Ordinanza del Presidente del Tribunale del 27 febbraio 2012 — Dagher / Consiglio
(causa T‑218/11 R)
«Procedimento sommario — Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive assunte in considerazione della situazione in Costa d’Avorio — Eliminazione dall’elenco delle persone interessate — Domanda di provvedimenti provvisori — Non luogo a provvedere»
Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Domanda divenuta priva di oggetto — Non luogo a provvedere (Art. 278 TFUE) (v. punti 7, 8, 10)
Oggetto
| In primo luogo, domanda diretta ad ingiungere al Consiglio e alla Repubblica italiana di rilasciare al richiedente un visto, in secondo luogo, domanda di sospensione dell’esecuzione del regolamento di esecuzione (UE) n. 85/2011 del Consiglio, del 31 gennaio 2011, che attua il regolamento (CE) n. 560/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d’Avorio (GU L 28, pag. 32), e della decisione 2011/71/PESC del Consiglio, del 31 gennaio 2011, recante modifica della decisione 2010/656/PESC che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d’Avorio (GU L 28, pag. 60), e, in terzo luogo, domanda di risarcimento del danno che il richiedente asserisce di aver subito. |
Dispositivo
1) | | Non occorre più statuire sulla domanda di provvedimenti provvisori. |
2) | | Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese. |