Language of document : ECLI:EU:T:2016:480

Causa T‑675/13

K Chimica Srl

contro

Agenzia europea per le sostanze chimiche

«REACH – Tariffa dovuta per la registrazione di una sostanza – Riduzione concessa alle microimprese, piccole e medie imprese – Errore nella dichiarazione relativa alle dimensioni dell’impresa – Raccomandazione 2003/361/CE – Decisione che impone un onere amministrativo – Determinazione delle dimensioni dell’impresa – Potere dell’ECHA»

Massime – Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 15 settembre 2016

1.      Ricorso di annullamento – Competenza del giudice dell’Unione – Conclusioni volte ad ottenere un’ingiunzione nei confronti di un’istituzione – Irricevibilità

(Artt. 263 TFUE e 266 TFUE)

2.      Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Conclusioni – Modifica in corso di causa – Presupposto

[Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 44, § 1, d), e 48, § 2]

3.      Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Valutazione di tali effetti in base alla sostanza dell’atto

(Art. 263 TFUE)

4.      Ricorso di annullamento – Ricorso proposto contro una decisione puramente confermativa di una decisione precedente – Irricevibilità – Nozione di decisione confermativa

(Art. 263 TFUE)

5.      Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Tariffe e oneri dovuti all’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) – Riduzione tariffaria prevista per le microimprese, piccole e medie imprese – Determinazione delle dimensioni di un’impresa – Possibilità per l’ECHA di esigere da un’impresa, sulla base della raccomandazione 2003/361, la comunicazione di informazioni relative a un’impresa non associata – Insussistenza

(Regolamento della Commissione n. 340/2008, art. 13, § 4; raccomandazione della Commissione 2003/361, allegato, artt. 3, § 2, e 6, § 3)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punto 20)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punto 21)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punti 23, 24)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punti 25, 26)

5.      L’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) non può validamente invocare l’articolo 6, paragrafo 3, primo comma, dell’allegato alla raccomandazione 2003/361, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, come base giuridica per esigere, in occasione della registrazione di una sostanza, dal richiedente che intenda beneficiare della riduzione tariffaria prevista per le medie imprese, informazioni relative a un’impresa non associata dello stesso, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’allegato a detta raccomandazione. Risulta, infatti, chiaramente da tale disposizione che essa si applica per valutare i dati delle imprese associate dell’impresa in questione, ossia dell’impresa che è oggetto di esame nell’ambito della raccomandazione 2003/361 al fine della determinazione delle sue dimensioni. A tale riguardo, la nozione di impresa associata «indiretta» non è ripresa in tale raccomandazione.

Peraltro, i termini «impresa in questione» non possono essere interpretati come comprendenti tutte le imprese di cui occorre rilevare i dati. Oltre al fatto che tale interpretazione non è conforme allo scopo della raccomandazione 2003/361, che è di determinare le dimensioni di una certa impresa e non quelle delle imprese che intrattengono legami con questa, essa potrebbe condurre, in taluni casi, a prendere in considerazione illimitatamente i dati delle imprese situate a monte o a valle dell’impresa in questione.

(v. punti 44, 47)