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Ordinanza del Tribunale del 3 settembre 2014 – Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse / Commissione

(Causa T-112/11) 1

(«Ricorso di annullamento – Registrazione di un’indicazione geografica protetta – “Edam Holland” – Mancanza di interesse ad agire – Insussistenza di incidenza individuale – Irricevibilità»)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse eV (Berlino, Germania) (rappresentanti: avv.ti M. Loschelder e V. Schoene)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente G. von Rintelen e M. Vollkommer, successivamente G. von Rintelen e F. Jimeno Fernández, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: C. Wissels, J. Langer, M. Noort, B. Koopman e M. Bulterman, agenti), e Nederlandse Zuivelorganisatie (Zoetermeer, Paesi Bassi) (rappresentanti: avv.ti P. van Ginneken, F. Gerritzen e C. van Veen)

Oggetto

Domanda di annullamento del regolamento (UE) n. 1121/2010 della Commissione, del 2 dicembre 2010, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Edam Holland (IGP)] (GU L 317, pag. 14).

Dispositivo

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

La Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse eV sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

Il Regno dei Paesi Bassi e la Nederlandse Zuivelorganisatie sopporteranno le proprie spese.

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1 GU C 145 del 14.5.2011.