Language of document : ECLI:EU:C:2018:1005

Cause riunite C412/17 e C474/17

Bundesrepublik Deutschland

contro

Touring Tours und Travel GmbH
e
Sociedad de Transportes SA

(domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Bundesverwaltungsgericht)

«Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Regolamento (CE) n. 562/2006 – Codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) – Articoli 20 e 21 – Soppressione dei controlli alle frontiere interne dello spazio Schengen – Verifiche all’interno del territorio di uno Stato membro – Misure aventi effetto equivalente alle verifiche di frontiera – Normativa di uno Stato membro che impone a un operatore di viaggi in autobus che gestisce linee che attraversano frontiere interne dello spazio Schengen di controllare i passaporti e i titoli di soggiorno dei passeggeri – Sanzione – Minaccia di imporre una sanzione pecuniaria»

Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 13 dicembre 2018

1.        Questioni pregiudiziali – Rinvio alla Corte – Competenza dei giudici nazionali – Determinazione e formulazione delle questioni pregiudiziali

(Art. 267 TFUE)

2.        Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Codice comunitario sull’attraversamento delle frontiere – Soppressione del controllo alle frontiere interne – Verifiche all’interno del territorio – Ambito d’applicazione dell’articolo 21, lettera a), del regolamento n. 562/2006 – Controlli effettuati da operatori di viaggi in autobus – Controlli imposti dalla normativa di uno Stato membro, a pena di sanzione pecuniaria – Inclusione

(Art. 67, § 2, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 562/2006, art. 21)

3.        Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Codice comunitario sull’attraversamento delle frontiere – Soppressione del controllo alle frontiere interne – Verifiche all’interno del territorio – Normativa di uno Stato membro che impone a un operatore di viaggi in autobus che gestisce linee che attraversano frontiere interne dello spazio Schengen di controllare i passaporti e i titoli di soggiorno dei passeggeri – Possibilità per le autorità di polizia di adottare una decisione che vieti siffatti trasporti, accompagnata da una minaccia di sanzione pecuniaria in caso di inadempimento dell’obbligo di controllo – Inammissibilità

(Art. 67, § 2, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 562/2006, art. 21)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 39‑42)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punti 47‑50)

3.      L’articolo 67, paragrafo 2, TFUE nonché l’articolo 21 del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), come modificato dal regolamento (UE) n. 610/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che obblighi qualsiasi impresa di trasporto a mezzo autobus che offra un servizio di linea transfrontaliero all’interno dello spazio Schengen con destinazione il territorio di tale Stato membro a controllare il passaporto e il titolo di soggiorno dei passeggeri prima dell’attraversamento di una frontiera interna, onde evitare il trasporto di cittadini di paesi terzi sprovvisti di tali documenti di viaggio verso il territorio nazionale, e che consenta alle autorità di polizia, al fine di far rispettare tale obbligo di controllo, di adottare una decisione che vieti siffatti trasporti, accompagnata da una minaccia di sanzioni pecuniarie nei confronti delle imprese di trasporto in capo alle quali sia stato accertato che hanno trasportato in tale territorio cittadini di paesi terzi sprovvisti di detti documenti di viaggio. Orbene, la circostanza che, nella specie, i controlli di cui trattasi nel procedimento principale siano caratterizzati dal nesso particolarmente stretto esistente con l’attraversamento di una frontiera interna, trattandosi proprio dell’evento generatore dei controlli medesimi, è particolarmente rivelatrice di un «effetto equivalente alle verifiche di frontiera», ai sensi dell’articolo 21, lettera a), del regolamento n. 562/2006.

(v. punti 68, 73 e dispositivo)