Language of document : ECLI:EU:T:2018:448

Causa T475/14

Prysmian SpA
e
Prysmian Cavi e Sistemi Srl

contro

Commissione europea

«Concorrenza – Intese – Mercato europeo dei cavi elettrici – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE – Infrazione unica e continuata – Illegittimità della decisione di ispezione – Termine ragionevole – Principio di buona amministrazione – Principio della responsabilità personale – Responsabilità solidale per il pagamento dell’ammenda – Prova sufficiente dell’infrazione – Durata dell’infrazione – Ammende – Proporzionalità – Parità di trattamento – Competenza estesa al merito»

Massime – Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 12 luglio 2018

1.      Concorrenza – Procedimento amministrativo – Potere di accertamento della Commissione – Portata e limiti – Realizzazione di una copia-immagine del disco rigido di computer durante un’ispezione – Ricerche all’interno dei contenuti della copia-immagine effettuate negli uffici della Commissione – Ammissibilità – Presupposti

[Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 20, §§ 1, b) e c), e 4]

2.      Concorrenza – Procedimento amministrativo – Potere di accertamento della Commissione – Decisione che ordina un accertamento – Obbligo di motivazione – Portata – Delimitazione della portata geografica e temporale dell’ispezione – Assenza di una data di conclusione dell’ispezione – Osservanza di un termine ragionevole

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 20, §§ 2, e 4)

3.      Concorrenza – Procedimento amministrativo – Obblighi della Commissione – Osservanza di un termine ragionevole – Annullamento della decisione che constata un’infrazione a causa di un’eccessiva durata del procedimento – Presupposto – Lesione dei diritti della difesa delle imprese interessate – Valutazione alla luce dell’intero procedimento – Insussistenza

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 1; regolamento del Consiglio n. 1/2003)

4.      Concorrenza – Procedimento amministrativo – Obblighi della Commissione – Obbligo della Commissione di concorrere con i propri mezzi all’accertamento dei fatti e delle circostanze rilevanti

(Art. 101 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 1)

5.      Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Rinvio globale ad altri documenti allegati al ricorso – Irricevibilità

[Regolamento di procedura del Tribunale, art. 76, d)]

6.      Concorrenza – Regole dell’Unione – Infrazioni – Imputazione – Infrazione commessa da un’entità che non ha cessato di esistere e proseguita da un’altra entità ad essa succeduta nell’esercizio dell’attività economica nel mercato interessato – Imputazione della totalità dell’infrazione a detta altra entità – Ammissibilità – Sussistenza di una situazione di continuità economica – Criteri di valutazione – Data rilevante ai fini di tale valutazione

(Art. 101, § 1, TFUE)

7.      Concorrenza – Ammende – Valutazione in funzione del comportamento individuale dell’impresa – Rilevanza della mancata adozione di sanzioni nei confronti di un altro operatore economico – Insussistenza – Rispetto del principio di parità di trattamento che deve conciliarsi con quello del principio di legalità

(Art. 1 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2)

8.      Concorrenza – Ammende – Responsabilità solidale per il pagamento – Obbligo della Commissione di stabilire le quote dei debitori in solido – Insussistenza

(Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2)

9.      Intese – Lesione della concorrenza – Criteri di valutazione – Oggetto anticoncorrenziale – Constatazione sufficiente

(Art. 101, § 1, TFUE)

10.    Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della Commissione che constata un’infrazione – Onere della prova dell’infrazione e della sua durata incombente alla Commissione – Portata dell’onere della prova – Prova dell’inizio dell’infrazione

(Art. 101, § 1, TFUE)

11.    Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Fissazione dell’importo di base – Gravità dell’infrazione – Criteri di valutazione – Obbligo di prendere in considerazione l’impatto concreto sul mercato – Insussistenza

(Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 22)

12.    Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Fissazione dell’importo di base – Gravità dell’infrazione – Criteri di valutazione – Quota di mercato aggregata di tutte le parti interessate – Portata geografica dell’infrazione

(Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 22)

13.    Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Principio della parità di trattamento – Portata – Impossibilità per un’impresa di esigere l’applicazione non discriminatoria di un trattamento illegittimo accordato ad altre imprese interessate

(Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3)

1.      La realizzazione di una copia-immagine del disco rigido di computer appartenenti all’impresa oggetto di un’ispezione ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento n. 1/2003 rientra nei poteri della Commissione previsti dall’articolo 20, paragrafo 2, lettere b) e c), del medesimo regolamento, poiché essa s’inserisce nel contesto dell’attuazione, da parte della Commissione, della tecnologia investigativa dell’informatica forense, il cui scopo è quello di ricercare informazioni rilevanti ai fini dell’indagine nel disco rigido di un computer attraverso un software specifico.

A tal riguardo, l’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 prevede che, per l’assolvimento dei compiti affidatile da detto regolamento, la Commissione può procedere a tutte le ispezioni necessarie presso imprese ed associazioni di imprese. Per quanto riguarda i poteri di cui dispone la Commissione nel compimento di un’ispezione, l’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 dispone, in particolare, che gli agenti e le altre persone che li accompagnano autorizzati dalla Commissione a procedere a un’ispezione dispongono del potere di controllare i libri e qualsiasi altro documento connesso all’azienda, su qualsiasi forma di supporto, e di fare o ottenere sotto qualsiasi forma copie o estratti dei suddetti libri o documenti.

Orbene, nella misura in cui una copia dei dati salvati su un supporto di dati digitali dell’impresa oggetto di ispezione è realizzata durante un’ispezione per permettere la ricerca, negli uffici della Commissione, di documenti rilevanti ai fini dell’indagine, la realizzazione di una copia siffatta rientra nei poteri conferiti alla Commissione dall’articolo 20, paragrafo 2, lettere b) e c), del regolamento n. 1/2003.

Infatti, l’articolo 20, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1/2003 non stabilisce che il controllo dei libri o documenti aziendali delle imprese sottoposte a ispezione si effettua esclusivamente nei loro locali se tale ispezione non ha potuto essere conclusa nel tempo inizialmente previsto. Esso obbliga solamente la Commissione a rispettare, all’atto del controllo dei documenti nei propri uffici, le stesse garanzie nei confronti delle imprese sottoposte a ispezione che essa deve osservare in occasione di un controllo in loco.

(v. punti 47, 48, 50, 53, 58)

2.      La motivazione di una decisione di ispezione ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento n. 1/2003 delimita l’ambito dei poteri conferiti agli agenti della Commissione dal paragrafo 2 del medesimo articolo, determinando, in particolare, la portata geografica e temporale di tale decisione d’ispezione.

Riguardo alla portata geografica della decisione di ispezione, il fatto che essa indichi che l’ispezione possa svolgersi in «qualsiasi locale» dell’impresa oggetto d’ispezione non esclude la possibilità per la Commissione di proseguire l’ispezione nei propri uffici.

Riguardo alla portata temporale della decisione di ispezione, l’assenza di una data di conclusione della stessa non significa che l’ispezione possa estendersi illimitatamente nel tempo. A tal riguardo, la Commissione è tenuta a rispettare un termine ragionevole, a norma dell’articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

(v. punti 61-65)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punti 80-102)

4.      Nell’ambito di un procedimento finalizzato a infliggere un’ammenda a imprese per violazione dell’articolo 101 TFUE, la Commissione non può limitarsi ad esaminare gli elementi di prova prodotti dalle imprese, ma deve, in un’ottica di buona amministrazione, concorrere con i propri mezzi all’accertamento dei fatti e delle circostanze rilevanti.

(v. punto 110)

5.      V. il testo della decisione.

(v. punto 112)

6.      V. il testo della decisione.

(v. punti 127-138)

7.      V. il testo della decisione.

(v. punti 144-147)

8.      V. il testo della decisione.

(v. punti 151-158)

9.      V. il testo della decisione.

(v. punti 178, 228)

10.    Anche se la Commissione è tenuta a dimostrare l’esistenza di un’infrazione all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE fornendo prove precise e concordanti, non è necessario che ciascuna delle prove da essa fornite risponda a tali criteri con riferimento ad ogni elemento dell’infrazione. È sufficiente che il complesso degli indizi invocati dall’istituzione, valutato globalmente, risponda a tale requisito.

Dato che le nozioni di accordo e di pratica concordata, ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, comprendono, dal punto di vista soggettivo, forme di collusione che condividono la stessa natura e si distinguono solo per la loro intensità e per le forme con cui si manifestano, è sufficiente, inoltre, che siano stati provati gli elementi costitutivi dell’una o dell’altra di tali forme di infrazione previste a detta disposizione affinché, in ogni caso, quest’ultima trovi applicazione.

Pertanto, la Commissione non ha commesso errori affermando che l’infrazione all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE ha avuto inizio alla riunione nella quale le società interessate hanno condiviso una volontà comune di restringere la concorrenza attraverso una ripartizione dei mercati, di eliminare o, quantomeno, di ridurre sostanzialmente l’incertezza relativa al comportamento che si può ipotizzare avrebbero tenuto sul mercato.

(v. punti 195-197, 212, 215)

11.    Secondo la lettera stessa del paragrafo 22 degli orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006, la Commissione non deve necessariamente tenere conto dell’impatto concreto sul mercato, o della sua assenza, come un fattore aggravante o attenuante in sede di valutazione della gravità dell’infrazione ai fini del calcolo dell’ammenda. È sufficiente che il livello della proporzione del valore delle vendite da prendere in considerazione fissato dalla Commissione sia giustificato da altri elementi idonei ad incidere sulla determinazione della gravità ai sensi di quest’ultima disposizione, quali la natura stessa dell’infrazione, la quota di mercato aggregata di tutte le parti interessate e la sua portata geografica.

(v. punto 230)

12.    V. il testo della decisione.

(v. punti 234, 235)

13.    V. il testo della decisione.

(v. punti 245-257)