Language of document : ECLI:EU:T:2016:411

Causa T‑146/09 RENV

Parker Hannifin Manufacturing Srl, ex Parker ITR Srl
e Parker-Hannifin Corp.

contro

Commissione europea

«Concorrenza – Intese – Mercato europeo dei tubi marini – Accordi di fissazione dei prezzi, ripartizione dei mercati e scambi di informazioni commerciali sensibili – Imputabilità del comportamento illecito – Principio di continuità economica – Principio di responsabilità personale – Ammende – Circostanze aggravanti – Ruolo di leader – Massimale del 10% – Competenza estesa al merito»

Massime – Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 14 luglio 2016

1.      Procedimento giurisdizionale – Sentenza della Corte che vincola il Tribunale – Presupposti – Rinvio conseguente a una pronuncia resa su impugnazione – Punti di diritto definitivamente decisi dalla Corte nella pronuncia resa su impugnazione – Autorità di cosa giudicata – Portata

(Statuto della Corte di giustizia, artt. 53, comma 1, e 61; regolamento di procedura del Tribunale, art. 215)

2.      Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Violazione delle forme sostanziali – Inosservanza dell’obbligo di motivazione – Esame d’ufficio da parte del giudice

(Art. 263 TFUE)

3.      Procedimento giurisdizionale – Deduzione di motivi nuovi in corso di causa – Presupposti – Ampliamento di un motivo esistente – Ricevibilità

(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 84, § 1)

4.      Concorrenza – Regole dell’Unione – Infrazioni – Imputazione – Società controllante e sue controllate – Principio di continuità economica – Trasferimento infragruppo delle attività illecite – Criteri di valutazione – Presunzione di un’influenza determinante esercitata dalla società controllante sulle controllate da essa detenute al 100% – Natura relativa – Onere della prova

(Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2)

5.      Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Valutazione dell’obbligo di motivazione in funzione delle circostanze del caso di specie – Necessità di specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti – Insussistenza

(Art. 296 TFUE)

6.      Diritto dell’Unione europea – Principi – Parità di trattamento – Nozione

7.      Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Gravità dell’infrazione – Circostanze aggravanti – Ruolo di impresa leader dell’infrazione – Nozione – Criteri di valutazione

(Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 28)

8.      Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Margine di discrezionalità riservato alla Commissione

(Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 28)

9.      Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Gravità dell’infrazione – Circostanze aggravanti – Ruolo di impresa leader dell’infrazione – Impossibilità per un’impresa di far valere a proprio vantaggio un illecito commesso in favore di un’altra impresa che ha partecipato all’intesa

(Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 28)

10.    Concorrenza – Ammende – Responsabilità solidale per il pagamento – Portata – Imputazione alla società controllante del comportamento illecito della sua controllata – Determinazione dell’importo dell’ammenda che deve essere pagata dalla società controllante – Rispetto del principio di personalità delle pene e delle sanzioni – Responsabilità solidale della società controllante per le infrazioni commesse dalla sua controllata precedentemente al suo acquisto – Insussistenza

(Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 3)

11.    Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Importo massimo – Calcolo – Fatturato rilevante – Impresa acquistata da un’altra impresa che costituiva un’entità economica distinta al momento dell’infrazione – Rilevanza del fatturato di ciascuna di tali entità economiche

(Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2)

12.    Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Potere discrezionale della Commissione – Sindacato giurisdizionale – Competenza del giudice dell’Unione estesa al merito – Portata

(Art. 101 TFUE e 261 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 31)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 21, 22)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punto 38)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punti 39, 40)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punti 45‑49, 54)

5.      V. il testo della decisione.

(v. punto 82)

6.      V. il testo della decisione.

(v. punto 88)

7.      V. il testo della decisione.

(v. punti 98‑102, 124, 125)

8.      V. il testo della decisione.

(v. punto 126)

9.      V. il testo della decisione.

(v. punto 138)

10.    Per quanto riguarda la violazione del principio di responsabilità personale, se il comportamento illecito di una controllata può essere imputato alla sua controllante, si può ritenere che tali società facciano parte, durante il periodo dell’infrazione, della stessa unità economica e costituiscano quindi un’unica impresa, ai sensi del diritto della concorrenza dell’Unione. In tale contesto, è quindi possibile che la Commissione ritenga la società controllante responsabile in solido del comportamento illecito della sua controllata durante il suddetto periodo e, di conseguenza, del pagamento dell’ammenda inflitta a quest’ultima.

Inoltre, nell’ambito della determinazione del rapporto esterno di solidarietà, vale a dire il rapporto tra la Commissione e le diverse persone che costituiscono l’impresa e che possono essere chiamate a pagare l’integralità dell’ammenda inflitta alla stessa, taluni obblighi si impongono alla Commissione, in particolare, il rispetto del principio della responsabilità personale delle pene e delle sanzioni, ai sensi del quale, conformemente all’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003, l’importo dell’ammenda che deve essere pagata in solido deve essere fissato in funzione della gravità dell’infrazione individualmente contestata all’impresa in questione e della sua durata.

Orbene, una configurazione della solidarietà che consenta alla Commissione di esigere che una delle società controllanti paghi un’ammenda che sanziona infrazioni che sono contestate, per un altro momento del periodo dell’infrazione, a un’impresa di cui essa non ha mai fatto parte è contraria al principio della personalità delle pene e delle sanzioni.

Più in particolare, una società non può essere ritenuta responsabile delle infrazioni commesse autonomamente dalle sue controllate prima della data della loro acquisizione, in quanto queste ultime devono rispondere in prima persona del loro comportamento illegittimo anteriore a tale acquisizione senza che la società che le ha acquisite possa essere considerata responsabile.

Di conseguenza, la Commissione commette un errore di diritto quando applica, in violazione del principio di responsabilità personale, un aumento del 30% all’importo dell’ammenda che deve essere pagato in solido dalla società controllante, a titolo della circostanza aggravante costituita dal ruolo di impresa leader ricoperto dalla sua controllata in un periodo un cui le due società non avevano ancora alcun legame.

(v. punti 141‑144, 154)

11.    V. il testo della decisione.

(v. punti 160, 161, 166, 174)

12.    V. il testo della decisione.

(v. punti 169, 170)