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Sentenza del Tribunale del 14 luglio 2016 – Parker Hannifin Manufacturing e Parker-Hannifin / Commissione

(Causa T-146/09 RENV) 1

(«Concorrenza – Intese – Mercato europeo dei tubi marini – Accordi di fissazione dei prezzi, ripartizione di mercati e scambi di informazioni commerciali sensibili – Imputabilità del comportamento illecito – Principio della continuità economica – Principio della responsabilità personale – Ammende – Circostanze aggravanti – Ruolo di capofila – Massimale del 10% – Competenza estesa al merito»)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Parker Hannifin Manufacturing Srl, già Parker ITR Srl (Corsico, Italia), e Parker-Hannifin Corp. (Mayfield Heights, Ohio, Stati Uniti) (rappresentanti: B. Amory, F. Marchini Camia ed É. Barbier de La Serre, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: V. Bottka, S. Noë e R. Sauer, agenti)

Oggetto

In via principale, domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2009) 428 definitivo della Commissione, del 28 gennaio 2009, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (Caso COMP/39406 – Tubi marini), nella parte in cui detta decisione riguarda le ricorrenti, e, in subordine, domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento o alla riduzione sostanziale dell’ammenda ad esse inflitta nella suddetta decisione.

Dispositivo

L’articolo 2, primo comma, lettera e), della decisione C(2009) 428 definitivo della Commissione, del 28 gennaio 2009, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (Caso COMP/39406 – Tubi marini), è annullato nella parte in cui è stata applicata una maggiorazione del 30% all’importo dell’ammenda che doveva essere pagata in solido dalla Parker-Hannifin Corp. a titolo della circostanza aggravante per il ruolo di capofila svolto dall’ITR SpA tra l’11 giugno 1999 e il 30 settembre 2001, e nella parte in cui la Commissione europea non ha calcolato, sulla base del solo fatturato della Parker ITR Srl, il massimale del 10% del fatturato previsto dall’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [81 CE] e [82 CE], con riferimento alla parte di ammenda per la quale la Parker ITR è stata ritenuta responsabile a titolo esclusivo per il periodo precedente al 1° gennaio 2002.

L’importo dell’ammenda inflitta alla Parker Hannifin Manufacturing Srl, già Parker ITR, è fissato in EUR 19 945 728, importo di cui la Parker-Hannifin è responsabile in solido per la somma di EUR 6 400 000.

Il ricorso è respinto quanto al resto.

La Parker Hannifin Manufacturing, la Parker-Hannifin e la Commissione si faranno carico delle proprie spese.

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1 GU C 141 del 20.6.2009.