Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Warszawie (Polonia) il 5 giugno 2023 – KCB, MB / BNP Paribas Bank Polska S.A.
(Causa C-348/23, BNP Paribas Bank Polska)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Sąd Okręgowy w Warszawie
Parti
Attori: KCB, MB
Convenuta: BNP Paribas Bank Polska S.A.
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti con i consumatori 1 , nonché i principi di effettività e di equivalenza, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano all’interpretazione giurisprudenziale delle disposizioni nazionali secondo la quale:
1. il consumatore non può efficacemente esercitare, nei confronti del professionista, i diritti a lui derivanti dall'inserimento in un contratto di clausole abusive fino a quando non dichiari di non accettare che le clausole contrattuali abusive rimangano in vigore, di acconsentire alla disapplicazione delle stesse e di comprendere e accettare le conseguenze che ne derivano, compresa l'eventuale nullità dell'intero contratto;
2. il consumatore non può efficacemente esercitare, nei confronti del professionista, il diritto al rimborso delle prestazioni indebite, eseguite in base a clausole contrattuali abusive, finché non rende la suddetta dichiarazione;
3. il diritto del consumatore al rimborso delle prestazioni indebite eseguite in base a clausole contrattuali abusive non diventa esercitabile, finché il consumatore non rende la suddetta dichiarazione;
4. il professionista non è obbligato a corrispondere al consumatore gli interessi legali di mora nell’adempimento della prestazione finché non acquisisce conoscenza della suddetta dichiarazione.
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1 2 GU 1993, L 95, pag. 29.