Language of document : ECLI:EU:C:2018:899

Causa C310/17

Levola Hengelo BV

contro

Smilde Foods BV

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden)

«Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione – Direttiva 2001/29/CE – Ambito di applicazione – Articolo 2 – Diritti di riproduzione – Nozione di “opera” – Sapore di un alimento»

Massime – Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 13 novembre 2018

1.        Ravvicinamento delle legislazioni – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29 – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione – Ambito di applicazione – Opera – Nozione – Interpretazione autonoma e uniforme – Qualificazione di un oggetto come opera – Presupposti cumulativi

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/29, artt. 2‑5)

2.        Ravvicinamento delle legislazioni – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29 – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione – Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche – Carattere vincolante per l’Unione – Portata

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/29)

3.        Ravvicinamento delle legislazioni – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29 – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione – Ambito di applicazione – Opera – Nozione – Sapore di un alimento – Esclusione – Normativa nazionale che conferisce a un tale sapore una tutela ai sensi del diritto d’autore – Inammissibilità

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/29)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 33, 36, 37)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punto 38)

3.      La direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, dev’essere interpretata nel senso che essa osta a che il sapore di un alimento sia tutelato dal diritto d’autore ai sensi di tale direttiva e a che una normativa nazionale sia interpretata in modo da conferire a un tale sapore una tutela ai sensi del diritto d’autore

Infatti, da un lato, le autorità competenti a garantire la tutela dei diritti esclusivi inerenti al diritto d’autore devono poter conoscere con chiarezza e precisione gli oggetti in tal modo protetti. Lo stesso vale per i singoli, segnatamente per gli operatori economici, che devono poter individuare con chiarezza e precisione gli oggetti tutelati a favore di terzi, in particolare di concorrenti. Dall’altro lato, la necessità di evitare qualsiasi elemento di soggettività, pregiudizievole per la certezza del diritto, nel processo di identificazione dell’oggetto tutelato implica che quest’ultimo possa essere oggetto di un’espressione precisa e obiettiva. Orbene, non vi è possibilità di procedere ad un’identificazione precisa e obiettiva per quanto riguarda il sapore di un alimento. Infatti, a differenza, ad esempio, di un’opera letteraria, pittorica, cinematografica o musicale, la quale è un’espressione precisa e obiettiva, l’identificazione del sapore di un alimento si basa essenzialmente su sensazioni ed esperienze gustative soggettive e variabili, in quanto dipendono, in particolare, da fattori connessi alla persona che assapora il prodotto in esame, come la sua età, le sue preferenze alimentari e le sue abitudini di consumo, nonché l’ambiente o il contesto in cui tale prodotto viene assaggiato. Inoltre, non è possibile, con i mezzi tecnici disponibili allo stato attuale dello sviluppo scientifico, procedere ad un’identificazione precisa e obiettiva del sapore di un alimento, che consenta di distinguerlo dal sapore di altri prodotti dello stesso tipo.

(v. punti 41‑43, 46 e dispositivo)