Ricorso proposto il 4 aprile 2011 - COMPLEX S.A. / UAMI - Kajometal (KX)
(Causa T-206/11)
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il polacco
Parti
Ricorrente: COMPLEX S.A (Łódź, Polonia) (rappresentante: sig. R. Rumpel, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Kajometal s.r.o. (Dolny Kublin, Slovacchia)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
dichiarare il ricorso fondato;
annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 21 gennaio 2011, procedimento R 864/2010-2;
sostituire la decisione impugnata con una recante diniego della registrazione del marchio KX, n. 6125405;
condannare l'UAMI alle spese.
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la Kajometal s. r. o.
Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo KX per prodotti della classe 7
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente
Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: marchio comunitario denominativo CX (n. 3588241) registrato per prodotti della classe 7 e marchio comunitario figurativo CX PRECISION BEARINGS (n. 3979432) registrato per prodotti della classe 7.
Decisione della divisione d'opposizione: rigetto dell'opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: erronea applicazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009
1, in quanto sussiste un rischio di confusione tra i marchi in conflitto.
____________1 - Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).