Language of document : ECLI:EU:T:2018:90

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sesta Sezione)

21 febbraio 2018 (*)

«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali – Elenco delle persone, entità e organismi cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco – Obbligo di motivazione – Base giuridica – Base di fatto – Errore manifesto di valutazione – Diritti della difesa – Diritto di proprietà – Diritto alla reputazione – Proporzionalità – Tutela dei diritti fondamentali equivalente a quella garantita nell’Unione – Eccezione di illegittimità»

Nella causa T‑731/15,

Sergiy Klyuyev, residente in Donetsk (Ucraina), rappresentato da R. Gherson, T. Garner, solicitors, B. Kennelly, QC, e J. Pobjoy, barrister,

ricorrente,

contro

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da Á. de Elera‑San Miguel Hurtado e J.‑P. Hix, in qualità di agenti,

convenuto,

avente ad oggetto la domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento, in primo luogo, della decisione (PESC) 2015/1781 del Consiglio, del 5 ottobre 2015, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2015, L 259, pag. 23), e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1777 del Consiglio, del 5 ottobre 2015, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2015, L 259, pag. 3), in secondo luogo, della decisione (PESC) 2016/318 del Consiglio, del 4 marzo 2016, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2016, L 60, pag. 76), e del regolamento di esecuzione (UE) 2016/311 del Consiglio, del 4 marzo 2016, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2016, L 60, pag. 1), e, in terzo luogo, della decisione (PESC) 2017/381 del Consiglio, del 3 marzo 2017, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2017, L 58, pag. 34), e del regolamento di esecuzione (UE) 2017/374 del Consiglio, del 3 marzo 2017, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2017, L 58, pag. 1), nella parte in cui il nome del ricorrente è stato mantenuto nell’elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applicano tali misure restrittive,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione),

composto da G. Berardis (relatore), presidente, D. Spielmann e Z. Csehi, giudici,

cancelliere: L. Grzegorczyk, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 28 giugno 2017,

ha pronunciato la seguente

Sentenza (1)

 Fatti

1        La presente causa si inserisce nell’ambito delle misure restrittive adottate nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina in seguito alla repressione delle manifestazioni di piazza dell’Indipendenza a Kiev (Ucraina).

2        Il 5 marzo 2014 il Consiglio dell’Unione europea ha adottato la decisione 2014/119/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2014, L 66, pag. 26). Alla stessa data, il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 208/2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2014, L 66, pag. 1).

3        Il ricorrente, sig. Sergiy Klyuyev, è un uomo d’affari ucraino e fratello del sig. Andriy Klyuyev, ex capo dell’amministrazione presidenziale dell’Ucraina. Egli è altresì membro della Verkhovna Rada (Parlamento ucraino).

4        I considerando 1 e 2 della decisione 2014/119 precisano quanto segue:

«(1)      Il 20 febbraio 2014 il Consiglio ha condannato nel modo più assoluto il ricorso alla violenza in Ucraina. Ha esortato all’immediata cessazione delle violenze in Ucraina e al pieno rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Ha rivolto un appello al governo ucraino affinché dia prova di massima moderazione e ai leader dell’opposizione affinché prendano distanza da quanti ricorrono ad azioni radicali, inclusa la violenza.

«(2)      Il 3 marzo 2014 il Consiglio ha [deciso] di concentrare le misure restrittive sul congelamento e sul recupero dei beni delle persone identificate come responsabili dell’appropriazione indebita di fondi statali ucraini e delle persone responsabili di violazioni di diritti umani, con l’obiettivo di consolidare e sostenere lo [S]tato di diritto e il rispetto dei diritti umani in Ucraina».

5        L’articolo 1, paragrafi 1 e 2, della decisione 2014/119 dispone quanto segue:

«1.      Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati da persone identificate come responsabili dell’appropriazione indebita di fondi statali ucraini e dalle persone responsabili di violazioni di diritti umani in Ucraina, e da persone fisiche o giuridiche, entità od organismi a essi associate, elencati nell’allegato.

2.      Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, o a beneficio delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell’allegato».

6        Le modalità di tale congelamento di capitali sono definite nei paragrafi successivi del medesimo articolo.

7        Conformemente alla decisione 2014/119, il regolamento n. 208/2014 impone l’adozione di misure di congelamento di capitali e definisce le modalità di tale congelamento in termini identici, sostanzialmente, a quelli di detta decisione.

8        I nomi delle persone cui fanno riferimento la decisione 2014/119 e il regolamento n. 208/2014 figurano nell’elenco, identico, contenuto nell’allegato della decisione 2014/119 e nell’allegato I del regolamento n. 208/2014 (in prosieguo: l’«elenco») con, in particolare, la motivazione del loro inserimento.

9        Il nome del ricorrente figurava nell’elenco con le informazioni identificative «uomo d’affari, fratello del sig. [Andriy Klyuyev]» e la seguente motivazione:

«Persona sottoposta a procedimento penale in Ucraina allo scopo di indagare su reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell’Ucraina».

10      Con atto introduttivo, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 12 maggio 2014, il ricorrente ha proposto un ricorso, registrato con il numero di ruolo T‑341/14, avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione 2014/119 e del regolamento n. 208/2014, nella parte in cui lo riguardavano.

11      Il 29 gennaio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/143, che modifica la decisione 2014/119 (GU 2015, L 24, pag. 16), e il regolamento (UE) 2015/138, che modifica il regolamento n. 208/2014 (GU 2015, L 24, pag. 1).

12      La decisione 2015/143 ha precisato, con decorrenza dal 31 gennaio 2015, i criteri di designazione delle persone interessate dal congelamento di capitali. In particolare, l’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2014/119 è stato sostituito dal seguente testo:

«1.      Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati da persone identificate come responsabili dell’appropriazione indebita di fondi statali ucraini e dalle persone responsabili di violazioni di diritti umani in Ucraina, e da persone fisiche o giuridiche, entità od organismi a esse associati, elencati nell’allegato.

Ai fini della presente decisione, le persone identificate come responsabili dell’appropriazione indebita di fondi statali ucraini comprendono persone sottoposte a indagine da parte delle autorità ucraine:

a)      per appropriazione indebita di fondi o beni pubblici ucraini o per essersi rese complici di tale appropriazione, o

b)      per abuso d’ufficio in qualità di titolari di un ufficio o di una carica pubblica per procurare a se stesse o a una parte terza un vantaggio ingiustificato, arrecando in tal modo pregiudizio ai fondi o beni pubblici ucraini, o per essersi rese complici di tale abuso».

13      Il regolamento 2015/138 ha modificato il regolamento n. 208/2014 conformemente alla decisione 2015/143.

14      La decisione 2014/119 e il regolamento n. 208/2014 sono stati successivamente modificati, rispettivamente, dalla decisione (PESC) 2015/364 del Consiglio, del 5 marzo 2015 (GU 2015, L 62, pag. 25), e dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/357 del Consiglio, del 5 marzo 2015, che attua il regolamento n. 208/2014 (GU 2015, L 62, pag. 1). La decisione 2015/364 ha modificato l’articolo 5 della decisione 2014/119, prorogando le misure restrittive, per quanto concerne il ricorrente, fino al 6 giugno 2015. Il regolamento di esecuzione 2015/357 ha sostituito di conseguenza l’allegato I del regolamento n. 208/2014.

15      Con la decisione 2015/364 ed il regolamento di esecuzione 2015/357, il nome del ricorrente è stato mantenuto nell’elenco con le informazioni identificative «fratello del sig. [Andriy Klyuyev], uomo d’affari» e la nuova motivazione che segue:

«Persona sottoposta a indagine dalle autorità ucraine per coinvolgimento in appropriazione indebita di fondi o beni statali e in abuso d’ufficio in qualità di titolare di un ufficio o di una carica pubblica per procurare a se stesso o a una parte terza un vantaggio ingiustificato, arrecando in tal modo pregiudizio ai fondi o beni statali ucraini. Persona associata a una persona designata [Andriy Petrovych Klyuyev] sottoposta a procedimento penale da parte delle autorità ucraine per appropriazione indebita di fondi o beni statali».

16      Il 5 giugno 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/876, che modifica la decisione 2014/119 (GU 2015, L 142, pag. 30), e il regolamento di esecuzione (UE) 2015/869, che attua il regolamento n. 208/2014 (GU 2015, L 142, pag. 1). La decisione 2015/876, da un lato, ha sostituito l’articolo 5 della decisione 2014/119, estendendo l’applicazione delle misure restrittive, per quanto concerne il ricorrente, fino al 6 ottobre 2015, e, dall’altro lato, ha modificato l’allegato della decisione da ultimo citata. Il regolamento di esecuzione 2015/869 ha modificato di conseguenza l’allegato I del regolamento n. 208/2014.

17      Con la decisione 2015/876 ed il regolamento di esecuzione 2015/869, il nome del ricorrente è stato mantenuto nell’elenco con le informazioni identificative «fratello del sig. [Andriy Klyuyev], uomo d’affari» e la nuova motivazione che segue:

«Persona sottoposta a indagine dalle autorità ucraine per coinvolgimento nell’appropriazione indebita di fondi statali. Persona associata a una persona designata [Andriy Petrovych Klyuyev] sottoposta a procedimento penale da parte delle autorità ucraine per appropriazione indebita di fondi o beni statali».

18      Con lettera del 31 luglio 2015, il Consiglio ha trasmesso al ricorrente una lettera, datata 26 giugno 2015, [riservato] (2). In tale lettera il Consiglio ha informato il ricorrente del fatto che intendeva mantenere le misure restrittive nei suoi confronti, precisando il termine fissato per presentare osservazioni al riguardo. Con lettera del 31 agosto 2015, il ricorrente ha presentato le proprie osservazioni.

19      Il 5 ottobre 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/1781, che modifica la decisione 2014/119 (GU 2015, L 259, pag. 23), e il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1777, che attua il regolamento n. 208/2014 (GU 2015, L 259, pag. 3) (in prosieguo, congiuntamente: gli «atti dell’ottobre 2015»). La decisione 2015/1781, da un lato, ha sostituito l’articolo 5 della decisione 2014/119, estendendo l’applicazione delle misure restrittive, per quanto concerne il ricorrente, fino al 6 marzo 2016, e, dall’altro lato, ha modificato l’allegato alla decisione da ultimo citata. Il regolamento di esecuzione 2015/1777 ha modificato di conseguenza l’allegato I del regolamento n. 208/2014.

20      Con la decisione 2015/1781 ed il regolamento di esecuzione 2015/1777, il nome del ricorrente è stato mantenuto nell’elenco con le informazioni identificative «fratello del sig. [Andriy Klyuyev], uomo d’affari» e la nuova motivazione che segue:

«Persona sottoposta a procedimento penale dalle autorità ucraine per coinvolgimento nell’appropriazione indebita di fondi o beni statali. Persona associata a una persona designata [Andriy Petrovych Klyuyev] sottoposta a procedimento penale da parte delle autorità ucraine per appropriazione indebita di fondi o beni statali».

21      Con lettera del 6 ottobre 2015, il Consiglio ha trasmesso agli avvocati del ricorrente una copia degli atti dell’ottobre 2015, informandoli del mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco e rispondendo alle loro osservazioni del 31 agosto 2015. Inoltre, il Consiglio ha allegato a tale lettera un’altra lettera [riservato] datata 3 settembre 2015.

 Fatti successivi alla presentazione del ricorso in esame

22      Con lettera del 15 dicembre 2015, il Consiglio ha trasmesso al ricorrente una lettera [riservato] datata 1o dicembre 2015, indicandogli il termine fissato per presentare osservazioni al riguardo.

23      Il Tribunale, con sentenza del 28 gennaio 2016, Klyuyev/Consiglio (T‑341/14, EU:T:2016:47), ha annullato la decisione 2014/119 e il regolamento n. 208/2014, nella parte in cui riguardavano il ricorrente.

24      Il 4 marzo 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/318, che modifica la decisione 2014/119 (GU 2016, L 60, pag. 76), e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/311, che attua il regolamento n. 208/2014 (GU 2016, L 60, pag. 1) (in prosieguo, congiuntamente: gli «atti del marzo 2016»).

25      Con gli atti del marzo 2016, l’applicazione delle misure restrittive è stata prorogata, in particolare per quanto concerne il ricorrente, fino al 6 marzo 2017, senza che la motivazione della sua designazione sia stata modificata rispetto a quella degli atti dell’ottobre 2015.

26      Con lettera del 7 marzo 2016, il Consiglio ha informato il ricorrente del mantenimento delle misure restrittive nei suoi confronti. Il Consiglio ha anche risposto alle osservazioni del ricorrente formulate nella corrispondenza precedente e gli ha trasmesso gli atti del marzo 2016.

27      Con lettera del 12 dicembre 2016, il Consiglio ha informato gli avvocati del ricorrente che intendeva rinnovare le misure restrittive nei confronti di quest’ultimo e ha allegato due lettere [riservato], una datata 25 luglio 2016 e l’altra datata 16 novembre 2016 (in prosieguo: le «lettere del 25 luglio e del 16 novembre 2016»), ricordando il termine fissato per presentare osservazioni ai fini del riesame annuale delle misure restrittive. Il ricorrente ha presentato tali osservazioni al Consiglio con lettera del 12 gennaio 2017.

28      Il 3 marzo 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/381, che modifica la decisione 2014/119 (GU 2017, L 58, pag. 34), e il regolamento di esecuzione (UE) 2017/374, che attua il regolamento n. 208/2014 (GU 2017, L 58, pag. 1) (in prosieguo, congiuntamente: gli «atti del marzo 2017»).

29      Con gli atti del marzo 2017, l’applicazione delle misure restrittive è stata prorogata, in particolare per quanto concerne il ricorrente, fino al 6 marzo 2018, senza che la motivazione della sua designazione sia stata modificata rispetto a quella degli atti dell’ottobre 2015 e del marzo 2016.

30      Con lettera del 6 marzo 2017, il Consiglio ha informato il ricorrente del mantenimento delle misure restrittive nei suoi confronti. Esso ha anche risposto alle osservazioni del ricorrente formulate nella corrispondenza precedente e gli ha trasmesso gli atti del marzo 2017. Il Consiglio ha inoltre indicato il termine per presentare osservazioni prima dell’adozione della decisione riguardante l’eventuale mantenimento del suo nome nell’elenco.

 Procedimento e conclusioni delle parti

31      Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 12 dicembre 2015, il ricorrente ha proposto il ricorso in esame.

32      Il 9 marzo 2016 il Consiglio ha depositato il controricorso. Lo stesso giorno esso ha presentato domanda motivata, conformemente all’articolo 66 del regolamento di procedura del Tribunale, volta ad ottenere che il contenuto di taluni documenti allegati al ricorso nonché il contenuto di un documento allegato al controricorso non fossero citati negli atti di detta causa, accessibili al pubblico.

33      La replica è stata depositata il 29 aprile 2016.

34      Il 13 maggio 2016, in base all’articolo 86 del regolamento di procedura, il ricorrente ha presentato una prima memoria di adattamento per chiedere anche l’annullamento degli atti del marzo 2016, nella parte in cui lo riguardavano.

35      La controreplica è stata depositata il 27 giugno 2016.

36      Le 5 luglio 2016 il Consiglio ha presentato osservazioni relative alla prima memoria di adattamento.

37      La fase scritta del procedimento si è conclusa l’11 luglio 2016.

38      Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 26 luglio 2016, il ricorrente ha chiesto lo svolgimento di un’udienza di discussione.

39      A seguito della modifica delle sezioni del Tribunale, il giudice relatore è stato assegnato alla Sesta Sezione alla quale, di conseguenza, è stata attribuita la presente causa.

40      Su proposta del giudice relatore, il Tribunale (Sesta Sezione) ha deciso di aprire la fase orale del procedimento.

41      Con lettera del 24 febbraio 2017, il ricorrente ha chiesto il rinvio dell’udienza fissata per il 6 aprile 2017. Il 1o marzo 2017, il presidente della Sesta Sezione del Tribunale ha accolto tale domanda e ha deciso di rinviare l’udienza al 18 maggio 2017.

42      Il 4 maggio 2017 il ricorrente ha presentato una seconda memoria di adattamento per chiedere l’annullamento degli atti del marzo 2017, nella parte in cui lo riguardavano.

43      Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale l’8 maggio 2017, il Consiglio ha chiesto, da un lato, una proroga del termine per il deposito delle osservazioni relative alla seconda memoria di adattamento e, dall’altro, eventualmente, il rinvio dell’udienza fissata per il 18 maggio 2017. Il 10 maggio 2017 il presidente della Sesta Sezione del Tribunale ha deciso di rinviare l’udienza al 28 giugno 2017.

44      Le 14 giugno 2017 il Consiglio ha presentato osservazioni relative alla seconda memoria di adattamento.

45      Con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale il 15 giugno 2017, il ricorrente ha chiesto, ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di procedura, di inserire nel fascicolo una copia della decisione [riservato], del 5 marzo 2016, di sospendere [riservato].

46      Il 16 giugno 2017 il Consiglio ha presentato una domanda analoga a quella cui viene fatto riferimento supra al punto 32, volta ad ottenere che il contenuto di taluni documenti allegati alla seconda memoria di adattamento e il contenuto delle osservazioni relative a tale memoria non fossero citati nei documenti relativi a detta causa, accessibili al pubblico.

47      Con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale il 23 giugno 2017, il Consiglio ha eccepito l’irricevibilità dell’offerta di prove del ricorrente in quanto tardiva.

48      Le difese orali delle parti e le risposte di queste ultime ai quesiti del Tribunale sono state sentite all’udienza del 28 giugno 2017.

49      In seguito al primo e al secondo adattamento dell’atto di ricorso, il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare gli atti dell’ottobre 2015, del marzo 2016 e del marzo 2017, nella parte in cui lo riguardano;

–        condannare il Consiglio alle spese.

50      Tenuto conto delle precisazioni fornite in sede di udienza, in risposta a taluni quesiti del Tribunale, il Consiglio chiede che quest’ultimo voglia:

–        respingere il ricorso;

–        in subordine, qualora gli atti del marzo 2017 dovessero essere annullati riguardo al ricorrente, ordinare il mantenimento degli effetti della decisione 2017/381 fino a quando non abbia effetto l’annullamento parziale del regolamento di esecuzione 2017/374;

–        condannare il ricorrente alle spese.

 In diritto

 Sulla domanda di annullamento degli atti dell’ottobre 2015 e del marzo 2016, nella parte in cui riguardano il ricorrente

51      A sostegno del suo ricorso di annullamento, nell’atto introduttivo, il ricorrente ha dedotto cinque motivi, vertenti, il primo, sulla mancanza di base giuridica, il secondo, su un errore manifesto di valutazione, il terzo, sulla violazione dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, il quarto, sulla mancanza di un’adeguata motivazione e, il quinto, sulla violazione del diritto di proprietà e del diritto alla reputazione. Nel primo adattamento dell’atto introduttivo del ricorso il ricorrente ha fatto valere altresì, relativamente agli atti del marzo 2016, un motivo che egli ha qualificato nuovamente e che riguardava la violazione dei diritti derivanti dall’articolo 6 TUE, in combinato disposto con gli articoli 2 e 3 TUE, nonché dagli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

52      In subordine, il ricorrente ha sollevato un’eccezione di illegittimità, in forza dell’articolo 277 TFUE, diretta a ottenere che il criterio di designazione di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2014/119, come modificato dalla decisione 2015/143, e di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 208/2014, come modificato dal regolamento 2015/138 (in prosieguo: il «criterio pertinente»), che sarebbe privo di base giuridica adeguata o sarebbe sproporzionato rispetto agli obiettivi perseguiti dagli atti in questione, sia dichiarato inapplicabile nei suoi confronti.

53      Anzitutto, occorre esaminare il quarto motivo, in seguito il primo motivo e gli altri motivi nell’ordine indicato nell’atto introduttivo del ricorso, poi il motivo dedotto nel primo adattamento dell’atto introduttivo e, infine, l’eccezione di illegittimità sollevata in subordine dal ricorrente.

[omissis]

 Sul secondo motivo, vertente, in sostanza, su un errore manifesto di valutazione

86      Il ricorrente fa valere, in sostanza, che il Consiglio ha commesso un errore manifesto di valutazione nel ritenere che il criterio pertinente fosse soddisfatto nei suoi confronti. A tal riguardo, egli afferma che le dichiarazioni [riservato], che il Consiglioavrebbe accettato senza esame preventivo e senza tener conto delle inesattezze rilevate dal ricorrente, non costituiscono una base fattuale sufficientemente solida a tal fine, mentre incombeva al Consiglio dimostrare la fondatezza delle motivazioni accolte nei confronti del ricorrente, tenuto conto delle osservazioni e degli elementi a discarico prodotti dallo stesso. A suo avviso, il Consiglio era tenuto a effettuare verifiche supplementari e a sollecitare le autorità dello Stato terzo affinché fornissero ulteriori elementi di prova. Ciò sarebbe ancor più vero in caso di proroga di misure restrittive. Non sussisterebbe, del resto, alcuna prova del fatto che il ricorrente sia in qualche modo «associato» al fratello, il sig. Andriy Klyuyev, e del fatto che lo stesso sia stato identificato come responsabile di un’appropriazione indebita di fondi statali. La circostanza che egli sia un suo familiare non sarebbe sufficiente. Peraltro, il ricorrente sottolinea che il Consiglio l’ha sottoposto a una serie di misure restrittive di durata eccezionalmente breve, il che sarebbe indicativo dell’incertezza di quest’ultimo circa i mezzi di prova necessari per giustificare misure di più lunga durata.

87      Anzitutto, secondo il ricorrente, le lettere del 26 giugno e del 3 settembre 2015, relative agli atti dell’ottobre 2015, e la lettera del 1o dicembre 2015, relativa agli atti del marzo 2016, [riservato], costituiscono gli unici elementi di prova forniti dal Consiglio e non sono, a loro volta, suffragate da altri elementi di prova precisi e concreti. Del resto, il Consiglio non avrebbe neppure fornito la prova che i fatti asseriti [riservato] in tali lettere potevano rimettere in discussione lo Stato di diritto in Ucraina.

88      Il ricorrente sostiene che, secondo la giurisprudenza, sebbene l’esistenza di un’indagine per appropriazione indebita di fondi, condotta dalle autorità nazionali di uno Stato terzo, possa essere sufficiente affinché il criterio di designazione sia soddisfatto, è necessario altresì che tale indagine si inserisca in un contesto giudiziario. A tal riguardo, [riservato] non può essere considerato come «autorità giudiziaria». Secondo il ricorrente, se tale criterio dovesse essere interpretato in senso più ampio, da un lato, la persona interessata sarebbe privata delle garanzie essenziali derivanti dal coinvolgimento di un’autorità giudiziaria e, dall’altro, ciò equivarrebbe a trasferire alle autorità nazionali ucraine il potere di selezionare a loro discrezione le persone che devono essere oggetto delle misure restrittive in questione. [riservato].

89      In particolare, per provare che l’informazione contenuta nella lettera del 3 settembre 2015, che non differirebbe da quella del 26 giugno 2015, era inadeguata, il ricorrente si basa su un parere giuridico di un professore di diritto dell’Università di Kiev, secondo il quale i procedimenti avviati nei confronti del ricorrente non sarebbero giustificabili. Basandosi su un altro parere giuridico reso da un altro professore di diritto, il ricorrente sostiene altresì che [riservato] ha commesso gravi violazioni dei suoi diritti processuali nell’ambito di [riservato], il che non consentirebbe, in forza del codice di procedura penale ucraino, di qualificarlo come persona sottoposta a «un procedimento penale». Secondo il ricorrente, detti pareri contengono elementi di prova oggettivi e dettagliati che avrebbero potuto essere facilmente verificati dal Consiglio.

90      Inoltre, il ricorrente mette in evidenza varie imprecisioni e false dichiarazioni rese da [riservato], per quanto attiene alle indagini che lo riguardano, le quali sollevano dubbi sulla sua affidabilità. In una sentenza dell’11 dicembre 2014, l’Oberlandesgericht Wien (Tribunale superiore del Land di Vienna, Austria), avrebbe rilevato, in via incidentale, nell’ambito di un procedimento relativo al congelamento di beni del ricorrente in Austria, che le accuse mosse nei confronti di quest’ultimo, da parte delle autorità ucraine, non erano sufficientemente suffragate e sembravano fondate su presunzioni. Ciò sarebbe stato confermato da una lettera dell’ufficio del procuratore di Vienna, datata 4 aprile 2016, contenente la dichiarazione di archiviazione dei procedimenti a carico del ricorrente.

91      Del resto, una relazione in cui sono riportati i risultati di un’indagine indipendente sulle attività commerciali del ricorrente e della società interessata dal procedimento penale smentirebbe tutte le accuse formulate da [riservato]. Parimenti, la relazione contabile delle attività finanziarie e commerciali di detta società, datata 28 luglio 2014, effettuata dall’Ispettorato delle finanze statali (IFS) dell’Ucraina per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2008 e il 17 giugno 2014, non menzionerebbe alcuna violazione di leggi né alcuna azione illecita commessa da tale società.

92      Inoltre, secondo il ricorrente, il Consiglio non ha tenuto conto del fatto che il nuovo governo ucraino violava proprio lo Stato di diritto e i diritti umani, e ciò sia per quanto riguarda specificamente il ricorrente sia su un piano più generale.

93      Per quanto attiene alla sua situazione specifica, il ricorrente sostiene di essere stato vittima di una persecuzione politica, in quanto le autorità ucraine hanno avviato indagini ingiustificate e abusive nei suoi confronti, e queste ultime hanno violato il suo diritto alla presunzione di innocenza. Le lettere [riservato] sulle quali si basa il Consiglio proverebbero tale violazione, poiché [riservato] sono tenuti essi stessi ad applicare tale principio e ad astenersi dall’accusare pubblicamente persone perseguite, come risulta dalla giurisprudenza della Corte EDU.

94      Il ricorrente espone altresì le diverse fasi che hanno preceduto la decisione della Verkhovna Rada di revocargli l’immunità e, basandosi, in particolare, su un parere giuridico di un altro professore di diritto, sostiene, da un lato, che ogni fase del procedimento di revoca dell’immunità è stata contrassegnata da irregolarità e, dall’altro, che la decisione finale era illegittima.

95      Per quanto riguarda la situazione generale in Ucraina, egli fa valere che il nuovo governo ha adottato misure concrete che ostacolano il buon funzionamento del sistema giudiziario in tale paese e violano lo Stato di diritto. Più in particolare, come avrebbe riconosciuto l’Alto Commissario delle Nazioni Unite incaricato della missione di osservazione dei diritti umani in Ucraina (in prosieguo: l’«Alto Commissario»), in una relazione riguardante il periodo compreso tra il 16 febbraio e il 15 maggio 2015, i giudici ucraini non sarebbero indipendenti e subirebbero minacce che nuocerebbero alla loro imparzialità, in particolare per quanto riguarda il perseguimento dei funzionari del governo precedente. Constatazioni analoghe figurano in una relazione del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d’America concernente la situazione in Ucraina nel 2015. Del resto, il semplice fatto che l’Ucraina sia parte contraente della CEDU non sarebbe sufficiente a garantire il rispetto dei diritti fondamentali in tale paese.

96      Inoltre, il ricorrente fa riferimento a una legge ucraina dell’ottobre 2014, cosiddetta «legge di lustrazione», che consente di destituire dalle loro funzioni in seno all’amministrazione determinate persone, tra cui giudici e procuratori, a causa del loro precedente comportamento, in particolare quando quest’ultimo è stato favorevole all’ex presidente, il sig. Viktor Yanukovych. Le gravi carenze di tale legge sarebbero state riconosciute dalla Commissione di Venezia, in un parere provvisorio del 16 dicembre 2014. La stessa Commissione, in un parere reso il 23 marzo 2015 di concerto con la direzione dei diritti umani del Consiglio d’Europa, avrebbe anche espresso timori riguardo all’indipendenza dei giudici in Ucraina.

97      Per quanto riguarda l’esistenza di problemi sistematici in seno [riservato], questa sarebbe confermata dalle dimissioni rassegnate il 19 febbraio 2016 dal procuratore generale, il sig. Viktor Shokin, a seguito di pressioni esercitate dal presidente, il sig. Petro Porochenko, nell’ambito di accuse di corruzione, dimissioni che avrebbero ricevuto il plauso, in particolare, del vicepresidente degli Stati Uniti d’America.

98      Infine, il ricorrente osserva che la necessità per il Consiglio di procedere a un controllo attento, completo e rigoroso, e di garantire che qualsiasi decisione relativa all’adozione di una misura restrittiva sia adottata su una base fattuale sufficientemente solida, si impone più in particolare nel caso di specie, considerati, da un lato, il termine a disposizione del Consiglio per presentare o verificare elementi di prova e di informazione al fine di giustificare il mantenimento del suo nome nell’elenco di cui trattasi e, dall’altro, gli elementi prodotti dal ricorrente, sia dinanzi al Tribunale sia dinanzi al Consiglio, al fine di mettere in evidenza le carenze delle prove utilizzate da quest’ultimo.

99      Il Consiglio contesta gli argomenti del ricorrente.

100    In via preliminare, occorre ricordare che, se è vero che il Consiglio dispone di un ampio margine di discrezionalità circa i criteri generali da prendere in considerazione ai fini dell’adozione di misure restrittive, l’effettività del controllo giurisdizionale garantito dall’articolo 47 della Carta esige che, nell’ambito del controllo della legittimità delle motivazioni su cui si fonda la decisione di iscrivere o di mantenere il nome di una determinata persona in un elenco di persone sottoposte a misure restrittive, il giudice dell’Unione si assicuri che detta decisione, la quale riveste portata individuale per tale persona, si fondi su una base fattuale sufficientemente solida. Ciò comporta una verifica dei fatti addotti nell’esposizione delle motivazioni sottesa a tale decisione, cosicché il controllo giurisdizionale non si limiti alla valutazione dell’astratta verosimiglianza delle motivazioni dedotte, ma consista invece nell’accertare se tali motivazioni, o per lo meno una di esse considerata di per sé sufficiente a suffragare la medesima decisione, abbiano un fondamento sufficientemente preciso e concreto (v. sentenza del 15 settembre 2016, Klyuyev/Consiglio, T‑340/14, EU:T:2016:496, punto 36 e giurisprudenza ivi citata).

101    Secondo la giurisprudenza, il Consiglio non è tenuto a svolgere ex officio e sistematicamente le proprie indagini o ad effettuare verifiche al fine di ottenere precisazioni aggiuntive, allorché dispone già di elementi forniti dalle autorità di un paese terzo per adottare misure restrittive nei confronti di persone da esso provenienti e che in esso sono sottoposte a procedimenti giudiziari (sentenza del 30 giugno 2016, Al Matri/Consiglio, T‑545/13, non pubblicata, EU:T:2016:376, punto 57).

102    A tal riguardo, occorre rilevare che il BPG è una delle più alte autorità giudiziarie in Ucraina. Infatti, esso agisce, in tale Stato, in qualità di pubblico ministero nell’amministrazione della giustizia penale e svolge indagini preliminari nell’ambito di procedimenti penali riguardanti, in particolare, l’appropriazione indebita di fondi statali (v., in tal senso, sentenza del 15 settembre 2016, Yanukovych/Consiglio, T‑346/14, EU:T:2016:497, punti 45 e 111).

103    È vero che è possibile desumere, per analogia, dalla giurisprudenza in materia di misure restrittive adottate nell’ambito della lotta al terrorismo che spettava, nella fattispecie, al Consiglio esaminare con attenzione e imparzialità gli elementi di prova ad esso trasmessi dalle autorità ucraine, [riservato], alla luce, in particolare, delle osservazioni e degli eventuali elementi a discarico presentati dal ricorrente. Peraltro, nell’adozione di misure restrittive, il Consiglio è soggetto all’obbligo di rispettare il principio di buona amministrazione, sancito dall’articolo 41 della Carta, al quale si ricollega, secondo una giurisprudenza costante, l’obbligo per l’istituzione competente di esaminare, con attenzione e imparzialità, tutti gli elementi pertinenti del caso di specie (v., per analogia, sentenza del 30 giugno 2016, Al Matri/Consiglio, T‑545/13, non pubblicata, EU:T:2016:376, punto 58 e giurisprudenza ivi citata).

104    Tuttavia, risulta altresì dalla giurisprudenza che, per valutare la natura, le modalità e l’intensità della prova che può essere richiesta dal Consiglio, occorre tener conto della natura e della portata specifica delle misure restrittive nonché del loro obiettivo (v. sentenza del 30 giugno 2016, Al Matri/Consiglio, T‑545/13, non pubblicata, EU:T:2016:376, punto 59 e giurisprudenza ivi citata).

105    A tal riguardo, come emerge dai considerando 1 e 2 della decisione 2014/119, quest’ultima si inserisce nel quadro più generale di una politica dell’Unione di sostegno alle autorità ucraine, destinata a favorire la stabilità politica dell’Ucraina. Essa risponde quindi agli obiettivi della PESC, definiti, in particolare, all’articolo 21, paragrafo 2, lettera b), TUE, in forza del quale l’Unione attua una cooperazione internazionale al fine di consolidare e sostenere la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti dell’uomo e i principi del diritto internazionale (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 30 giugno 2016, Al Matri/Consiglio, T‑545/13, non pubblicata, EU:T:2016:376, punto 60 e giurisprudenza ivi citata).

106    È in tale contesto che le misure restrittive controverse prevedono il congelamento dei capitali e dei beni, segnatamente, di persone identificate come responsabili dell’appropriazione indebita di fondi statali ucraini. Infatti, l’agevolazione del recupero di tali fondi rafforza e sostiene lo Stato di diritto in Ucraina (v. supra, punti da 76 a 80).

107    Ne consegue che le misure restrittive controverse non mirano a sanzionare reati commessi dalle persone ad esse soggette né a dissuaderle coattivamente dal commettere siffatti reati. Dette misure hanno il solo scopo di agevolare l’accertamento, da parte delle autorità ucraine, di appropriazioni indebite di fondi statali commesse e di preservare la possibilità, per tali autorità, di recuperare il prodotto di tali appropriazioni. Esse sono pertanto di natura puramente cautelare (v., per analogia, sentenza del 30 giugno 2016, Al Matri/Consiglio, T‑545/13, non pubblicata, EU:T:2016:376, punto 62 e giurisprudenza ivi citata).

108    In tal senso, le misure restrittive controverse, che sono state disposte dal Consiglio sulla base delle competenze ad esso conferite dagli articoli 21 e 29 TUE, sono prive di connotazione penale. Pertanto, esse non possono essere assimilate a una decisione di congelamento dei beni adottata da un’autorità giudiziaria nazionale di uno Stato membro nell’ambito del procedimento penale applicabile e nel rispetto delle garanzie offerte da tale procedimento. Pertanto, i requisiti imposti al Consiglio in materia di prove, sui quali si fonda l’inserimento del nome di una persona nell’elenco di coloro che sono oggetto di congelamento dei beni, non possono essere perfettamente identici a quelli imposti all’autorità giudiziaria nazionale nel caso summenzionato (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 30 giugno 2016, Al Matri/Consiglio, T‑545/13, non pubblicata, EU:T:2016:376, punto 64 e giurisprudenza ivi citata).

109    Nel caso di specie, ciò che spetta al Consiglio verificare è, da un lato, in che misura le lettere [riservato], su cui si è basato, consentano di dimostrare che, come indicano le motivazioni dell’inserimento del nome del ricorrente nell’elenco di cui trattasi, richiamate supra ai punti 18 e 20, il ricorrente è sottoposto, in particolare, a indagini o a procedimenti penali, da parte delle autorità ucraine, per fatti che possono rientrare nell’appropriazione indebita di fondi statali e, dall’altro, se tali indagini o procedimenti consentano di qualificare le azioni illecite del ricorrente conformemente al criterio pertinente. Solo nel caso in cui tali verifiche non portassero a risultati, tenuto conto del principio giurisprudenziale richiamato al precedente punto 103, spetterebbe al Consiglio effettuare verifiche supplementari (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 30 giugno 2016, Al Matri/Consiglio, T‑545/13, non pubblicata, EU:T:2016:376, punto 65 e giurisprudenza ivi citata).

110    Peraltro, nell’ambito della cooperazione disciplinata dagli atti di cui trattasi (v. supra, punto 105), non spetta, in via di principio, al Consiglio esaminare e valutare esso stesso l’esattezza e la pertinenza degli elementi sui quali le autorità ucraine si basano per lo svolgimento di procedimenti penali riguardanti il ricorrente per fatti qualificabili come appropriazione indebita di fondi statali. Infatti, come illustrato al precedente punto 107, il Consiglio, adottando gli atti di cui trattasi, non tenta di sanzionare esso stesso le appropriazioni indebite di fondi statali su cui indagano le autorità ucraine, bensì di preservare la possibilità, per le suddette autorità, di accertare tali appropriazioni recuperandone, nel contempo, il prodotto. È dunque a tali autorità che spetta, nell’ambito di detti procedimenti, verificare gli elementi sui quali esse si fondano ed eventualmente trarne le conseguenze per quanto riguarda l’esito di tali procedimenti. Peraltro, come risulta dal precedente punto 108, gli obblighi del Consiglio nell’ambito degli atti di cui trattasi non possono essere equiparati a quelli di un’autorità giudiziaria nazionale di uno Stato membro nell’ambito di un procedimento penale di congelamento dei beni, avviato in particolare nell’ambito della cooperazione penale internazionale (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 30 giugno 2016, Al Matri/Consiglio, T‑545/13, non pubblicata, EU:T:2016:376, punto 66).

111    Tale interpretazione è confermata dalla giurisprudenza da cui emerge che non compete al Consiglio verificare la fondatezza delle indagini alle quali l’interessato è sottoposto, ma unicamente verificare la fondatezza della decisione di congelamento dei fondi alla luce del documento fornito dalle autorità nazionali (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 5 marzo 2015, Ezz e a./Consiglio, C‑220/14 P, EU:C:2015:147, punto 77).

112    È vero che il Consiglio non può accettare, in ogni circostanza, le constatazioni delle autorità giudiziarie ucraine contenute nei documenti forniti da queste ultime. Siffatto comportamento non sarebbe conforme al principio di buona amministrazione né, in generale, all’obbligo, per le istituzioni dell’Unione, di rispettare i diritti fondamentali nell’applicazione del diritto dell’Unione, in forza del combinato disposto dell’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, TUE e dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 30 giugno 2016, Al Matri/Consiglio, T‑545/13, non pubblicata, EU:T:2016:376, punto 67).

113    Tuttavia, spetta al Consiglio valutare, in funzione delle circostanze del caso di specie, la necessità di effettuare verifiche supplementari, in particolare di richiedere alle autorità ucraine di trasmettere ulteriori elementi di prova qualora quelli già forniti risultino insufficienti o incoerenti. Infatti, non si potrebbe escludere che elementi portati a conoscenza del Consiglio, o dalle stesse autorità ucraine, o in altro modo, inducano detta istituzione a dubitare della sufficienza delle prove già fornite da tali autorità. Inoltre, nell’ambito della facoltà che deve essere riconosciuta alle persone interessate di presentare osservazioni sulle motivazioni che il Consiglio prevede di considerare per mantenere il loro nome nell’elenco controverso, dette persone possono presentare elementi di tal genere, o addirittura elementi a discarico, che renderebbero necessario lo svolgimento di ulteriori verifiche da parte del Consiglio. In particolare, sebbene non spetti al Consiglio sostituirsi alle autorità giudiziarie ucraine nella valutazione della fondatezza dei procedimenti penali menzionati dalle lettere [riservato], non si può escludere che, alla luce in particolare delle osservazioni del ricorrente, tale istituzione sia tenuta a richiedere alle autorità ucraine chiarimenti riguardo agli elementi sui quali si fondano tali procedimenti (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 30 giugno 2016, Al Matri/Consiglio T‑545/13, non pubblicata, EU:T:2016:376, punto 68).

114    Nella fattispecie, in via preliminare, occorre rilevare che è pacifico che le lettere sulle quali si basa il Consiglio [riservato] menzionano procedimenti penali riguardanti il ricorrente, per i quali sono precisati, in generale, la data di avvio, il numero di ruolo e gli articoli del codice penale ucraino asseritamente violati.

115    Le principali censure del ricorrente riguardano il fatto che le lettere [riservato] del 26 giugno, del 3 settembre e del 1o dicembre 2015 non conterrebbero informazioni sufficienti o sufficientemente precise.

116    A tal riguardo, in primo luogo, occorre constatare che la lettera [riservato] del 26 giugno 2015 – che costituisce uno dei principali elementi di prova sul quale il Consiglio si è basato per mantenere il nome del ricorrente nell’elenco, al momento dell’adozione degli atti dell’ottobre 2015 – contiene in particolare le seguenti informazioni:

–        [riservato]

–        [riservato]

117    In secondo luogo, va osservato che la lettera [riservato] del 3 settembre 2015 – che costituisce l’altro elemento di prova sul quale il Consiglio si è basato per mantenere il nome del ricorrente nell’elenco, al momento dell’adozione degli atti dell’ottobre 2015 – contiene informazioni analoghe e precisa altresì che, [riservato] (v. supra, punto 82).

118    In terzo luogo, la lettera [riservato] del 1o dicembre 2015 – che costituisce il principale elemento di prova sul quale il Consiglio si è basato per mantenere il nome del ricorrente nell’elenco, al momento dell’adozione degli atti del marzo 2016 – oltre a confermare le informazioni contenute nella lettera del 3 settembre 2015, fa riferimento per la prima volta, riguardo ai medesimi fatti, alla violazione dell’articolo [riservato] del codice penale ucraino [riservato].

119    Ne consegue che le lettere [riservato] menzionate supra ai punti da 115 a 118 contengono informazioni che consentono di comprendere chiaramente, da un lato, che il ricorrente è sottoposto a un’indagine riguardante, in particolare, la violazione dell’articolo [riservato] del codice penale ucraino, che sanziona l’appropriazione indebita di fondi statali, e, dall’altro, che, [riservato]. Benché la sintesi dei fatti all’origine di tali violazioni sia succinta e non descriva nei dettagli i meccanismi attraverso i quali il ricorrente è sospettato di essersi appropriato di fondi statali ucraini, da tali lettere risulta, con sufficiente chiarezza, che i fatti contestati al ricorrente riguardano l’appropriazione indebita [riservato]. Orbene, siffatti comportamenti possono aver causato perdite di capitali per lo Stato ucraino e corrispondono quindi alla nozione di appropriazione indebita di fondi statali, oggetto del criterio pertinente.

120    A tal proposito, per quanto riguarda l’argomento del ricorrente secondo il quale il criterio pertinente non sarebbe stato soddisfatto dal momento che il suo nome è stato inserito nell’elenco non alla luce di azioni o di procedimenti giudiziari, ma di un’indagine preliminare, occorre rilevare che l’effetto utile di una decisione di congelamento dei capitali sarebbe compromesso qualora l’adozione di misure restrittive fosse subordinata alla pronuncia di condanne penali nei confronti delle persone sospettate di avere distratto fondi statali, dal momento che queste disporrebbero, nell’attesa, del tempo necessario per trasferire i loro beni in Stati che non pratichino alcuna forma di cooperazione con le autorità dello Stato di cui sono cittadini o residenti (v., in tal senso, sentenza del 5 marzo 2015, Ezz e a./Consiglio, C‑220/14 P, EU:C:2015:147, punto 71). Peraltro, quando è provato che la persona di cui trattasi è sottoposta, come nella fattispecie, a indagini, nell’ambito di un procedimento penale, da parte delle autorità giudiziarie ucraine, per fatti di appropriazione indebita di fondi statali, la fase esatta in cui si trova tale procedimento non può costituire un elemento idoneo a giustificare la sua esclusione dalla categoria delle persone considerate (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 14 aprile 2016, Ben Ali/Consiglio, T‑200/14, non pubblicata, EU:T:2016:216, punto 124).

121    Tenuto conto della giurisprudenza citata supra al punto 120 e del margine di discrezionalità di cui dispongono le autorità giudiziarie di uno Stato terzo riguardo alle modalità di attuazione di un procedimento penale, la circostanza che il ricorrente è stato sottoposto a un’indagine preliminare [riservato] non è tale, di per sé, da indurre a constatare l’illegittimità degli atti di cui trattasi, derivante dal fatto che, in tali circostanze, il Consiglio avrebbe dovuto richiedere verifiche supplementari da parte delle autorità ucraine riguardo agli atti contestati all’interessato, dato che, come sarà precisato infra, il ricorrente non ha presentato elementi idonei a rimettere in discussione le motivazioni indicate dalle autorità ucraine per fondare le accuse mosse nei suoi confronti riguardanti fatti specifici o a dimostrare che la sua particolare situazione sarebbe stata compromessa dai presunti problemi del sistema giudiziario ucraino. A tal riguardo, il fatto che un procuratore generale ucraino abbia rassegnato le dimissioni in seguito ad accuse di corruzione non ha inciso, del resto, sulla credibilità [riservato].

122    Pertanto, il Consiglio non ha commesso errori manifesti di valutazione nel decidere, con gli atti dell’ottobre 2015 e del marzo 2016, di mantenere il nome del ricorrente nell’elenco, in base alle informazioni contenute nelle lettere [riservato] del 26 giugno, del 3 settembre e del 1o dicembre 2015, riguardanti in particolare i fatti di appropriazione indebita di fondi statali che giustificavano, [riservato], l’esistenza di un’indagine nei confronti del ricorrente. A tal riguardo, la censura del ricorrente riguardante la presunta mancanza di prove circa il fatto che egli fosse «associato» al fratello, il sig. Andriy Klyuyev, è peraltro inoperante. Infatti, il nome del ricorrente è inserito nell’elenco non solo a causa dei vincoli familiari con il fratello, ma anche a causa di un procedimento penale da parte delle autorità ucraine relativo al suo coinvolgimento personale in fatti qualificabili come appropriazione indebita di fondi statali.

123    Tale conclusione non può essere rimessa in discussione dagli elementi a discarico prodotti dal ricorrente o dagli altri argomenti fatti valere dallo stesso.

124    Per quanto riguarda, in primo luogo, i pareri giuridici che il ricorrente ha allegato al suo ricorso, va osservato che, secondo la giurisprudenza, per valutare l’efficacia probatoria di un documento, si deve prendere in considerazione la verosimiglianza dell’informazione in esso contenuta e tener conto, in particolare, la provenienza del documento, delle circostanze in cui esso è stato elaborato, del suo destinatario e chiedersi se, in base al suo contenuto, esso appaia ragionevole e affidabile (v., in tal senso, sentenza del 27 settembre 2012, Shell Petroleum e a./Commissione, T‑343/06, EU:T:2012:478, punto 161 e giurisprudenza ivi citata). Nella fattispecie, occorre rilevare, al pari del Consiglio, che tali pareri sono stati elaborati ai fini della difesa del ricorrente e che, per questo motivo, hanno solo un’efficacia probatoria limitata. In ogni caso, essi non possono rimettere in discussione la circostanza, [riservato], che il ricorrente è sottoposto a un’indagine preliminare per appropriazione indebita di fondi statali. Infatti, tali pareri riguardano, in sostanza, questioni relative alla fondatezza di tale indagine, la quale deve essere valutata, in via di principio, dalle autorità ucraine.

125    In secondo luogo, per quanto riguarda la decisione dell’Oberlandesgericht Wien (Tribunale superiore del Land di Vienna), occorre constatare, al pari del Consiglio, che essa non verteva su misure nazionali di congelamento di beni, bensì su un’ordinanza pronunciata dal procuratore di Vienna, il 26 luglio 2014, riguardo alla divulgazione di informazioni relative ad operazioni e conti bancari, nell’ambito di un’indagine svolta nei confronti di numerose persone, tra cui il ricorrente, sospettate di reati di riciclaggio di denaro ai sensi della normativa penale austriaca e della legge sulle sanzioni. Tale decisione, riguardante reati diversi da quelli alla base delle misure restrittive di cui trattasi, esamina solo incidentalmente i fatti oggetto dell’indagine [riservato]. Ne consegue che siffatta decisione, benché pronunciata da un organo giudiziario di uno Stato membro, non poteva far sorgere interrogativi legittimi sull’esito dell’indagine o sull’attendibilità delle informazioni trasmesse [riservato]. Per quanto riguarda la decisione dell’ufficio del procuratore di Vienna, datata 4 aprile 2016, contenente la dichiarazione di archiviazione dei procedimenti a carico del ricorrente, è sufficiente osservare che essa è irrilevante in quanto successiva agli atti del marzo 2016. Infatti, la legittimità di una decisione di congelamento di beni deve essere valutata in funzione delle informazioni di cui il Consiglio poteva disporre al momento in cui è stata adottata (sentenza del 28 maggio 2013, Trabelsi e a./Consiglio, T‑187/11, EU:T:2013:273, punto 115).

126    In terzo luogo, per quanto riguarda, da un lato, la relazione contabile, redatta dall’IFS su richiesta [riservato], datata 28 luglio 2014 e riguardante le attività finanziarie e commerciali di PJSC Semiconductor Plant, [riservato], e, dall’altro, la relazione concernente un’indagine indipendente sulle attività commerciali pertinenti del ricorrente e di tale società, datata 16 ottobre 2014 e redatta da un gruppo di investigatori e avvocati indipendenti (in prosieguo: la «relazione Pepper Hamilton»), occorre rilevare che il ricorrente non ha precisato sotto quale profilo queste due relazioni potrebbero contraddire le informazioni contenute [riservato], considerato il fatto che sia una relazione sulle attività commerciali del ricorrente e della società di cui è azionista sia una relazione contabile sull’attività economica di quest’ultima non contengono necessariamente informazioni sull’esistenza di un’appropriazione indebita di fondi statali. [riservato]. D’altro lato, per quanto riguarda la relazione Pepper Hamilton, è giocoforza constatare, al pari del Consiglio, che questa è stata redatta su richiesta di una società detenuta dal ricorrente e da suo fratello e indirizzata a quest’ultima e che, per questo, alla luce della giurisprudenza richiamata supra al punto 124, ha solo un’efficacia probatoria limitata.

127    Tali elementi a discarico non possono giustificare, di per sé, il fatto che il Consiglio svolga ulteriori verifiche.

128    In quarto luogo, per quanto riguarda le presunte irregolarità che viziano la decisione della Verkhovna Rada di revocare l’immunità del ricorrente, si deve rilevare che esse non incidono sulla legittimità del mantenimento del suo nome nell’elenco, in quanto la revoca dell’immunità parlamentare non costituisce una condizione preliminare per l’adozione di una misura restrittiva nei confronti di una persona fisica e che qualsiasi irregolarità di tal genere deve essere trattata nel contesto del sistema ucraino.

129    In quinto luogo, per quanto riguarda l’argomento vertente sul fatto che non sarebbe stata inviata al ricorrente alcuna notifica di sospetto secondo le modalità prescritte dal codice di procedura penale ucraino, occorre rilevare che il ricorrente si basa solo su un parere giuridico di un professore di diritto. Orbene, indipendentemente dal fatto che tale parere ha, come è stato precisato supra al punto 124, un’efficacia probatoria limitata, risulta dallo stesso, come afferma del resto il ricorrente nelle sue memorie, che la notifica di sospetto sarebbe viziata da irregolarità di natura puramente formale.

130    Anche supponendo che la notifica di sospetto sia effettivamente irregolare, se essa ha come effetto che [riservato] deve procedere a una nuova notifica nella debita forma, ciò non significa che il procedimento penale in cui rientra tale avviso non sia più in corso.

131    Inoltre, anche supponendo che, a causa di un vizio formale che inficia la notifica di sospetto, il ricorrente non possa essere considerato un sospettato ai sensi dell’articolo 42 del codice di procedura penale ucraino, ciò non comporterebbe che quest’ultimo non sia sottoposto a un’indagine delle autorità ucraine secondo il criterio pertinente. Infatti, la circostanza che, a seguito di una notifica irregolare, [riservato] debba procedere a una nuova notifica non incide sul fatto che quest’ultimo riteneva di disporre di elementi sufficienti per sospettare che il ricorrente avesse commesso un’appropriazione indebita di fondi statali.

132    Pertanto, la censura del ricorrente relativa alle irregolarità formali che inficiano la notifica di sospetto che lo riguardano è inoperante.

133    In sesto luogo, per quanto attiene alla presunta violazione del principio della presunzione di innocenza commessa segnatamente [riservato], occorre rilevare che il ricorrente si limita a sostenere che le autorità ucraine l’hanno definito colpevole delle violazioni ad esso contestate, sebbene la sua colpevolezza non sia stata accertata da un giudice.

134    A tal riguardo, va osservato che, nonostante alcune espressioni inopportune, le lettere [riservato] menzionano sempre procedimenti penali in corso nei confronti del ricorrente, il che consente di concludere che [riservato] il ricorrente è solo sospettato di aver commesso le violazioni di cui trattasi e potrà essere considerato colpevole solo qualora i procedimenti penali in questione si concludano con una condanna, decisa da un organo giurisdizionale. Pertanto, lette nel loro contesto, le affermazioni contenute [riservato] non violano il principio della presunzione di innocenza. In ogni caso, anche supponendo che siffatte affermazioni costituiscano violazioni di detto principio, è sufficiente rilevare che esse non possono rimettere in discussione la legittimità, e ancor meno l’esistenza, dei procedimenti penali che hanno consentito al Consiglio di ritenere che il ricorrente rispondesse al criterio pertinente, né giustificare il tentativo del Consiglio di ottenere [riservato] informazioni integrative.

135    In settimo luogo, quanto all’argomento secondo il quale il nuovo governo ucraino violerebbe esso stesso lo Stato di diritto, va osservato, in via preliminare, che l’Ucraina è uno Stato membro del Consiglio d’Europa dal 1995 e ha ratificato la CEDU. Inoltre, il nuovo regime ucraino è stato riconosciuto legittimo dall’Unione nonché dalla comunità internazionale (v., in tal senso, sentenza del 15 settembre 2016, Klyuyev/Consiglio, T‑340/14, EU:T:2016:496, punto 93).

136    Tali circostanze non sono sufficienti, di per sé, a garantire che il nuovo regime ucraino rispetti in ogni caso lo Stato di diritto.

137    Tuttavia, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, spetta al giudice dell’Unione, nell’esercizio del suo controllo giurisdizionale delle misure restrittive, riconoscere al Consiglio un ampio margine di discrezionalità per la definizione dei criteri generali che delimitano l’ambito delle persone che possono essere oggetto di tali misure (v., in tal senso, sentenze del 28 novembre 2013, Consiglio/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, C‑348/12 P, EU:C:2013:776, punto 120, e del 21 aprile 2015, Anbouba/Consiglio, C‑605/13 P, EU:C:2015:248, punto 41).

138    Ne consegue che, in via di principio, il ricorrente non può rimettere in discussione la scelta politica del Consiglio di apportare il suo sostegno al nuovo regime ucraino senza fornire prove inconfutabili di violazioni dei diritti fondamentali da parte delle nuove autorità ucraine.

139    Pur contenendo critiche e pur mettendo in evidenza talune carenze che incidono sul funzionamento delle istituzioni ucraine, in particolare quelle giudiziarie, gli elementi fatti valere dal ricorrente non consentono tuttavia di ritenere che il nuovo regime non possa essere sostenuto dall’Unione.

140    A tal riguardo, si deve del resto rilevare che le carenze cui fanno riferimento i documenti invocati dal ricorrente risultano fortemente ridimensionate alla luce dei documenti citati dal Consiglio nelle sue memorie e prodotti dinanzi al Tribunale, i quali menzionano diversi miglioramenti introdotti dal nuovo regime.

141    Infatti, riguardo al controllo della «legge di lustrazione» da parte della Commissione di Venezia, occorre constatare che il parere del 16 dicembre 2014, fatto valere dal ricorrente, è solo un parere provvisorio di detta Commissione, dal momento che quest’ultima non aveva avuto accesso, presso le autorità ucraine, a tutte le informazioni necessarie ai fini del suo esame. Tuttavia, poiché tali autorità avevano avviato un dialogo costruttivo al fine di migliorare la «legge di lustrazione» e, da quel momento, avevano consentito l’accesso al materiale necessario affinché la Commissione di Venezia potesse svolgere il suo compito di controllo, quest’ultima ha adottato un parere definitivo su tale legge il 19 giugno 2015. In tale parere viene riportato che sono intercorsi numerosi scambi di vedute e che le autorità ucraine hanno proposto emendamenti alla «legge di lustrazione». La Commissione di Venezia ritiene legittimi gli obiettivi di detta legge, consistenti nella tutela della società contro persone che possano costituire una minaccia per il nuovo regime democratico nonché nella lotta contro la corruzione. Pur mettendo in evidenza taluni aspetti da migliorare e da tenere sotto controllo, la Commissione di Venezia sottolinea altresì i miglioramenti già apportati alla legge, in particolare a seguito dell’adozione del suo parere provvisorio.

142    Per quanto riguarda le relazioni dell’Alto Commissario per i diritti umani in Ucraina, sebbene in quella concernente il periodo compreso fra il 16 febbraio e il 15 maggio 2015, nel passaggio cui fa riferimento il ricorrente, si manifestino preoccupazioni per minacce subite da taluni giudici ucraini, è opportuno precisare, al pari del Consiglio, che tale passaggio riguarda unicamente la regione dell’Ucraina orientale, alle prese con un conflitto indipendentista, in cui le minacce provengono da attivisti politici che sostengono l’unità dell’Ucraina. Detta relazione menziona, del resto, anche la riforma del sistema giudiziario che, per quanto imperfetta, «reca elementi positivi». Inoltre, le relazioni successive, riguardanti il periodo compreso tra il 2015 e l’inizio del 2016, menzionano costanti miglioramenti in materia di diritti umani, in particolare mediante l’elaborazione e l’adozione, il 23 novembre 2015, della prima strategia nazionale in materia, a seguito delle raccomandazioni formulate dall’Alto Commissario nonché di quelle della Commissione di Venezia, in diversi settori. Inoltre, come è stato rilevato nella relazione dell’Alto Commissario concernente il periodo compreso tra il 16 febbraio e il 16 maggio 2016, il governo ucraino ha istituito ufficialmente un ufficio nazionale d’indagine, incaricato di indagare sui reati commessi dagli alti funzionari, dai membri dei servizi preposti al mantenimento dell’ordine pubblico, dai giudici e dai membri dell’ufficio nazionale per la lotta alla corruzione e dell’ufficio speciale per la lotta alla corruzione all’interno del BPG.

143    Orbene, anche se tali progressi non significano che il sistema ucraino non presenta più carenze per quanto riguarda il rispetto dei diritti fondamentali, resta il fatto che il giudice dell’Unione, alla luce dell’ampio margine di discrezionalità di cui gode il Consiglio (v. supra, punto 137), non può, in tali circostanze, considerare manifestamente errata la scelta politica di quest’ultimo di sostenere il nuovo regime ucraino adottando misure restrittive che si applicano, in particolare, a membri del regime precedente oggetto di procedimenti penali per appropriazione indebita di fondi statali.

144    In ottavo luogo, per quanto concerne la persecuzione politica di cui il ricorrente sostiene di essere oggetto e che sarebbe all’origine dei procedimenti penali avviati nei suoi confronti, si deve rilevare che egli si limita ad affermazioni, che non possono essere sufficienti per rimettere in discussione la verosimiglianza delle informazioni, [riservato], relative alle accuse mosse nei confronti del ricorrente in merito a determinati fatti di appropriazione indebita di fondi statali, né per dimostrare che sulla particolare situazione del ricorrente avrebbero inciso i problemi relativi al funzionamento del sistema giudiziario ucraino, nel corso dei procedimenti che lo riguardano (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 15 settembre 2016, Yanukovych/Consiglio, T‑346/14, EU:T:2016:497, punti 113 e 114).

145    In nono luogo, relativamente all’argomento del ricorrente riguardante la lunga durata del termine di cui ha potuto disporre il Consiglio per effettuare un controllo rigoroso e completo degli elementi di prova sui quali si è basato, è sufficiente rilevare che, come risulta dalle precedenti considerazioni, il Consiglio ha adempiuto agli obblighi ad esso incombenti. Orbene, la portata di tali obblighi non è determinata dalla tempistica di cui dispone il Consiglio.

146    Alla luce di tutte le considerazioni sin qui esposte, occorre respingere integralmente il secondo motivo di ricorso.

[omissis]

 Sulla domanda di annullamento degli atti del marzo 2017, nella parte in cui riguardano il ricorrente

216    Con la sua seconda memoria di adattamento, il ricorrente ha chiesto di estendere la portata del suo ricorso al fine di ricomprendervi l’annullamento degli atti del marzo 2017, nella parte in cui lo riguardano.

217    A sostegno della sua domanda di annullamento degli atti del marzo 2017, il ricorrente deduce sei motivi, ossia i cinque motivi che esso ha dedotto, nel ricorso, a sostegno della domanda di annullamento degli atti dell’ottobre 2015 (v. supra, punto 51), più il nuovo motivo da esso dedotto nell’ambito della sua prima memoria di adattamento, a sostegno della domanda di annullamento degli atti del marzo 2016 (v. supra, punto 192).

218    Occorre esaminare, anzitutto, il secondo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione.

219    Dopo aver ricordato che la motivazione fatta valere a sostegno del mantenimento del suo nome nell’elenco era identica a quella contenuta negli atti dell’ottobre 2015 e del marzo 2016 e che, nella lettera del 6 marzo 2017, che giustificava la proroga della designazione, il Consiglio aveva confermato di essersi basato unicamente su [riservato], il ricorrente sostiene che quest’ultima non soddisfa i criteri di designazione per due ragioni.

220    In primo luogo, il ricorrente sarebbe solo sottoposto a un’indagine preliminare, circostanza questa che non sarebbe sufficiente per soddisfare il criterio pertinente. In ogni caso, tale indagine sarebbe illegittima, dato che nessuna notifica scritta di sospetto sarebbe mai stata validamente comunicata al ricorrente nel [riservato]. Alla data di proroga della sua designazione, il ricorrente non sarebbe stato coinvolto in alcuna indagine preliminare in corso, in quanto l’indagine nel suddetto procedimento era stata formalmente sospesa dal 5 ottobre 2015. [riservato]. Peraltro, le informazioni contenute nelle lettere [riservato] non sarebbero attendibili. Da un lato, la lettera [riservato] del 25 luglio 2016 preciserebbe che [riservato], mentre il procuratore austriaco, al pari dei giudici austriaci, ha rifiutato di porre sotto sequestro i beni del ricorrente, circostanza di cui [riservato] era perfettamente a conoscenza e di cui il Consiglio era stato informato. D’altro lato, la lettera [riservato] del 16 novembre 2016 non conterrebbe alcun riferimento a [riservato]. In ogni caso, la presunta esistenza [riservato] nell’ambito dell’indagine preliminare nel [riservato] non sarebbe tale da rimettere in discussione il fatto che tale indagine è sospesa dal 5 ottobre 2015.

221    In secondo luogo, le lettere [riservato] del 25 luglio e del 16 novembre 2016, sulle quali il Consiglio avrebbe asseritamente basato la sua decisione di mantenere il nome del ricorrente nell’elenco, non sarebbero suffragate da alcun elemento di prova e non fornirebbero sufficienti precisazioni riguardo agli atti oggetto dell’indagine e alla presunta responsabilità personale del ricorrente. Inoltre, esse sarebbero sostanzialmente inesatte. In particolare, esse sarebbero contraddittorie per quanto riguarda [riservato].

222    In ogni caso, il Consiglio non avrebbe dimostrato come le affermazioni [riservato] potessero soddisfare il criterio pertinente in quanto esso riguarderebbe unicamente un’appropriazione indebita di fondi o di beni statali tale da violare i principi dello Stato di diritto in Ucraina, tenuto conto dell’importo o della natura dei fondi o dei beni oggetto di appropriazione o del contesto nel quale il reato è stato commesso.

223    A tal riguardo, il ricorrente sottolinea che, nonostante il numero significativo di elementi a discarico comunicati al Consiglio e che lo stesso avrebbe dovuto esaminare con attenzione e imparzialità, tenuto conto del contesto politico ucraino e del fatto che esso si basava esclusivamente su un’indagine preliminare sospesa, il Consiglio ha rifiutato sistematicamente di avviare la benché minima indagine o verifiche supplementari a riguardo.

224    In definitiva, il Consiglio non avrebbe fornito prove concrete e informazioni sufficienti a giustificazione del mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco.

225    Il Consiglio replica, da un lato, che le motivazioni della designazione del ricorrente rispondono ai criteri di designazione e si fondano su una base fattuale sufficientemente solida e, dall’altro, che esso non è incorso in alcun errore di valutazione basandosi in particolare sulle lettere [riservato] del 25 luglio e del 16 novembre 2016.

226    In primo luogo, il Consiglio osserva che tali lettere [riservato]. Il parere giuridico sul quale si baserebbe il ricorrente per sostenere che la notifica di sospetto non gli era stata validamente comunicata avrebbe un’efficacia probatoria limitata.

227    In secondo luogo, il fatto che [riservato] fosse formalmente sospesa alla data della nuova designazione del ricorrente non consentirebbe di dimostrare, ai sensi dell’articolo 280 del codice di procedura penale ucraino, che l’indagine preliminare svolta nei confronti dello stesso avesse cessato di esistere.

228    In terzo luogo, il Consiglio sostiene che le informazioni contenute nelle lettere [riservato] erano attendibili.

229    In quarto luogo, il Consiglio ritiene che la natura e il carattere dettagliato delle informazioni contenute nelle lettere [riservato] fossero più che sufficienti per concludere che, alla data dell’adozione degli atti del marzo 2017, il ricorrente era sottoposto a un procedimento penale per appropriazione indebita di fondi o di beni statali ed era associato a Andriy Klyuyev, anch’esso designato in forza dei medesimi atti.

230    In quinto luogo, il Consiglio contesta l’argomento del ricorrente secondo il quale le lettere [riservato] sarebbero «sostanzialmente inesatte». Infatti, l’informazione cui si riferisce il ricorrente non riguarderebbe [riservato]. In ogni caso, essere oggetto [riservato] non sarebbe un criterio di designazione.

231    In sesto luogo, secondo il Consiglio, risulta dalle lettere [riservato]. Pertanto, i reati per i quali il ricorrente è perseguito potrebbero essere qualificati come appropriazione indebita di fondi o di beni statali tale da violare i principi dello Stato di diritto in Ucraina.

232    In settimo luogo, per quanto riguarda l’argomento vertente sul fatto che il Consiglio non avrebbe esaminato le prove a discarico, quest’ultimo sottolinea che, conformemente a una giurisprudenza costante, esso non è tenuto a procedere a una valutazione indipendente supplementare o a un esame approfondito dei fatti oggetto di un’indagine penale nel paese terzo interessato. Il fatto di verificare se un’indagine sia fondata riguarderebbe questioni che potrebbero essere effettivamente esaminate solo nell’ambito dei procedimenti penali considerati, da parte delle autorità nazionali, ivi compresi, nel caso dell’Ucraina, i procedimenti dinanzi alla Corte EDU. Per quanto riguarda, più in particolare, la decisione dell’Oberlandesgericht Wien (Tribunale superiore del Land di Vienna), il Consiglio osserva che tale decisione riguardava la divulgazione di informazioni vertenti su operazioni e su conti bancari e che le conclusioni di tale organo giurisdizionale non erano tali da dimostrare che le informazioni contenute nelle lettere [riservato] erano manifestamente false o distorte. Peraltro, pur ammettendo che l’Oberlandesgericht Wien (Tribunale superiore del Land di Vienna) abbia dichiarato che gli elementi forniti alle autorità austriache nel corso del periodo compreso tra il 2010 e il 2014 erano poco consistenti, il Consiglio ritiene, tuttavia, che ciò non permette sicuramente di dimostrare che le lettere [riservato] erano insufficienti ai fini dei procedimenti del Consiglio diretti all’adozione degli atti del marzo 2017. Non sarebbe stato quindi necessario procedere a verifiche supplementari al riguardo.

233    In via preliminare, occorre ricordare che il criterio pertinente, da un lato, dispone che siano adottate misure restrittive nei confronti delle «persone identificate come responsabili» di fatti di appropriazione indebita di fondi statali – il che include le persone «sottoposte a indagine da parte delle autorità ucraine» per appropriazione indebita di fondi o di beni statali ucraini (v. supra, punto 12) – e, dall’altro, deve essere interpretato nel senso che esso non riguarda, in modo astratto, qualsiasi fatto di appropriazione indebita di fondi statali, bensì piuttosto fatti di appropriazione indebita di fondi o di beni statali che possano pregiudicare il rispetto dello Stato di diritto in Ucraina (v., in tal senso, sentenza del 15 settembre 2016, Klyuyev/Consiglio, T‑340/14, EU:T:2016:496, punto 91).

234    Nella fattispecie, il nome del ricorrente è stato mantenuto nell’elenco, dagli atti del marzo 2017, per le seguenti ragioni:

«Persona sottoposta a procedimento penale dalle autorità ucraine per coinvolgimento nell’appropriazione indebita di fondi o beni statali. Persona associata a una persona designata [Andriy Petrovych Klyuyev] sottoposta a procedimento penale da parte delle autorità ucraine per appropriazione indebita di fondi o beni statali».

235    È pacifico che, per quanto riguarda gli atti del marzo 2017, il Consiglio si è basato, per decidere il mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco, sulle lettere [riservato]. Peraltro, il Consiglio non ha fornito elementi [riservato] relativi alla designazione del sig. Andriy Klyuyev, cui il ricorrente è stato identificato come «associato», quale persona responsabile di appropriazione indebita di fondi statali ucraini secondo il criterio pertinente.

236    Pertanto, il Consiglio non ha suffragato in modo sufficientemente preciso e concreto la seconda motivazione per il mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco, ossia quella secondo la quale egli è una persona «associata», secondo il criterio pertinente, a una persona sottoposta a un procedimento penale per appropriazione indebita di fondi statali. Rimane quindi da verificare la prima motivazione su cui è basato il mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco, ossia quella riguardante il fatto che egli è sottoposto a un procedimento penale da parte delle autorità ucraine per coinvolgimento nell’appropriazione indebita di fondi o beni statali, nonché la valutazione formulata dal Consiglio sugli elementi in suo possesso.

237    Siffatta valutazione deve essere effettuata alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati supra ai punti da 100 a 113.

238    Va ricordato che, nella fattispecie, si tratta di una decisione di mantenimento del nome di una persona nell’elenco e che, in tali circostanze, quando sono formulate osservazioni dall’interessato riguardo alla motivazione, il Consiglio ha l’obbligo di esaminare, con attenzione e imparzialità, la fondatezza delle ragioni asserite, alla luce di tali osservazioni e degli eventuali elementi a discarico ad esse allegati, ricollegandosi, tale obbligo, a quello del rispetto del principio di buona amministrazione, sancito dall’articolo 41 della Carta (v. supra, punti da 100 a 113).

239    Più in particolare, ciò che spetta al Consiglio verificare, come è stato rilevato supra al punto 109, è, da un lato, in che misura gli elementi di prova su cui si è basato consentano di dimostrare che la situazione del ricorrente corrisponde alla motivazione del mantenimento del suo nome nell’elenco e, dall’altro, se tali elementi di prova consentano di qualificare le azioni illecite del ricorrente conformemente al criterio pertinente. Solo nel caso in cui tali verifiche non portassero a risultati, tenuto conto del principio giurisprudenziale richiamato al precedente punto 103, spetterebbe al Consiglio effettuare verifiche supplementari.

240    A tal riguardo, non si potrebbe escludere che elementi portati a conoscenza del Consiglio, o dalle stesse autorità ucraine, o dalle persone oggetto delle misure restrittive, o in altro modo, inducano detta istituzione a dubitare della sufficienza delle prove già fornite da dette autorità. Se, nel caso di specie, è vero che non spetta al Consiglio sostituirsi alle autorità giudiziarie ucraine nella valutazione della fondatezza dell’indagine preliminare menzionata nelle lettere [riservato], non si può tuttavia escludere che, alla luce in particolare delle osservazioni presentate dal ricorrente, tale istituzione sia tenuta a richiedere alle autorità ucraine chiarimenti riguardo agli elementi sui quali detta indagine è fondata.

241    Nella fattispecie, il ricorrente ammette che nelle lettere [riservato] viene menzionato, in particolare, un procedimento penale nel quale è svolta un’indagine preliminare che lo riguarda. Si deve quindi esaminare se il Consiglio abbia potuto ritenere, senza commettere un errore manifesto di valutazione, che le informazioni fornite [riservato] riguardo a tale procedura potessero ancora suffragare la motivazione della designazione del ricorrente.

242    In via preliminare, si deve precisare che la questione non è se, alla luce degli elementi portati a conoscenza del Consiglio, quest’ultimo fosse tenuto a porre fine all’inserimento del nome del ricorrente nell’elenco, ma solo se fosse tenuto a prendere in considerazione tali elementi ed eventualmente a procedere a verifiche supplementari o a richiedere chiarimenti alle autorità ucraine. A tal riguardo, è sufficiente che detti elementi siano tali da suscitare interrogativi legittimi per quanto riguarda, da un lato, l’esito dell’indagine e, dall’altro, l’attendibilità e l’aggiornamento delle informazioni trasmesse [riservato].

243    Orbene, nella lettera datata 6 marzo 2017, di risposta alle osservazioni del ricorrente del 12 gennaio 2017, il Consiglio si limita ad affermare che esso non condivide il punto di vista del ricorrente e che intende confermare le misure restrittive nei suoi confronti. Esso non precisa, peraltro, quali elementi ha preso in considerazione per concludere che non condivideva il punto di vista del ricorrente e conferma che non esistono altri elementi sui quali si sia basato oltre alle lettere [riservato] del 25 luglio e del 16 novembre 2016, già in possesso del ricorrente.

244    In primo luogo, occorre constatare che tali lettere presentano varie incongruenze e imprecisioni. Sotto un primo profilo, nella lettera del 25 luglio 2016, [riservato] rileva, per la prima volta senza precisarne peraltro le ragioni, che [riservato] è stato separato da [riservato], sebbene tale separazione fosse stata effettuata il [riservato], come risulta dalla stessa lettera. Sotto un secondo profilo, occorre constatare l’incongruenza esistente nelle due lettere [riservato]. Sotto un terzo profilo, la lettera [riservato] del 25 luglio 2016, fa riferimento, in particolare, [riservato], mentre il procuratore di Vienna, in data 4 aprile 2016, ha archiviato i procedimenti a carico del ricorrente.

245    Sebbene non possano, di per sé, sollevare interrogativi legittimi riguardo all’esito dell’indagine, tali incongruenze sono tuttavia indicative di un certo grado di approssimazione [riservato] che può ridurre l’attendibilità delle informazioni [riservato] nonché il loro aggiornamento.

246    In secondo luogo, occorre constatare che, nella lettera del 16 novembre 2016, [riservato].

247    In terzo luogo, dalla lettera del procuratore di Vienna, del 4 aprile 2016, emerge che quest’ultimo, dopo aver esaminato i documenti giustificativi comunicati nell’ambito di una domanda di assistenza giudiziaria [riservato], basandosi anche sulla relazione Pepper Hamilton al quale esso fa esplicito riferimento, ha considerato che tali documenti non corroboravano le accuse formulate [riservato] e che le accuse riportate dai media, secondo le quali il ricorrente e suo fratello avrebbero commesso reati punibili in Ucraina, all’origine di numerosi casi sospetti di riciclaggio di denaro segnalati in Austria, non potevano essere confermate, nonostante fossero state effettuate numerose operazioni di raccolta di elementi di prova.

248    A tal riguardo, se è vero, come sostiene il Consiglio, che le misure restrittive non rientrano nel diritto penale, tuttavia, nella fattispecie, la condizione necessaria per il mantenimento del nome di una persona nell’elenco è che questa sia identificata come responsabile, in particolare, di appropriazione indebita di fondi statali, ed è ritenuta tale una persona sottoposta a indagine da parte delle autorità ucraine. Ne consegue che, se il Consiglio è informato del fatto che il pubblico ministero di uno Stato membro dell’Unione solleva seri dubbi, come è avvenuto nel caso di specie, riguardo alla sufficiente fondatezza degli elementi a sostegno dell’indagine delle autorità ucraine che è stata all’origine della decisione del Consiglio di mantenere il nome del ricorrente nell’elenco, il medesimo è tenuto ad effettuare ulteriori verifiche presso dette autorità o, quantomeno, a chiedere che queste ultime forniscano chiarimenti, al fine di stabilire se gli elementi di cui esso dispone, vale a dire informazioni piuttosto vaghe, che si limitano a confermare l’esistenza di un’indagine preliminare riguardante il ricorrente, rimangono una base fattuale sufficientemente solida per giustificare il mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco.

249    In quarto luogo, nelle due lettere menzionate supra ai punti 246 e 247, [riservato] non ha segnalato che [riservato] era sospeso, circostanza di cui il Consiglio era stato informato dal ricorrente attraverso le osservazioni che lo stesso aveva presentato, il 12 gennaio 2017, ai fini del riesame annuale delle misure che lo riguardavano.

250    In via preliminare, va rilevato che il Consiglio eccepisce l’irricevibilità dell’offerta di prove, effettuata dal ricorrente prima dello svolgimento dell’udienza, ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di procedura, consistente nella decisione [riservato] del 5 marzo 2016 di sospendere [riservato], in quanto tale offerta sarebbe stata tardiva e il ritardo nella presentazione della stessa non sarebbe stato giustificato. Per contro, il Consiglio, da un lato, non contesta il fatto che il ricorrente lo avesse informato, nel termine fissato per la presentazione delle osservazioni ai fini del riesame annuale delle misure restrittive, di detta sospensione e, dall’altro, non asserisce di non aver tenuto conto di tale informazione, nell’effettuare tale riesame, in quanto l’avrebbe considerata non sufficientemente fondata o credibile. Ne consegue che non occorre pronunciarsi sulla ricevibilità di detto documento, in quanto il suo esame non è necessario al fine di stabilire se il Consiglio avrebbe dovuto chiedere informazioni alle autorità ucraine riguardo alla sospensione del procedimento.

251    A tal riguardo, se è vero, come sostiene il Consiglio, che il fatto che [riservato] è formalmente sospeso non consente di dimostrare che l’indagine preliminare svolta nei confronti del ricorrente sia cessata, resta il fatto che, da un lato, il Consiglio era stato informato dal ricorrente, [riservato], del fatto che tale procedimento non era formalmente in corso e, dall’altro, che tale circostanza non era priva di conseguenze ai fini della decisione di mantenimento di una misura restrittiva da parte del Consiglio, il quale avrebbe rischiato, altrimenti, di prorogare tale misura, a sua insaputa, all’infinito, il che sarebbe contrario alla natura provvisoria delle misure restrittive. Peraltro, il fatto che [riservato] si sia limitato a ripetere da sempre le stesse informazioni sull’indagine preliminare senza aver menzionato le nuove concernenti il suo svolgimento, nella fattispecie la sua sospensione, attenuerebbe l’attendibilità delle informazioni [riservato] fornite nonché il loro aggiornamento.

252    Ne consegue che il Consiglio avrebbe dovuto chiedere alle autorità ucraine chiarimenti sulle ragioni che avevano determinato la sospensione del procedimento nonché sulla durata di quest’ultimo al fine di stabilire se il criterio pertinente fosse ancora soddisfatto nella fattispecie.

253    Da tutte le suesposte considerazioni risulta che le informazioni su [riservato], contenute nelle lettere [riservato], sono lacunose e viziate da incongruenze tali che avrebbero dovuto far dubitare il Consiglio della sufficienza degli elementi di cui disponeva.

254    Per contro, gli elementi fatti valere dal ricorrente prima dell’adozione degli atti del marzo 2017, tanto più quando siano considerati unitamente agli elementi a discarico menzionati supra ai punti 125 e 126, ossia, in particolare, la decisione dell’Oberlandesgericht Wien (Tribunale superiore del Land di Vienna), la relazione contabile redatta dall’IFS e la relazione Pepper Hamilton, erano tali da suscitare interrogativi legittimi, da parte del Consiglio, che giustificavano il fatto di procedere a verifiche supplementari presso le autorità ucraine.

255    Pertanto, il Consiglio, tenuto conto, da un lato, dell’insufficienza della base fattuale sulla quale lo stesso si è basato nonché, dall’altro, degli elementi a discarico fatti valere dal ricorrente, avrebbe dovuto procedere a verifiche supplementari e chiedere chiarimenti alle autorità ucraine, conformemente alla giurisprudenza citata, in particolare, al precedente punto 113.

256    Da tutte le suesposte considerazioni risulta che il Consiglio ha commesso un errore manifesto di valutazione ritenendo di non essere tenuto a prendere in considerazione gli elementi prodotti dal ricorrente e gli argomenti dallo stesso elaborati né a procedere a verifiche supplementari presso le autorità ucraine, mentre detti elementi e argomenti erano tali da suscitare interrogativi legittimi riguardo all’attendibilità delle informazioni fornite [riservato].

257    Il secondo motivo, dedotto dal ricorrente nella sua seconda memoria di adattamento, è quindi fondato. Pertanto, senza che si debbano esaminare gli altri motivi dedotti dal ricorrente a sostegno della domanda di annullamento degli atti del marzo 2017, né l’eccezione di illegittimità fatta valere in subordine, il ricorso deve essere accolto in quanto diretto a ottenere l’annullamento degli atti del marzo 2017, nella parte in cui riguardano il ricorrente.

 Sul mantenimento degli effetti della decisione 2017/381

258    In subordine, il Consiglio chiede che, in caso di annullamento parziale del regolamento di esecuzione 2017/374, per ragioni di certezza del diritto, il Tribunale dichiari che gli effetti della decisione 2017/381 siano mantenuti sino al momento in cui diverrà efficace l’annullamento parziale del regolamento di esecuzione 2017/374.

259    Dall’articolo 60, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea risulta che l’impugnazione non ha effetto sospensivo. Tuttavia, l’articolo 60, secondo comma, di tale Statuto stabilisce che, in deroga all’articolo 280 TFUE, le decisioni del Tribunale che annullano un regolamento hanno effetto soltanto a decorrere dalla scadenza del termine entro il quale può essere proposta un’impugnazione ovvero, se un’impugnazione è stata proposta entro questo termine, a far data dal rigetto della stessa.

260    Nella fattispecie, il regolamento di esecuzione 2017/374 ha natura di regolamento, in quanto prevede che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, ciò che corrisponde agli effetti di un regolamento quali previsti dall’articolo 288 TFUE (v., in tal senso, sentenza del 21 aprile 2016, Consiglio/Bank Saderat Iran, C‑200/13 P, EU:C:2016:284, punto 121).

261    L’articolo 60, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea è senz’altro applicabile nel caso di specie (sentenza del 21 aprile 2016, Consiglio/Bank Saderat Iran, C‑200/13 P, EU:C:2016:284, punto 122).

262    Infine, per quanto riguarda gli effetti nel tempo dell’annullamento della decisione 2017/381, occorre ricordare che, in forza dell’articolo 264, secondo comma, TFUE, il Tribunale può, ove lo reputi necessario, precisare gli effetti dell’atto annullato che devono essere considerati definitivi.

263    Nella fattispecie, l’esistenza di una differenza tra la data in cui produce effetti l’annullamento del regolamento di esecuzione 2017/374 e quella in cui produce effetti l’annullamento della decisione 2017/381 potrebbe compromettere gravemente la certezza del diritto, poiché questi due atti applicano al ricorrente misure identiche. Gli effetti della decisione 2017/381 devono quindi essere mantenuti, per quanto riguarda il ricorrente, fino a quando l’annullamento del regolamento di esecuzione 2017/374 non produrrà effetti.

 Sulle spese

264    A norma dell’articolo 134, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando vi sono più parti soccombenti il Tribunale decide sulla ripartizione delle spese.

265    Nella specie, poiché il ricorrente è rimasto soccombente in relazione alle domande di annullamento formulate nel ricorso e nella prima memoria di adattamento, deve essere condannato alle spese inerenti a tali domande, conformemente alle conclusioni del Consiglio. Poiché quest’ultimo è rimasto soccombente riguardo alla domanda di annullamento parziale degli atti del marzo 2017, formulata nella seconda memoria di adattamento, deve essere condannato alle spese inerenti a tale domanda, conformemente alle conclusioni del ricorrente.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione),

dichiara e statuisce:

1)      La decisione (PESC) 2017/381 del Consiglio, del 3 marzo 2017, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina e il regolamento di esecuzione (UE) 2017/374 del Consiglio, del 3 marzo 2017, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, sono annullati nella parte in cui il nome del sig. Sergiy Klyuyev è stato mantenuto nell’elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applicano dette misure restrittive.

2)      Gli effetti dell’articolo 1 della decisione 2017/381 e dell’articolo 1 del regolamento di esecuzione 2017/374 sono mantenuti nei confronti del sig. Klyuyev fino allo scadere del termine per l’impugnazione di cui all’articolo 56, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, o, se entro tale termine viene proposta impugnazione, fino al rigetto della stessa.

3)      Il ricorso è respinto per il resto.

4)      Il sig. Klyuyev è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea per quanto riguarda le domande di annullamento formulate nel ricorso e nella prima memoria di adattamento.

5)      Il Consiglio è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal sig. Klyuyev per quanto riguarda la domanda di annullamento parziale della decisione 2017/381 e del regolamento di esecuzione 2017/374, formulata nella seconda memoria di adattamento.

Berardis

Spielmann

Csehi

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 21 febbraio 2018.

Firme


Indice


Fatti

Fatti successivi alla presentazione del ricorso in esame

Procedimento e conclusioni delle parti

In diritto

Sulla domanda di annullamento degli atti dell’ottobre 2015 e del marzo 2016, nella parte in cui riguardano il ricorrente

Sul secondo motivo, vertente, in sostanza, su un errore manifesto di valutazione

Sulla domanda di annullamento degli atti del marzo 2017, nella parte in cui riguardano il ricorrente

Sul mantenimento degli effetti della decisione 2017/381

Sulle spese



*      Lingua processuale: l’inglese.


1      Sono riprodotti soltanto i punti della presente sentenza la cui pubblicazione è ritenuta utile dal Tribunale.


2      Dati riservati omessi.