Language of document : ECLI:EU:T:2012:19

Causa T‑103/11

Tiantian Shang

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario figurativo justing — Marchio nazionale figurativo anteriore JUSTING — Rivendicazione di preesistenza del marchio nazionale anteriore — Assenza d’identità dei segni — Articolo 34 del regolamento (CE) n. 207/2009»

Massime della sentenza

1.      Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario — Rivendicazione di preesistenza del marchio nazionale — Presupposto — Identità tra il segno e il marchio — Interpretazione restrittiva

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 34, §§ 1 e 2)

2.      Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario — Rivendicazione di preesistenza del marchio nazionale — Presupposto — Identità tra il segno e il marchio

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 34, § 1)

1.      Affinché sia accolta la rivendicazione di preesistenza del marchio nazionale anteriore ai fini della domanda di registrazione del marchio comunitario ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario, devono essere soddisfatte cumulativamente tre condizioni: il marchio nazionale anteriore e quello comunitario richiesto devono essere identici; i prodotti o servizi del marchio comunitario richiesto devono essere identici a quelli contrassegnati dal marchio nazionale anteriore o contenuti in essi; il titolare dei marchi in questione deve essere il medesimo.

Il requisito dell’identità tra il segno e il marchio deve essere interpretato in senso stretto in ragione delle conseguenze connesse a una tale identità. Nello specifico, ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, il titolare del marchio comunitario la cui rivendicazione di preesistenza del marchio nazionale anteriore è stata accolta potrà, nel caso che rinunci al marchio anteriore o lasci che si estingua, pretendere di continuare a beneficiare degli stessi diritti che avrebbe avuto se il marchio anteriore avesse continuato a essere registrato.

(v. punti 14, 17)

2.      Non può essere accolta la rivendicazione di preesistenza ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, sul marchio comunitario, del marchio nazionale figurativo JUSTING per il marchio comunitario figurativo justing, giacché i marchi non sono identici. L’elemento denominativo «justing» è riprodotto in caratteri tipografici differenti a seconda del marchio. Nel marchio nazionale anteriore sono utilizzati caratteri di stampa standard, mentre nel marchio comunitario richiesto ricorrono caratteri gotici, che conferiscono alla parola «justing» una precisa connotazione grafica e stilistica. Dissimili sono, peraltro, gli elementi figurativi dei due marchi. Infatti, nel marchio nazionale anteriore figurano, ai lati dell’elemento denominativo, i simboli che rappresentano i due sessi, mentre nel marchio comunitario richiesto l’elemento figurativo, posizionato al di sopra di quello denominativo, rappresenta un anello contornato da raggi contenente la lettera «j».

(v. punti 21-23)