Language of document : ECLI:EU:C:2016:836

Causa C41/15

Gerard Dowling e altri

contro

Minister for Finance

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Irlanda)]

«Regolamento n. 407/2010/UE – Meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria – Decisione di esecuzione 2011/77/UE – Assistenza finanziaria dell’Unione europea all’Irlanda – Ricapitalizzazione delle banche nazionali – Diritto delle società – Seconda direttiva 77/91/CEE – Articoli 8, 25 e 29 – Ricapitalizzazione di una banca mediante un’ordinanza ingiuntiva di un giudice – Aumento del capitale sociale senza una decisione dell’assemblea generale e senza offrire in opzione agli azionisti esistenti le azioni emesse – Emissione di nuove azioni per un importo inferiore al loro valore nominale»

Massime – Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell’8 novembre 2016

Libera circolazione delle persone – Libertà di stabilimento – Società – Direttiva 77/91 – Modifica del capitale di una società per azioni – Ricapitalizzazione, mediante un’ordinanza ingiuntiva di un giudice, di una banca trovantesi in una situazione di mancanza di liquidità tale da minacciare la stabilità finanziaria dell’Unione – Aumento del capitale sociale senza una decisione dell’assemblea generale e senza offrire in opzione agli azionisti esistenti le azioni emesse – Ammissibilità

(Direttiva del Consiglio 77/91, considerando 2 e artt. 8, § 1, 25 e 29)

L’articolo 8, paragrafo 1, nonché gli articoli 25 e 29 della seconda direttiva 77/91, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all’articolo 54, secondo comma, TFUE, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano ad una misura, come un’ordinanza ingiuntiva, adottata in una situazione di grave perturbamento dell’economia e del sistema finanziario di uno Stato membro che minacci la stabilità finanziaria dell’Unione, e avente come effetto un aumento del capitale di una società per azioni, senza il consenso dell’assemblea generale di quest’ultima, mediante l’emissione di nuove azioni per un importo inferiore al loro valore nominale e senza un diritto di opzione a favore degli azionisti esistenti.

Infatti, a mente del suo considerando 2, la seconda direttiva mira ad assicurare un’equivalenza minima nella protezione degli azionisti e dei creditori delle società per azioni. Pertanto, le misure previste dalla direttiva sopra citata riguardanti la costituzione di dette società, nonché la salvaguardia, l’aumento e la riduzione del loro capitale garantiscono la protezione sopra ricordata dinanzi ad atti adottati da organi delle società stesse, e concernono dunque il funzionamento ordinario di queste ultime. Tuttavia, l’ordinanza ingiuntiva costituisce non già un atto adottato da un organo di una società per azioni nell’ambito del funzionamento ordinario della società stessa, bensì una misura eccezionale delle autorità nazionali preordinata ad evitare, mediante un aumento di capitale, l’insolvenza di tale società che minaccerebbe la stabilità finanziaria dell’Unione. Orbene, la protezione che la seconda direttiva accorda agli azionisti e ai creditori di una società per azioni, per quanto riguarda il capitale sociale di quest’ultima, non si estende fino a comprendere una siffatta misura nazionale adottata in una situazione di grave perturbamento dell’economia e del sistema finanziario di uno Stato membro, la quale mira a rimediare ad una minaccia sistemica per la stabilità finanziaria dell’Unione, scaturente dall’insufficienza del capitale della società in questione.

Le disposizioni della seconda direttiva non ostano dunque ad una misura a carattere eccezionale riguardante il capitale sociale di una società per azioni, come l’ordinanza ingiuntiva, che le autorità nazionali abbiano adottato, in una situazione di grave perturbamento dell’economia e del sistema finanziario di uno Stato membro, senza l’approvazione dell’assemblea generale di tale società nonché allo scopo di evitare un rischio sistemico e di garantire la stabilità finanziaria dell’Unione.

(v. punti 49‑51, 55 e dispositivo)