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Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2016 – K Chimica / ECHA

(Causa T-675/13)1

(«REACH – Tariffa dovuta per la registrazione di una sostanza – Riduzione concessa alle microimprese, piccole e medie imprese – Errore nella dichiarazione relativa alle dimensioni dell’impresa – Raccomandazione 2003/361/CE – Decisione che impone un onere amministrativo – Determinazione delle dimensioni dell’impresa – Potere dell’ECHA»)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: K Chimica Srl (Mirano, Italia) (rappresentanti: R. Buizza e M. Rota, avvocati)

Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (rappresentanti: inizialmente M. Heikkilä, A. Iber, E. Bigi, E. Maurage e J.-P. Trnka, successivamente M. Heikkilä, E. Bigi, E. Maurage e J.-P. Trnka, agenti, assistiti da C. Garcia Molyneux, avvocato,)

Oggetto

In primo luogo, la domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione SME(2013) 3665 dell’ECHA, del 15 ottobre 2013, con la quale si constata che la ricorrente non aveva fornito le prove necessarie per beneficiare della riduzione della tariffa prevista per le piccole imprese e si impone alla stessa ricorrente un onere amministrativo, in secondo luogo, la domanda diretta al riconoscimento dello status di piccola impresa alla ricorrente e all’applicazione alla medesima della relativa tariffa e, in terzo luogo, la domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento delle fatture emesse dall’ECHA.

Dispositivo

La decisione SME(2013) 3665 dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), del 15 ottobre 2013, è annullata.

Il ricorso è respinto quanto al resto.

L’ECHA è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla K Chimica Srl.

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1 GU C 45 del 15.2.2014.