Language of document :

Ricorso proposto il 7 settembre 2007 - Entrance Services / Parlamento

(Causa T-333/07)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Entrance Services NV (Vilvoorde, Belgio) (rappresentanti: avv.ti A. Delvaux e V. Bertrand)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni della ricorrente

dichiarare ricevibile il ricorso di annullamento;

annullare la decisione, notificata alla ricorrente il 14 agosto 2007, con cui il Parlamento ha escluso l'offerta della ricorrente e aggiudicato l'appalto ad un altro offerente;

condannare il Parlamento alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso la ricorrente chiede l'annullamento della decisione del Parlamento 14 agosto 2007, recante rigetto dell'offerta da essa presentata nell'ambito della gara d'appalto per la conclusione di un contratto per la riparazione e manutenzione di apparecchi automatici, serramenti e affini negli edifici del Parlamento europeo a Bruxelles [(contratto di prestazione di servizi 2007-2010) (gara n. IFIN-BATIBRU-JLD-S0765-00)] 1.

A sostegno del proprio ricorso la ricorrente invoca, in primo luogo, una violazione dell'art. 10 del capitolato amministrativo e dell'art. 93, n. 1, del regolamento finanziario 2, avendo il Parlamento scelto l'offerta di un offerente che, a giudizio della ricorrente, si sarebbe trovato in una situazione di esclusione di cui all'art. 10 del capitolato amministrativo, a causa dell'accertamento, da parte della Commissione, della sua partecipazione ad un'intesa.

La ricorrente sostiene in secondo luogo che il Parlamento avrebbe violato gli artt. 97 e 98 del regolamento finanziario, nonché l'art. 137 del regolamento di esecuzione 3, richiedendo agli offerenti di dimostrare la propria capacità tecnica per l'esecuzione dell'appalto con prove differenti da quelle previste da tali disposizioni.

In terzo luogo la ricorrente deduce un motivo fondato sulla violazione degli artt. 97 e 98 del regolamento finanziario e 135, n. 5, del regolamento di esecuzione, poiché il Parlamento avrebbe preteso che gli offerenti dimostrassero la propria capacità economica e finanziaria per l'esecuzione dell'appalto mediante prove non previste da tali disposizioni, escludendo l'offerta della ricorrente poiché questa non avrebbe fornito le prove richieste.

La ricorrente sostiene infine che la decisione impugnata dovrebbe essere annullata per violazione del principio di uguaglianza, come fissato dall'art. 89, n. 1, del regolamento finanziario, avendo il Parlamento escluso la sua offerta e aggiudicato l'appalto ad un altro offerente sebbene quest'ultimo si trovasse nella medesima situazione della ricorrente per quanto riguarda la mancata presentazione delle qualificazioni richieste dall'art. 11 del capitolato amministrativo.

____________

1 - Bando di gara pubblicato: GU 2006/S 148-159062.

2 - Regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 25 giugno 2002, n. 1605, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1).

3 - Regolamento (CE, Euratom) della Commissione 23 dicembre 2002, n. 2342, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, come modificato (GU L 357, pag. 1).