Impugnazione proposta il 7 settembre 2023 dall’International Management Group (IMG) avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 28 giugno 2023, causa T-752/20, IMG / Commissione
(Causa C-559/23 P)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: International Management Group (IMG) (rappresentanti: L. Levi, J.-Y. de Cara, avvocati)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 28 giugno 2023, causa T-752/20, IMG/Commissione;
di conseguenza, accogliere le conclusioni presentate dalla ricorrente in primo grado e, pertanto,
dichiarare che è sorta la responsabilità extracontrattuale della Commissione europea;
condannare la convenuta a risarcire il danno subìto dalla ricorrente stimato, con riserva di ulteriore definizione, nell’importo di EUR 10 000 al mese per un esercizio che ha inizio a metà dicembre 2015 e decorrente fino alla pronuncia dell’emananda sentenza quanto al danno morale e per un importo di EUR 2 100 000 per il danno materiale (maggiorato degli interessi di mora);
condannare la convenuta all’insieme delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Motivi e principali argomenti
A sostegno dell’impugnazione, la ricorrente deduce cinque motivi.
Violazione dell’articolo 340 TFUE e della nozione di nesso causale – Violazione dell’obbligo di motivazione da parte del giudice di primo grado – Violazione del principio omnia petita
Errore di diritto – Erronea qualificazione giuridica dei fatti – Violazione dell’articolo 340 TFUE e nozioni di illegittimità della condotta e di imputabilità – Snaturamento del fascicolo
Violazione del dovere di sollecitudine – Violazione da parte del giudice del suo obbligo di motivazione
Violazione del dovere di diligenza – Violazione dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento n. 883/2013 – Violazione dell’articolo 340 TFUE e della nozione di illegittimità del comportamento
Per quanto riguarda la domanda della Commissione in merito al parere del servizio giuridico: violazione del principio del contraddittorio e del principio della parità delle armi
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