR, il 1° gennaio 2002, ha altresì trasferito alla ITR Rubber gli unici attivi che deteneva, mentre prima, come indicato dalle ricorrenti, la ITR Rubber era una società sprovvista di attivi e di attività.

66      Va inoltre rilevato che, fino alla conclusione dell’operazione, la cessione della ITR Rubber alla Parker-Hannifin non era definitiva. Di conseguenza, come correttamente osservato dalla Commissione, nel periodo cosiddetto ad interim, la ITR, in quanto proprietaria al 100% della ITR Rubber, aveva il potere, sicuramente esponendosi all’obbligo di risarcire il futuro acquirente segnatamente mediante il meccanismo di indennizzi previsto dallo stesso contratto, di rinunciare alla cessione.

67      In terzo luogo, le ricorrenti osservano che il periodo di un mese, durante il quale la ITR ha detenuto al 100% la ITR Rubber a seguito del trasferimento delle attività relative ai tubi marini e prima che la cessione alla Parker-Hannifin fosse effettiva, costituisce un periodo troppo breve perché la ITR o la Saiag abbiano potuto esercitare un’influenza determinante sulla ITR Rubber, anche se esse avessero avuto un siffatto potere.

68      Va rilevato che la lunghezza del periodo durante il quale la ITR ha detenuto al 100% la ITR Rubber a seguito del trasferimento delle attività relative ai tubi marini non può costituire di per sé un elemento atto a dimostrare che, durante tale periodo, quest’ultima si comportava sul mercato in maniera autonoma.

69      È giocoforza constatare, infatti, che, alla data in cui le attività in questione sono state effettivamente trasferite alla ITR Rubber, il 1° gennaio 2002, la ITR deteneva al 100% la propria società controllata e che, come indicato al precedente punto 63, in virtù del contratto di cessione alla Parker-Hannifin firmato il 5 dicembre 2001, la ITR doveva assicurare, ancorché per un breve periodo, che la ITR Rubber operasse e fosse gestita secondo il normale svolgimento dell’attività.

70      Inoltre, come osservato al precedente punto 66, fino al momento in cui la cessione alla Parker‑Hannifin è stata effettiva, la ITR aveva un potere decisionale sulla cessione della ITR Rubber, che avrebbe potuto essere esercitato in qualsiasi momento prima della chiusura dell’operazione. Peraltro, la data di chiusura dell’operazione non è stata fissata preventivamente dal contratto di cessione, giacché era soggetta, segnatamente, a talune condizioni preliminari. Dunque, benché l’acquisizione della ITR Rubber da parte della Parker‑Hannifin sia avvenuta il 31 gennaio 2002, essa avrebbe potuto verificarsi in un’altra data, in particolare successiva.

71      Pertanto, il fatto che da ultimo il periodo intercorso tra il trasferimento delle attività relative ai tubi marini alla ITR Rubber e la cessione di quest’ultima alla Parker-Hannifin si sia protratto per un solo mese non può essere considerato un elemento in grado di dimostrare che la ITR Rubber, seppur controllata al 100% dalla ITR, si comportava in maniera autonoma sul mercato.

72      Da quanto suesposto emerge che gli elementi presentati dalle ricorrenti non possono essere considerati sufficienti a dimostrare che, nel periodo compreso tra il 1° e il 31 gennaio 2002, la ITR Rubber si comportasse in maniera autonoma sul mercato. Di conseguenza, le ricorrenti non hanno confutato la presunzione di esercizio effettivo di influenza determinante della ITR sulla sua controllata al 100% ITR Rubber.

73      In siffatte circostanze, occorre constatare che la Commissione non ha commesso errori laddove ha considerato che, in applicazione del principio di continuità economica, la Parker ITR poteva essere dichiarata responsabile del comportamento della ITR, suo predecessore, a causa del trasferimento degli attivi illeciti alla ITR Rubber, tenuto conto dei legami esistenti al momento di detto trasferimento tra la ITR e la ITR Rubber, segnatamente la detenzione del 100% del suo capitale, circostanza che consente di presumere l’esercizio effettivo di un’influenza determinante della società controllante sulla propria controllata.

74      Ne consegue che il primo capo del primo motivo deve essere respinto.

 Sull’applicazione dell’articolo 25 del regolamento n. 1/2003

75      Secondo l’articolo 25 del regolamento n. 1/2003, i poteri conferiti alla Commissione in materia di imposizione di ammende o di penalità di mora sono soggetti a un termine di prescrizione di cinque anni, che, nel caso di infrazioni continuate o ripetute, decorre dal giorno in cui è cessata l’infrazione. Tale termine si interrompe con qualsiasi atto della Commissione o dell’autorità garante della concorrenza di uno Stato membro destinato all’accertamento o alla repressione dell’infrazione.

76      Le ricorrenti affermano che nella fattispecie esistono indizi oggettivi, rilevanti e concordanti a sostegno del fatto che il solo scopo del ritenere la Parker ITR responsabile dell’infrazione commessa dai suoi predecessori era quello di eludere quanto previsto dall’articolo 25 del regolamento n. 1/2003.

77      La Commissione sostiene che, come emerge da una giurisprudenza costante, essa dispone di un potere discrezionale in merito alla determinazione dei destinatari di una decisione in caso di successione economica, che ha esercitato correttamente.

78      Nel caso di specie, è stato constatato che il principio di continuità economica era applicabile a causa dei legami tra la ITR e la ITR Rubber al momento del trasferimento delle attività relative ai tubi marini, dal momento che la presunzione di esercizio effettivo di influenza determinante della ITR sulla ITR Rubber non è stata confutata. Pertanto, l’imputazione alla ITR Rubber della responsabilità per l’infrazione unica e continuata dal 1° aprile 1986 al 2 maggio 2007 risulta, per quanto riguarda il periodo precedente al 1° gennaio 2002 durante il quale la ITR, suo predecessore, ha partecipato all’infrazione, da un’applicazione del principio di continuità economica che è emerso, al precedente punto 73, essere stata correttamente effettuata. Di conseguenza, siffatta imputazione non può discendere da uno sviamento di potere e da un’elusione dell’articolo 25 del regolamento n. 1/2003, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti.

79      Ne consegue che la prescrizione relativa all’infrazione unica e continuata imputata alla Parker ITR ha iniziato a decorrere soltanto dal 2 maggio 2007, data in cui la Commissione, avendo avviato un procedimento istruttorio, ha proceduto a una serie di ispezioni in particolare presso la Parker ITR. Pertanto, nel caso di specie il potere della Commissione di sanzionare la Parker ITR per l’infrazione in questione non era prescritto.

80      Ciò considerato, deve essere respinto il secondo capo del primo motivo dedotto dalle ricorrenti, relativo a uno sviamento di potere e all’elusione dell’articolo 25 del regolamento n. 1/2003.

 Sull’obbligo di motivazione e sul principio di parità di trattamento

81      Per quanto riguarda la censura relativa alla violazione dell’obbligo di motivazione, occorre analizzare se la decisione impugnata fosse sufficientemente motivata quanto all’applicazione del principio di continuità economica per affermare la responsabilità della Parker ITR per il periodo precedente al 1° gennaio 2002, incluso per quanto riguarda i legami esistenti tra la ITR e la ITR Rubber.

82      Secondo una giurisprudenza costante, la motivazione richiesta dall’articolo 253 CE deve essere adeguata alla natura dell’atto di cui trattasi e deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e al giudice competente di esercitare il suo controllo. La necessità di motivazione deve essere valutata in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari dell’atto o altre persone da questo riguardate direttamente e individualmente possano avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto la questione se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all’articolo 253 CE va valutata alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia di cui trattasi (sentenze del 2 aprile 1998, Commissione/Sytraval e Brink’s France, C‑367/95 P, EU:C:1998:154, punto 63; del 30 settembre 2003, Germania/Commissione, C‑301/96, EU:C:2003:509, punto 87, e del 22 giugno 2004, Portogallo/Commissione, C‑42/01, EU:C:2004:379, punto 66).

83      Ai punti da 327 a 329 della decisione impugnata, la Commissione ha esposto il ragionamento che nella specie l’aveva portata ad escludere l’applicazione del principio di responsabilità personale e ad applicare il principio di continuità economica. Così, dopo aver descritto le situazioni in cui la Commissione riteneva applicabile il principio di responsabilità personale, essa ha indicato che, per contro, allorché la persona responsabile dell’infrazione cessava di esistere, in quanto assorbita da un altro soggetto giuridico, quest’ultimo doveva essere considerato responsabile. Inoltre, al punto 328, la Commissione ha enunciato il principio secondo il quale, quando un’impresa cede una parte delle proprie attività ad un’altra, nel caso in cui il cedente e il cessionario siano legati da un vincolo economico, la responsabilità del comportamento precedente del cedente può essere trasferita al cessionario, sebbene il cedente non abbia cessato di esistere.

84      In particolare, al punto 370 della decisione impugnata, richiamando il ragionamento illustrato al punto 328, la Commissione ha indicato quali elementi l’avevano condotta, in applicazione del principio di continuità economica, a imputare alla ITR Rubber, divenuta Parker ITR, la responsabilità dell’infrazione per il periodo precedente al 31 gennaio 2002, ossia l’esistenza dei legami economici tra società controllante e controllata di cui essa deteneva il 100% del capitale.

85      Va altresì rilevato che, al punto 369 della decisione impugnata, la Commissione ha enunciato gli argomenti addotti dalle ricorrenti in risposta alla comunicazione degli addebiti in opposizione all’applicazione del principio di continuità economica, sostenendo segnatamente l’inesistenza di legami tra, da una parte, la Parker ITR, ex ITR Rubber, e la ITR e il gruppo Saiag, dall’altra.

86      Orbene, ai punti da 370 a 373 della decisione impugnata, la Commissione ha replicato a tali argomenti, osservando, inter alia, che, benché il trasferimento degli attivi dalla ITR alla ITR Rubber fosse stato compiuto con l’obiettivo della loro vendita successiva alla Parker-Hannifin, detto trasferimento era avvenuto in un momento in cui le due imprese appartenevano al medesimo gruppo, circostanza che, in applicazione della giurisprudenza risultante dalla sentenza dell’11 dicembre 2007, ETI e a. (C‑280/06, EU:C:2007:775), implicava che la responsabilità della ITR fosse stata attribuita alla ITR Rubber, in virtù del principio di continuità economica. La Commissione ha precisato altresì che la successiva rottura dei legami tra la ITR e la ITR Rubber non poteva modificare detta conclusione.

87      Pertanto, si deve constatare che dalla decisione impugnata emergono in modo chiaro e inequivocabile gli elementi sui quali la Commissione si è basata per affermare l’applicabilità del principio di continuità economica nella specie, anche per quanto concerne i legami esistenti tra la ITR e la ITR Rubber, rispondendo al contempo agli argomenti addotti dalle ricorrenti nel procedimento amministrativo.

88      Per quanto riguarda la presunta violazione del principio di parità di trattamento a motivo dell’applicazione del principio di continuità economica nei confronti della ITR Rubber e non invece della DOM, mentre quest’ultima si trovava, secondo le ricorrenti, in una situazione molto simile, va ricordato che, secondo costante giurisprudenza, tale principio impone che situazioni analoghe non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (v. sentenza del 14 settembre 2010, Akzo Nobel Chemicals e Akcros Chemicals/Commissione, C‑550/07 P, EU:C:2010:512, punto 55 e giurisprudenza ivi citata).

89      Nella specie, dal punto 19 della decisione impugnata risulta che la DOM, che è stata costituita dal gruppo Unipoly, ha acquisito gli attivi nel settore dei tubi marini del gruppo BTR. Pertanto, nel caso della DOM, il trasferimento degli attivi in questione è avvenuto tra società che non erano vincolate da legami strutturali, ossia la BTR, da una parte, e la DOM, in seno al gruppo Unipoly, dall’altra.

90      Per contro, nel caso della ITR Rubber, come osservato al precedente punto 45, per effetto della sentenza su impugnazione, ciò che rileva è il trasferimento di attività nel settore dei tubi marini dalla ITR alla ITR Rubber, rispettivamente società controllante e controllata, all’interno del gruppo Saiag, giacché l’obiettivo e la motivazione di siffatto trasferimento sono, come si evince dal punto 53 della sentenza in parola, irrilevanti.

91      Ciò detto, dalle considerazioni della sentenza su impugnazione, richiamate ai precedenti punti 42 e 43, risulta che il principio di continuità economica si applica in circostanze nelle quali sussistono legami strutturali ed effettivi tra la società che ha preso parte all’infrazione e la controllata a cui gli attivi illeciti sono stati trasferiti in vista di una successiva vendita a un gruppo terzo. Viceversa, in virtù di tale giurisprudenza, il principio di continuità economica non può essere applicato nel caso in cui gli attivi illeciti siano trasferiti a una controllata che sia stata creata all’interno del gruppo acquirente e che non abbia legami strutturali con il venditore.

92      In tal modo, procedendo all’applicazione del principio di continuità economica nei confronti della ITR Rubber e disapplicando tale principio per quanto riguarda la DOM, non si può contestare alla Commissione di avere agito in violazione del principio di parità di trattamento, visto che le due situazioni non sono comparabili.

93      Occorre pertanto respingere il terzo capo del primo motivo e il motivo stesso nella sua integralità.

 Sul quinto motivo, relativo all’aumento illegale dell’importo dell’ammenda inflitta alla Parker ITR a causa del suo presunto ruolo impresa di leader dell’infrazione

94      Le ricorrenti contestano, in primo luogo, il fatto che la ITR abbia avuto un ruolo di impresa leader dell’intesa dall’11 giugno 1999 al 30 settembre 2001, circostanza non sufficientemente dimostrata dalla Commissione, in secondo luogo, l’imputazione di tale presunto ruolo di impresa leader della ITR alla ITR Rubber e, in terzo luogo, l’aumento dell’importo dell’ammenda inflitta alla Parker ITR in virtù del ruolo di impresa leader attribuito alla ITR.

95      La Commissione sostiene che, nel complesso, gli elementi sui quali essa si è fondata dimostrano che la ITR ha contribuito a rendere l’intesa di nuovo interamente operativa e, in particolare, ha assicurato il ritorno della Yokohama, circostanza essenziale per l’intesa. Ciò giustificherebbe l’aumento dell’importo dell’ammenda inflitta alla Parker ITR di una percentuale del 30%. Inoltre, la Commissione indica che il fatto che essa menzioni la Parker ITR è giustificato, dal momento che tale soggetto era il successore economico della ITR.

 Sull’imputazione alla ITR Rubber del ruolo di impresa leader attribuito alla ITR

96      In limine, quanto al riferimento nella decisione impugnata alla Parker ITR e non alla ITR quale leader dell’intesa in un periodo in cui la Parker ITR, inizialmente denominata ITR Rubber, ancora non esisteva, va ricordato che, come osservato al precedente punto 73, in virtù del principio di continuità economica, la Parker ITR doveva essere riconosciuta responsabile del comportamento della ITR, anche prima della creazione della ITR Rubber, il 27 giugno 2001. Di tal guisa, e senza che l’affermazione relativa al ruolo di impresa leader attribuito alla ITR sia pregiudicata nel merito, non si può contestare alla Commissione di avere fatto riferimento alla Parker ITR, già ITR Rubber, per quanto riguarda il ruolo di impresa leader attribuito alla ITR nel periodo compreso tra l’11 giugno 1999 e il 30 settembre 2001.

 Sul ruolo di impresa leader attribuito alla ITR

97      Al punto 243 della decisione impugnata, la Commissione ha affermato che, nel periodo compreso tra l’11 giugno 1999 e il 30 settembre 2001, la ITR aveva coordinato l’intesa, congiuntamente con il sig. W.

98      Secondo una giurisprudenza costante, qualora un’infrazione sia stata commessa da più imprese, si devono accertare, nell’ambito della determinazione dell’importo delle ammende, i rispettivi ruoli nell’infrazione nel corso della durata della loro partecipazione alla medesima. Ne deriva, in particolare, che il ruolo di «capofila» (leader) assunto da una o più imprese nell’ambito di un’intesa dev’essere valutato ai fini del calcolo dell’importo dell’ammenda, in quanto sulle imprese che hanno assunto tale ruolo grava per ciò stesso una responsabilità particolare rispetto alle altre imprese (v. sentenza dell’11 luglio 2014, Sasol e a./Commissione, T‑541/08, EU:T:2014:628, punto 355 e giurisprudenza ivi citata).

99      In ossequio ai suindicati principi, il punto 28 degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2; in prosieguo: gli «orientamenti») stabilisce, al titolo «Circostanze aggravanti», un elenco non esaustivo di circostanze che possono portare a un aumento dell’importo di base dell’ammenda, tra cui figura il ruolo di capofila dell’infrazione.

100    Per essere qualificata leader di un’intesa, un’impresa deve aver rappresentato una forza motrice significativa per l’intesa o aver avuto una responsabilità particolare e concreta nel funzionamento di quest’ultima. Tale circostanza può, in particolare, essere inferita dal fatto che l’impresa, con iniziative mirate, ha dato spontaneamente un impulso fondamentale all’intesa, o da una serie di indizi che rivelano l’impegno dell’impresa ad assicurare la stabilità e la riuscita dell’intesa (sentenze del 15 marzo 2006, BASF/Commissione, T‑15/02, EU:T:2006:74, punti 299, 300, 351, da 370 a 375 e 427, e del 27 settembre 2012, Shell Petroleum e a./Commissione, T‑343/06, EU:T:2012:478, punto 198).

101    È quanto avviene quando l’impresa abbia partecipato alle riunioni dell’intesa a nome di un’altra impresa che non vi ha preso parte e le abbia comunicato i risultati di dette riunioni (sentenza del 15 marzo 2006, BASF/Commissione, T‑15/02, EU:T:2006:74, punto 439). Altrettanto vale quando è dimostrato che detta impresa ha svolto un ruolo centrale nel funzionamento concreto dell’intesa, per esempio organizzando numerose riunioni, raccogliendo e smistando le informazioni in seno all’intesa e formulando più frequentemente delle altre proposte relative al suo funzionamento (sentenza del 27 settembre 2012, Koninklijke Wegenbouw Stevin/Commissione, T‑357/06, EU:T:2012:488, punto 284).

102    Infine, due imprese, o anche un numero maggiore, possono essere riconosciute simultaneamente leader (v., in tal senso, sentenze del 15 marzo 2006, BASF/Commissione, T‑15/02, EU:T:2006:74, punti 439 e 440, e del 26 aprile 2007, Bolloré e a./Commissione, T‑109/02, T‑118/02, T‑122/02, T‑125/02, T‑126/02, T‑128/02, T‑129/02, T‑132/02 e T‑136/02, EU:T:2007:115, punto 561).

103    È alla luce delle suesposte considerazioni che occorre accertare se la Commissione potesse, sulla base di sufficienti elementi di prova, concludere correttamente che la ITR aveva effettivamente svolto un ruolo di impresa leader dell’intesa tra l’11 giugno 1999 e il 30 settembre 2001.

104    Nella decisione impugnata, per dimostrare il ruolo di impresa leader ricoperto dalla ITR, la Commissione si è basata, oltre che sulle dichiarazioni della Yokohama a tale riguardo, anche sugli elementi qui di seguito indicati, che avvalorano tali dichiarazioni.

105    In primo luogo, la Commissione si è fondata, al punto 461 della decisione impugnata, segnatamente su dei fax che la ITR ha inviato ad altri membri dell’intesa. Tali documenti, che fanno parte del fascicolo, non sono stati, peraltro, messi in discussione dalle ricorrenti, le quali contestano, tuttavia, l’interpretazione fornitane dalla Commissione. I documenti in questione, che risalgono al periodo compreso tra giugno 1999 e giugno 2001, dimostrano in particolare che vi sono state comunicazioni abbastanza regolari tra la ITR e altri membri dell’intesa, anche nel periodo successivo al mese di gennaio 2000, circostanza che le stesse ricorrenti hanno ammesso all’udienza.

106    Da un lato, dalle suindicate comunicazioni emerge che il dipendente della ITR, sig. P., si è egli stesso presentato in qualità di coordinatore di un sotto-gruppo di partecipanti all’intesa, confermando le dichiarazioni della Yokohama.

107    Dall’altro, detta corrispondenza dimostra che, durante il predetto periodo, il dipendente della ITR ha preso l’iniziativa di raccogliere informazioni riservate presso altri partecipanti, segnatamente la Yokohama e la Trelleborg, e di coordinare la partecipazione di esse a gare d’appalto. Dai documenti sui quali si è fondata la Commissione risulta parimenti che la ITR si è adoprata per garantire, specificamente, che all’interno dell’intesa fosse presa in considerazione una parte del mercato comune con la Yokohama e per agevolare la partecipazione di quest’ultima alle riunioni.

108    In secondo luogo, per quanto riguarda i fax inviati dalla ITR tra l’11 e il 21 giugno 1999, ai quali viene fatto riferimento al punto 179 della decisione impugnata, va osservato che, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, il fatto che essi riguardino gare d’appalto per date successive non invalida la conclusione che la ITR ha coordinato l’intesa nel periodo in cui i fax sono stati inviati. In particolare, alla ITR è addebitato di avere coordinato le strategie che i partecipanti all’intesa dovevano adottare per gare d’appalto future.

109    In terzo luogo, i documenti datati ottobre 1999, citati ai punti 189 e 196 della decisione impugnata, dimostrano, inter alia, che, durante tale periodo, il rappresentante della ITR ha avviato una stretta collaborazione con la Yokohama e ha svolto altri compiti di coordinamento all’interno di una parte dei membri dell’intesa che hanno contribuito al suo funzionamento, circostanza che non è stata contestata dalle ricorrenti.

110    In quarto luogo, per quanto concerne le comunicazioni inviate dalla ITR nel dicembre 1999 a seguito della riunione tenutasi a Londra (Regno Unito) il 10 dicembre 1999, va constatato che, indipendentemente dal fatto che le proposte formulate dal rappresentante della ITR siano state alla fine accettate o meno, il fatto stesso, non contestato dalle ricorrenti, che detto rappresentante si sia incaricato di inviare siffatte comunicazioni dimostra che egli ha assunto un ruolo preponderante nel mantenimento e nel monitoraggio delle attività dell’intesa a seguito della riunione in parola.

111    In quinto luogo, quanto al ruolo di presidente della riunione di cui trattasi, è pacifico che il verbale non contenga riferimenti espliciti alla persona che l’ha ricoperto. Tuttavia, oltre che sulle dichiarazioni al riguardo della Yokohama, la Commissione si è fondata, senza essere smentita su questo punto dalle ricorrenti, su documenti che dimostrano che la ITR aveva inviato un invito per la riunione in questione alla Yokohama e aveva inviato comunicazioni successivamente alla riunione e sul fatto che il suo intervento alla riunione è stato riprodotto da ultimo nel verbale. È giocoforza constatare che tali elementi costituiscono quantomeno degli indizi di un ruolo preponderante nella preparazione, svolgimento e seguito della riunione in parola.

112    In sesto luogo, va rilevato che le ricorrenti non contestano il fatto che la ITR abbia avviato una collaborazione stretta con la Yokohama, circostanza che emerge da numerosi documenti cui è fatto riferimento segnatamente ai punti 219 e 241 della decisione impugnata e che dimostrano che la ITR ha organizzato riunioni con la Yokohama e ha mantenuto una corrispondenza relativa a tale collaborazione non soltanto con la Yokohama, ma anche con altri membri dell’intesa, per un periodo compreso segnatamente tra il gennaio 2000 e il giugno 2001.

113    Orbene, da un lato, l’impegno attivo per garantire la partecipazione della Yokohama, uno dei due attori giapponesi, e, quindi, per garantire la partecipazione all’intesa delle due imprese che rappresentavano quasi un quarto del mercato globale, può essere considerato di per sé come un elemento chiave per la ricostituzione e il rafforzamento dell’intesa.

114    Dall’altro, la comunicazione di informazioni relative a detta collaborazione agli altri membri dell’intesa avrebbe contribuito a rassicurarli su tale elemento dell’intesa e, pertanto, al funzionamento di essa in generale.

115    A questo proposito, il verbale della riunione dell’11 e del 12 giugno 2001 conferma che, in tale data, all’interno dell’intesa, la Yokohama e la ITR erano percepite come attori in grado di collaborare in modo talmente stretto all’interno del mercato da attribuire loro una quota comune.

116    Pertanto, siffatti elementi di prova sulla stretta collaborazione con la Yokohama e sulla partecipazione di essa all’intesa garantita dalla ITR possono essere validamente considerati a sostegno della conclusione della Commissione relativa al ruolo di impresa leader dell’intesa da essa attribuito alla ITR.

117    In settimo luogo, si deve osservare che, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, gli elementi di prova considerati dalla Commissione, ivi compresi quelli relativi allo stretto coordinamento tra la Yokohama e la ITR, sono relativi a un periodo compreso almeno tra l’11 giugno 1999 e il giugno 2001. Risulta peraltro dal fascicolo che, a partire dal mese di ottobre 2001, la ITR non è stata più responsabile del coordinamento della partecipazione della Yokohama all’intesa, circostanza del resto non contestata dalle ricorrenti. Pertanto, la Commissione ha considerato il 30 settembre 2001 come la data di cessazione delle attività della ITR in qualità di leader dell’intesa.

118    Alla luce di tutti gli elementi precedentemente esaminati, si deve concludere che la Commissione ha correttamente qualificato la ITR come leader dell’intesa per il periodo compreso tra l’11 giugno 1999 e il 30 settembre 2001.

119    Tale conclusione non può essere invalidata dagli argomenti delle ricorrenti relativi agli elementi di prova che secondo esse confuterebbero la tesi in base alla quale la ITR avrebbe ricoperto un ruolo di impresa leader dell’intesa.

120    Anzitutto, il fatto che la Yokohama e la ITR fossero interessate, da un punto di vista commerciale, dagli obiettivi dell’intesa non contraddice la conclusione secondo cui la partecipazione della Yokohama all’intesa sia stata agevolata grazie all’assistenza della ITR, in qualità di coordinatore, nel periodo considerato dalla Commissione.

121    Inoltre, il ruolo svolto da altri membri dell’intesa, come la Bridgestone e la DOM, nonché dal sig. W. o dalle sue imprese, che avrebbero garantito la gestione e il coordinamento globale dell’intesa per lunghi periodi nel corso della sua esistenza, e il fatto che essi siano stati percepiti dagli altri membri come coordinatori principali dell’intesa, non è incompatibile con il ruolo di capofila attribuito dalla Commissione alla ITR. Con specifico riferimento al periodo compreso tra l’11 giugno 1999 e il 30 settembre 2001, gli elementi invocati dalle ricorrenti non dimostrano che il sig. W., in particolare mediante le proprie imprese, sia stato il coordinatore unico dell’intesa. Infatti, le funzioni di coordinamento svolte dalla ITR in tale periodo non sono tali da escludere che un coordinatore principale garantisse la direzione globale dell’intesa. Detta coesistenza spiegherebbe segnatamente il fatto che la ITR non sia stata presente a tutte le riunioni dell’intesa.

122    Infine, il fatto che altri membri abbiano dubitato del ruolo della ITR quale coordinatore dell’intesa e che tale ruolo non sia stato formalizzato non inficia la conclusione della Commissione secondo cui la ITR ha agito come coordinatore, quantomeno del blocco ITR/Yokohama, e ha garantito un certo coordinamento con gli altri membri dell’intesa, in particolare a seguito della riunione del 10 dicembre 1999. Infatti, i dubbi espressi, in particolare dalla Manuli nel giugno 1999 rispetto a un coordinatore europeo dell’intesa, non possono mettere in discussione i diversi documenti presentati dalla Commissione che provano che la ITR ha effettivamente condotto attività di coordinamento tra altri partecipanti all’intesa, indipendentemente dal fatto che sottogruppi fissi siano stati o meno creati formalmente all’interno dell’intesa e per quanto tempo.

 Sull’aumento dell’ammenda in virtù del ruolo di impresa leader attribuito alla ITR

123    Le ricorrenti contestano l’aumento del 30% applicato all’importo dell’ammenda inflitta alla Parker ITR in virtù del ruolo di impresa leader attribuito alla ITR, che non sarebbe giustificato, segnatamente rispetto al medesimo livello di aumento applicato all’importo dell’ammenda inflitta alla Bridgestone, che avrebbe garantito il coordinamento dell’intesa per undici anni.

124    Il punto 28 degli orientamenti stabilisce che l’importo di base dell’ammenda possa essere aumentato qualora la Commissione constati l’esistenza di circostanze aggravanti, ad esempio quando l’impresa abbia svolto il ruolo di capofila.

125    A tale riguardo, dalla giurisprudenza risulta che, per un impresa, il fatto di aver agito come capofila di un’intesa implica che essa debba accollarsi una responsabilità particolare rispetto alle altre imprese (sentenza del 3 marzo 2011, Siemens/Commissione, T‑110/07, EU:T:2011:68, punto 367).

126    Inoltre, secondo costante giurisprudenza, nell’ambito della determinazione dell’importo di ciascuna ammenda, la Commissione dispone di un margine di discrezionalità e non ha l’obbligo di applicare, a tal fine, una precisa formula matematica (sentenze del 6 aprile 1995, Martinelli/Commissione, T‑150/89, EU:T:1995:70, punto 59; del 14 maggio 1998, Mo och Domsjö/Commissione, T‑352/94, EU:T:1998:103, punto 268, e del 13 luglio 2011, Polimeri Europa/Commissione, T‑59/07, EU:T:2011:361, punto 251).

127    Nella specie, come rilevato ai precedenti punti 118 e 119, la Commissione ha correttamente concluso che la ITR aveva svolto un ruolo di impresa leader dell’intesa tra l’11 giugno 1999 e il 30 settembre 2001.

128    In particolare, ai punti da 457 a 463 della decisione impugnata riguardanti le circostanze aggravanti, rispetto alla ITR, la Commissione ha rinviato segnatamente alle conclusioni relative al ruolo svolto dal rappresentante della ITR per il periodo compreso tra il giugno 1999 e il settembre 2001. La Commissione ha ivi precisato che la ITR aveva garantito il coordinamento di una parte dell’intesa in parallelo alle funzioni di coordinamento ricoperte dal sig. W. e ha rilevato che era esattamente in quel periodo che l’intesa era stata ricostituita dopo un periodo di instabilità.

129    È infatti pacifico che l’intesa abbia subito un periodo di relativa inattività tra il maggio 1997 e il giugno 1999. Come osservato in particolare ai precedenti punti 105 e 108, è proprio a partire dal giugno 1999 che la ITR ha compiuto attività di coordinamento all’interno di una parte dei partecipanti all’intesa.

130    Inoltre, la Commissione ha altresì rilevato, al punto 458 della decisione impugnata, che il contributo della ITR era stato essenziale per riuscire a vincere le reticenze di taluni membri dell’intesa e per la sua ricostituzione.

131    Infatti, come riconosciuto dalle stesse ricorrenti, la ITR ha avviato una più stretta collaborazione con la Yokohama, coordinando la partecipazione delle due imprese all’interno dell’intesa, allorché tale impresa aveva manifestato reticenze ad unirsi all’intesa a causa dei cattivi rapporti con la sua concorrente giapponese, la Bridgestone. Detta rivalità precedente alla ricostituzione dell’intesa nel 1999, che l’intervento della ITR avrebbe contribuito a rilanciare, è stata ammessa dalle stesse ricorrenti.

132    Pare dunque giustificato dalle circostanze della specie l’aumento del 30% applicato all’importo dell’ammenda inflitta alla Parker ITR in virtù del suo ruolo di impresa leader.

133    Dato che gli argomenti delle ricorrenti, vertenti sul fatto che il medesimo aumento del 30% è stato applicato all’importo dell’ammenda inflitta alla Bridgestone, mentre quest’ultima avrebbe garantito il coordinamento dell’intesa per undici anni, devono essere intesi nel senso che con essi le ricorrenti invocano una violazione del principio di parità di trattamento, occorre accertare, in virtù della giurisprudenza citata al precedente punto 88, se le due situazioni siano comparabili.

134    Con riferimento all’aumento del 30% dell’ammenda inflitta alla Bridgestone, la Commissione rinvia, ai punti 458 e 462 della decisione impugnata, alle conclusioni in base alle quali nel periodo di undici anni compreso tra il 1986 e il 1997, la Bridgestone ha garantito il coordinamento dell’intesa, segnatamente per i partecipanti giapponesi, mentre la Dunlop/DOM coordinava l’intesa per i partecipanti europei.

135    Dagli elementi presi in considerazione dalla Commissione nelle conclusioni relative alle circostanze aggravanti emerge quindi che, sebbene la Bridgestone abbia garantito il coordinamento dell’intesa per taluni partecipanti per un periodo protrattosi per undici anni, la ITR ha a sua volta garantito il coordinamento di una parte dei partecipanti all’intesa per due anni.

136    Si deve necessariamente rilevare che le due situazioni non sono simili da un punto di vista fattuale. Tuttavia, occorre osservare che, in virtù della giurisprudenza citata al precedente punto 88, il medesimo trattamento delle due situazioni risulta oggettivamente giustificato, se si considera che, seppur la ITR abbia svolto attività di coordinamento per soli due anni, queste ultime hanno contribuito in misura oltremodo rilevante alla ricostituzione dell’intesa con successo. Infatti, riguardo alla gravità dell’infrazione e alla responsabilità per essa, pare giustificato che l’aumento dell’importo dell’ammenda inflitta alla Parker ITR per le attività di coordinamento della ITR in un momento critico dell’intesa sia stato tanto elevato quanto quello applicato all’importo dell’ammenda inflitta alla Bridgestone, per le sue attività di coordinamento più estese nel tempo.

137    In siffatte circostanze, non si può contestare alla Commissione di avere applicato, nell’esercizio del suo potere discrezionale, la stessa percentuale di aumento agli importi delle ammende inflitte alla Parker ITR e alla Bridgestone.

138    In ogni caso, anche ammettendo che la Commissione abbia erroneamente applicato un aumento soltanto del 30% all’importo dell’ammenda inflitta alla Bridgestone, malgrado il prolungato periodo di tempo durante il quale quest’ultima ha esercitato il ruolo di impresa leader dell’intesa, una tale illegittimità, commessa a favore di terzi, non giustificherebbe l’accoglimento del motivo di annullamento sollevato dalle ricorrenti. Infatti, secondo una giurisprudenza costante, l’osservanza del principio di parità di trattamento o di non discriminazione deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità, secondo cui nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri (sentenza del 3 marzo 2011, Siemens/Commissione, T‑110/07, EU:T:2011:68, punto 358 e giurisprudenza ivi citata).

139    Viste le suesposte considerazioni, occorre respingere il quinto motivo dedotto dalle ricorrenti.

 Sul sesto motivo, relativo alla violazione del principio di responsabilità personale e al difetto di motivazione che ha viziato l’aumento applicato all’importo dell’ammenda irrogata alla Parker-Hannifin per il presunto ruolo di impresa leader della Parker ITR

140    Le ricorrenti affermano, in sostanza, che la Commissione ha violato il principio di responsabilità personale laddove ha preso in considerazione il ruolo di impresa leader attribuito alla ITR dall’11 giugno 1999 al 30 settembre 2001 per aumentare l’importo della parte dell’ammenda di cui la Parker-Hannifin è ritenuta solidalmente responsabile. Esse invocano, inoltre, la violazione dell’obbligo di motivazione, in quanto la decisione impugnata non indica le ragioni per le quali un aumento del 30% è applicato all’importo dell’ammenda di cui la Parker‑Hannifin è ritenuta responsabile.

141    Quanto alla violazione del principio di responsabilità personale, va ricordato che, secondo una costante giurisprudenza, se il comportamento illecito di una controllata può essere imputato alla sua controllante, si può ritenere che tali società facciano parte, durante il periodo dell’infrazione, della stessa unità economica e costituiscano quindi un’unica impresa, ai sensi del diritto della concorrenza dell’Unione. In tale contesto, è quindi possibile che la Commissione ritenga la società controllante responsabile in solido del comportamento illecito della sua controllata durante il suddetto periodo e, di conseguenza, del pagamento dell’ammenda inflitta a quest’ultima (v. sentenza del 10 aprile 2014, Areva e a./Commissione, C‑247/11 P e C‑253/11 P, EU:C:2014:257, punto 49 e giurisprudenza ivi citata).

142    Inoltre, è stato giudicato che, nell’ambito della determinazione del rapporto esterno di solidarietà, vale a dire il rapporto tra la Commissione e le diverse persone che costituiscono l’impresa e che possono essere chiamate a pagare l’integralità dell’ammenda inflitta alla stessa, taluni obblighi si impongono alla Commissione, in particolare, il rispetto del principio della responsabilità personale delle pene e delle sanzioni, ai sensi del quale, conformemente all’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003, l’importo dell’ammenda che deve essere pagata in solido deve essere fissato in funzione della gravità dell’infrazione individualmente contestata all’impresa in questione e della sua durata (sentenza del 10 aprile 2014, Commissione e a./Siemens Österreich e a., da C‑231/11 P a C‑233/11 P, EU:C:2014:256, punto 52).

143    Orbene, una configurazione della solidarietà che consente alla Commissione di esigere che una delle società controllanti paghi un’ammenda che sanziona infrazioni che sono contestate, per un altro momento del periodo dell’infrazione, a un’impresa di cui essa non ha mai fatto parte è contraria al principio della personalità delle pene e delle sanzioni (sentenza 10 aprile 2014, Areva e a./Commissione, C‑247/11 P e C‑253/11 P, EU:C:2014:257, punti da 126 a 133).

144    Più in particolare, una società non può essere ritenuta responsabile delle infrazioni commesse autonomamente dalle sue controllate prima della data della loro acquisizione, in quanto queste ultime devono rispondere in prima persona del loro comportamento illegittimo anteriore a tale acquisizione senza che la società che le ha acquisite possa essere considerata responsabile (sentenze del 16 novembre 2000, Cascades/Commissione, C‑279/98 P, EU:C:2000:626, punti da 77 a 79, e del 4 settembre 2014, YKK e a./Commissione, C‑408/12 P, EU:C:2014:2153, punto 65).

145    Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre verificare se la Commissione abbia commesso un errore di diritto laddove ha applicato un aumento del 30% all’importo dell’ammenda che la Parker‑Hannifin è tenuta a pagare in solido.

146    A tale riguardo, va richiamata la conclusione di cui al precedente punto 118, secondo la quale la Commissione ha correttamente ritenuto che la ITR fosse leader dell’intesa per il periodo compreso tra l’11 giugno 1999 e il 30 settembre 2001. Nessuna attività della ITR o del suo successore ITR Rubber oltre tale periodo è stata fatta valere nei loro confronti per imputare loro un ruolo di impresa leader, circostanza che la Commissione ha del resto confermato all’udienza.

147    Inoltre, è pacifico che la ITR Rubber, alla quale, il 1° gennaio 2002, la sua società controllante dell’epoca, la ITR, ha trasferito i propri attivi nel settore dei tubi marini, è stata venduta alla Parker-Hannifin, all’interno del gruppo Parker, il 31 gennaio 2002. Pertanto, al punto 389 della decisione impugnata, la Commissione ha affermato la responsabilità solidale della società Parker-Hannifin nel comportamento della Parker ITR, a decorrere dal 31 gennaio 2002, data dell’acquisizione di quest’ultima.

148    È altresì opportuno ricordare la metodologia seguita dalla Commissione nella decisione impugnata per calcolare l’importo dell’ammenda.

149    In un primo momento, infatti, la Commissione ha compiuto il calcolo dell’importo di base dell’ammenda, procedendo nel modo seguente:

–        ai punti da 420 a 428 della decisione impugnata, la Commissione ha precisato che le vendite interessate dovevano essere calcolate a partire dal valore medio annuale delle vendite realizzate dai principali produttori di tubi marini dello Spazio economico europeo (SEE) per i tre esercizi completi prima della fine dell’infrazione, ossia EUR 32 710 069;

–        tenuto conto della portata mondiale dell’infrazione, la Commissione ha ritenuto, ai punti da 429 a 433 della decisione impugnata, che tale cifra dovesse essere moltiplicata per le quote di mercato mondiale detenute da ciascun partecipante e che, nel caso della Parker ITR, la sua quota di mercato mondiale ammontasse al 12,1%;

–        al punto 436 della decisione impugnata, in esito a tale moltiplicazione, la Commissione ha ottenuto la somma di EUR 3 955 777, per le vendite interessate della Parker ITR;

–        al punto 445, a titolo della gravità dell’infrazione la Commissione ha concluso che, stanti le circostanze della specie, la natura dell’infrazione, la sua dimensione geografica e la quota di mercato cumulata che è stata interessata, si doveva prendere in considerazione il 25% del valore delle vendite interessate;

–        al punto 448 della decisione impugnata, per la durata dell’infrazione la Commissione ha considerato una durata di 19 anni e 5 giorni per la Parker ITR e di 5 anni, 3 mesi e 3 giorni per la Parker-Hannifin, ottenendo rispettivamente moltiplicatori di 19 e 5,5;

–        al punto 449, la Commissione ha osservato che era necessario aggiungere una somma addizionale pari al 25% del valore delle vendite, a titolo di importo supplementare a fini dissuasivi;

–        la Commissione ha affermato al punto 455 della decisione impugnata che, dalle operazioni sopra descritte, risultavano importi di base di EUR 19 700 000 per la Parker ITR e di EUR 6 400 000 per la Parker‑Hannifin.

150    In un secondo momento, dopo aver ottenuto due importi di base, vale a dire un importo di base per la Parker ITR e un importo di base per la Parker-Hannifin, la Commissione ha indicato, al punto 463 della decisione impugnata, che l’importo di base dell’ammenda inflitta alla Parker ITR doveva essere aumentato del 30% per tener conto delle circostanze aggravanti.

151    Orbene, al punto 471 della decisione impugnata, la Commissione ha aumentato del 30% gli importi di base per la Parker ITR, ottenendo così un importo di EUR 25 610 000, ma anche per la Parker-Hannifin, ottenendo un importo di EUR 8 320 000.

152    Dalle suesposte considerazioni emerge che, mentre la Commissione ha affermato la responsabilità solidale della Parker-Hannifin soltanto a partire dal 31 gennaio 2002, l’importo di base dell’ammenda che deve essere pagato in solido dalla Parker-Hannifin per tale responsabilità è stato aumentato del 30% per tenere conto della circostanza aggravante del ruolo di impresa leader svolto dalla ITR tra l’11 giugno 1999 e il 30 settembre 2001, periodo in cui la Parker‑Hannifin non aveva alcun legame con la ITR o con il suo successore ITR Rubber.

153    Da quanto precede risulta pertanto che l’importo dell’ammenda che deve essere pagata in solido dalla Parker-Hannifin non è stato determinato in funzione della gravità dell’infrazione commessa individualmente dalla sua controllata ITR Rubber dopo la sua acquisizione il 31 gennaio 2002.

154    Ne consegue che la Commissione ha commesso un errore di diritto applicando un aumento del 30% all’importo dell’ammenda che deve essere pagata in solido dalla Parker-Hannifin, in virtù della circostanza aggravante costituita dal ruolo di impresa leader ricoperto dalla ITR tra l’11 giugno 1999 e il 30 settembre 2001.

155    Alla luce di ciò, deve essere accolto il sesto motivo invocato dalle ricorrenti, senza che sia necessario esaminare gli argomenti relativi alla violazione dell’obbligo di motivazione da esse addotti nell’ambito del motivo in questione.

156    Occorre dunque annullare l’articolo 2, primo comma, lettera e), della decisione impugnata nella parte in cui introduce un aumento del 30% all’importo dell’ammenda che deve essere pagata in solido dalla Parker-Hannifin, per la circostanza aggravante relativa al ruolo di impresa leader svolto dalla ITR tra l’11 giugno 1999 e il 30 settembre 2001.

 Sull’ottavo motivo, relativo al calcolo del massimale del 10% del fatturato

157    Come osservato al precedente punto 31, l’ottavo motivo dedotto dalle ricorrenti deve essere esaminato per quanto attiene al periodo precedente al 1° gennaio 2002.

158    Nell’ambito dell’ottavo motivo, le ricorrenti sollevano tre censure, vertenti, la prima, sulla violazione dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, la seconda, sulla violazione del principio di responsabilità personale, e, la terza, sulla violazione dell’obbligo di motivazione.

159    Per quanto riguarda la censura relativa alla violazione dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, va ricordato che, ai sensi di tale disposizione:

«La Commissione può, mediante decisione, infliggere ammende alle imprese ed alle associazioni di imprese quando, intenzionalmente o per negligenza:

a)      commettono un’infrazione alle disposizioni dell’articolo [81 CE] o dell’articolo [82 CE] (...)

Per ciascuna impresa o associazione di imprese partecipanti all’infrazione, l’ammenda non deve superare il 10% del fatturato totale realizzato durante l’esercizio sociale precedente.

(...)».

160    Giova altresì richiamare, segnatamente, la giurisprudenza risultante dalla sentenza del 4 settembre 2014, YKK e a./Commissione (C‑408/12 P, EU:C:2014:2153). Al punto 60 di detta sentenza, la Corte afferma quanto segue:

«(…) [Q]ualora(…) un’impresa considerata dalla Commissione responsabile di una violazione dell’articolo 81 CE sia acquisita da un’altra impresa in seno alla quale conserva, come controllata, la qualità di entità economicamente distinta, la Commissione deve tener conto dello specifico fatturato di ciascuna di tali entità economiche al fine di applicare loro, se del caso, il massimale del 10%».

161    D’altra parte, ai punti 63 e 64 della sentenza del 4 settembre 2014, YKK e a./Commissione (C‑408/12 P, EU:C:2014:2153), la Corte ha dichiarato quanto segue:

«63      Va rilevato, al riguardo, che l’obiettivo della fissazione, all’articolo 23, paragrafo 2, di un massimale del 10% del fatturato di ogni impresa che ha partecipato all’infrazione consiste, segnatamente, nell’evitare che la condanna ad un’ammenda di importo superiore a tale massimale ecceda la capacità di pagamento dell’impresa alla data in cui essa è riconosciuta responsabile dell’infrazione e in cui le è inflitta una sanzione pecuniaria dalla Commissione.

64      La constatazione effettuata nel punto precedente è suffragata dall’articolo 23, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 1/2003, il quale richiede, per quanto riguarda il massimale del 10%, che questo sia calcolato fondandosi sull’esercizio sociale dell’anno precedente alla decisione della Commissione che sanziona l’infrazione. Orbene, tale esigenza è totalmente soddisfatta quando, come nel caso concreto, detto massimale è determinato sulla base del solo fatturato della controllata, per quanto concerne l’ammenda inflittale a titolo esclusivo, relativamente al periodo anteriore alla sua acquisizione da parte della società controllante (…) Ne consegue che, in tali circostanze, l’evoluzione strutturale dell’impresa responsabile come entità economica è effettivamente presa in considerazione nel calcolo dell’ammenda».

162    Dall’articolo 2, primo comma, lettera e), della decisione impugnata risulta che, sull’importo dell’ammenda di EUR 25 610 000 irrogata alla Parker ITR, la Parker‑Hannifin è stata riconosciuta responsabile solidalmente per EUR 8 320 000. Ne consegue che la parte dell’ammenda che deve essere considerata inflitta alla Parker ITR a titolo esclusivo ammonta a EUR 17 290 000. Tuttavia, alla luce dell’errore constatato al precedente punto 154 e della conclusione di cui al precedente punto 156, non si deve tenere conto dell’aumento del 30% applicato all’importo di base dell’ammenda di EUR 6 400 000 che deve essere pagata in solido dalla Parker-Hannifin. In virtù di ciò, la parte dell’ammenda che deve essere considerata come realmente inflitta alla Parker ITR a titolo esclusivo ammonta a EUR 19 210 000.

163    Riguardo alla distribuzione di responsabilità tra la Parker ITR e la Parker‑Hannifin accertata dalla Commissione e descritta segnatamente al punto 389 della decisione impugnata, va osservato che la parte dell’ammenda per la quale la Parker ITR è stata riconosciuta responsabile a titolo esclusivo pertiene alla partecipazione all’infrazione del suo predecessore economico, la ITR, per il periodo compreso tra il 1° aprile 1986 e il 31 dicembre 2001, nonché alla sua partecipazione per il periodo compreso tra il 1° e il 31 gennaio 2002. È soltanto a partire dal 31 gennaio 2002 che è stata riconosciuta la responsabilità della Parker-Hannifin in quanto società controllante della Parker ITR e, su tale base, la Parker-Hannifin è stata riconosciuta solidalmente responsabile con la Parker ITR per una parte dell’ammenda.

164    Al punto 474 della decisione impugnata, la Commissione, fondandosi sul fatturato contenuto nella sezione della decisione relativa alle imprese interessate dal procedimento, ha indicato che gli importi delle ammende ad esse irrogate non eccedono il massimale del 10% del fatturato previsto dall’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003. Orbene, quanto alle ricorrenti, al punto 36 della decisione impugnata, la Commissione ha affermato che il fatturato consolidato a livello mondiale realizzato dalla Parker-Hannifin per l’esercizio 2006 chiusosi il 30 giugno ammontava a EUR 7 410 milioni.

165    Dalla decisione impugnata risulta quindi che la Commissione ha tenuto conto soltanto del fatturato globale realizzato dalla Parker‑Hannifin per il calcolo del massimale del 10% del fatturato previsto dall’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, anche per quanto concerne la parte dell’ammenda per la quale la Parker ITR è stata riconosciuta responsabile a titolo esclusivo, segnatamente per il periodo precedente al 1° gennaio 2002.

166    Orbene, come fatto valere correttamente dalle ricorrenti, poiché il massimale in parola non è stato determinato sulla base del solo fatturato della Parker ITR per quanto concerne la parte dell’ammenda inflittale a titolo esclusivo incluso, necessariamente, relativamente al periodo anteriore al 1° gennaio 2002, la Commissione ha commesso un errore nell’applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 (v., in tal senso, sentenza del 4 settembre 2014, YKK e a./Commissione, C‑408/12 P, EU:C:2014:2153, punto 64).

167    Alla luce di quanto precede, l’ottavo motivo, come circoscritto al precedente punto 31, deve essere accolto, senza che si renda necessario esaminare la seconda e la terza censura sollevate dalle ricorrenti nell’ambito di esso.

168    Di conseguenza, deve essere parimenti annullato l’articolo 2, primo comma, lettera e), della decisione impugnata, giacché la Commissione non ha calcolato, sulla base del solo fatturato della Parker ITR, il massimale del 10% del fatturato previsto dall’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, relativamente alla parte dell’ammenda per la quale la Parker ITR è stata riconosciuta responsabile a titolo esclusivo per il periodo anteriore al 1° gennaio 2002.

 Sull’esercizio della competenza estesa al merito

169    La competenza estesa al merito conferita, in applicazione dell’articolo 229 CE, al Tribunale dall’articolo 31 del regolamento n. 1/2003 abilita quest’ultimo, al di là del mero controllo di legittimità della sanzione, a sostituire la sua valutazione a quella della Commissione e, di conseguenza, a sopprimere, ridurre o aumentare l’ammenda o la penalità inflitta. Ne discende che il giudice dell’Unione può esercitare la sua competenza estesa al merito quando la questione dell’importo dell’ammenda è sottoposta alla sua valutazione e che tale competenza può essere esercitata tanto per ridurre quanto per aumentare detto importo (sentenza dell’8 febbraio 2007, Groupe Danone/Commissione, C‑3/06 P, EU:C:2007:88, punti 61 e 62).

170    Si deve rilevare che, per sua natura, la fissazione dell’importo di un’ammenda da parte del Tribunale non è un esercizio aritmetico preciso. D’altronde, il Tribunale non è vincolato ai calcoli della Commissione né ai suoi orientamenti allorché si pronuncia in forza della propria competenza estesa al merito, bensì deve effettuare la propria valutazione tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie (v. sentenza del 5 ottobre 2011, Romana Tabacchi/Commissione, T‑11/06, EU:T:2011:560, punto 266 e giurisprudenza ivi citata).

171    In aggiunta, a termini dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003, per determinare l’ammontare dell’ammenda occorre tenere conto, oltre che della gravità dell’infrazione, anche della sua durata.

172    Inoltre, come sancito dall’articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto all’infrazione.

173    Ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, l’importo dell’ammenda non deve inoltre superare il 10% del fatturato totale dell’impresa realizzato durante l’esercizio sociale precedente.

174    A tale riguardo, dalla giurisprudenza, segnatamente quella risultante dalla sentenza del 4 settembre 2014, YKK e a./Commissione (C‑408/12 P, EU:C:2014:2153), emerge che, ai fini dell’applicazione del massimale previsto dall’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, occorre tenere conto del fatturato della controllata in questione (v., in tal senso, sentenza del 4 settembre 2014, YKK e a./Commissione, C‑408/12 P, EU:C:2014:2153, punto 97). Alla luce di ciò, giacché non è il fatturato consolidato del gruppo Parker, bensì soltanto quello della controllata Parker ITR, a dover essere considerato nell’adeguamento dell’importo dell’ammenda alla capacità di pagamento di quest’ultima, ai fini del calcolo del massimale del 10% occorre basarsi sul fatturato totale della Parker ITR, incluse le vendite interne al gruppo.

175    La Corte ha altresì dichiarato che, per determinare l’importo delle ammende, si deve tenere conto della durata delle infrazioni e di tutti gli elementi idonei a rientrare nella valutazione della loro gravità, quali, inter alia, il comportamento di ciascuna delle imprese e il ruolo svolto da ciascuna di esse nell’instaurazione delle pratiche concordate (v., in tal senso, sentenza dell’8 dicembre 2011, Chalkor/Commissione, C‑386/10 P, EU:C:2011:815, punto 56 e giurisprudenza ivi citata).

176    Nella sentenza su impugnazione, la Corte ha annullato segnatamente i punti 2 e 3 del dispositivo della sentenza del Tribunale con la quale veniva annullata l’ammenda inflitta dalla Commissione alla Parker ITR e alla Parker-Hannifin e, a seguito delle conclusioni del Tribunale relative all’esercizio della sua competenza estesa al merito, l’importo dell’ammenda inflitta alla Parker ITR veniva fissato in EUR 6 400 000, importo di cui la Parker-Hannifin era responsabile in solido a concorrenza di EUR 6 300 000.

177    A seguito del rinvio del ricorso al Tribunale, le ricorrenti sostengono che i motivi da esse dedotti giustificano l’annullamento della decisione impugnata e, di conseguenza, l’esercizio da parte del Tribunale della sua competenza estesa al merito per ridurre l’importo dell’ammenda inflitta loro.

178    Nella specie, alla luce della valutazione effettuata dal Tribunale nell’ambito del sesto e dell’ottavo motivo nonché degli errori constatati ai precedenti punti 154 e 166, il Tribunale ritiene opportuno, oltre all’annullamento parziale della decisione impugnata pronunciato ai precedenti punti 156 e 168, esercitare la competenza estesa al merito conferitagli dall’articolo 31 del regolamento n. 1/2003 e sostituire la propria valutazione a quella della Commissione relativamente all’importo dell’ammenda da infliggere alle ricorrenti.

179    Il Tribunale ritiene pertanto adeguato tenere conto delle seguenti circostanze.

180    In primo luogo, è sufficientemente dimostrato dal fascicolo che l’intesa ha costituito un’infrazione grave poiché ha avuto ad oggetto l’aggiudicazione di appalti, la fissazione dei prezzi, la determinazione di quote, la previsione delle condizioni di vendita, la ripartizione di mercati geografici e lo scambio di informazioni sensibili sui prezzi, sui volumi delle vendite e sulle gare d’appalto. Si trattava inoltre di un cartello di dimensione mondiale.

181    In secondo luogo, con specifico riferimento alla durata dell’infrazione, da una parte, va ricordato che la ITR Rubber (diventata poi Parker ITR) è stata riconosciuta, correttamente, responsabile della partecipazione all’infrazione del suo predecessore economico ITR per il periodo compreso tra il 1° aprile 1986 e il 31 dicembre 2001 come anche della sua stessa partecipazione per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2002 e il 2 maggio 2007. Dall’altra, la responsabilità solidale della Parker-Hannifin è stata correttamente stabilita, in quanto società controllante della Parker ITR, per il periodo compreso tra il 31 gennaio 2002 e il 2 maggio 2007.

182    In terzo luogo, è stato accertato che la ITR ha svolto un ruolo di impresa leader dell’intesa tra l’11 giugno 1999 e il 30 settembre 2001, durante un periodo critico per quest’ultima dovuto ad una fase di relativa inattività, e ha notevolmente contribuito alla ricostituzione dell’intesa con successo. Per contro, nessuna attività della ITR o della ITR Rubber, suo successore, dopo tale periodo è stata considerata ai fini dell’imputazione nei loro confronti del ruolo di impresa leader.

183    Alla luce di siffatte considerazioni, il Tribunale ritiene che l’ammenda di EUR 19 210 000 irrogata dalla Commissione alla Parker ITR a titolo esclusivo consenta di reprimere efficacemente il comportamento illecito constatato in modo non trascurabile e sufficientemente dissuasivo. Un’eventuale ammenda superiore a tale importo sarebbe sproporzionata rispetto all’infrazione in questione.

184    Tuttavia, a causa della soglia legale del 10% del fatturato totale prevista dall’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, occorre tenere conto, ai fini dell’applicazione dell’articolo in parola, del fatturato totale dell’impresa, ossia la Parker ITR, realizzato durante l’esercizio sociale precedente la decisione che ha imposto l’ammenda in questione, vale a dire, nel caso della Parker ITR, l’esercizio 2008, chiuso il 30 giugno. Risulta dunque dal bilancio al 30 giugno 2008 della Parker ITR, allegato alle osservazioni presentate a seguito della sentenza su impugnazione, segnatamente dalla pagina 18, che il fatturato totale, incluse le vendite interne, per l’esercizio 2008 ammonta a EUR 135 457 283.

185    Il Tribunale considera pertanto che l’importo dell’ammenda di cui nella specie la Parker ITR deve essere riconosciuta responsabile a titolo esclusivo non debba oltrepassare il 10% del fatturato indicato al punto 184 supra, ossia EUR 13 545 728.

186    Infine, il Tribunale ritiene che occorra ridurre l’importo dell’ammenda per la quale la Parker‑Hannifin deve essere riconosciuta responsabile in solido tenendo conto, in particolare, della gravità dell’infrazione e del fatto che la sua partecipazione all’infrazione, in qualità di società controllante della Parker ITR, è iniziata soltanto a partire dell’acquisizione di quest’ultima, il 31 gennaio 2002 quando essa non esercitava più un ruolo di impresa leader dell’intesa, e di fissarlo in EUR 6 400 000.

187    Di conseguenza, il Tribunale ritiene che l’importo totale dell’ammenda inflitta alla Parker ITR debba essere fissato in EUR 19 945 728, importo di cui la Parker‑Hannifin deve essere riconosciuta responsabile in solido a concorrenza di EUR 6 400 000.

188    Il ricorso è respinto quanto al resto.

 Sulle spese

189    Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 3, del regolamento di procedura, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, le spese sono compensate.

190    Nelle circostanze della fattispecie, si deve stabilire che ciascuna parte sopporti le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      L’articolo 2, primo comma, lettera e), della decisione C(2009) 428 definitivo della Commissione, del 28 gennaio 2009, relativa a un procedimento di applicazione dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/39406 – Tubi marini), è annullato per la parte in cui ha applicato un aumento del 30% all’importo dell’ammenda cui è tenuta in solido la Parker-Hannifin Corp., per la circostanza aggravante relativa al ruolo di impresa leader svolto dalla ITR SpA tra l’11 giugno 1999 e il 30 settembre 2001, e per la parte in cui la Commissione europea non ha calcolato, sulla base del solo fatturato della Parker ITR Srl, il massimale del 10% del fatturato previsto dall’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE], relativamente alla parte dell’ammenda per la quale la Parker ITR è stata riconosciuta responsabile a titolo esclusivo per il periodo precedente al 1° gennaio 2002.

2)      L’importo dell’ammenda inflitta alla Parker Hannifin Manufacturing Srl, ex Parker ITR, è fissato in EUR 19 945 728, importo di cui la Parker-Hannifin è responsabile in solido a concorrenza di EUR 6 400 000.

3)      Il ricorso è respinto quanto al resto.

4)      La Parker Hannifin Manufacturing, la Parker-Hannifin e la Commissione sopporteranno le proprie spese.

Frimodt Nielsen

Schwarcz

Collins

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 14 luglio 2016.

Firme


* Lingua processuale: l’inglese.