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Impugnazione proposta il 3 ottobre 2016 da HB avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 21 luglio 2016, causa F-125/15, HB/Commissione

(causa T-706/16 P)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: HB (Schweich, Germania) (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi e T. Martin)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

La parte ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la sentenza pronunciata dal TFP nella causa F-125/15, HB/Commissione;

statuendo tramite nuove disposizioni,

annullare la decisione di non promuovere la ricorrente a titolo dell’esercizio di promozione 2014;

condannare la Commissione a versare alla ricorrente, a titolo del danno morale subìto, la somma di EUR 15 000;

condannare la Commissione alle spese dei due gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce tre motivi, vertenti su vari errori di diritto che il Tribunale della funzione pubblica (TFP) avrebbe commesso.

In primo luogo, la parte ricorrente ritiene che il TFP sia incorso in un errore di diritto affermando che l’autorità che ha il potere di nomina (APN) aveva proceduto ad uno scrutinio comparativo dei meriti effettivo, vale a dire su una base obiettiva e paritaria, mentre invece essa si sarebbe limitata a non tener conto dei meriti della parte ricorrente per l’anno 2013, in assenza di valutazione nel rapporto informativo 2013, senza cercare di disporre di fonti di informazione o di ragguagli paragonabili.

In secondo luogo, la parte ricorrente afferma che il TFP ha commesso un errore di diritto statuendo che l’assenza di valutazione nel rapporto informativo 2013 è imputabile alla ricorrente medesima e che il fatto di non averlo contestato nei termini previsti dallo Statuto impedisce che l’APN valuti i suoi meriti per quell’anno.

In terzo luogo, il TFP avrebbe, a dire della parte ricorrente, commesso un errore di diritto statuendo che quest’ultima non aveva dimostrato l’esistenza di fatti che consentissero di far presumere l’esistenza di una discriminazione fondata sul sesso, essendo il suo rapporto informativo privo di qualsiasi valutazione sostanziale, esclusivamente in ragione delle sue assenze di lunga durata giustificate da congedi di maternità e di malattia a motivo delle complicazioni legate alla sua gravidanza.

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