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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (Polonia) il 21 febbraio 2023 – Consiglio di sorveglianza della Getin Noble Bank e a. / Bankowy Fundusz Gwarancyjny

(Causa C-118/23)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie

Parti

Ricorrente: Consiglio di sorveglianza della Getin Noble Bank e a.

Resistente: Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 85, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio 1 , in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (GU 2007, C 303, pag. 1) e con l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, del Trattato sull’Unione europea, debbano essere interpretati nel senso che, nel caso in cui il consiglio di sorveglianza di un soggetto sottoposto a risoluzione proponga ricorso dinanzi ad un giudice amministrativo nazionale avverso una decisione di risoluzione coatta, si ritenga garantito il diritto ad un ricorso effettivo anche alle persone che ritengono di avere interesse ad impugnare tale decisione nel caso in cui il giudice, nell’esaminare la decisione impugnata, non sia vincolato dai motivi e dalle conclusioni del ricorso o dalla base giuridica fatta valere, mentre la sentenza definitiva emessa sulla base di tale ricorso avrà efficacia erga omnes, e quando la possibilità, per tali persone, di ottenere una tutela dei loro interessi giuridicamente rilevanti non sia subordinata alla presentazione, dinanzi al giudice amministrativo, di un ricorso autonomo avverso tale decisione.

Se l’articolo 85, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE, che prevede l’obbligo di un sindacato giudiziario celere, nonché l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, del Trattato sull’Unione europea, che disciplinano la tutela giurisdizionale effettiva, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano all’applicazione della norma procedurale di uno Stato membro che obbliga il giudice amministrativo nazionale ad esaminare congiuntamente tutti i ricorsi avverso una decisione dell’autorità di risoluzione proposti dinanzi a tale giudice, in un caso in cui l'applicazione di tale norma, unitamente alle altre prescrizioni del diritto processuale amministrativo nazionale, in considerazione del numero rilevante di tali ricorsi, renda eccessivamente difficile o praticamente impossibile la pronuncia della decisione entro un termine ragionevole.

Se l'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE debba essere interpretato nel senso che esso consente a uno Stato membro di non istituire una separazione strutturale - al fine di garantire l'indipendenza operativa ed evitare conflitti di interessi - tra le funzioni dell'autorità di risoluzione e le altre funzioni di tale autorità quale garante legale dei depositi bancari o di commissario della banca (amministratore temporaneo), istituito sulla base di una decisione dell'autorità nazionale di vigilanza per gli scopi previsti dal regolamento (UE) n. 575/2013 1 e alla direttiva 2013/36/UE 2 .

4)    Se l'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE debba essere interpretato nel senso che, in caso di inosservanza, da parte di uno Stato membro, dell'obbligo di adottare disposizioni strutturali adeguate per garantire l'indipendenza operativa e per evitare conflitti di interesse tra le funzioni di vigilanza ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 e della direttiva 2013/36/UE o le altre funzioni dell'autorità in questione e le funzioni dell'autorità di risoluzione, il requisito dell'indipendenza operativa e l'obbligo di evitare conflitti di interessi possa essere considerato soddisfatto se il giudice amministrativo nazionale, che esamina la decisione di risoluzione coatta, accerti che le altre soluzioni organizzative e le azioni concrete dell'autorità di risoluzione siano sufficienti per conseguire tale risultato.

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1 GU 2014, L 173, pag. 190.

1 Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU 2013, L 176, pag. 1).

1 Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU 2012, L 176, pag. 338).