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Sentenza del Tribunale di primo grado del 13 luglio 2006 - Shandong Reipu Biochemicals / Consiglio

(Causa T-413/01)1

(Dumping - Importazioni di para-cresolo originario della Cina - Calcolo del valore normale costruito - Presa in considerazione dei costi di sottoprodotti - Obbligo di esame da parte della Commissione e del Consiglio)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Shandong Reipu Biochemicals Co. Ltd (Shandong, Cina) (Rappresentanti: O. Prost, V. Avgoustidi e E. Berthelot, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (Rappresentante: M. Bishop, agente, assistito da G. Berrisch, avvocato)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: T. Scharf e K. Talabér-Ricz, agenti) e Degussa Knottingley Ltd (Londra Regno Unito) (Rappresentante: sig. F. Renard, avvocato)

Oggetto della causa

Annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 11 settembre 2003, n. 1656, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di para-cresolo originario della Repubblica popolare cinese (GU L 234, pag. 1)

Dispositivo della sentenza

Il regolamento (CE) del Consiglio 11 settembre 2003, n. 1656, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di para-cresolo originario della Repubblica popolare cinese, è annullato nella parte relativa alla ricorrente.

Il Consiglio è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente.

La Commissione e la Degussa Knottingley Ltd sopporteranno le proprie spese.

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1 - GU C 59@ del 6.3.2004