Language of document : ECLI:EU:C:2016:209

Cause riunite C‑186/14 P e C‑193/14 P

ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. e altri
contro

Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd

e

Consiglio dell’Unione europea
contro
Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd

«Impugnazione – Dumping – Regolamento (CE) n. 384/96 – Articolo 3, paragrafi 5, 7 e 9 – Articolo 6, paragrafo 1 – Regolamento (CE) n. 926/2009 – Importazioni di determinati tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio, originari della Cina – Dazio antidumping definitivo – Accertamento dell’esistenza di una minaccia di pregiudizio – Presa in considerazione di dati successivi al periodo dell’inchiesta»

Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 7 aprile 2016

1.        Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Potere discrezionale delle istituzioni – Sindacato giurisdizionale – Limiti

2.        Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento

(Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1)

3.        Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Pregiudizio – Prova del nesso di causalità – Obblighi delle istituzioni – Valutazione di fattori estranei al dumping

(Regolamento del Consiglio n. 384/96, art. 3, § 7)

4.        Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Istituzione di dazi antidumping – Presupposti – Pregiudizio – Minaccia di un pregiudizio notevole – Prova – Presa in considerazione di dati successivi al periodo dell’inchiesta – Sindacato giurisdizionale

(Regolamento del Consiglio n. 384/96, artt. 3, § 9, e 6, § 1)

1.        In materia di politica commerciale comune e specialmente nell’ambito delle misure di difesa commerciale, le istituzioni dell’Unione godono di un ampio potere discrezionale in considerazione della complessità delle situazioni economiche, politiche e giuridiche che devono esaminare. Quanto al controllo giurisdizionale di una siffatta valutazione, esso deve essere quindi limitato alla verifica del rispetto delle norme procedurali, dell’esattezza materiale dei fatti considerati nell’operare la scelta contestata, dell’assenza di errore manifesto nella valutazione di tali fatti o dell’assenza di sviamento di potere.

A questo proposito, il controllo da parte del Tribunale degli elementi di prova sui quali le istituzioni dell’Unione fondano le proprie constatazioni non costituisce però una nuova valutazione dei fatti che sostituisce quella di tali istituzioni. Tale controllo non incide sull’ampio potere discrezionale di queste istituzioni nell’ambito della politica commerciale, ma si limita a rilevare se i suddetti elementi siano idonei a suffragare le conclusioni a cui sono giunte le istituzioni.

(v. punti 34, 35)

2.        V. il testo della decisione.

(v. punti 38‑48)

3.        V. il testo della decisione.

(v. punti 54‑56)

4.        Se invero dall’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento antidumping di base n. 384/96 risulta che, in linea di principio, i dati successivi a un periodo di inchiesta non sono presi in considerazione ai fini dell’inchiesta sul dumping e sul pregiudizio, ciò non toglie che il legislatore dell’Unione non ha voluto escludere totalmente tale presa in considerazione.

Le istituzioni dell’Unione possono quindi prendere in considerazione, in talune circostanze, i dati successivi a un periodo di inchiesta. Una siffatta facoltà si giustifica maggiormente nell’ambito di inchieste aventi ad oggetto non la constatazione di un pregiudizio, bensì la determinazione di una minaccia di pregiudizio, la quale, per sua natura, implica un esame prognostico. Orbene, l’esistenza di una minaccia di pregiudizio, così come l’esistenza di un pregiudizio, deve essere dimostrata alla data dell’adozione di una misura antidumping. Inoltre, risulta dall’articolo 3, paragrafo 9, del regolamento di base che la determinazione di una minaccia di pregiudizio notevole deve essere fondata su fatti e non su semplici asserzioni, congetture o remote possibilità e che il mutamento di circostanze atto a creare una situazione in cui il dumping causerebbe un pregiudizio deve essere chiaramente prevedibile ed imminente. In tali circostanze, i dati successivi al periodo dell’inchiesta possono essere utilizzati per confermare o confutare le previsioni di cui al regolamento provvisorio e consentire, nella prima ipotesi, l’istituzione di un dazio antidumping definitivo.

Tuttavia, il ricorso a tali dati successivi al periodo dell’inchiesta non può essere sottratto al controllo del giudice dell’Unione. Sebbene un siffatto controllo debba rispettare l’ampio potere discrezionale di cui dispongono le istituzioni dell’Unione in materia di misure di difesa commerciale, il Tribunale non eccede i limiti di tale controllo verificando che gli elementi di prova sui quali dette istituzioni fondano le proprie constatazioni suffraghino le conclusioni che queste ne ricavano.

(v. punti 70‑74)