Language of document : ECLI:EU:C:2024:440

SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)

30 maggio 2024 (*)

«Impugnazione – Dumping – Importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto – Regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 – Dazio antidumping definitivo – Calcolo del valore normale – Regolamento (UE) 2016/1036 – Articolo 2, paragrafo 5 – Calcolo dei costi di produzione e delle spese di vendita di un prodotto oggetto di un’inchiesta sulla base dei documenti contabili tenuti dalla parte sottoposta all’inchiesta – Costi non adeguatamente riflessi nei registri contabili – Adeguamento sulla base dei costi di altri produttori o esportatori dello stesso paese o di qualsiasi altro riferimento ragionevole – Potere discrezionale della Commissione europea

Nella causa C‑261/23 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 23 aprile 2023,

Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics SAE, con sede in Ain Sukhna (Egitto),

Jushi Egypt for Fiberglass Industry SAE, con sede in Ain Sukhna,

rappresentate da V. Crochet e B. Servais, avvocati,

ricorrenti,

procedimento in cui le altre parti sono:

Commissione europea, rappresentata da L. Di Masi, G. Luengo e P. Němečková, in qualità di agenti,

convenuta in primo grado,

Tech-Fab Europe eV, con sede in Francoforte sul Meno (Germania), rappresentata da J. Beck e L. Ruessmann, avvocati,

interveniente in primo grado,

LA CORTE (Settima Sezione),

composta da F. Biltgen, presidente di sezione, J. Passer (relatore) e M.L. Arastey Sahún, giudici,

avvocato generale: T. Ćapeta

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocata generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con la loro impugnazione, le ricorrenti, Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics SAE (in prosieguo: la «Hengshi») e Jushi Egypt for Fiberglass Industry SAE (in prosieguo: la «Jushi»), chiedono l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 1° marzo 2023, Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics et Jushi Egypt for Fiberglass Industry/Commission (T‑301/20, in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2023:93), con la quale quest’ultimo ha respinto, in quanto infondato, il loro ricorso di annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 della Commissione, del 1° aprile 2020, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto (GU 2020, L 108, pag. 1, in prosieguo: il «regolamento controverso»), nella misura in cui tale regolamento le riguarda.

 Contesto normativo

 Diritto dellOMC

2        Con la decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) (GU 1994, L 336, pag. 1), il Consiglio dell’Unione europea ha approvato l’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), firmato a Marrakech il 15 aprile 1994, e gli accordi di cui agli allegati da 1 a 3 di detto accordo, tra i quali figura l’accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (GU 1994, L 336, pag. 103; in prosieguo: l’«accordo antidumping»).

3        L’articolo 2 dell’accordo antidumping, intitolato «Determinazione del dumping», prevede quanto segue:

«2.1      Ai fini del presente accordo, un prodotto è da considerarsi oggetto di dumping, cioè immesso in commercio da un paese in un altro a prezzo inferiore al suo valore normale, se il prezzo di esportazione di tale prodotto, esportato da un paese all’altro, è inferiore a quello comparabile, praticato nell’ambito di normali operazioni commerciali, per un prodotto simile destinato al consumo nel paese di esportazione.

2.2      Se nel corso delle normali operazioni commerciali sul mercato interno del paese esportatore non avvengono vendite di un prodotto simile, o se, a causa della particolare situazione di mercato o del basso volume di vendite su tale mercato interno (…), tali vendite non permettono un valido confronto, il margine di dumping è determinato in rapporto al prezzo comparabile del prodotto simile esportato in un paese terzo, sempreché tale prezzo sia rappresentativo, ovvero in rapporto al costo di produzione nel paese di origine, maggiorato di un equo importo per spese di vendita, amministrative e altre e per gli utili.

2.2.1      Le vendite del prodotto simile sul mercato interno del paese esportatore o a un paese terzo a prezzi inferiori ai costi unitari (fissi e variabili) di produzione, maggiorati delle spese di vendita, amministrative e generali possono essere trattate come non rientranti nell’ambito di normali operazioni commerciali e quindi non considerate ai fini della determinazione del valore normale soltanto se le autorità (…) accertano che si sono verificate nell’arco di un periodo prolungato (…), in quantitativi consistenti (…) e a prezzi che non consentono il rientro di tutti i costi entro un congruo periodo di tempo. Si riterrà che i prezzi inferiori ai costi unitari all’epoca della vendita consentano il rientro dei costi entro un termine congruo se sono comunque superiori alla media ponderata dei costi unitari nel periodo dell’inchiesta.

2.2.1.1      Ai fini del paragrafo 2, i costi sono di norma calcolati sulla base delle scritture tenute dall’esportatore o dal produttore oggetto dell’inchiesta, fermo restando che tali scritture devono essere conformi ai principi contabili generalmente accettati nel paese esportatore e devono dare una visione corretta dei costi di produzione e delle spese di vendita del prodotto in esame. [...]

[...]».

 Diritto dellUnione

 Regolamento di base

4        L’articolo 2 del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (in prosieguo: il «regolamento di base»), rubricato «Determinazione del dumping», così dispone:

«1.      Il valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore.

Qualora l’esportatore nel paese esportatore non produca né venda il prodotto simile, il valore normale può tuttavia essere stabilito in base ai prezzi di altri venditori o produttori.

I prezzi praticati tra le parti apparentemente associate oppure vincolate da un accordo di compensazione possono essere considerati come propri di normali operazioni commerciali, e possono quindi essere utilizzati per stabilire il valore normale unicamente qualora sia dimostrato che tale rapporto non incide sui prezzi.

Per determinare se due parti sono associate, occorre tener conto della definizione di “parti collegate”, di cui all’articolo 127 del [regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU 2015, L 343, pag. 558)].

(...)

5.      I costi sono di norma calcolati in base ai documenti contabili tenuti dalla parte sottoposta all’inchiesta, a condizione che tali documenti siano conformi ai principi contabili generalmente riconosciuti nel paese interessato e che sia dimostrato che essi esprimono adeguatamente i costi di produzione e le spese di vendita del prodotto in esame.

Se i costi di produzione e le spese di vendita del prodotto in esame non sono adeguatamente riflessi nei documenti contabili della parte interessata, saranno adeguati o calcolati sulla base dei costi di altri produttori o esportatori dello stesso paese oppure, qualora tali informazioni non fossero disponibili o utilizzabili, di qualsiasi altro riferimento ragionevole, comprese le informazioni tratte da altri mercati rappresentativi.

(...)

6.      Gli importi relativi alle spese generali, amministrative e di vendita e ai profitti sono basati su dati effettivi attinenti alla produzione e alla vendita del prodotto simile, nel corso di normali operazioni commerciali, da parte dell’esportatore o del produttore soggetti all’inchiesta. Se non è possibile determinare tali importi in base ai dati suddetti, possono essere utilizzati i seguenti elementi:

a)      la media ponderata degli importi effettivi determinati per altri esportatori o produttori sottoposti all’inchiesta riguardo alla produzione e alla vendita del prodotto simile sul mercato interno del paese d’origine;

(...)».

5        L’articolo 9 del regolamento di base, intitolato «Chiusura del procedimento senza l’istituzione di misure; imposizione di dazi definitivi», al suo paragrafo 4, dispone quanto segue:

«Quando dalla constatazione definitiva dei fatti risulta l’esistenza di dumping e di un conseguente pregiudizio e quando gli interessi dell’Unione [europea] esigono un intervento a norma dell’articolo 21, la Commissione [europea], deliberando secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 15, paragrafo 3, istituisce un dazio antidumping definitivo. Se sono stati istituiti dazi provvisori, la Commissione avvia tale procedura al più tardi un mese prima della loro scadenza.

L’importo del dazio antidumping non deve superare il margine di dumping accertato, ma dovrebbe essere inferiore al margine se tale dazio inferiore è sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione [europea]».

 Regolamento (UE) 2016/1037

6        L’articolo 29, paragrafo 6, primo comma, del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea (GU 2016, L 176, pag. 55), prevede che:

«Le informazioni ricevute in applicazione del presente regolamento possono essere utilizzate soltanto per lo scopo per il quale esse sono state richieste».

 Regolamento controverso

7        I considerando 52, 312 e 331 del regolamento controverso enunciano:

«(52)      Il prodotto in esame (...) è costituito da tessuti di filati tessili e/o filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro a filamento continuo, tessuti e/o cuciti, con o senza altri elementi, esclusi i prodotti che sono impregnati o preimpregnati e i tessuti a maglia aperta con celle di lunghezza e larghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m2 («prodotti GFF»), originari della [Repubblica popolare cinese] e dell’Egitto, attualmente classificati con i codici NC ex 7019 39 00, ex 7019 40 00, ex 7019 59 00 ed ex 7019 90 00 (codici TARIC 7019390080, 7019400080, 7019590080 e 7019900080) (“il prodotto in esame”).

(...)

(312)      Contrariamente a quanto argomentato dai produttori esportatori, i prezzi ai quali [Hengshi] ha acquistato [filati accoppiati in parallelo senza torsione in fibra di vetro (in prosieguo: i “GFR”)] da [Jushi] non sono risultati in linea con le condizioni di mercato, in quanto erano costantemente e sostanzialmente inferiori ai prezzi praticati da [Jushi] ad acquirenti indipendenti sul mercato interno egiziano per lo stesso prodotto. La Commissione, alla luce della differenza significativa tra questi prezzi, ha concluso che i prezzi pagati da [Hengshi] a [Jushi] non potevano essere considerati in linea con le condizioni di mercato. Nonostante fossero redditizi, tali prezzi non riflettevano i prezzi di mercato in Egitto e, in assenza di affiliazione tra le due società, [Hengshi] avrebbe pagato un prezzo molto più elevato per i prodotti GFR. Inoltre, il riferimento all’assenza di misure governative di carattere distorsivo in relazione alla fissazione dei prezzi delle materie prime è risultata irrilevante in quanto, nel caso in esame, è l’analisi della conformità alle condizioni di mercato a essere determinante.

(...)

(331)      Questi produttori esportatori sembrano fraintendere anche il concetto di costo di cui all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base. Si fa infatti riferimento al costo sostenuto dal produttore del prodotto oggetto dell’inchiesta (e non per il produttore del fattore produttivo). Dal punto di vista di un acquirente, il profitto del venditore è un costo, incorporato nel prezzo pagato per un fattore produttivo. La Commissione ha valutato correttamente se i documenti contabili di Hengshi esprimessero adeguatamente i costi di produzione dei prodotti GFF e ha riscontrato che i prezzi di trasferimento per gli acquisti di prodotti GFR erano considerevolmente deflazionati rispetto al prezzo di mercato per gli stessi tipi di prodotto in Egitto, ossia non erano in linea con le condizioni di mercato. Di conseguenza, ha adeguato il costo dei prodotti GFR sulla base dei prezzi praticati da Jushi a società indipendenti sul mercato egiziano».

 Regolamento (CE) n. 1972/2002

8        Il considerando 4 del regolamento (CE) n. 1972/2002 del Consiglio, del 5 novembre 2002, recante modifica del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 2002, L 305, pag. 1), enunciava quanto segue:

«Si ritiene opportuno fornire indicazioni su come intervenire quando, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96 [del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1996, L 56, pag.1)], i documenti contabili non esprimono adeguatamente i costi di produzione e le spese di vendita del prodotto in esame, specie quando a causa di una particolare situazione di mercato le vendite del prodotto simile non permettono un valido confronto. In tali circostanze i dati pertinenti dovrebbero essere ricavati da fonti che non hanno subito queste distorsioni. Tra le fonti possono figurare i costi di altri produttori o esportatori dello stesso paese oppure, qualora tali informazioni non fossero disponibili o utilizzabili, qualsiasi altro riferimento ragionevole, comprese le informazioni tratte da altri mercati rappresentativi. I dati pertinenti possono essere utilizzati sia per adeguare alcune voci dei documenti contabili della parte in esame oppure, qualora non fosse possibile, per determinare i costi di tale parte».

 Fatti

9        Ai punti da 2 a 15 della sentenza impugnata, i fatti della controversia sono sintetizzati come segue:

«2      Hengshi e Jushi sono due società costituite conformemente alla normativa della Repubblica araba d’Egitto. Entrambe appartengono al gruppo China National Building Material (CNBM). L’attività delle ricorrenti consiste nella produzione e nell’esportazione, in particolare, di [GFF], venduti in particolare all’interno dell’Unione europea.

3      Durante il periodo dell’inchiesta (dal 1º gennaio al 31 dicembre 2018), Jushi ha fabbricato sia GFF sia [GFR], la principale materia prima utilizzata per produrre i GFF. Per fabbricare i GFF Jushi ha utilizzato i propri GFR autoprodotti, pur vendendo, allo stesso tempo, GFR ad acquirenti indipendenti, sia in Egitto sia all’estero, nonché a Hengshi. Quest’ultima fabbricava GFF a partire da GFR acquistati presso Jushi nonché presso un’altra società collegata e una società indipendente, entrambe stabilite in Cina.

4      Jushi ha venduto GFF direttamente ad acquirenti indipendenti in Egitto e nell’Unione. Essa ha inoltre esportato GFF presso tre acquirenti collegati nell’Unione, vale a dire le società Jushi Spain SA, Jushi France SAS e Jushi Italia Srl. Jushi ha inoltre venduto GFF nell’Unione tramite una società collegata stabilita al di fuori dell’Unione, la società Jushi Group (HK) Sinosia Composite Materials Co. Ltd.

5      Hengshi non ha venduto GFF sul mercato egiziano. Essa ha venduto GFF nell’Unione direttamente ad acquirenti indipendenti, nonché tramite una società collegata stabilita al di fuori dell’Unione, la società Huajin Capital Ltd.

6      A seguito di una denuncia depositata l’8 gennaio 2019 dalla società Tech-Fab Europe eV, interveniente [in primo grado], per conto di produttori che rappresentano oltre il 25% della produzione totale di GFF dell’Unione, in conformità dell’articolo 5 del regolamento [di base], la Commissione europea ha aperto un’inchiesta antidumping relativa alle importazioni nell’Unione di GFF originari della Cina e dell’Egitto. Il 21 febbraio 2019 la Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU 2019, C 68, pag. 29).

7      Come risulta dal considerando 52 del regolamento [controverso], i prodotti oggetto dell’inchiesta antidumping erano costituiti da tessuti di filati tessili e/o filati accoppiati in parallelo senza torsione («rovings») in fibra di vetro a filamento continuo, tessuti e/o cuciti, con o senza altri elementi, esclusi i prodotti che sono impregnati o preimpregnati e i tessuti a maglia aperta con celle di lunghezza e larghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m2, originari della Cina e dell’Egitto, classificati all’epoca dei fatti con i codici NC ex 7019 39 00, ex 7019 40 00, ex 7019 59 00 ed ex 7019 90 00 (codici TARIC 7019 39 00 80, 7019 40 00 80, 7019 59 00 80 e 7019 90 00 80).

8      L’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018. L’analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio e il nesso di causalità ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2015 e la fine del periodo dell’inchiesta.

9      L’8 aprile 2019 le ricorrenti hanno depositato le loro risposte al questionario antidumping nonché le risposte all’allegato I del questionario delle loro società collegate.

10      Il 16 maggio 2019 la Commissione ha aperto un’inchiesta antisovvenzioni distinta relativa alle importazioni nell’Unione di GFF originari della Cina e dell’Egitto (in prosieguo: l’«inchiesta antisovvenzioni parallela sui GFF»). Il 7 giugno 2019 la Commissione ha aperto altresì un’inchiesta antisovvenzioni sui GFR (in prosieguo: l’«inchiesta antisovvenzioni parallela sui GFR»).

11      La Commissione ha effettuato visite di verifica presso i locali delle ricorrenti nonché in quelli delle loro collegate. Il 30 maggio 2019 le ricorrenti hanno presentato osservazioni complementari a seguito di tali visite.

12      Il 19 dicembre 2019 la Commissione ha comunicato i principali fatti e considerazioni in base ai quali essa intendeva istituire misure antidumping definitive sulle importazioni di GFF originarie della Cina e dell’Egitto (in prosieguo: la «divulgazione finale delle informazioni»). Il 9 gennaio 2020 le ricorrenti hanno presentato le loro osservazioni su tale divulgazione delle informazioni. Il 16 gennaio 2020, presso i locali della Commissione, si è svolta un’audizione relativa a detta divulgazione delle informazioni. Lo stesso giorno, le ricorrenti hanno trasmesso per iscritto ulteriori osservazioni.

13      Il 10 febbraio 2020, la Commissione ha pubblicato un documento di divulgazione finale delle informazioni ulteriore (in prosieguo: l’«ulteriore divulgazione finale delle informazioni»). Tale divulgazione delle informazioni teneva conto di taluni argomenti comunicati dalle ricorrenti in merito alla divulgazione finale delle informazioni. Queste ultime hanno depositato le loro osservazioni sull’ulteriore divulgazione finale delle informazioni il 13 febbraio 2020. Il 17 febbraio 2020, presso i locali della Commissione, si è svolta un’audizione relativa a detta divulgazione delle informazioni.

14      Su richiesta delle ricorrenti, il consigliere-auditore procedeva, il 25 febbraio 2020, ad un’ulteriore audizione.

15      Il 1° aprile 2020, la Commissione ha adottato il regolamento [controverso]. Detto regolamento istituisce un dazio antidumping definitivo del 20% sulle importazioni di GFF delle ricorrenti nell’Unione.»

 Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

10      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 19 maggio 2020, le ricorrenti hanno presentato un ricorso volto all’annullamento del regolamento controverso.

11      Con ordinanza dell’11 novembre 2020, il Tribunale ha autorizzato l’intervento della Tech-Fab Europe a sostegno delle conclusioni della Commissione.

12      A sostegno del loro ricorso di annullamento, le ricorrenti hanno dedotto due motivi, vertenti, il primo, sul fatto che il metodo utilizzato dalla Commissione per stabilire, da un lato, il costo di produzione dei GFF della Hengshi, le spese generali, amministrative e di vendita (in prosieguo: le «SGAV») e, dall’altro, i profitti da considerare ai fini del calcolo del valore normale costruito violava l’articolo 2, paragrafi 3, 5, 6, 11 e 12, nonché l’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base e, il secondo, sul fatto che il metodo utilizzato dalla Commissione per la determinazione dei margini di undercutting e di underselling (vendita sottocosto) relativamente alle ricorrenti violava l’articolo 3, paragrafi da 1 a 3 e 6, nonché l’articolo 9, paragrafo 4, di tale regolamento.

13      Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha rigettato entrambi i motivi e, di conseguenza, il ricorso nel suo insieme. Per quanto riguarda il primo motivo, il Tribunale ha in particolare considerato che la Commissione non è incorsa in alcun errore di diritto né in alcun errore manifesto di valutazione nel decidere che, siccome il prezzo dei GFR indicato nei documenti contabili della Hengshi non era stato fissato in linea con le condizioni di piena concorrenza, non si poteva concludere che detto prezzo avesse tenuto adeguatamente conto dei costi di produzione e delle spese di vendita del prodotto in esame con ragionevolezza, e che pertanto occorreva procedere al suo adeguamento. Per quanto riguarda il secondo motivo, il Tribunale ha ritenuto che esso fosse inoperante. Infatti, anche supponendo che le ricorrenti potessero legittimamente contestare il metodo utilizzato dalla Commissione per stabilire il prezzo all’esportazione della Jushi nell’ambito del calcolo del margine di undercutting e di underselling, il Tribunale ha ritenuto che un siffatto errore non sarebbe stato idoneo a comportare l’annullamento del regolamento controverso, poiché, anche se i nuovi calcoli prodotti dalla Commissione dovevano essere presi in considerazione, tenendo conto delle contestazioni delle ricorrenti, essi non avrebbero comunque comportato una modifica dei dazi antidumping imposti alle ricorrenti, cosa che le stesse ricorrenti avevano riconosciuto.

 Conclusioni delle parti

14      Con la loro impugnazione, le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

–        annullare la sentenza impugnata;

–        accogliere la prima, la terza e la quinta parte del primo motivo dedotto in primo grado, e

–        condannare la Commissione e gli eventuali intervenienti alle spese relative al procedimento di impugnazione e al procedimento dinanzi al Tribunale.

15      La Commissione chiede che la Corte voglia:

–        respingere l’impugnazione e

–        condannare la ricorrente alle spese del procedimento.

16      La Tech-Fab Europe chiede che la Corte voglia:

–        respingere l’impugnazione in quanto infondata e

–        condannare le ricorrenti alle spese sostenute dalla Tech-Fab Europe nell’ambito del presente procedimento e del suo intervento in primo grado.

 Sull’impugnazione

17      A sostegno della loro impugnazione, le ricorrenti deducono tre motivi.

 Sul primo motivo, relativo alla violazione dellarticolo 2, paragrafo 5, primo comma, del regolamento di base

 Argomenti delle parti

18      Con il loro primo motivo, che riguarda i punti da 31 a 34 e da 36 a 43 della sentenza impugnata, le ricorrenti fanno valere che il Tribunale ha violato l’articolo 2, paragrafo 5, primo comma, del regolamento di base. In particolare, esse sostengono che il Tribunale è incorso in un errore di diritto quando ha stabilito che, siccome il prezzo delle GFR indicato nei documenti contabili della Hengshi non era fissato in linea con le condizioni di piena concorrenza, non si poteva concludere che tale prezzo tenesse conto dei costi di produzione e delle spese di vendita del prodotto in esame con ragionevolezza, e che pertanto occorresse procedere al suo adeguamento.

19      A sostegno di tale primo motivo, le ricorrenti fanno valere, in primo luogo, che l’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base, interpretato restrittivamente e in funzione del suo contesto, non consente alla Commissione di ignorare i costi figuranti nei documenti contabili del produttore-esportatore per il semplice fatto che un elemento di costo non è stato determinato in condizioni di piena concorrenza.

20      Pertanto, il Tribunale, nel ritenere che, in virtù dell’ampio potere discrezionale di cui gode, la Commissione possa, al fine di operare un adeguamento, discostarsi dalle spese riportate nei documenti contabili della parte sottoposta all’inchiesta laddove il prezzo della materia prima utilizzata per la fabbricazione del prodotto considerato non sia fissato in linea con le condizioni di piena concorrenza, sarebbe incorso in un errore di diritto attribuendo all’articolo 2, paragrafo 5, primo comma, del regolamento di base una portata che non ha. Di conseguenza, il Tribunale avrebbe parimenti errato nel dichiarare, al punto 29 della sentenza impugnata, che, a causa dell’esistenza di tale ampio potere discrezionale, il suo controllo doveva limitarsi, in tale contesto, alla verifica del rispetto delle norme procedurali, dell’esattezza materiale dei fatti considerati nell’operare la scelta contestata, nonché dell’assenza di errore manifesto nella valutazione di tali fatti o di sviamento di potere da parte della Commissione.

21      Infatti, poiché la seconda condizione dell’articolo 2, paragrafo 5, primo comma, del regolamento di base rientrerebbe in un regime di eccezione, tale condizione dovrebbe essere interpretata restrittivamente, cosicché, ai fini della sua applicazione, la Commissione dovrebbe basarsi su fattori oggettivi, senza disporre di alcun margine di discrezionalità nei loro confronti. Pertanto, nella misura in cui l’eccezione prevista dalla seconda condizione dell’articolo 2, paragrafo 5, primo comma, del regolamento di base riguarda espressamente le situazioni in cui i documenti contabili non riflettono adeguatamente le spese sostenute dal produttore in questione e copre le situazioni in cui le spese risentono di una particolare situazione di mercato, tale eccezione non potrebbe essere estesa a circostanze diverse da quelle previste in modo esaustivo da detta disposizione, come nel caso in cui le spese in questione non siano in linea con le condizioni di piena concorrenza a causa di una relazione infragruppo.

22      Inoltre, al punto 41 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe erroneamente esteso l’ambito di applicazione dell’articolo 2, paragrafo 5, di tale regolamento, che riguarda la qualità dei documenti contabili, fondandosi per analogia sull’articolo 2, paragrafo 1, di detto regolamento, che verte sulla qualità e sulla ragionevolezza delle spese sostenute dalle parti collegate.

23      In secondo luogo, le ricorrenti sostengono che l’errore commesso dal Tribunale nell’interpretare l’articolo 2, paragrafo 5, primo comma, del regolamento di base è confermato dalla giurisprudenza dell’organo di conciliazione dell’OMC. Infatti, tale disposizione dovrebbe essere letta alla luce dell’articolo 2.2.1.1 dell’accordo antidumping, come interpretato a sua volta dall’organo di conciliazione dell’OMC. Orbene, quest’ultimo avrebbe già considerato, in una relazione del 12 settembre 2019, che la seconda condizione enunciata nella prima frase dell’articolo 2.2.1.1 riguarda il fatto che i registri dell’esportatore o del produttore oggetto dell’inchiesta rappresentino o riproducano adeguatamente e sufficientemente le spese sostenute dall’esportatore o dal produttore oggetto dell’inchiesta che sono effettivamente connesse alla produzione e alla vendita del prodotto specifico in esame. Analogamente, in una relazione adottata il 26 ottobre 2016, l’organo d’appello dell’OMC avrebbe in particolare affermato che questa seconda condizione richiede un confronto tra le spese indicate nei registri del produttore o dell’esportatore e quelle sostenute da tale produttore o esportatore.

24      Pertanto, secondo le ricorrenti, l’articolo 2, paragrafo 5, primo comma, del regolamento di base deve essere interpretato nel senso che la Commissione deve limitarsi a verificare che i documenti conservati dal produttore oggetto dell’inchiesta corrispondano «adeguatamente e sufficientemente» alle spese sostenute da tale produttore per produrre e vendere il prodotto in questione. La Commissione non sarebbe quindi autorizzata a verificare se i registri del produttore in questione riflettano adeguatamente talune spese ipotetiche che avrebbero potuto essere sostenute se egli non avesse acquistato la materia prima da una parte collegata. Orbene, nel caso di specie, il Tribunale avrebbe dovuto dedurre dalla circostanza, rilevata al punto 37 della sentenza impugnata, che la Jushi ha venduto GFR alla Hengshi realizzando un profitto, che tutte le spese sostenute per produrre GFR e GFF erano state correttamente iscritte nei registri della Hengshi. Il Tribunale avrebbe quindi erroneamente dichiarato che la Commissione era legittimata a escludere i registri della Hengshi per stabilire i suoi costi di produzione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base.

25      La Commissione e la Tech-Fab Europe ritengono che il primo motivo vada respinto in quanto infondato.

 Giudizio della Corte

26      In primo luogo, per quanto riguarda l’argomento delle ricorrenti secondo cui l’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base contiene un’eccezione che deve essere interpretata restrittivamente, occorre ricordare che, secondo la formulazione dell’articolo 2, paragrafo 5, primo comma, del regolamento di base, le spese sono di norma calcolate sulla base dei documenti contabili della parte sottoposta all’inchiesta, a condizione che tali documenti siano tenuti conformemente ai principi contabili generalmente accettati nel paese interessato e riflettano adeguatamente i costi di produzione e le spese di vendita del prodotto in esame.

27      Come il Tribunale ha indicato al punto 27 della sentenza impugnata, e come correttamente sostenuto dalle ricorrenti, tale regime costituisce un’eccezione ad una regola generale e deve quindi essere interpretato restrittivamente.

28      Ciò non toglie che l’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base non obbliga la Commissione ad accettare incondizionatamente e senza procedere alle verifiche necessarie le informazioni contenute nei registri contabili del produttore o dell’esportatore sottoposto all’inchiesta.

29      Come ha giustamente sottolineato il Tribunale al punto 29 della sentenza impugnata, nell’ambito delle misure di difesa commerciale, le istituzioni godono di un ampio potere discrezionale in considerazione della complessità delle situazioni economiche, politiche e giuridiche che devono esaminare. Pertanto, il controllo del giudice dell’Unione, sugli atti adottati dalle istituzioni nell’ambito dell’esercizio di tale ampio potere discrezionale deve pertanto limitarsi all’accertamento del rispetto delle norme procedurali, dell’esattezza materiale dei fatti considerati nell’operare la scelta contestata, nonché dell’assenza di errore manifesto nella valutazione di tali fatti o di sviamento di potere. Tale limitato controllo giurisdizionale si estende in particolare alla scelta fra i diversi metodi di calcolo del margine di dumping e alla determinazione del valore normale di un prodotto (v., in tal senso, sentenza del 27 settembre 2007, Ikea Wholesale, C‑351/04, EU:C:2007:547, punti 40 e 41 e giurisprudenza ivi citata).

30      Nel caso di specie, il Tribunale ha rilevato, ai punti 34 e 40 della sentenza impugnata, che la Commissione si era discostata dalle spese riportate nei documenti contabili della parte sottoposta all’inchiesta, in quanto il prezzo della materia prima utilizzata per la fabbricazione del prodotto considerato non appariva fissato in linea con le condizioni di piena concorrenza a causa di un rapporto infragruppo. Inoltre, come indicato dalla Commissione al considerando 312 del regolamento controverso, i prezzi ai quali la Hengshi acquistava i GFR dalla Jushi erano costantemente e sensibilmente inferiori ai prezzi ai quali la Jushi vendeva lo stesso prodotto ad acquirenti indipendenti attivi sul mercato egiziano.

31      Le ricorrenti ritengono, in sostanza, che l’eccezione prevista all’articolo 2, paragrafo 5, primo comma, del regolamento di base deve essere interpretata nel senso che, solo se i documenti conservati dal produttore oggetto dell’inchiesta non corrispondono «adeguatamente e sufficientemente» alle spese sostenute da tale produttore per produrre e vendere il prodotto in questione, la Commissione può calcolare le spese connesse alla produzione e alla vendita in modo diverso che sulla sola base dei documenti contabili del produttore in questione.

32      Secondo una costante giurisprudenza, quando si interpreta una disposizione del diritto dell’Unione occorre tenere conto non soltanto della formulazione di quest’ultima e degli obiettivi da essa perseguiti, ma anche del suo contesto e dell’insieme delle disposizioni del diritto dell’Unione. Anche la genesi di una disposizione di diritto dell’Unione può fornire elementi pertinenti per la sua interpretazione (sentenze del 10 dicembre 2018, Wightman e a., C‑621/18, EU:C:2018:999, punto 47 e giurisprudenza ivi citata, e del 1° ottobre 2019, Planet49, C‑673/17, EU:C:2019:801, punto 48).

33      Per quanto riguarda l’obiettivo dell’articolo 2, paragrafo 5, primo e secondo comma, del regolamento di base, occorre rilevare che questo mira a garantire che i costi di produzione e le spese di vendita del prodotto simile presi in considerazione nell’ambito del calcolo del valore normale di detto prodotto riflettano le spese che un produttore avrebbe sostenuto sul mercato interno del paese esportatore.

34      Per quanto riguarda il contesto, le disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 1, terzo e quarto comma, del regolamento di base, che si riferiscono esplicitamente alle situazioni in cui i prezzi sono influenzati dal rapporto infragruppo, servono da base per le altre disposizioni dell’articolo 2 relative alla determinazione del valore normale, comprese quelle di cui all’articolo 2, paragrafo 5. La mancata ripetizione di tali elementi all’articolo 2, paragrafo 5, non implica che il legislatore dell’Unione intendesse escludere detta situazione.

35      Inoltre, occorre ricordare che l’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento n. 384/96, che il regolamento di base ha abrogato e sostituito, era formulato, in sostanza, negli stessi termini dell’articolo 2, paragrafo 5, di quest’ultimo.

36      Orbene, dal considerando 4 del regolamento n. 1972/2002, che ha inserito tale disposizione nel regolamento n. 384/96, risulta che il legislatore dell’Unione ha così inteso fornire indicazioni su come intervenire nell’ipotesi in cui i documenti contabili non esprimerebbero adeguatamente i costi di produzione e le spese di vendita del prodotto in esame, specie quando a causa di una particolare situazione di mercato le vendite del prodotto simile non permetterebbero un valido confronto. Secondo il medesimo considerando, in un caso del genere, i dati pertinenti devono provenire da fonti che non hanno subìto «queste distorsioni».

37      Ne consegue che la Commissione deve poter valutare i costi di produzione e le spese di vendita di un prodotto oggetto d’inchiesta sulla base dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base, specie quando le vendite del prodotto simile non permettono un valido confronto a causa di una distorsione.

38      Di conseguenza, il Tribunale non ha violato l’articolo 2, paragrafo 5, primo comma, del regolamento di base dichiarando che tale disposizione non impedisce alla Commissione di discostarsi dalle spese riportate nei documenti contabili della parte sottoposta all’inchiesta laddove il prezzo della materia prima utilizzata per la fabbricazione del prodotto considerato non sia fissato in linea con le condizioni di piena concorrenza a causa di un rapporto infragruppo.

39      In secondo luogo, le ricorrenti contestano al Tribunale di non aver preso adeguatamente in considerazione la giurisprudenza dell’organo di conciliazione dell’OMC relativa all’articolo 2.2.1.1 dell’accordo antidumping.

40      A tal riguardo, va ricordato, da un lato, che la prevalenza degli accordi internazionali conclusi dall’Unione sulle norme di diritto derivato impone di interpretare queste ultime in maniera per quanto possibile conforme agli accordi e, dall’altro, che la Corte ha già fatto riferimento a relazioni di un gruppo speciale dell’OMC o dell’organo di appello istituito all’interno di quest’ultimo a sostegno della sua interpretazione di disposizioni di accordi contenuti nell’allegato all’accordo OMC (v., in tal senso, sentenza del 28 aprile 2022, Yieh United Steel/Commission, C‑79/20 P, EU:C:2022:305, C‑79/20 P, EU:C:2022:305, punti 101 e 102 e giurisprudenza ivi citata).

41      Pertanto, il Tribunale ha fatto giustamente riferimento, al punto 32 della sentenza impugnata, a una relazione dell’organo d’appello dell’OMC nella causa «Unione Europea – Misure antidumping relative al biodiesel originario dell’Argentina» (WT/DS 473/AB/R), adottata il 26 ottobre 2016, in cui è precisata, in particolare, la portata dell’articolo 2.2.1.1 dell’accordo antidumping, al fine di procedere all’interpretazione della disposizione, sostanzialmente identica, dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base al fine di confermare che quest’ultima disposizione non esclude che la Commissione possa discostarsi dalle spese riportate nei documenti contabili della parte sottoposta all’inchiesta laddove il prezzo della materia prima utilizzata per la fabbricazione del prodotto considerato non sia fissato in condizioni di piena concorrenza.

42      Infatti, contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, dal punto 6.33 di tale relazione risulta che si può constatare che i documenti contabili non tengono adeguatamente conto dei costi di produzione e delle spese di vendita del prodotto in esame quando le operazioni relative a taluni fattori produttivi associati alla produzione e alla vendita di tale prodotto non hanno luogo in linea con le condizioni di piena concorrenza

43      Dall’insieme degli elementi che precedono risulta che il Tribunale non ha travisato la portata dell’articolo 2, paragrafo 5, primo comma, del regolamento di base dichiarando che tale disposizione non impedisce alla Commissione di discostarsi dalle spese riportate nei documenti contabili della parte sottoposta all’inchiesta laddove il prezzo della materia prima utilizzata per la fabbricazione del prodotto considerato non sia fissato in linea con le condizioni di piena concorrenza a causa di un rapporto infragruppo.

44      Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve respingere il primo motivo in quanto infondato.

 Sul secondo motivo, relativo alla violazione dellarticolo 2, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento di base

45      Il secondo motivo, che riguarda i punti da 72 a 76, 80 e da 82 a 88 della sentenza impugnata, si suddivide in due parti.

 Sulla prima parte

–       Argomenti delle parti

46      Con la prima parte del secondo motivo della loro impugnazione, le ricorrenti contestano al Tribunale di aver interpretato e applicato erroneamente, al punto 84 della sentenza impugnata, l’articolo 2, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento di base ritenendo che la Commissione fosse legittimata ad adeguare il costo dei GFR della Hengshi sulla base di «qualsiasi altro riferimento ragionevole».  Più in particolare, il Tribunale avrebbe travisato la portata delle condizioni di applicazione dell’articolo 2, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento di base, secondo le quali la Commissione deve, in linea di principio, adeguare le spese che non sono adeguatamente riflesse nei documenti contabili di tale produttore. Orbene, poiché tale disposizione precisa che solo «qualora tali informazioni non fossero disponibili o utilizzabili» la Commissione potrebbe basarsi su «qualsiasi altra base ragionevole», tale regola avrebbe carattere di eccezione e, a tale titolo, andrebbe interpretata restrittivamente.

47      A tal riguardo, le ricorrenti fanno valere che è sul fondamento di un’interpretazione erronea di tale disposizione che il Tribunale ha considerato, al punto 86 della sentenza impugnata, che, sebbene, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento di base, qualora i costi di produzione e le spese di vendita del prodotto in esame non siano adeguatamente riflessi nei documenti contabili della parte interessata, essi devono essere adeguati o calcolati «sulla base dei costi di altri produttori o esportatori dello stesso paese», nel caso di specie, la Commissione era legittimata a fondare tale calcolo su «qualsiasi altro riferimento ragionevole», sulla base del rilievo che i costi degli altri produttori non erano «comparabili» tra loro, tenuto conto della relazione tra la Jushi e la Hengshi e la struttura dei costi della Jushi, una società verticalmente integrata. Secondo le ricorrenti, la «comparabilità» dei costi degli altri produttori non fa parte delle deroghe alla regola dell’adeguamento dei costi che non si rifletterebbero adeguatamente nei registri stabilita all’articolo 2, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento di base.

48      L’errore di diritto commesso dal Tribunale nel ritenere che la Commissione fosse legittimata ad applicare l’eccezione di cui all’articolo 2, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento di base sarebbe confermato al punto 87 della sentenza impugnata. Infatti, il Tribunale avrebbe erroneamente considerato irrilevante il fatto che la Commissione si fosse basata sulle SGAV e sui profitti della Jushi sulle sue vendite interne di GFF per costruire il valore normale dei GFF della Hengshi, conformemente all’articolo 2, paragrafo 6, lettera a), del regolamento di base, in quanto l’articolo 2, paragrafo 5, di tale regolamento tratta una questione diversa. Orbene, tali disposizioni tratterebbero effettivamente la stessa questione, ossia la determinazione degli elementi di costo che devono essere utilizzati per costruire il valore normale. Di conseguenza, il costo di produzione della Jushi dovrebbe poter essere utilizzato anche a norma dell’articolo 2, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento di base per determinare il costo di produzione della Hengshi.

49      Inoltre, secondo le ricorrenti, il Tribunale avrebbe dovuto rilevare che il costo di produzione dei GFR della Jushi poteva essere validamente utilizzato per determinare il costo di produzione della Hengshi ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento di base. Infatti, sarebbe inesatto sostenere, come ha fatto il Tribunale al punto 83 della sentenza impugnata, che la Commissione non ha «accettato» il costo di produzione dei GFR della Jushi, mentre tale istituzione avrebbe utilizzato il costo di produzione dei GFF prodotti dalla Jushi, che includerebbe per definizione il costo di produzione dei GFR di quest’ultima, per calcolare il suo margine di dumping. Il fatto che la Jushi e la Hengshi fossero collegate non ha avuto alcun effetto sui costi di produzione dei GFR fabbricati dalla Jushi, in quanto tale produttore non ha acquistato né materie prime né fattori produttivi dalla Hengshi.

50      La Commissione e la Tech-Fab Europe ritengono che la prima parte del secondo motivo delle ricorrenti debba essere respinta in quanto infondata.

–       Giudizio della Corte

51      Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento di base, se i costi di produzione e le spese di vendita del prodotto in esame non sono adeguatamente riflessi nei documenti contabili della parte interessata, saranno adeguati o calcolati sulla base dei costi di altri produttori o esportatori dello stesso paese oppure, qualora tali informazioni non fossero disponibili o utilizzabili, di qualsiasi altro riferimento ragionevole, comprese le informazioni tratte da altri mercati rappresentativi.

52      Nel caso di specie, la Commissione ha fatto ricorso a tale eccezione per adeguare il costo dei GFR della Hengshi, adeguando tali spese sula base di «qualsiasi altro riferimento ragionevole», invece di procedere ad un adeguamento «sulla base dei costi di altri produttori o esportatori dello stesso paese», vale a dire sulla base delle spese sostenute dalla Jushi, che è l’unico altro produttore di GFR in Egitto, per la produzione di detti GFR.

53      Anzitutto, si deve considerare che il Tribunale ha giustamente constatato, al punto 79 della sentenza impugnata, che, poiché la scelta di ricorrere a «qualsiasi altro riferimento ragionevole» costituisce un regime di eccezione alla regola generale di cui all’articolo 2, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento di base, essa deve essere interpretata restrittivamente, come del resto affermano le ricorrenti a sostegno della prima parte del loro secondo motivo di ricorso. Pertanto, per discostarsi dalla regola secondo la quale, qualora i costi di produzione e le spese di vendita del prodotto in esame non siano adeguatamente riflessi nei documenti contabili della parte interessata, essi devono essere adeguati o calcolati sulla base dei costi di altri produttori o esportatori dello stesso paese, la Commissione deve basarsi su prove, o quanto meno su indizi, che consentano di stabilire l’esistenza del fattore a titolo del quale è operato l’adeguamento.

54      Nel caso di specie, il Tribunale ha constatato, al punto 80 della sentenza impugnata, che, per giustificare la sua decisione di non utilizzare il costo di produzione dei GFR della Jushi per adeguare il costo dei GFR della Hengshi e, di conseguenza, di ricorrere a un altro riferimento ragionevole, la Commissione si era basata sul fatto che la Jushi era una società collegata alla Hengshi e che la Jushi era una società verticalmente integrata, vale a dire che essa produce e consuma i propri GFR per produrre dei GFF, il che non era il caso della Hengshi, che si rifornisce di GFR dalla Jushi e da altri fornitori cinesi collegati per fabbricare dei GFF.

55      Orbene, sulla base di tali constatazioni di fatto, che le ricorrenti non contestano, il Tribunale ha potuto validamente dedurre che i costi di produzione dei GFR della Jushi non potevano essere utilizzati dalla Commissione ai fini dell’adeguamento in questione. Infatti, come indicato dal Tribunale al punto 86 della sentenza impugnata, in tali circostanze, detta istituzione non ha potuto prendere in considerazione tali costi, dal momento che la Jushi, contrariamente alla Hengshi, era una società verticalmente integrata. Pertanto, il Tribunale ha potuto giustamente dichiarare che la Commissione era legittimata, alla luce di tali circostanze di fatto, ad escludere i costi di produzione dei GFR della Jushi e a procedere ad un adeguamento sulla base di «qualsiasi altro riferimento ragionevole».

56      Inoltre, le ricorrenti sostengono che, se le SGAV e il profitto della Jushi hanno potuto essere utilizzati per stabilire il valore normale dei GFF della Hengshi in applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6, lettera a), del regolamento di base, il costo di produzione della Jushi avrebbe potuto essere utilizzato anche ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento di base per determinare il costo di produzione della Hengshi.

57      Contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, il Tribunale non ha commesso errori, al punto 87 della sentenza impugnata, respingendo tale argomento sulla base del fatto che le disposizioni in esame trattano questioni diverse. Infatti, il Tribunale ha ricordato giustamente che l’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base riguarda il calcolo dei costi di produzione e delle spese di vendita del prodotto in esame, mentre l’articolo 2, paragrafo 6, di tale regolamento ha ad oggetto il calcolo delle SGAV e dei profitti basati sulle vendite interne del prodotto simile, nel corso di operazioni normali. Si tratta di elementi distinti nella costruzione del valore normale.

58      Infine, per quanto riguarda il punto 83 della sentenza impugnata, le ricorrenti mettono in discussione la valutazione dei fatti compiuta dal Tribunale secondo cui la Commissione non ha «accettato» il costo di produzione dei GFR della Jushi. Tale errore di valutazione emergerebbe chiaramente dagli atti processuali presentati al Tribunale, nei quali la Commissione dichiarerebbe che «i costi di produzione della Jushi Egypt sono stati utilizzati» per costruire il valore normale dei tipi di prodotto non venduti in quantità rappresentative.

59      A tal riguardo, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza consolidata della Corte, in caso d’impugnazione, la Corte non è competente ad accertare i fatti né, in linea di principio, ad esaminare le prove sulle quali il Tribunale ha basato il proprio accertamento degli stessi. Infatti, una volta che tali prove sono state acquisite regolarmente e che i principi generali del diritto e le norme di procedura in materia di onere e di produzione della prova sono stati rispettati, spetta unicamente al Tribunale pronunciarsi sul valore da attribuire agli elementi dinanzi ad esso prodotti, salvo il caso di un loro snaturamento (sentenza dell’11 gennaio 2024, Foz/Conseil, C‑524/22 P, EU:C:2024:23, punto 37 e giurisprudenza ivi citata).

60      Un tale snaturamento sussiste quando, senza dover assumere nuove prove, la valutazione dei mezzi di prova disponibili risulta manifestamente inesatta. Tuttavia, tale snaturamento deve emergere manifestamente dagli atti di causa, senza necessità di effettuare una nuova valutazione dei fatti e delle prove. Peraltro, qualora un ricorrente alleghi uno snaturamento di elementi di prova, egli deve indicare con precisione gli elementi che sarebbero stati snaturati dal Tribunale e dimostrare gli errori di valutazione che, a suo avviso, avrebbero portato quest’ultimo a tale snaturamento (sentenza dell’11 gennaio 2024, Foz/Conseil, C‑524/22 P, EU:C:2024:23, punto 38 e giurisprudenza ivi citata).

61      Nel caso di specie, dal fascicolo sottoposto alla Corte risulta che è al momento del calcolo del costo dei GFR della Hengshi che la Commissione ha deciso di non utilizzare il costo di produzione dei GFR della Jushi e che, di conseguenza, essa ha fatto ricorso ad un altro riferimento ragionevole. Orbene, l’atto processuale invocato dalle ricorrenti, nel quale la Commissione dichiara che «i costi di produzione della Jushi Egypt sono stati utilizzati», non fa riferimento al costo dei GFR prodotti da Hengshi, bensì a quelli prodotti da Jushi. A tal riguardo, come constatato dal Tribunale al punto 80 della sentenza impugnata, al quale il suo punto 83 rinvia espressamente, la Commissione non ha accettato il costo di produzione dei GFR della Jushi a causa dei legami esistenti tra queste due società, vale a dire che la Jushi, pur essendo l’unico altro produttore di GFF in Egitto, era, da un lato, una società collegata alla Hengshi e, dall’altro, una società verticalmente integrata, a differenza della Hengshi.

62      Orbene, a tal riguardo, le ricorrenti si limitano a sostenere che la constatazione effettuata dal Tribunale, al punto 83 della sentenza impugnata, è viziata da inesattezza materiale, senza dimostrare ulteriormente gli elementi che sarebbero stati snaturati dal Tribunale né gli errori di valutazione che, a suo avviso, avrebbero portato quest’ultimo a tale snaturamento. Pertanto, occorre constatare che le ricorrenti, non avendo fornito alcun elemento di prova a sostegno della loro accusa di snaturamento dei fatti contestati da parte del Tribunale, non hanno soddisfatto l’onere che incombe loro a tal riguardo.

63      Occorre pertanto respingere tale censura.

64      Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre respingere la prima parte del secondo motivo in quanto infondata.

 Sulla seconda parte

–       Argomenti delle parti

65      A sostegno della seconda parte del loro secondo motivo, le ricorrenti contestano al Tribunale di aver, da un lato, commesso un errore di diritto nel ritenere che la Commissione non avesse violato il suo obbligo di motivazione e, dall’altro, di aver erroneamente accolto motivi dedotti per la prima volta dinanzi ad esso da tale istituzione. Secondo le ricorrenti, il considerando 331 del regolamento controverso non spiega perché la Commissione abbia dovuto ricorrere all’eccezione di cui all’articolo 2, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento di base per determinare il costo di produzione della Hengshi. Inoltre, la Commissione non spiegherebbe, nel corpo del regolamento controverso, la ragione per cui, da un lato, tale disposizione comporterebbe un requisito di «comparabilità» e, dall’altro, la Jushi non era allora comparabile alla Hengshi, giustificando così il ricorso a tale eccezione. La Commissione avrebbe esposto per la prima volta nel suo controricorso dinanzi al Tribunale la ragione per cui ha deciso di ricorrere all’eccezione prevista all’articolo 2, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento di base.

66      La Commissione ritiene che tale parte del secondo motivo sia, in via principale, infondata e, in subordine, inoperante.

67      La Tech-Fab Europe sostiene che la seconda parte del secondo motivo dev’essere respinta in quanto infondata.

–       Giudizio della Corte

68      Per quanto riguarda il difetto di motivazione dedotto dalle ricorrenti, occorre constatare che dal considerando 331 del regolamento controverso risulta che la Commissione vi ha indicato che, dopo aver valutato se i documenti contabili della Hengshi tenessero adeguatamente conto dei costi di produzione dei GFF, essa aveva riscontrato che i prezzi di trasferimento per gli acquisti di GFR della Hengshi presso la Jushi erano considerevolmente deflazionati rispetto al prezzo di mercato per gli stessi tipi di prodotto in Egitto, il che significava che non erano stati fissati in linea con le condizioni di piena concorrenza.

69      Poiché la Commissione aveva quindi esposto le sue ragioni per ricorrere all’articolo 2, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento di base, il Tribunale ha giustamente deciso, al punto 76 della sentenza impugnata, che la censura vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione doveva essere respinta.

70      Infine, l’argomento della comparabilità addotto dalla Commissione per la prima volta nel controricorso è inoperante, in quanto il considerando 331 del regolamento controverso ha già illustrato le ragioni per cui la Commissione ha utilizzato un «altro riferimento ragionevole», ai sensi di detto articolo 2, paragrafo 5, secondo comma.

71      Alla luce delle considerazioni che precedono, la seconda parte del secondo motivo di ricorso delle ricorrenti deve essere respinta in quanto in parte infondata e in parte inoperante. Pertanto, il secondo motivo deve essere integralmente respinto.

 Sul terzo motivo

 Argomenti delle parti

72      Con il loro terzo motivo, che riguarda i punti 97 e 98 della sentenza impugnata, le ricorrenti fanno valere che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che la Commissione non abbia violato l’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base imponendo alle ricorrenti un dazio antidumping definitivo del 20%, eccedente il margine di dumping. A sostegno di tale motivo, queste ultime sostengono che dalle censure da esse formulate nell’ambito del loro primo e secondo motivo emerge che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che le ricorrenti non avessero dimostrato che la Commissione fosse incorsa in errori di diritto o in errori manifesti di valutazione. Il Tribunale sarebbe quindi incorso in un errore di diritto anche nel considerare che la Commissione non avesse imposto dazi antidumping eccedenti il margine di dumping e che non avesse, di conseguenza, violato l’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base.

73      Secondo la Commissione e la Tech-Fab Europe, il terzo motivo è inoperante.

 Giudizio della Corte

74      Come sostenuto dalle ricorrenti, il terzo motivo presuppone che il primo e il secondo siano stati dichiarati fondati. Orbene, poiché questi ultimi sono stati respinti, tale terzo motivo, anche qualora fosse fondato, non potrebbe, di per sé, comportare l’annullamento della sentenza impugnata, cosicché deve essere dichiarato inoperante.

75      Atteso che nessuno dei motivi dedotti dalle ricorrenti a sostegno della loro impugnazione è stato accolto, occorre respingere quest’ultima nel suo insieme.

 Sulle spese

76      Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese. A norma dell’articolo 138, paragrafo 1, di detto regolamento di procedura, reso applicabile al procedimento d’impugnazione in virtù dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

77      Poiché la Commissione e la Tech-Fab Europe ne hanno fatto domanda, la Hengshi e la Jushi, rimaste soccombenti, devono essere condannate a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Commissione e dalla Tech-Fab Europe.

Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara e statuisce:

1)      L’impugnazione è respinta.

2)      La Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics SAE e la Jushi Egypt for Fiberglass Industry SAE sono condannate a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Commissione europea e dalla Tech-Fab Europe eV.

Firme


*      Lingua processuale: l’inglese.