Language of document : ECLI:EU:T:2016:17

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)

19 gennaio 2016 (*)

«Concorrenza – Intese – Mercato dei progetti relativi ad apparecchiature di comando con isolamento in gas – Decisione adottata a seguito dell’annullamento parziale della decisione iniziale da parte del Tribunale – Ammende – Obbligo di motivazione – Principio di buona amministrazione – Diritti della difesa – Parità di trattamento – Proporzionalità – Errore di valutazione – Importo di partenza – Grado di partecipazione all’infrazione – Coefficiente di dissuasione»

Nella causa T‑409/12,

Mitsubishi Electric Corp., con sede in Tokyo (Giappone), rappresentata da R. Denton, J. Vyavaharkar, R. Browne, L. Philippou, M. Roald, J. Robinson, solicitors, e K. Haegeman, avvocato,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da N. Khan e P. van Nuffel, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto, in via principale, la domanda di annullamento della decisione C(2012) 4381 della Commissione, del 27 giugno 2012, che modifica la decisione C(2006) 6762 definitiva, del 24 gennaio 2007, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 81 [CE] (ora articolo 101 TFUE) e dell’articolo 53 dell’accordo SEE, nella misura in cui si riferisce a Mitsubishi Electric Corporation e a Toshiba Corporation (procedimento COMP/39.966 – Apparecchiature di comando con isolamento in gas – Ammende), per la parte relativa alla ricorrente, nonché, in subordine, la domanda di modifica dell’articolo 1 della medesima decisione nel senso della soppressione o, altrimenti, della riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione),

composto da H. Kanninen, presidente, I. Pelikánová (relatore) e E. Buttigieg, giudici,

cancelliere: S. Spyropoulos, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 21 aprile 2015,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        La Mitsubishi Electric Corp., ricorrente, è una società giapponese attiva in vari settori e, in particolare, nel settore delle apparecchiature di comando con isolamento in gas (in prosieguo: le «GIS»). Tra l’ottobre 2002 e l’aprile 2005, la sua attività in materia di GIS era esercitata da una società comune, vale a dire la TM T&D Corp., detenuta in parti uguali con la Toshiba Corp. e sciolta nel 2005.

2        Il 24 gennaio 2007 la Commissione delle Comunità europee ha adottato la decisione C(2006) 6762 definitiva, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (procedimento COMP/F/38.899 – Apparecchiature di comando con isolamento in gas) (in prosieguo: la «decisione del 2007»).

3        Nella decisione del 2007 la Commissione ha constatato che nel mercato delle GIS dello Spazio economico europeo (SEE), tra il 15 aprile 1988 e l’11 maggio 2004, era stata commessa un’infrazione unica e continuata all’articolo 81 CE e all’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo e ha inflitto ai destinatari di detta decisione, produttori europei e giapponesi di GIS, ammende il cui importo era stato calcolato in applicazione del metodo esposto negli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5, del trattato CECA (GU 1998, C 9, pag. 3; in prosieguo: gli «orientamenti per il calcolo delle ammende») nonché nella comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002, C 45, pag. 3).

4        L’infrazione cui fa riferimento la decisione del 2007 era costituita da tre elementi essenziali:

–        un accordo firmato a Vienna il 15 aprile 1988 (in prosieguo: l’«accordo GQ») avente ad oggetto l’assegnazione dei progetti di GIS a livello mondiale in base a regole concordate, volte a rispettare le quote che riflettevano in ampia misura il valore delle quote di mercato storiche; l’accordo, applicabile al mondo intero, ad eccezione degli Stati Uniti, del Canada, del Giappone e di 17 paesi dell’Europa occidentale, si basava sull’assegnazione di una «quota globale giapponese» ai produttori giapponesi e di una «quota globale europea» ai produttori europei;

–        un’intesa parallela (in prosieguo: l’«intesa comune») in base alla quale, da un lato, i progetti di GIS in Giappone e nei territori dei membri europei dell’intesa (in prosieguo: i «paesi d’origine») erano riservati, rispettivamente, ai membri giapponesi e ai membri europei dell’intesa e, dall’altro, i progetti di GIS negli altri paesi europei erano parimenti riservati al gruppo europeo, mentre i produttori giapponesi si impegnavano a non presentare offerte per i progetti in Europa; tuttavia, a fronte di tale impegno, siffatti progetti dovevano essere notificati al gruppo giapponese e imputati alla «quota globale europea» prevista dall’accordo GQ (in prosieguo: la «notifica» e l’«imputazione»);

–        un accordo firmato a Vienna il 15 aprile 1988 e intitolato «E‑Group Operation Agreement for GQ‑Agreement» (Accordo operativo del gruppo E ai fini dell’accordo GQ; in prosieguo: l’«accordo EQ»), firmato dai membri del gruppo europeo dei produttori e avente ad oggetto la ripartizione dei progetti di GIS assegnati al suddetto gruppo in base all’accordo GQ.

5        All’articolo 1 della decisione del 2007, la Commissione ha constatato che la ricorrente aveva partecipato all’infrazione nel periodo compreso tra il 15 aprile 1988 e l’11 maggio 2004.

6        Per l’infrazione di cui all’articolo 1 della decisione del 2007, alla ricorrente è stata inflitta, all’articolo 2 della medesima decisione, un’ammenda di EUR 118 575 000, di cui EUR 4 650 000, corrispondenti all’infrazione commessa dalla TM T&D, da pagare in solido con la Toshiba.

7        Il 18 aprile 2007 la ricorrente ha presentato ricorso contro la decisione del 2007.

8        Con sentenza del 12 luglio 2011, Mitsubishi Electric/Commissione (T‑133/07, Racc., EU:T:2011:345), da una parte, il Tribunale ha respinto il ricorso della ricorrente per la parte relativa all’annullamento dell’articolo 1 della decisione del 2007. D’altra parte, il Tribunale ha annullato l’articolo 2, lettere g) e h), della decisione del 2007, per la parte relativa alla ricorrente, argomentando che la Commissione aveva violato il principio della parità di trattamento scegliendo, nel calcolare l’importo dell’ammenda, un anno di riferimento, per la ricorrente, diverso da quello scelto per i partecipanti europei all’infrazione.

9        Il 22 settembre 2011 la ricorrente ha proposto impugnazione dinanzi alla Corte avverso la sentenza Mitsubishi Electric/Commissione, punto 8 supra (EU:T:2011:345).

10      Il 15 febbraio 2012 la Commissione ha inviato alla ricorrente una lettera di esposizione dei fatti in cui si precisava che essa intendeva adottare una nuova decisione di irrogazione dell’ammenda (in prosieguo: la «lettera di esposizione dei fatti»). La Commissione ha esposto i fatti, a suo avviso, pertinenti ai fini del calcolo dell’importo di tale ammenda, tenuto conto della sentenza Mitsubishi Electric/Commissione, punto 8 supra (EU:T:2011:345).

11      Il 16 marzo 2012 la ricorrente ha presentato le proprie osservazioni sulla lettera di esposizione dei fatti.

12      L’8 giugno 2012 si è tenuta una riunione tra i rappresentanti della ricorrente e il gruppo di lavoro della Commissione incaricato di esaminare il caso.

13      Con decisione C(2012) 4381 della Commissione, del 27 giugno 2012, che modifica la decisione del 2007, nella misura in cui è stata indirizzata alla ricorrente e alla Toshiba (caso COMP/39.966 – Apparecchiature di comando con isolamento in gas – Ammende) (in prosieguo: la «decisione impugnata»), l’articolo 2 della decisione del 2007 è stato modificato con l’aggiunta di nuovi punti alle lettere g) e h). Alla lettera g), è stata inflitta alla ricorrente un’ammenda di EUR 74 817 000 quale unica responsabile. Alla lettera h), è stata inflitta alla ricorrente un’ammenda di EUR 4 650 000, da pagare in solido con la Toshiba.

14      Per porre rimedio alla disparità di trattamento censurata dal Tribunale nella sentenza Mitsubishi Electric/Commissione, punto 8 supra (EU:T:2011:345), la Commissione si è basata, nella decisione impugnata, sui fatturati mondiali di GIS per il 2003. Dato che, durante tale anno, le attività in materia di GIS della ricorrente e della Toshiba erano esercitate dalla TM T & D, la Commissione ha considerato il suo fatturato per il 2003 (punti 59 e 60 della decisione impugnata).

15      Pertanto, in primo luogo, nell’ambito del trattamento differenziato volto a riflettere i rispettivi contributi dei diversi partecipanti all’intesa, la Commissione ha calcolato la quota di mercato della TM T&D relativamente alle GIS (dal 15 al 20%) e l’ha inserita nella seconda categoria in base alla classificazione stabilita ai punti da 482 a 488 della decisione del 2007. Pertanto, è stato attribuito alla TM T&D un importo ipotetico di partenza di EUR 31 000 000 (punto 61 della decisione impugnata).

16      In secondo luogo, al fine di riflettere la diversa capacità della ricorrente e della Toshiba di contribuire all’infrazione per il periodo precedente alla costituzione della TM T&D, l’importo di partenza dell’ammenda di quest’ultima è stato ripartito tra i suoi azionisti in proporzione alle loro rispettive vendite di GIS nel 2001, ultimo anno intero precedente alla costituzione della TM T&D. Pertanto, alla ricorrente è stato attribuito un importo di partenza di EUR 20 136 801 e alla Toshiba un importo di partenza di EUR 10 863 199 (punti 62 e 63 della decisione impugnata).

17      Inoltre, al fine di assicurare l’effetto dissuasivo dell’ammenda, la Commissione ha applicato alla ricorrente un coefficiente di dissuasione pari a 1,5, in base al suo fatturato per il 2005 (punti da 69 a 71 della decisione impugnata).

18      Si deve quindi aggiungere che, al fine di riflettere la durata dell’infrazione nel periodo precedente alla costituzione della TM T&D, l’importo di partenza della ricorrente è stato aumentato del 140% (punti da 73 a 76 della decisione impugnata).

19      Oltre a ciò, al fine di riflettere la durata dell’infrazione durante il periodo di attività della TM T&D, alla ricorrente e alla Toshiba è stato inflitto, in solido, un importo corrispondente al 15% dell’importo ipotetico di partenza della TM T&D (punto 77 della decisione impugnata).

20      Infine, l’importo dell’ammenda in solido è stato moltiplicato per il coefficiente di dissuasione della ricorrente e l’importo risultante da tale moltiplicazione eccedente l’importo dell’ammenda in solido le è stato inflitto a titolo individuale (punto 78 della decisione impugnata).

 Procedimento e conclusioni delle parti

21      Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 12 settembre 2012, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

22      Con lettera dell’8 gennaio 2013, la ricorrente ha rinunciato al deposito della replica.

23      Con ordinanza del presidente della Quarta Sezione del Tribunale, del 21 febbraio 2013, il procedimento è stato sospeso sino alla pronuncia della sentenza nella causa C‑489/11 P, Mitsubishi Electric Corp./Commissione.

24      A seguito della modifica delle sezioni del Tribunale, il giudice relatore è stato assegnato alla Prima Sezione alla quale, di conseguenza, è stata attribuita la presente causa.

25      Con sentenza del 19 dicembre 2013, Siemens/Commissione (C‑239/11 P, C‑489/11 P e C‑498/11 P, EU:C:2013:866), la Corte ha respinto l’impugnazione proposta dalla ricorrente avverso la sentenza Mitsubishi Electric/Commissione, punto 8 supra (EU:T:2011:345). Il procedimento nella causa in esame è quindi ripreso.

26      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Prima Sezione) ha deciso, il 3 febbraio 2015, di avviare la fase orale e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste dall’articolo 64 del regolamento di procedura del Tribunale del 2 maggio 1991, ha invitato le parti a depositare un documento e ha posto loro quesiti scritti. Le parti hanno ottemperato alle richieste del Tribunale entro il termine impartito.

27      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata, per la parte che la riguarda;

–        in subordine, modificare l’articolo 1 della decisione impugnata nel senso della soppressione o, altrimenti, della riduzione dell’importo dell’ammenda ad essa inflitta;

–        condannare la Commissione alle spese.

28      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

 Sulla domanda in via principale, diretta all’annullamento della decisione impugnata

29      Nell’atto introduttivo del ricorso, la ricorrente deduce nove motivi a sostegno della sua domanda in via principale. Il primo motivo verte sulla violazione dell’obbligo di motivazione, del principio di buona amministrazione e dei diritti della difesa della ricorrente. Il secondo motivo verte sulla violazione dell’obbligo di motivazione, del principio della parità di trattamento e del principio di proporzionalità per quanto riguarda il calcolo del coefficiente di dissuasione. Il terzo motivo verte sulla violazione del principio di proporzionalità per la parte in cui la Commissione ha calcolato l’importo dell’ammenda della ricorrente allo stesso modo dell’importo delle ammende dei produttori europei. Il quarto motivo verte sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in errore astenendosi dal tener conto di elementi di prova tecnici ed economici nella determinazione dell’incidenza del comportamento della ricorrente e nel calcolo dell’importo della sua ammenda. Il quinto motivo verte su un errore nella determinazione della durata dell’infrazione. Il sesto motivo verte sulla violazione del principio della parità di trattamento e del principio di proporzionalità nella fissazione delle percentuali dell’importo di partenza della TM T&D da ripartire tra la ricorrente e la Toshiba. Il settimo motivo verte sulla violazione dell’obbligo di motivazione e dei diritti della difesa della ricorrente per quanto riguarda la fissazione delle percentuali dell’importo di partenza della TM T&D da ripartire tra la ricorrente e la Toshiba. L’ottavo motivo verte sulla violazione del principio della parità di trattamento e del principio di proporzionalità per quanto riguarda il metodo di attribuzione di un importo di partenza alla ricorrente per il periodo precedente alla costituzione della TM T&D. Il nono motivo verte sulla violazione dell’obbligo di motivazione e dei diritti della difesa della ricorrente per quanto riguarda il metodo di attribuzione di un importo di partenza alla ricorrente per il periodo precedente alla costituzione della TM T&D.

30      In risposta al quesito scritto del Tribunale, la ricorrente ha dichiarato che, in seguito alla pronuncia della sentenza Siemens/Commissione, punto 25 supra (EU:C:2013:866), essa rinunciava al suo quinto motivo. Pertanto, occorre soltanto esaminare i motivi dal primo al quarto e dal sesto al nono. Al riguardo, il Tribunale ritiene opportuno esaminare, in primo luogo, il primo, il settimo e il nono motivo, riguardanti il procedimento sfociato nell’adozione della decisione impugnata e la sua motivazione, in secondo luogo, l’ottavo e il sesto motivo, riguardanti la determinazione dell’importo di partenza della ricorrente con riferimento all’importo ipotetico di partenza della TM T&D, quindi il terzo e il quarto motivo, riguardanti il contributo relativo della ricorrente all’infrazione, e, infine, il secondo motivo, riguardante la determinazione del coefficiente di dissuasione della ricorrente.

 Sul primo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione, del principio di buona amministrazione e dei diritti della difesa della ricorrente

31      Con il suo primo motivo, la ricorrente sostiene che, calcolando l’importo dell’ammenda inflittale, la Commissione ha violato l’obbligo di motivazione, il principio di buona amministrazione e i diritti della difesa.

32      Infatti, secondo la ricorrente, dalla comunicazione della Commissione sulle migliori pratiche relative ai procedimenti previsti dagli articoli 101 [TFUE] e 102 [TFUE] (GU 2011, C 308, pag. 6) emerge che, ai fini di una maggiore trasparenza, la Commissione deve includere nella comunicazione degli addebiti o, se del caso, nella lettera di esposizione dei fatti, un certo numero di elementi rilevanti ai fini del calcolo dell’importo dell’ammenda, come le cifre pertinenti relative alle vendite.

33      Orbene, nella fattispecie, il metodo di calcolo dell’importo dell’ammenda non sarebbe spiegato con chiarezza ai punti da 51 a 85 della decisione impugnata e non potrebbe essere quindi compreso dalla ricorrente, in quanto la Commissione non ha esposto né le fasi essenziali né l’iter logico seguiti. In tal modo, la Commissione avrebbe altresì violato il principio di buona amministrazione.

34      In termini più concreti, la ricorrente sostiene che la decisione impugnata è insufficientemente motivata per quanto riguarda, in primo luogo, le dimensioni del mercato geografico, in secondo luogo, il trattamento differenziato, inoltre, la determinazione dell’importo di partenza dell’ammenda della TM T&D e la sua adeguatezza e, infine, la scelta del coefficiente di dissuasione ad essa applicabile e la sua adeguatezza.

35      Inoltre, la ricorrente fa valere che, sia nella comunicazione degli addebiti del 20 aprile 2006, inviata nell’ambito del procedimento sfociato nella decisione del 2007 (in prosieguo: la «comunicazione degli addebiti del 2006»), sia negli scambi di corrispondenza che hanno preceduto l’adozione della decisione impugnata, la Commissione non le ha segnalato che intendeva applicare il coefficiente di dissuasione anche per il periodo di attività della TM T&D.

36      La Commissione contesta la fondatezza degli argomenti formulati dalla ricorrente.

37      In via preliminare, occorre rilevare che, nella sua argomentazione, la ricorrente confonde le censure relative alla violazione dei diritti della difesa nel procedimento sfociato nell’adozione della decisione impugnata con quelle riguardanti presunti vizi di motivazione di quest’ultima decisione. Orbene, poiché tali censure sono distinte, occorre esaminarle separatamente.

–       Sulle censure relative alla violazione dei diritti della difesa della ricorrente

38      Secondo la giurisprudenza, il rispetto dei diritti della difesa esige che l’interessato sia stato messo in grado, durante il procedimento amministrativo, di far conoscere in modo efficace il proprio punto di vista sulla realtà e sulla rilevanza dei fatti e delle circostanze allegati, nonché sui documenti di cui la Commissione ha tenuto conto per suffragare l’asserita violazione del Trattato (sentenza del 7 gennaio 2004, Aalborg Portland e a./Commissione, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, Racc., EU:C:2004:6, punto 66).

39      Nella fattispecie, occorre rilevare in via preliminare, che, ove la decisione impugnata costituisce esplicitamente una decisione di modifica della decisione del 2007, il procedimento di adozione della stessa costituisce la prosecuzione del procedimento sfociato nella decisione del 2007. Date queste circostanze, e in quanto non siano rimesse in discussione dalla sentenza Mitsubishi Electric/Commissione, punto 8 supra (EU:T:2011:345), sia la decisione del 2007 sia le misure preparatorie che hanno preceduto la sua adozione, tra le quali la comunicazione degli addebiti del 2006, possono essere prese in considerazione per verificare il rispetto dei diritti della difesa della ricorrente nel procedimento sfociato nell’adozione della decisione impugnata.

40      In primo luogo, come è stato rilevato supra al punto 32, la ricorrente sostiene che la comunicazione sulle migliori pratiche impone alla Commissione di comunicare alle imprese interessate un certo numero di elementi rilevanti ai fini del calcolo dell’importo dell’ammenda, come le cifre relative alle vendite.

41      Senza necessità di esaminare, in tale ambito, l’argomento della Commissione che contesta l’obbligatorietà della comunicazione sulle migliori pratiche, occorre rilevare che dalle osservazioni della ricorrente sulla lettera di esposizione dei fatti emerge che quest’ultima è stata in grado di far valere il suo punto di vista, in modo dettagliato, sulle diverse fasi del calcolo dell’importo dell’ammenda che le sarebbe stata inflitta. Per quanto riguarda, più in particolare, le cifre pertinenti, relative alle vendite, detta risposta si riferisce espressamente sia alle cifre relative alle vendite della TM T&D sia a quelle della ricorrente e della Toshiba che sarebbero state utilizzate nel calcolo dell’importo dell’ammenda, il che implica che la ricorrente era in grado di individuare gli elementi pertinenti ai fini di detto calcolo e di presentare le proprie osservazioni su tale punto.

42      Tale constatazione è corroborata dal verbale interno della Commissione per la riunione dell’8 giugno 2012, che fa riferimento alle discussioni dettagliate tra la ricorrente e la Commissione, vertenti sulle diverse fasi del calcolo dell’importo dell’ammenda che sarebbe stata inflitta alla ricorrente.

43      In tali circostanze, si deve concludere che la ricorrente non ha dimostrato che la Commissione avrebbe violato i suoi diritti della difesa omettendo di comunicarle gli elementi pertinenti ai fini del calcolo dell’importo dell’ammenda e, in particolare, le cifre relative alle vendite.

44      In secondo luogo, come è stato rilevato supra al punto 35, la ricorrente lamenta, in sostanza, che la Commissione non le ha comunicato che intendeva garantire l’effetto dissuasivo dell’ammenda imponendole un importo addizionale di ammenda di EUR 2 325 000, risultante dall’applicazione del coefficiente di dissuasione ad essa applicabile per il periodo di attività della TM T&D, considerato supra al punto 20 (in prosieguo: l’«importo addizionale»).

45      Al riguardo, sotto un primo profilo, al punto 9.2 della comunicazione degli addebiti del 2006, la Commissione ha dichiarato che intendeva infliggere ammende ai destinatari di detto documento e ha menzionato, tra i fattori essenziali ai fini della determinazione dell’importo di tali ammende, la volontà di garantire il loro effetto dissuasivo.

46      Sotto un secondo profilo, al punto 491 della decisione del 2007, la Commissione ha determinato il coefficiente di dissuasione applicabile alla ricorrente. Al punto 503 della medesima decisione, la Commissione ha espressamente ritenuto che alla ricorrente sarebbe stato imposto un importo addizionale, calcolato in base al medesimo coefficiente, per il periodo di attività della TM T&D. Alla luce di tali punti, la ricorrente era quindi in grado di comprendere che la Commissione intendeva garantire l’effetto dissuasivo dell’ammenda anche per quanto riguarda il periodo di attività della TM T&D.

47      Inoltre, nella sentenza Mitsubishi Electric/Commissione, punto 8 supra (EU:T:2011:345) non vi sono elementi che consentano di ritenere che la scelta della Commissione di garantire l’effetto dissuasivo dell’ammenda inflitta alla ricorrente anche per quanto riguarda il periodo di attività della TM T&D sia illegittima o inadeguata, in quanto detta sentenza non tratta tale questione.

48      A ciò si aggiunge che dalle osservazioni della ricorrente sulla lettera di esposizione dei fatti emerge che essa presumeva, in base ai punti 489 e 503 della decisione del 2007, che sarebbe stato imposto, al massimo, il 15% dell’importo ipotetico di partenza della TM T&D quale ammenda per il periodo di attività di quest’ultima, «restando inteso che, nel caso in cui [fosse esistito] un coefficiente di dissuasione della [ricorrente], [sarebbe stato] applicato quest’ultimo». Pertanto, dalle dichiarazioni della stessa ricorrente emerge chiaramente che essa supponeva che la Commissione le avrebbe applicato il coefficiente di dissuasione per il periodo di attività della TM T&D, imponendole, pertanto, l’importo addizionale.

49      Infine, nel verbale interno della Commissione per la riunione dell’8 giugno 2012 si afferma esplicitamente che, a giudizio di quest’ultima, non si dovevano modificare i parametri di calcolo dell’importo dell’ammenda, adottati nella decisione del 2007, che non erano stati censurati dal Tribunale e che l’unica modifica del metodo doveva quindi riguardare l’anno di riferimento. Orbene, come è stato constatato supra, ai punti 46 e 47, il coefficiente di dissuasione è stato applicato dalla Commissione al periodo di attività della TM T&D nella decisione del 2007, senza che tale elemento del calcolo dell’importo dell’ammenda sia stato successivamente censurato dal Tribunale.

50      In tali circostanze, si deve ritenere che la posizione espressa dalla Commissione nella riunione del 12 giugno 2012 corroborasse gli altri elementi pertinenti da cui emergeva che essa intendeva applicare il coefficiente di dissuasione al periodo di attività della TM T&D e quindi imporre alla ricorrente l’importo addizionale.

51      Alla luce delle suesposte considerazioni, si deve concludere che, sin dalla comunicazione degli addebiti del 2006, la ricorrente sapeva che la Commissione intendeva garantire l’effetto dissuasivo dell’ammenda inflitta. Quantomeno, sin dalla decisione del 2007, essa era in grado di comprendere che tale intenzione implicava l’imposizione di un importo addizionale per il periodo di attività della TM T&D. Tale intenzione non è stata rimessa in discussione dalla sentenza Mitsubishi Electric/Commissione, punto 8 supra (EU:T:2011:345), ed è stata riaffermata sia nella lettera di esposizione dei fatti, come attestano le osservazioni della ricorrente su quest’ultima lettera, sia nella riunione del 12 giugno 2012.

52      Ciò considerato, gli argomenti della ricorrente non consentono di dimostrare che i suoi diritti della difesa sarebbero stati violati per quanto attiene all’intenzione della Commissione di imporle l’importo addizionale.

–       Sulle censure riguardanti la motivazione della decisione impugnata

53      Secondo la giurisprudenza, la motivazione richiesta dall’articolo 296 TFUE deve far apparire in maniera chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’istituzione da cui promana l’atto, onde consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato ai fini della difesa dei loro diritti e al giudice dell’Unione di esercitare il proprio controllo (v., per analogia, sentenza del 18 settembre 2003, Volkswagen/Commissione, C‑338/00 P, Racc., EU:C:2003:473, punto 124 e giurisprudenza ivi citata). Se è pur vero che la Commissione, in forza dell’articolo 296 TFUE, è tenuta a menzionare gli elementi di fatto e di diritto da cui dipendono la motivazione della decisione e le considerazioni giuridiche che l’hanno indotta ad emanare la decisione, la suddetta norma non esige, tuttavia, che la Commissione discuta tutti i punti di fatto e di diritto che siano stati trattati nel corso del procedimento amministrativo (v., per analogia, sentenza Volkswagen/Commissione, cit., EU:C:2003:473, punto 127 e giurisprudenza ivi citata). La necessità della motivazione deve essere valutata in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari dell’atto, o altre persone che ne sono interessate direttamente e individualmente, possano avere a ricevere spiegazioni (v. sentenza del 2 aprile 1998, Commissione/Sytraval e Brink’s France, C‑367/95 P, Racc., EU:C:1998:154, punto 63 e giurisprudenza ivi citata). La suesposta giurisprudenza è applicabile per analogia, alle decisioni della Commissione che constatano un’infrazione all’articolo 53, paragrafo 1, dell’accordo sullo Spazio economico europeo.

54      In tale contesto, occorre ricordare che nella decisione impugnata è previsto espressamente che essa costituisce una decisione di modifica della decisione del 2007, per quanto riguarda le ammende inflitte alla ricorrente e alla Toshiba. In tali circostanze, la motivazione della decisione del 2007, purché su di essa non abbia inciso la sentenza Mitsubishi Electric/Commissione, punto 8 supra (EU:T:2011:345), e non sia contraddetta dalla formulazione letterale della decisione impugnata, può essere presa in considerazione in sede di esame del presente motivo.

55      In via preliminare, occorre rilevare che l’argomento introduttivo della ricorrente, formulato supra al punto 32, secondo il quale il metodo di calcolo dell’importo dell’ammenda non sarebbe spiegato con chiarezza e non può essere quindi compreso dalla ricorrente, è troppo generico per poter essere esaminato ed è, pertanto, irricevibile in forza dell’articolo 44, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura del 2 maggio 1991, applicabile relativamente alla ricevibilità del presente ricorso (v. ordinanza del 7 settembre 2010, Norilsk Nickel Harjavalta e Umicore/Commissione, T‑532/08, Racc., EU:T:2010:353, punto 70 e giurisprudenza ivi citata).

56      In ogni caso, da un esame complessivo della motivazione del calcolo dell’importo dell’ammenda nella decisione impugnata non emerge che quest’ultima è insufficiente o incoerente, in quanto la Commissione ha chiarito i vari fattori presi in considerazione e le varie operazioni intermedie di calcolo.

57      In primo luogo, per quanto attiene ad argomenti più concreti, la ricorrente sostiene che, nonostante l’affermazione al punto 55 della decisione impugnata secondo la quale, per valutare la gravità dell’infrazione, sono prese in considerazione le dimensioni del mercato geografico pertinente, il punto della decisione stessa relativo alla gravità dell’infrazione non chiarisce come siano state determinate le dimensioni del mercato geografico né in quale fase siano state prese in considerazione per valutare la gravità. Al riguardo, la semplice affermazione secondo la quale le attività illecite coprivano l’intero SEE non sarebbe sufficiente.

58      A tal proposito, occorre rilevare che, come sostiene la Commissione, dalla frase introduttiva del punto 56 della decisione impugnata emerge che le constatazioni relative alla gravità dell’infrazione sono effettuate, «alla luce dei fatti accertati» nella decisione del 2007. Orbene, dal punto 478 di quest’ultima decisione emerge che il mercato geografico pertinente è il mercato del SEE e che le dimensioni di tale mercato nel 2003, determinate in base ai dati comunicati dalle imprese interessate, erano di circa EUR 320 milioni, senza che tali constatazioni siano state rimesse in discussione dalla sentenza Mitsubishi Electric/Commissione, punto 8 supra (EU:T:2011:345). Inoltre, risulta chiaramente dal punto 483 della decisione del 2007 che le dimensioni del mercato geografico pertinente sono state prese in considerazione in fase di determinazione degli importi di partenza applicabili alle varie imprese.

59      In secondo luogo, la ricorrente sostiene che il trattamento differenziato non si basa su alcuna spiegazione chiara e precisa, in quanto nella decisione impugnata non viene chiarito in qual modo le cifre relative alle vendite mondiali siano state utilizzate per determinare i gruppi indicati nella decisione del 2007. Inoltre, il punto 61 della decisione impugnata rinvia al punto 484 della decisione del 2007, che fa riferimento alla rilevanza del valore del mercato nel SEE. Secondo la ricorrente, siffatto rinvio è viziato dalla mancanza di indicazioni riguardo alle dimensioni del mercato geografico pertinente, contestata supra al punto 57.

60      Al riguardo, da una parte, dai punti da 57 a 61 della decisione impugnata, in combinato disposto con i punti da 483 a 488 della decisione del 2007, emerge che le cifre relative alle vendite mondiali del 2003 delle varie imprese interessate, tra cui quella della TM T&D, sono state utilizzate per calcolare le loro quote di mercato mondiale, in base alle quali tali imprese sono state classificate in gruppi con importi di partenza distinti. Siffatta motivazione è sufficiente alla luce della giurisprudenza richiamata supra al punto 53.

61      D’altra parte, poiché è stato constatato supra, al punto 58, che la Commissione aveva sufficientemente motivato la portata e le dimensioni del mercato geografico pertinente, l’argomento riguardante il punto 61 della decisione impugnata e il punto 484 della decisione del 2007 si fonda su una premessa errata e non può essere quindi accolto.

62      Inoltre, secondo la ricorrente, né la decisione del 2007 né la decisione impugnata contengono spiegazioni riguardo alle modalità di calcolo dell’importo di partenza della TM T&D e riguardo alle ragioni per cui tale importo sarebbe adeguato. Pertanto, dal momento che non sarebbe stata fornita alcuna indicazione riguardo alla scelta dell’importo esatto, quest’ultimo risulterebbe arbitrario. La ricorrente ribadisce, inoltre, che il riferimento al valore del mercato nel SEE, contenuto nel punto 484 della decisione del 2007, è infondato per le ragioni esposte supra al punto 57.

63      Al riguardo, ai punti da 57 a 61 della decisione impugnata, la Commissione ha considerato che, data la particolare gravità dell’infrazione in esame, si dovesse applicare un trattamento differenziato per riflettere la diversa capacità delle varie imprese di arrecare un pregiudizio significativo alla concorrenza. Come è stato constatato supra al punto 61, essa ha ritenuto che tale trattamento differenziato dovesse assumere la forma di una classificazione degli importi di partenza in base ai fatturati mondiali relativi alle GIS per il 2003. Rinviando alla classificazione stabilita ai punti da 484 a 488 della decisione del 2007, la Commissione ha rilevato, al punto 61 della decisione impugnata, che il fatturato mondiale della TM T&D per le GIS la collocava nella seconda categoria, il che implicava che il suo importo ipotetico di partenza era di EUR 31 000 000.

64      Al punto 483 della decisione del 2007 si precisa inoltre che le categorie sono state definite in modo tale che le differenze tra le quote di mercato delle GIS delle imprese appartenenti alla stessa categoria fossero meno rilevanti delle differenze tra le quote di mercato delle imprese collocate in categorie differenti.

65      In tale contesto, dal punto 1 A degli orientamenti per il calcolo delle ammende emerge inoltre che, per quanto riguarda le infrazioni particolarmente gravi, l’importo di partenza prevedibile era superiore a EUR 20 000 000.

66      Orbene, detti elementi sono tali da consentire alla ricorrente di comprendere gli elementi di valutazione che hanno consentito alla Commissione di determinare la gravità dell’infrazione commessa, il che implica che la Commissione ha rispettato l’obbligo di motivazione ad essa incombente e che non era tenuta, in particolare, ad inserire nella decisione impugnata una spiegazione più dettagliata ovvero dati relativi all’esatta determinazione dell’importo di partenza della TM T&D (v., in tal senso, sentenza del 29 aprile 2004, Tokai Carbon e a./Commissione, T‑236/01, da T‑244/01 a T‑246/01, T‑251/01 e T‑252/01, Racc., EU:T:2004:118, punto 252).

67      Inoltre, sebbene la Commissione non precisi nella decisione impugnata per quali ragioni essa abbia scelto la somma esatta di EUR 31 000 000 per le imprese della seconda categoria, tra le quali la TM T&D, tale scelta non può essere qualificata arbitraria e non supera i limiti del potere discrezionale di cui essa dispone in materia (v., per analogia, sentenza Tokai Carbon e a./Commissione, punto 66 supra, EU:T:2004:118, punto 224), in quanto si inserisce nel contesto degli elementi richiamati supra ai punti da 63 a 65.

68      Quanto all’argomento riguardante il riferimento al valore del mercato nel SEE, contenuto nel punto 484 della decisione del 2007, è sufficiente rinviare ai precedenti punti 58 e 61.

69      A ciò si aggiunge che, secondo la ricorrente, la Commissione non ha motivato né la scelta del suo coefficiente di dissuasione né le ragioni per cui era opportuno applicarle detto coefficiente anche per il periodo di attività della TM T&D, imponendole, di conseguenza, l’importo addizionale.

70      Al riguardo, da una parte, dai punti da 310 a 317 della sentenza del 3 marzo 2011, Siemens/Commissione (T‑110/07, Racc., EU:T:2011:68), emerge che, al punto 491 della decisione del 2007, la Commissione ha esposto a sufficienza di diritto gli elementi presi in considerazione per aumentare l’importo di partenza delle ammende a fini di dissuasione. Dato che tale constatazione è applicabile al coefficiente di dissuasione imposto alla ricorrente nella decisione impugnata, si deve concludere che quest’ultima è stata in grado di conoscere le ragioni di tale aumento quanto all’importo di partenza della propria ammenda e di far valere i suoi diritti e che il Tribunale è in grado di esercitare il proprio controllo.

71      D’altra parte, occorre rilevare che la Commissione non era tenuta a motivare specificamente la sua scelta di applicare il coefficiente di dissuasione alla ricorrente per il periodo di attività della TM T&D. Infatti, poiché la Commissione ha imputato la responsabilità delle attività della TM T&D alla ricorrente, la sua intenzione di garantire il carattere dissuasivo dell’ammenda inflitta a quest’ultima, espressa ai punti da 69 a 71 della decisione impugnata, in combinato disposto con il punto 491 della decisione del 2007, implicava l’applicazione del coefficiente di dissuasione anche in relazione a tale periodo e, di conseguenza, l’imposizione dell’importo addizionale.

72      Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre respingere le censure vertenti sulla violazione dell’obbligo di motivazione presentate nell’ambito del primo motivo nonché la censura vertente, nell’ambito del medesimo motivo, sulla violazione del principio di buona amministrazione, che non è corroborato da argomenti autonomi.

73      Pertanto, il primo motivo deve essere integralmente respinto.

 Sul settimo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione e dei diritti della difesa della ricorrente per quanto riguarda la fissazione delle percentuali dell’importo di partenza della TM T&D da ripartire tra la ricorrente e la Toshiba

74      La ricorrente sostiene che la Commissione ha violato l’obbligo di motivazione omettendo di indicare le ragioni per le quali occorreva ripartire l’importo di partenza della TM T&D tra essa stessa e la Toshiba in base alla percentuale delle vendite di GIS realizzate da ciascuna di esse nel 2001. Infatti, sebbene nella decisione impugnata sia chiarito che non è necessario ripartire l’importo di partenza della TM T&D in base alle partecipazioni dei suoi due azionisti, nella stessa decisione non viene chiarito il motivo per cui sarebbe necessario riflettere le rispettive situazioni di questi ultimi nel 2001 o in una data precedente, ove tale approccio non corrisponde al metodo generale seguito nella decisione del 2007 e nella decisione impugnata e non è stato neppure applicato nel caso della Schneider Electric SA (in prosieguo: la «Schneider») per quanto riguarda la sua partecipazione nella VAS, impresa comune con la VA Tech. La mancanza di spiegazioni circa la differenza di trattamento tra la ricorrente e la Schneider implicherebbe, peraltro, la violazione dei diritti della difesa della ricorrente.

75      La Commissione contesta la fondatezza degli argomenti formulati dalla ricorrente.

76      In primo luogo, al riguardo, occorre rilevare che ai punti 52 e 57 della decisione impugnata viene ricordato che, nel determinare l’importo dell’ammenda, la Commissione deve prendere in considerazione la gravità dell’infrazione e può applicare, in caso di infrazione particolarmente grave, un trattamento differenziato basato sulla capacità economica delle varie imprese di arrecare un grave pregiudizio alla concorrenza.

77      In secondo luogo, è stato constatato nella decisione del 2007 e ricordato ai punti da 1 a 3 della decisione impugnata che, sebbene le attività della ricorrente e della Toshiba nel settore delle GIS siano state trasferite alla TM T&D nel 2002, esse hanno partecipato individualmente all’infrazione per gran parte della durata dell’infrazione.

78      Inoltre, dai punti 62 e 67 della decisione impugnata emerge che, in tali circostanze, la presa in considerazione della diversa posizione concorrenziale dei due azionisti della TM T&D al momento della costituzione di quest’ultima consentiva di valutare la loro rispettiva capacità di arrecare un grave pregiudizio alla concorrenza in modo più adeguato della loro partecipazione al capitale della TM T&D.

79      Va quindi rilevato che, secondo il punto 67 della decisione impugnata, ciò era tanto più vero in quanto la percentuale delle vendite di GIS della ricorrente e della Toshiba nel 2001 differiva in modo significativo dalla loro quota di partecipazione al capitale della TM T&D, il che implica che quest’ultima percentuale non rifletteva fedelmente la realtà del mercato.

80      Infine, in risposta a un quesito del Tribunale, la ricorrente ha precisato che, nel procedimento sfociato nell’adozione della decisione impugnata, e in particolare nelle sue osservazioni sulla lettera di esposizione dei fatti, essa non aveva fatto valere la circostanza che il metodo previsto in detta lettera differiva da quello seguito nella decisione del 2007 relativamente alla Schneider. In tali circostanze, la Commissione non era tenuta a fornire una particolare motivazione su tale punto, che andasse al di là della spiegazione contenuta al punto 67 della decisione impugnata e sintetizzata supra al punto 79.

81      Del resto, in ogni caso, la ragione specifica per cui la situazione della Schneider differiva da quella della ricorrente, ossia la mancanza di fatturati pertinenti della Schneider per il 2001 o il 2003, è stata esposta nel passaggio della sentenza Mitsubishi Electric/Commissione, punto 8 supra (EU:T:2011:345), relativo alla volontà della Commissione di riflettere la diversa capacità della ricorrente e della Toshiba di contribuire all’infrazione, al quale rinviano i punti 62 e 67 della decisione impugnata.

82      Pertanto, dalla motivazione della decisione impugnata, letta, ove necessario, in combinato disposto con la sentenza Mitsubishi Electric/Commissione, punto 8 supra (EU:T:2011:345), emerge in modo sufficientemente chiaro, anzitutto, che la scelta della Commissione di ripartire l’importo di partenza della TM T&D tra la ricorrente e la Toshiba in base alla percentuale delle vendite di GIS realizzate da ciascuna di esse nel 2001 era motivata dalla volontà di riflettere la loro rispettiva capacità di arrecare un grave pregiudizio alla concorrenza, inoltre, che il caso della ricorrente e della Toshiba si distingueva da quello delle imprese europee diverse dalla Schneider per il fatto che esse avevano partecipato individualmente all’infrazione per gran parte della durata dell’infrazione, ma avevano trasferito le loro attività alla TM T&D nel 2012 e, infine, che la situazione della Schneider differiva da quella della ricorrente e della Toshiba in quanto non erano disponibili fatturati pertinenti della Schneider per il 2001 o il 2003. In tali circostanze, si deve concludere che, su tale punto, la motivazione della decisione impugnata rispondeva ai requisiti fissati dalla giurisprudenza citata supra al punto 53.

83      Peraltro, dato che la ricorrente era senz’altro al corrente delle costatazioni effettuate nella sentenza Mitsubishi Electric/Commissione, punto 8 supra (EU:T:2011:345), essa non può far valere la circostanza che la Commissione ha violato i suoi diritti della difesa omettendo di fornirle precisazioni sulla differenza di trattamento tra essa stessa e la Schneider prima dell’adozione della decisione impugnata. Ciò è tanto più vero in quanto, come è stato constatato supra al punto 80, la ricorrente non ha fatto valere la circostanza che il metodo che le sarebbe stato applicato differiva da quello applicato alla Schneider.

84      Pertanto, il settimo motivo deve essere integralmente respinto.

 Sul nono motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione e dei diritti della difesa della ricorrente per quanto riguarda il metodo di attribuzione di un importo di partenza alla ricorrente per il periodo precedente alla costituzione della TM T&D

85      La ricorrente sostiene che la Commissione ha omesso di motivare sufficientemente la sua decisione di ripartire l’importo di partenza della TM T&D tra i suoi due azionisti, anziché il suo fatturato per il 2003, nel calcolo dell’importo dell’ammenda corrispondente al periodo precedente alla costituzione della TM T&D. Tale violazione costituirebbe altresì una violazione dei diritti della difesa della ricorrente.

86      In primo luogo, la ricorrente chiarisce che con l’argomento considerato al punto 66 della decisione impugnata, secondo il quale l’elemento di comparazione con gli altri partecipanti all’infrazione verrebbe meno se il fatturato della TM T&D fosse ripartito tra i suoi due azionisti in base alle loro vendite di GIS per il 2001, in quanto siffatto approccio equivarrebbe a confrontare i loro fatturati virtuali per il 2001 con i fatturati reali del 2003 degli altri produttori, si sottolinea, anzitutto, che la Commissione avrebbe dovuto ripartire il fatturato della TM T&D tra i suoi azionisti in base alle loro partecipazioni in quest’ultima società. Infatti, non avrebbe alcun senso risalire al 2001 nell’ambito di un’analisi comparativa delle rispettive posizioni dei diversi produttori nel 2003.

87      Inoltre, secondo la ricorrente, la Commissione sostiene erroneamente che la ripartizione del fatturato della TM T&D per il 2003 darebbe luogo a fatturati virtuali. Infatti, la quota del fatturato attribuita alla ricorrente rappresenterebbe sempre una quota del fatturato della TM T&D per il 2003, del tutto estranea al fatturato della ricorrente per il 2001.

88      Pertanto, l’argomento della Commissione esposto al punto 66 della decisione impugnata sarebbe «errato e illogico», in quanto la Commissione non fornisce alcuna spiegazione razionale circa il fatto che il fatturato della TM T&D non poteva essere ripartito tra i suoi azionisti.

89      In secondo luogo, mentre il punto 59 della decisione impugnata fa riferimento al valore delle vendite della ricorrente e della Toshiba, il punto 60 della stessa decisione assegna un importo di partenza alla TM T&D, da ripartire tra i suoi azionisti. Pertanto, secondo la ricorrente, il metodo seguito dalla Commissione è incoerente alla luce dell’obiettivo dichiarato e non presenta alcuna giustificazione valida. Per tale motivo, la Commissione avrebbe violato l’obbligo di motivazione e i diritti della difesa della ricorrente, il che implicherebbe che l’ammenda inflitta a quest’ultima debba essere soppressa o ridotta.

90      La Commissione contesta la fondatezza degli argomenti formulati dalla ricorrente, rilevando in particolare che dal presente motivo non emerge una violazione dell’obbligo di motivazione, in quanto la ricorrente si limita a chiarire che essa non concorda con le ragioni esposte nella decisione impugnata.

91      Al riguardo, occorre effettivamente rilevare che la prima censura della ricorrente, esposta supra ai punti da 86 a 88, non riguarda né la motivazione della decisione impugnata né il rispetto dei suoi diritti della difesa nel procedimento sfociato nell’adozione della suddetta decisione, bensì la fondatezza dell’argomentazione esposta dalla Commissione. Pertanto, la prima censura è inoperante nell’ambito del presente motivo e gli argomenti dedotti a sostegno della stessa saranno esaminati infra, nell’ambito del sesto e dell’ottavo motivo.

92      Per quanto attiene alla seconda censura, l’argomentazione esposta supra al punto 89 riguarda una presunta incoerenza della motivazione della decisione impugnata, e non già la questione del rispetto dei diritti della difesa della ricorrente. Pertanto, la seconda censura deve essere respinta, in quanto inoperante, per la parte relativa alla violazione di detti diritti.

93      Quanto alla presunta incoerenza della motivazione, al punto 59 della decisione impugnata si constata quanto segue:

«Ai fini del trattamento differenziato, la Commissione ha utilizzato il 2003 quale anno di riferimento per la determinazione del valore delle vendite della [ricorrente] e della Toshiba. Tale approccio è coerente con le constatazioni del Tribunale nella [sentenza del 12 luglio 2011, Toshiba/Commissione (T‑113/07, Racc., EU:T:2011:343), e nella sentenza Mitsubishi Electric/Commissione (punto 8 supra, EU:T:2011:345)]».

94      Secondo il punto 60 della decisione impugnata:

Dato che nel 2003, come [è] stabilito nella [decisione del 2007], [la ricorrente] e la Toshiba hanno partecipato al cartello tramite la loro impresa comune TM T&D, la Commissione ha utilizzato il fatturato mondiale [in materia di] GIS della TM T&D nel 2003 per stabilire un importo di partenza, che è stato utilizzato ai fini del calcolo dell’ammenda da infliggere alla [ricorrente] e [alla] Toshiba per il periodo compreso tra il 1° ottobre 2002 e l’11 maggio 2004 (…). Tuttavia, la Commissione non ha imposto [tale] ipotetico importo di partenza quale ammenda separata, ma lo utilizza soltanto i) quale base del calcolo dell’aumento per la durata nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2002 e l’11 maggio 2004 e ii) quale base per la determinazione degli importi di partenza individuali della Toshiba e [della ricorrente] per il periodo della loro partecipazione individuale al cartello (…)»

95      Orbene, questi due passaggi non sono incoerenti e non dimostrano, in particolare, il fatto che la Commissione abbia, in un primo tempo, deciso di determinare i valori delle vendite individuali della ricorrente e della Toshiba per abbandonare, in un secondo tempo, tale metodo a favore della ripartizione dell’importo di partenza della TM T&D tra i suoi azionisti.

96      Infatti, dai punti 59 e 60 della decisione impugnata emerge piuttosto, in sostanza, che, nel caso della ricorrente, la regola generale seguita nella decisione del 2007 e sulla quale il Tribunale ha insistito nella sentenza Mitsubishi Electric/Commissione, punto 8 supra (EU:T:2011:345), ossia l’utilizzo del 2003 quale anno di riferimento per la determinazione del valore delle vendite, deve essere applicata secondo particolari modalità, dato che, nel suddetto anno, la ricorrente non ha registrato vendite di GIS operando direttamente, considerato il fatto che aveva trasferito le sue attività in tale settore alla TM T&D. Siffatta motivazione è coerente e risponde ai requisiti fissati dalla giurisprudenza citata supra al punto 53.

97      In tali circostanze, la seconda censura deve essere respinta in quanto infondata per la parte relativa alla violazione dell’obbligo di motivazione.

98      Alla luce delle suesposte considerazioni, il nono motivo deve essere respinto in quanto in parte inoperante e in parte infondato.

 Sull’ottavo motivo, vertente sulla violazione del principio della parità di trattamento e del principio di proporzionalità per quanto riguarda il metodo di attribuzione di un importo di partenza alla ricorrente per il periodo precedente alla costituzione della TM T&D

99      Con l’ottavo motivo, la ricorrente asserisce la violazione del principio della parità di trattamento e del principio di proporzionalità per quanto riguarda il metodo di attribuzione alla stessa di un importo di partenza per il periodo precedente alla costituzione della TM T&D.

100    La ricorrente sostiene, al riguardo, che, anziché determinare un importo ipotetico di partenza per la TM T&D e ripartirlo tra essa stessa e la Toshiba, la Commissione avrebbe dovuto, anzitutto, ripartire tra le due società il fatturato della TM T&D per il 2003, successivamente, calcolare le loro quote di mercato mondiale nel 2003 in base alle rispettive quote del fatturato della TM T&D e, infine, classificarle nel gruppo di importi di partenza appropriato, determinato nella decisione del 2007 in base alle quote di mercato mondiale. La ricorrente sostiene che, in tal modo, avrebbe ricevuto lo stesso trattamento dei produttori europei.

101    La ricorrente suffraga la sua posizione con tre serie di argomenti.

102    In primo luogo, essa fa valere taluni passaggi della decisione impugnata, da cui emergerebbe che la determinazione dell’importo delle ammende doveva essere fondata sul valore delle vendite di GIS nel 2003.

103    In secondo luogo, la ricorrente fa valere diversi argomenti riguardanti, in sostanza, una presunta incoerenza tra la scelta di determinare un importo di partenza per la TM T&D e il fatto che le ammende siano state inflitte alla ricorrente in quanto tale.

104    Inoltre, la ricorrente censura la constatazione della Commissione contenuta al punto 66 della decisione impugnata secondo la quale il metodo che essa ha proposto avrebbe comportato il ricorso al suo fatturato virtuale del 2001.

105    La Commissione contesta la fondatezza degli argomenti formulati dalla ricorrente.

106    In via preliminare, si deve ricordare che la Commissione dispone di un margine di discrezionalità nel fissare gli importi delle ammende al fine di orientare il comportamento delle imprese verso il rispetto delle regole di concorrenza (v. sentenza Tokai Carbon e a./Commissione, punto 66 supra, EU:T:2004:118, punto 216 e giurisprudenza ivi citata).

107    L’importo dell’ammenda è fissato dalla Commissione in funzione della gravità dell’infrazione e, se occorre, della sua durata. La gravità dell’infrazione deve essere accertata sulla scorta di criteri quali le circostanze proprie del caso di specie, il suo contesto e l’effetto dissuasivo delle ammende. Devono essere presi in considerazione elementi obiettivi, quali il contenuto e la durata dei comportamenti anticoncorrenziali, il loro numero e la loro intensità, l’estensione del mercato interessato e il deterioramento subìto dall’ordine pubblico economico. L’analisi deve considerare altresì l’importanza relativa e la quota di mercato delle imprese responsabili, nonché un’eventuale recidiva (sentenza Aalborg Portland e a./Commissione, punto 38 supra, punti da 89 a 91).

108    Tuttavia, ogni volta che decide di infliggere ammende ai sensi del diritto della concorrenza, la Commissione è tenuta a rispettare i principi generali del diritto, tra i quali figura il principio della parità di trattamento, quale interpretato dai giudici dell’Unione (sentenza del 27 settembre 2006, Archer Daniels Midland/Commissione, T‑59/02, Racc., EU:T:2006:272, punto 315). Secondo una giurisprudenza costante, il principio della parità di trattamento o di non discriminazione impone che situazioni analoghe non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che un tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (v. sentenza del 14 maggio 1998, BPB de Eendracht/Commissione, T‑311/94, Racc., EU:T:1998:93, punto 309 e giurisprudenza ivi citata).

109    Nella fattispecie, occorre rilevare, in via preliminare, che la ricorrente non contesta il fatto che, durante l’anno di riferimento, ossia il 2003, essa non avesse registrato vendite di GIS operando direttamente, dato che, nel 2002, aveva trasferito le sue attività in tale settore alla TM T&D.

110    Tale circostanza implica che l’ammenda della ricorrente non poteva essere calcolata esattamente allo stesso modo dell’ammenda dei destinatari europei della decisione del 2007 e che, su tale punto, la sua situazione non era quindi paragonabile alla situazione di questi ultimi.

111    In tali circostanze, la Commissione ha scelto correttamente di determinare un importo ipotetico di partenza per la TM T&D e di ripartirlo tra i suoi azionisti, anziché ripartire le vendite mondiali di GIS della TM T&D tra i suoi azionisti e determinare i loro importi di partenza individuali in base alle loro rispettive quote nelle suddette vendite.

112    Infatti, come emerge dal punto 2 della decisione impugnata e dal punto 61 della decisione del 2007, la TM T&D era un’impresa comune a pieno titolo responsabile della produzione e della vendita di GIS. Pertanto, la TM T&D costituiva un’entità distinta dai suoi azionisti, sebbene controllata congiuntamente dagli stessi.

113    Tale circostanza risulta peraltro dal punto 7.2.7 della decisione del 2007, dedicato alla determinazione dei suoi destinatari. Infatti, ai punti 407 e 435 della suddetta decisione, la ricorrente e la Toshiba sono state espressamente ritenute responsabili, quali azionisti, dell’«infrazione commessa dalla TM T&D tra il 1° ottobre 2002 e l’11 maggio 2004».

114    Gli argomenti della ricorrente non sono idonei a rimettere in discussione tale conclusione.

115    Infatti, con la sua prima serie di argomenti, menzionata supra al punto 102, la ricorrente sostiene che dai punti da 59 a 62 e 66 della decisione impugnata emerge che la determinazione dell’importo delle ammende avrebbe dovuto essere basata sul valore delle vendite di GIS individuali, realizzate da essa stessa e dalla Toshiba nel 2003.

116    Orbene, come è già stato constatato supra al punto 96, dai punti 59 e 60 della decisione impugnata emerge, in sostanza, che, nel caso della ricorrente, la regola generale seguita nella decisione del 2007 e sulla quale il Tribunale ha insistito nella sentenza Mitsubishi Electric/Commissione, punto 8 supra (EU:T:2011:345), ossia l’utilizzo del 2003 quale anno di riferimento per la determinazione del valore delle vendite, doveva essere applicata secondo particolari modalità, dato che, nel suddetto anno, la ricorrente non aveva registrato vendite di GIS operando direttamente, considerato il fatto che aveva trasferito le sue attività in tale settore alla TM T&D.

117    Tale interpretazione è confermata sia dai punti 62 e 66 della decisione impugnata sia dalla sentenza Mitsubishi Electric/Commissione, punto 8 supra (EU:T:2011:345), nella quale il Tribunale ha espressamente menzionato il metodo seguito dalla Commissione nella decisione impugnata quale esempio appropriato.

118    Per quanto attiene alla seconda serie di argomenti, menzionata supra al punto 103, la ricorrente rileva che, dato che l’obiettivo della fissazione del suo importo di partenza è di infliggerle un’ammenda individuale, la Commissione non può far valere la circostanza che, nel 2003, essa ha partecipato all’infrazione tramite la TM T&D. Infatti, per quanto riguarda l’ammenda corrispondente al periodo precedente alla costituzione della TM T&D, consistente in un’ammenda individuale inflitta alla ricorrente, l’importo di partenza applicabile avrebbe dovuto essere calcolato secondo lo stesso metodo utilizzato per gli altri partecipanti all’infrazione e, quindi, in base al suo fatturato per il 2003. L’importo di partenza della TM T&D sarebbe un importo distinto, applicabile per il periodo di attività della TM T&D.

119    Al riguardo, è già stato rilevato supra ai punti 109 e 110 che l’ammenda della ricorrente non poteva essere calcolata esattamente allo stesso modo dell’ammenda dei destinatari europei della decisione del 2007, dato che la ricorrente non aveva un fatturato proprio per il 2003 relativo alle GIS. Il fatto che le ammende inflitte nella decisione impugnata siano state inflitte unicamente alla ricorrente e alla Toshiba, visto lo scioglimento della TM T&D nel 2005, non può comportare che la Commissione sia tenuta a scindere artificialmente il fatturato di quest’ultima, non tenendo conto della circostanza che essa era attiva nel mercato nell’anno di riferimento quale operatore distinto dai suoi azionisti. Infatti, tale approccio equivarrebbe effettivamente a discostarsi dall’intenzione espressa dalla Commissione di basarsi, nella determinazione delle ammende, sui fatturati realizzati nel suddetto anno.

120    Nell’ambito della terza serie di argomenti, richiamata supra al punto 104, la ricorrente contesta il fatto che il ricorso al metodo da essa suggerito comporti il ricorso a «fatturati virtuali per il 2001». La ricorrente precisa, in tale contesto, che la quota del fatturato che le sarebbe stato attribuito secondo il metodo che essa raccomanda rappresenterebbe sempre una quota del fatturato della TM T&D per il 2003, estranea al suo fatturato per il 2001.

121    Al riguardo, si deve ammettere che il significato della quinta frase del punto 66 della decisione impugnata, secondo la quale il metodo suggerito dalle ricorrenti «sarebbe inadeguato in quanto implicherebbe il confronto tra i fatturati virtuali per il 2001 della [ricorrente] e della Toshiba e i fatturati per il 2003 delle altre imprese», non è del tutto chiaro, dato che, in particolare, la Commissione non ha definito la nozione di «fatturato virtuale per il 2001».

122    Ciò premesso, nella terza e nella quarta frase del punto 66 della decisione impugnata, la Commissione ha chiarito che il metodo proposto dalla ricorrente non consentirebbe di riflettere il peso della TM T&D, quale entità che ha partecipato all’infrazione nel 2003, nell’ambito di quest’ultima. Pertanto, letta nel contesto delle frasi immediatamente precedenti, la quinta frase del medesimo punto 66 indica che, secondo la Commissione, il metodo proposto dalla ricorrente comporterebbe la scissione artificiale del fatturato della TM T&D, nonostante la sua qualità di entità distinta dai suoi azionisti, per determinare fatturati virtuali di questi ultimi. Orbene, come emerge supra dai punti da 111 a 113 e 119, tale constatazione della Commissione è fondata.

123    Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, l’ottavo motivo deve essere respinto.

 Sul sesto motivo, vertente sulla violazione del principio della parità di trattamento e del principio di proporzionalità nella fissazione delle percentuali dell’importo di partenza della TM T&D da ripartire tra la ricorrente e la Toshiba

124    Con il sesto motivo, la ricorrente sostiene che, nel calcolo dell’importo dell’ammenda, la Commissione ha ripartito in modo errato l’importo di partenza della TM T&D tra essa stessa e la Toshiba al punto 62 della decisione impugnata. Infatti, la scelta della Commissione di ripartire l’importo di partenza della TM T&D in base alla percentuale delle vendite di GIS realizzate dalla ricorrente e dalla Toshiba durante l’anno precedente alla costituzione della TM T&D, ossia il 2001, comporterebbe una sovrastima della quota dell’importo di partenza della TM T&D imputabile alla ricorrente.

125    La ricorrente sottolinea, in tale contesto, che la scelta di esercitare le sue attività nel settore delle GIS tramite la TM T&D non può avere rilevanza nell’ambito del calcolo dell’importo dell’ammenda. Orbene, dato che la TM T&D era un’impresa comune a pieno titolo i cui diritti, obblighi, poteri decisionali e profitti erano ripartiti in parti eguali tra i due azionisti, la ricorrente ritiene che la Commissione avrebbe dovuto attribuirle il 50% dell’importo di partenza della TM T&D.

126    La ricorrente aggiunge che l’obiettivo fatto valere dalla Commissione per giustificare la ripartizione dell’importo di partenza della TM T&D non è stato perseguito dai produttori europei. Infatti, gli importi di partenza di questi ultimi sono stati semplicemente fissati con riferimento al loro fatturato dell’ultimo anno completo dell’infrazione, ossia il 2003, senza che la Commissione abbia verificato se tali fatturati fossero rappresentativi. In particolare, la Commissione ha fissato l’importo di partenza per la Schneider al 40% dell’importo di partenza della VA Tech, in quanto detta quota corrispondeva alla sua quota di partecipazione nella VAS, senza fissare una percentuale precisa delle vendite della Schneider rispetto a quelle della VA Tech al momento della costituzione della VAS.

127    In tali circostanze, la ricorrente ritiene di essere stata oggetto di un trattamento differenziato ingiustificato da parte della Commissione.

128    Infine, la ricorrente sostiene che la Commissione avrebbe dovuto ripartire l’importo di partenza della TM T&D tra i suoi azionisti in base alle loro partecipazioni in quest’ultima società, per evitare di risalire al 2001 nell’ambito di un’analisi comparativa delle rispettive posizioni dei diversi produttori nel 2003, come suggerisce l’argomento della Commissione esposto al punto 66 della decisione impugnata.

129    La Commissione contesta la fondatezza degli argomenti formulati dalla ricorrente. Da una parte, la Commissione rileva che la pertinenza dell’obiettivo da essa perseguito nella ripartizione dell’importo di partenza della TM T&D è stata riconosciuta dal Tribunale nella sentenza Mitsubishi Electric/Commissione, punto 8 supra (EU:T:2011:345). D’altra parte, il caso della Schneider si distinguerebbe dal caso di specie sotto vari aspetti.

130    In via preliminare, va ricordato che la Commissione ha scelto, ai punti 62 e 67 della decisione impugnata, di ripartire l’importo ipotetico di partenza della TM T&D tra la ricorrente e la Toshiba in base alla percentuale delle vendite di GIS realizzate dalle stesse nel 2001 al fine di riflettere la diversa capacità della ricorrente e della Toshiba di contribuire all’infrazione durante il periodo precedente alla costituzione della TM T&D. Dato che la quota di mercato della ricorrente, per quanto riguarda le GIS, era significativamente maggiore di quella della Toshiba, alla ricorrente sono stati attribuiti, al punto 63 della decisione impugnata, circa due terzi dell’importo di partenza della TM T&D, mentre alla Toshiba è stato attribuito solo un terzo di tale importo.

131    Al riguardo, in primo luogo, è pacifico che la ricorrente e la Toshiba detenevano ciascuna il 50% del capitale della TM T&D. Tuttavia, tale circostanza fa salvo il fatto che le attività in materia di GIS, trasferite da queste ultime alla TM T&D al momento della sua costituzione, e le quote di mercato corrispondenti a tali attività erano diverse per effetto delle rispettive posizioni concorrenziali della ricorrente e della Toshiba nel mercato delle GIS che era all’epoca rilevante.

132    In tali circostanze, erroneamente la ricorrente fa valere le quote di partecipazione, propria e della Toshiba, al capitale della TM T&D, che possono essere state motivate o influenzate da circostanze estranee al mercato delle GIS, per escludere la presa in considerazione della situazione reale in tale mercato, quale è attestata dai fatturati per il 2001, ultimo anno intero precedente alla costituzione della TM T&D.

133    In secondo luogo, per quanto riguarda la censura relativa alla violazione del principio della parità di trattamento, va ricordato che dalla giurisprudenza citata supra al punto 108 emerge che, ogni volta che la Commissione decide di infliggere ammende ai sensi del diritto della concorrenza, detto principio impone che situazioni analoghe non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che un tale trattamento non sia obiettivamente giustificato.

134    Nella fattispecie, è pacifico che l’importo dell’ammenda della ricorrente è stato calcolato secondo modalità diverse da quelle applicate nel calcolare l’importo delle ammende dei produttori europei. Ciò premesso, occorre rilevare che la ricorrente si trovava in una diversa posizione sia rispetto a detti produttori in generale sia rispetto alla Schneider in particolare.

135    Infatti, da una parte, durante l’anno di riferimento, le attività in materia di GIS esercitate in precedenza dalla ricorrente e dalla Toshiba erano esercitate dalla loro impresa comune, la TM T&D. Tale circostanza distingue il caso della ricorrente da quello delle imprese europee, ad eccezione della Schneider e della VA Tech, che avevano riunito le loro attività in materia di GIS nella VAS.

136    D’altra parte, la ricorrente sostiene erroneamente che la Commissione non ha inteso riflettere le posizioni concorrenziali relative dei due azionisti della VAS, la Schneider e la VA Tech, nella determinazione delle loro ammende. Infatti, come è stato constatato al punto 275 della sentenza Mitsubishi Electric/Commissione, punto 8 supra (EU:T:2011:345), la Commissione ha perseguito lo stesso obiettivo al punto 489 della decisione del 2007, in cui essa ha fatto riferimento espressamente al «contributo della Schneider all’impresa comune in termini di vendite» al momento della costituzione della VAS. La Commissione ha ritenuto, tuttavia, che tale contributo corrispondesse adeguatamente alla quota di partecipazione della Schneider al capitale della VAS.

137    Orbene, nella fattispecie, la Commissione disponeva di elementi espliciti e chiari, ossia i fatturati della ricorrente e della Toshiba per il 2001, che indicavano che le rispettive quote di partecipazione al capitale della TM T&D non erano rappresentative delle loro posizioni individuali nel mercato per gran parte della durata dell’infrazione. Al riguardo, la ricorrente non fa valere neppure l’esistenza di tali elementi riguardo alla posizione della Schneider nell’ambito della VAS.

138    In tali circostanze, la scelta della Commissione di escludere le quote di partecipazione della ricorrente e della Toshiba al capitale della TM T&D quale criterio di ripartizione dell’importo di partenza di quest’ultima, a favore delle vendite di GIS della ricorrente e della Toshiba nel 2001, non costituisce una violazione del principio della parità di trattamento.

139    Nei limiti in cui la ricorrente sostiene, inoltre, in tale contesto, che la Commissione non ha giustificato il diverso trattamento di cui era stata oggetto, si deve rinviare ai precedenti punti da 80 a 82.

140    Inoltre, per quanto riguarda l’argomento della ricorrente esposto supra al punto 128, è certamente vero che il fatto di considerare le vendite di GIS della ricorrente e della Toshiba realizzate nel 2001 quale criterio di ripartizione tende a introdurre nel calcolo un elemento che rinvia a un anno diverso dall’anno di riferimento, ossia il 2003.

141    Tuttavia, anzitutto, è pacifico che il dato essenziale su cui si fonda il metodo di calcolo seguito dalla Commissione è il fatturato della TM T&D per l’anno di riferimento, il che implica che detto metodo consente un confronto obiettivo con le altre imprese che hanno partecipato all’intesa. Tale circostanza risulta chiaramente, del resto, dal punto 66 della decisione impugnata.

142    Inoltre, come emerge da quanto esposto supra ai punti 131 e 132, la presa in considerazione delle vendite di GIS della ricorrente e della Toshiba per il 2001 consente di riflettere le loro posizioni reali nel mercato delle GIS per gran parte della durata dell’infrazione, posizioni che non erano rappresentate fedelmente dalle loro quote di partecipazione al capitale della TM T&D.

143    Infine, la presa in considerazione delle vendite di GIS della ricorrente e della Toshiba per il 2001 quale criterio di ripartizione dell’importo di partenza della TM T&D è stata espressamente ammessa, al punto 276 della sentenza Mitsubishi Electric/Commissione, punto 8 supra (EU:T:2011:345), quale metodo che consente di conciliare il principio della parità di trattamento, che impone di considerare lo stesso anno di riferimento per tutti i partecipanti all’infrazione, con la volontà della Commissione di riflettere la diversa posizione concorrenziale della ricorrente e della Toshiba al momento della costituzione della TM T&D.

144    Alla luce delle suesposte considerazioni, il sesto motivo deve essere respinto.

 Sul terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità per la parte in cui la Commissione ha calcolato l’importo dell’ammenda della ricorrente allo stesso modo dell’importo delle ammende dei produttori europei

145    Con il terzo motivo, la ricorrente sostiene che la Commissione ha violato il principio di proporzionalità in quanto ha calcolato l’importo della sua ammenda allo stesso modo dell’importo delle ammende dei produttori europei. Essa precisa di aver partecipato all’accordo GQ, contesta il fatto di aver partecipato all’intesa comune e non ha partecipato all’accordo EQ, di cui ignorava l’esistenza. In tali circostanze, anche supponendo che possa essere ritenuta responsabile dell’intesa comune, l’approccio della Commissione consistente nel sanzionarla allo stesso modo dei produttori europei, sebbene questi ultimi abbiano partecipato, oltre che all’intesa comune e all’accordo GQ, all’accordo EQ, sarebbe contrario ai principi di equità e di proporzionalità. Infatti, come emerge dalla giurisprudenza, la partecipazione a due infrazioni particolarmente gravi deve essere sanzionata più severamente della partecipazione a un’unica infrazione grave.

146    La ricorrente aggiunge che, in tale contesto, la Commissione ha ammesso, nel controricorso all’impugnazione da essa stessa proposto avverso la sentenza Mitsubishi Electric/Commissione, punto 8 supra (EU:T:2011:345), che la ABB aveva aggravato l’infrazione ammettendo che in quest’ultima erano coinvolti, oltre ai produttori europei, anche i produttori giapponesi.

147    Inoltre, le infrazioni alle quali ha partecipato la ricorrente presentano, a suo avviso, un diverso livello di gravità. Infatti, mentre l’accordo EQ ha comportato l’eliminazione della concorrenza tra concorrenti reali nel mercato europeo e ha avuto quindi ripercussioni sostanziali nel mercato europeo, l’accordo GQ e la presunta intesa comune, ammesso che sia provata, avrebbero potuto escludere, tutt’al più, concorrenti potenziali. Orbene, in realtà, l’accordo GQ e la presunta intesa comune non avrebbero prodotto effetti nel SEE, in quanto i produttori giapponesi, e in particolare la ricorrente, non erano concorrenti credibili su tale territorio, a causa dell’esistenza di barriere economiche e tecniche di natura oggettiva.

148    La Commissione contesta la fondatezza degli argomenti formulati dalla ricorrente. Essa afferma, in particolare, che l’infrazione constatata nella decisione del 2007 era un’infrazione unica e continuata e che la partecipazione a tale infrazione delle imprese giapponesi, tra le quali la ricorrente, non era meno grave di quella delle imprese europee.

149    In via preliminare, occorre rilevare che la constatazione della ricorrente, secondo la quale essa contesta la sua partecipazione all’intesa comune, va al di là dell’oggetto della presente controversia. Infatti, la partecipazione della ricorrente all’intesa comune è stata constatata nella decisione del 2007, divenuta definitiva, al riguardo, in seguito alla pronuncia della sentenza Siemens/Commissione, punto 25 supra (EU:C:2013:866). Per contro, la decisione impugnata non riguarda la constatazione della partecipazione della ricorrente all’infrazione, ma unicamente l’ammenda che deve esserle inflitta di conseguenza.

150    Quanto alle altre censure, secondo la giurisprudenza, qualora un’infrazione sia stata commessa da più imprese, è necessario determinare la gravità relativa della partecipazione di ciascuna di esse (v. sentenza dell’8 luglio 1999, Commissione/Anic Partecipazioni, C‑49/92 P, Racc., EU:C:1999:356, punto 150 e giurisprudenza ivi citata). Pertanto, il fatto che un’impresa non abbia preso parte a tutti gli elementi costitutivi di un’intesa o che abbia svolto un ruolo secondario negli aspetti cui ha partecipato deve essere tenuto in considerazione nel valutare la gravità dell’infrazione e nel determinare l’importo dell’ammenda (sentenza Commissione/Anic Partecipazioni, cit., EU:C:1999:356, punto 90).

151    Nella fattispecie, in primo luogo, è già stato ricordato supra ai punti da 2 a 4 che, nella decisione del 2007, la Commissione ha constatato l’esistenza di un’infrazione unica e continuata che includeva l’intesa comune, l’accordo GQ e l’accordo EQ. Pertanto, la ricorrente lascia intendere, erroneamente, che le imprese europee hanno partecipato a due infrazioni, mentre essa stessa a partecipato soltanto a un’unica infrazione.

152    In secondo luogo, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il suo contributo all’infrazione non è secondario per il fatto che non ha partecipato all’attribuzione dei progetti di GIS nel SEE, disciplinata dall’accordo EQ.

153    Al riguardo, è certamente vero che la partecipazione dei produttori giapponesi agli accordi e alle pratiche concordate, constatati nella decisione del 2007 e riguardanti il SEE, non era della stessa natura di quella dei produttori europei. Infatti, le imprese giapponesi, tra le quali la ricorrente, si sono impegnate, nell’ambito dell’intesa comune, a non penetrare nel mercato del SEE e la loro partecipazione consisteva quindi in un’omissione. Le imprese europee, invece, si sono ripartite i vari progetti di GIS sul medesimo mercato, con atti collusivi positivi (v., in tal senso, sentenza del 12 luglio 2011, Toshiba/Commissione, T‑113/07, Racc., EU:T:2011:343, punto 260).

154    Tuttavia, occorre rilevare che l’omissione delle imprese giapponesi, tra le quali la ricorrente, era una condizione preliminare affinché l’attribuzione dei progetti di GIS nel SEE potesse essere effettuata tra i produttori europei secondo le regole concordate a tal fine (sentenza Toshiba/Commissione, punto 153 supra, EU:T:2011:343, punto 261). Pertanto, rispettando i loro impegni in forza dell’intesa comune, le imprese giapponesi fornivano un contributo necessario al funzionamento dell’infrazione nel suo insieme.

155    Inoltre, ai punti 220 e 226 della sentenza Toshiba/Commissione, punto 153 supra (EU:T:2011:343), il Tribunale ha constatato che la partecipazione delle imprese giapponesi all’intesa comune, che comprendeva i meccanismi di notifica e di imputazione, implicava che esse fossero al corrente del fatto che i progetti di GIS nel SEE erano riservati ai produttori europei e potevano ragionevolmente prevedere che tali progetti erano attribuiti nell’ambito di un meccanismo collusivo. Pertanto, indipendentemente dalla questione se i produttori giapponesi fossero a conoscenza dell’accordo EQ in quanto tale, essi erano al corrente del comportamento illecito che questo disciplinava.

156    Pertanto, si deve concludere che il contributo della ricorrente all’infrazione è paragonabile a quello delle imprese europee.

157    Inoltre, non può essere accolto neppure l’argomento della ricorrente relativo al fatto che la ABB avrebbe aggravato l’infrazione ammettendo che in quest’ultima erano coinvolti anche produttori giapponesi. Infatti, è certamente vero che più partecipanti sono coinvolti in un’infrazione, maggiore è la sua gravità. Tuttavia, tale circostanza non consente di trarre conclusioni valide quanto al contributo relativo della partecipazione di diversi gruppi degli stessi partecipanti all’infrazione in questione.

158    Infine, per quanto riguarda il confronto del livello di gravità dei vari comportamenti anticoncorrenziali considerati, da una parte, la ricorrente tende a scindere artificialmente le diverse componenti dell’infrazione unica constatata nella decisione del 2007.

159    D’altra parte, l’argomento della ricorrente è basato sulla premessa di fatto secondo la quale essa non era un concorrente credibile nel SEE. Orbene, come emerge da quanto esposto infra ai punti da 161 a 182, tale premessa non è stata sufficientemente dimostrata dalla ricorrente, il che implica che non può essere presa in considerazione nell’ambito del presente motivo.

160    Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, il terzo motivo deve essere respinto.

 Sul quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in errore astenendosi dal tener conto di elementi di prova tecnici ed economici nella determinazione dell’incidenza del comportamento della ricorrente e nel calcolo dell’importo della sua ammenda

161    Con il quarto motivo, la ricorrente sostiene che la Commissione è incorsa in errore astenendosi dal tener conto di elementi di prova tecnici ed economici nel determinare l’incidenza del suo comportamento e nel calcolare l’importo della sua ammenda. La ricorrente precisa che, dopo aver ricevuto la comunicazione degli addebiti del 2006, ha conferito a esperti indipendenti l’incarico di redigere una relazione tecnica e una relazione economica che dimostrassero, al di là di ogni ragionevole dubbio, che un fornitore non europeo non avrebbe avuto alcuna possibilità, fatta eccezione per vendite limitate e specifiche, di penetrare nel mercato europeo delle GIS tra il 1988 e il 2004 a causa di ostacoli economici e tecnici (in prosieguo: le «relazioni esterne»).

162    Orbene, la Commissione non avrebbe preso in considerazione le relazioni esterne nell’analisi delle ripercussioni delle asserite infrazioni sul mercato europeo e non avrebbe fornito argomenti precisi per confutarle. Infatti, essa si sarebbe limitata a qualificarle come studi generali redatti in termini generici, nonostante il fatto che esse fornivano una spiegazione plausibile della mancanza di vendite della ricorrente in Europa, anch’essa rilevante ai fini della responsabilità di un’impresa ai sensi dell’articolo 101 TFUE.

163    Pertanto, secondo la ricorrente, la Commissione è incorsa in errore partendo dall’ipotesi che la ricorrente avrebbe potuto vendere GIS in Europa, nonostante le conclusioni univoche delle relazioni esterne secondo le quali essa non poteva vendere le medesime GIS direttamente ai clienti europei per gran parte della durata dell’infrazione. Per tale motivo, la Commissione avrebbe violato l’obbligo di esaminare l’effetto economico di un eventuale comportamento anticoncorrenziale nella fissazione dell’importo di un’ammenda, infliggendo in tal modo un’ammenda sproporzionata alla ricorrente.

164    La Commissione contesta la fondatezza degli argomenti formulati dalla ricorrente e, in particolare, la pertinenza e la forza probatoria delle relazioni esterne.

165    Al riguardo, dal punto 1 A degli orientamenti per il calcolo delle ammende emerge che, nella determinazione dell’importo dell’ammenda, si deve valutare in che misura gli autori dell’infrazione abbiano l’effettiva capacità economica di arrecare un danno consistente agli altri operatori, in particolare ai consumatori.

166    L’argomentazione della ricorrente equivale, in via di principio, ad affermare che la sua partecipazione all’infrazione non poteva arrecare pregiudizio alla concorrenza nel SEE, contrariamente a quanto ha ritenuto la Commissione ai punti da 314 a 318 della decisione del 2007, che possono essere presi in considerazione nella fattispecie, in quanto la sentenza Mitsubishi Electric/Commissione, punto 8 supra (EU:T:2011:345) non ha prodotto effetti sugli stessi.

167    In primo luogo, al riguardo, come ha constatato la Commissione al punto 317 della decisione del 2007, l’esistenza dell’intesa comune, in particolare del meccanismo di notifica e di imputazione, implica che i produttori giapponesi erano percepiti come concorrenti potenziali credibili dai produttori europei, nonostante talune barriere oggettive all’ingresso, la cui esistenza non è peraltro contestata dalla Commissione. Se non fosse stato così, l’intesa comune non sarebbe stata conclusa e rispettata dai produttori europei, per i quali essa avrebbe comportato la perdita di una parte dei progetti di GIS al di fuori del SEE. Poiché i produttori europei si trovavano in una posizione particolarmente favorevole per valutare la situazione del SEE, data la loro posizione privilegiata in Europa, la loro accettazione dell’intesa comune costituisce un argomento che mette seriamente in discussione la plausibilità della tesi sostenuta dalla ricorrente (v., per analogia, sentenza del 12 luglio 2011, Hitachi e a./Commissione, T‑112/07, Racc., EU:T:2011:342, punto 319).

168    In secondo luogo, va rilevato che le relazioni esterne presentate dalla ricorrente sono state elaborate per le esigenze specifiche della sua difesa nel procedimento sfociato nell’adozione della decisione del 2007. Come sostenuto dalla Commissione al punto 318 della decisione del 2007, tali relazioni sono redatte in termini generali e non menzionano il fatto che la possibilità o l’opportunità commerciale di penetrare nel mercato del SEE sia stata discussa dalla ricorrente.

169    Inoltre, per quanto riguarda la relazione economica, va osservato che taluni argomenti addotti sono fondati sulle differenze esistenti tra i mercati nazionali in Europa, oppure sulla preferenza accordata al fornitore delle apparecchiature già installate. Orbene, almeno per quanto attiene ai paesi diversi dai paesi d’origine, le differenze tra i mercati nazionali avrebbero inciso anche sui produttori europei, il che implica che i produttori giapponesi non erano svantaggiati a priori su tale punto. Inoltre, un preesistente rapporto soddisfacente con un fornitore tende a svantaggiare tutti gli altri fornitori, a prescindere dalla circostanza che siano europei o giapponesi (v., per analogia, sentenza Hitachi e a./Commissione, punto 167 supra, EU:T:2011:342, punto 323).

170    Peraltro, taluni argomenti esposti nella relazione economica non sono convincenti.

171    Pertanto, per quanto riguarda le barriere istituzionali, di cui al punto 3 di detta relazione, gli stessi estensori ammettono che la loro rilevanza è stata ridotta a partire dal 1996.

172    Quanto all’analisi dei costi relativi di produzione, contenuta nel punto 4.1 della relazione economica, gli estensori si basano, per quanto riguarda il costo della manodopera, su una «differenza media» per il periodo compreso tra il 1980 e il 2003. Tale approccio eccessivamente generale include nel calcolo dati relativi ad anni non pertinenti e, in modo più significativo, cela il fatto che la differenza fosse assai meno rilevante in taluni periodi, e in particolare tra il 1996 e il 2003, come risulta dalla figura 4 riportata alla pagina 15 della relazione economica. Inoltre, per quanto attiene al costo dell’acciaio, i dati contenuti nella tabella 4 riportata alla pagina 16 della relazione economica, secondo i quali il prezzo in Giappone era inferiore del 3% tra il 1997 e il 2004, contraddicono la constatazione degli estensori, contenuta nella stessa pagina, secondo la quale «il Giappone non ha un vantaggio o uno svantaggio per quanto riguarda all’acciaio». Pertanto, la differenza tra i costi relativi di produzione del 22%, indicata nella tabella 5 della relazione economica, non è affidabile, in particolare per quanto riguarda la seconda metà del periodo dell’infrazione.

173    Quanto alla relazione tecnica, il suo estensore ha lavorato, in passato, con la ricorrente su due progetti, il che porta a mettere in dubbio, in un certo qual modo, la sua indipendenza. Inoltre, l’esperto in questione sembra avere conoscenze dirette dettagliate unicamente in relazione al mercato del Regno Unito e le sue conclusioni riguardo ad altri paesi del SEE sono basate sulle informazioni fornite da altri soggetti attivi nel settore, come emerge dai punti 1, 20, 22 e 31 della relazione tecnica. Inoltre, alcune di queste conclusioni, contenute nei punti 4, 5, 31 e 32 della relazione tecnica, non riguardano il settore tecnico oppure sono formulate in modo poco categorico, o addirittura particolarmente cauto.

174    Nondimeno, la relazione tecnica fa riferimento a due difficoltà di carattere tecnico a priori pertinenti, ossia, da un lato, l’incompatibilità parziale della gamma di GIS della ricorrente con i parametri richiesti dai clienti europei, menzionata ai punti 29 e 30 della relazione tecnica, e, dall’altro, la necessità di eseguire test supplementari presso un laboratorio indipendente generalmente riconosciuto dai clienti europei, prevista al punto 28 della relazione tecnica. Tuttavia, lo stesso estensore della relazione tecnica, al punto 30 di quest’ultima, ammette che la ricorrente avrebbe potuto progettare prodotti per il mercato europeo. L’unica critica su tale punto riguarda il costo di siffatta operazione, una considerazione che esula, comunque, dal contesto di una relazione tecnica e, quindi, dall’ambito di competenza del suo estensore.

175    Inoltre, nella sentenza Hitachi e a./Commissione, punto 167 supra (EU:T:2011:342), il Tribunale ha già constatato, al riguardo, che un produttore giapponese intenzionato a penetrare nel mercato del SEE doveva adeguare il relativo prodotto alle norme vigenti, basate su standard definiti dalla commissione elettrotecnica internazionale, effettuare un certo numero di test di conformità e ottenere i certificati corrispondenti. Tuttavia, la ricorrente non contesta il fatto che i produttori giapponesi siano stati in grado di adempiere, in passato, tali formalità, quando hanno realizzato vendite sporadiche di GIS nel SEE, nonché vendite più numerose in altri territori nei quali venivano parimenti applicati gli standard definiti dalla commissione elettrotecnica internazionale (v., per analogia, sentenza Hitachi e a./Commissione, punto 167 supra, EU:T:2011:342, punto 321).

176    La relazione tecnica fa altresì riferimento a requisiti ed usi tecnici supplementari applicabili in alcuni paesi dell’Europa occidentale. Orbene, almeno per quanto riguarda i paesi diversi dai paesi d’origine, tali requisiti si applicavano a tutti i potenziali fornitori, europei o giapponesi (v., per analogia, sentenza Hitachi e a./Commissione, punto 167 supra, EU:T:2011:342, punto 322).

177    Lo stesso vale riguardo all’asserita preferenza per i produttori nazionali, menzionata ai punti 26 e 29 della relazione tecnica, poiché dalla decisione impugnata risulta che i paesi del SEE diversi dai paesi d’origine erano proprio quelli in cui non esistevano fornitori nazionali credibili. Tale ragionamento è applicabile a fortiori all’asserita preferenza per il fornitore di apparecchiature già installate, cui viene fatto riferimento ai punti 26, 28 e 31 della relazione tecnica, per le ragioni esposte supra al punto 169.

178    Peraltro, dalla relazione tecnica emerge che, nella maggior parte dei casi, le barriere all’ingresso ivi descritte sono progressivamente diminuite a partire dalla seconda metà degli anni ’90.

179    Per concludere l’esame delle due relazioni, occorre rilevare che la loro forza probatoria è rimessa anche in discussione dalla situazione reale del mercato. Infatti, come è stato ricordato supra al punto 175 e come emerge dal punto 316 della decisione del 2007, i produttori giapponesi, ivi compresa la ricorrente, sono stati in grado di realizzare, durante il periodo dell’infrazione, vendite sporadiche di GIS nel SEE, nonché vendite più frequenti nel resto dell’Europa e nella regione del Mediterraneo. Pertanto, i produttori giapponesi sono stati in grado, nel periodo pertinente, di superare barriere analoghe a quelle fatte valere dalla ricorrente nella fattispecie.

180    Inoltre, si deve osservare che l’esistenza prolungata dell’intesa comune e, pertanto, l’assenza dei produttori giapponesi dal mercato del SEE poteva rafforzare artificialmente talune barriere all’ingresso menzionate dalla ricorrente, in particolare quelle connesse all’accettazione dei fornitori giapponesi da parte dei clienti europei. Orbene, la ricorrente non può invocare le conseguenze del funzionamento dell’infrazione cui ha partecipato per pretendere una riduzione dell’ammenda ad essa inflitta per tale infrazione (v., per analogia, sentenza Hitachi e a./Commissione, punto 167 supra, EU:T:2011:342, punto 327).

181    Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, si deve concludere che la ricorrente non ha sufficientemente suffragato la sua affermazione secondo la quale la sua partecipazione all’infrazione non poteva arrecare pregiudizio alla concorrenza nel SEE. In tali circostanze, non si può contestare alla Commissione di non aver considerato detta affermazione nel calcolare l’importo dell’ammenda della ricorrente.

182    Pertanto, il quarto motivo deve essere respinto.

 Sul secondo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione, del principio della parità di trattamento e del principio di proporzionalità per quanto riguarda il calcolo del coefficiente di dissuasione

183    La ricorrente sostiene che la Commissione ha violato l’obbligo di motivazione, il principio della parità di trattamento e il principio di proporzionalità nel calcolo del coefficiente di dissuasione ad essa applicato.

184    La ricorrente rammenta al riguardo che le soglie considerate per ripartire i partecipanti all’intesa in categorie, ai fini della determinazione dei coefficienti di dissuasione, devono essere stabilite in modo coerente e obiettivo. Essa ritiene che non avrebbe dovuto essere collocata da sola nella terza categoria con un coefficiente di dissuasione 1,5, bensì nella stessa categoria della ABB, con un coefficiente 1,25.

185    Infatti, da una parte, la differenza tra il suo fatturato e quello della ABB sarebbe paragonabile alla differenza tra i fatturati della Siemens e della d’Hitachi, collocate entrambe nella prima categoria con un coefficiente di dissuasione 2,5.

186    D’altra parte, le differenze tra i fatturati delle imprese appartenenti alla prima e alla seconda categoria nonché delle imprese appartenenti alla seconda e alla terza categoria sarebbero assai più rilevanti della differenza tra i fatturati della ricorrente e della ABB.

187    In tale contesto, la Commissione non avrebbe giustificato il suo approccio in modo obiettivo, violando così i principi della parità di trattamento e di proporzionalità. Pertanto, la ricorrente ritiene che il Tribunale debba applicarle un fattore moltiplicatore, a fini dissuasivi, di 1,25, al pari della sentenza Tokai Carbon e a./Commissione, punto 66 supra (EU:T:2004:118).

188    La Commissione contesta la fondatezza degli argomenti formulati dalla ricorrente.

189    Al riguardo, dal punto 320 della sentenza Siemens/Commissione, punto 70 supra (EU:T:2011:68), emerge che i coefficienti di dissuasione determinati nella decisione del 2007, alla quale rinviano i punti 70 e 71 della decisione impugnata, sono proporzionati ai fatturati di tutte le imprese interessate, eccezion fatta per la Siemens, per la quale il rapporto è anzi decrescente in quanto le viene applicato lo stesso coefficiente della Hitachi, sebbene il suo fatturato mondiale del 2005 superasse quello della Hitachi di più di EUR 6 miliardi.

190    Sempre secondo il punto 320 della sentenza Siemens/Commissione, punto 70 supra (EU:T:2011:68), tale rapporto di proporzionalità soddisfa i requisiti enunciati al punto 338 della sentenza del 5 aprile 2006, Degussa/Commissione (T‑279/02, Racc., EU:T:2006:103), secondo il quale il raggruppamento delle imprese in categorie ai fini della determinazione del coefficiente di dissuasione, conformemente al principio della parità di trattamento, doveva essere oggettivamente giustificato.

191    Inoltre, al punto 322 della sentenza Siemens/Commissione, punto 70 supra (EU:T:2011:68), il Tribunale non ha tenuto conto, in quanto inoperante, della sentenza Tokai Carbon e a./Commissione, punto 66 supra (EU:T:2004:118), fatta valere nella fattispecie dalla ricorrente, in quanto quest’ultima era stata pronunciata in circostanze di fatto differenti.

192    In tali circostanze, si deve concludere che il coefficiente di dissuasione della ricorrente è stato determinato secondo un metodo obiettivamente giustificato, in particolare per quanto riguarda la scelta della Commissione di collocarla in una categoria distinta, anziché collocarla nella stessa categoria della ABB.

193    Pertanto, la censura relativa alla violazione dei principi della parità di trattamento e di proporzionalità deve essere respinta.

194    Orbene, poiché la ricorrente non è stata oggetto di un trattamento differenziato, la Commissione non era tenuta a fornire una particolare giustificazione quanto alla determinazione del suo coefficiente di dissuasione.

195    Del resto, come è già stato rilevato supra al punto 70, dai punti da 310 a 317 della sentenza Siemens/Commissione, punto 70 supra (EU:T:2011:68), emerge che, al punto 491 della decisione del 2007, la Commissione ha esposto a sufficienza di diritto gli elementi presi in considerazione per aumentare l’importo di partenza delle ammende a fini di dissuasione. Dato che tale constatazione è applicabile al coefficiente di dissuasione imposto alla ricorrente nella decisione impugnata, si deve concludere che quest’ultima è stata in grado di conoscere le ragioni di tale aumento quanto all’importo di partenza della propria ammenda e di far valere i suoi diritti e che il Tribunale è in grado di esercitare il proprio controllo.

196    Pertanto, in ogni caso, occorre respingere la censura relativa alla violazione dell’obbligo di motivazione nonché il secondo motivo nel suo insieme.

197    Dato che tutti i motivi dedotti a sostegno della domanda principale sono respinti, tale domanda deve essere interamente respinta.

 Sulla domanda presentata in subordine, diretta alla riduzione dell’importo dell’ammenda

198    Con la domanda presentata in subordine, la ricorrente chiede al Tribunale di modificare l’articolo 1 della decisione impugnata nel senso della soppressione o, altrimenti, della riduzione dell’importo dell’ammenda ad essa inflitta.

199    Al riguardo, occorre rilevare che la domanda presentata in subordine non è sostenuta da motivi o argomenti diversi da quelli dedotti a sostegno della domanda principale. Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni e in mancanza di altri elementi, nella fattispecie, tali da comportare la soppressione o, altrimenti, la riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente, non si deve procedere, nell’esercizio della competenza estesa al merito del Tribunale, all’accoglimento della domanda presentata in subordine.

200    Pertanto, il ricorso deve essere interamente respinto.

 Sulle spese

201    Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La Mitsubishi Electric Corp. è condannata alle spese.

Kanninen

Pelikánová

Buttigieg

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 19 gennaio 2016.

Firme

Indice


Fatti

Procedimento e conclusioni delle parti

In diritto

Sulla domanda in via principale, diretta all’annullamento della decisione impugnata

Sul primo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione, del principio di buona amministrazione e dei diritti della difesa della ricorrente

– Sulle censure relative alla violazione dei diritti della difesa della ricorrente

– Sulle censure riguardanti la motivazione della decisione impugnata

Sul settimo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione e dei diritti della difesa della ricorrente per quanto riguarda la fissazione delle percentuali dell’importo di partenza della TM T&D da ripartire tra la ricorrente e la Toshiba

Sul nono motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione e dei diritti della difesa della ricorrente per quanto riguarda il metodo di attribuzione di un importo di partenza alla ricorrente per il periodo precedente alla costituzione della TM T&D

Sull’ottavo motivo, vertente sulla violazione del principio della parità di trattamento e del principio di proporzionalità per quanto riguarda il metodo di attribuzione di un importo di partenza alla ricorrente per il periodo precedente alla costituzione della TM T&D

Sul sesto motivo, vertente sulla violazione del principio della parità di trattamento e del principio di proporzionalità nella fissazione delle percentuali dell’importo di partenza della TM T&D da ripartire tra la ricorrente e la Toshiba

Sul terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità per la parte in cui la Commissione ha calcolato l’importo dell’ammenda della ricorrente allo stesso modo dell’importo delle ammende dei produttori europei

Sul quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in errore astenendosi dal tener conto di elementi di prova tecnici ed economici nella determinazione dell’incidenza del comportamento della ricorrente e nel calcolo dell’importo della sua ammenda

Sul secondo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione, del principio della parità di trattamento e del principio di proporzionalità per quanto riguarda il calcolo del coefficiente di dissuasione

Sulla domanda presentata in subordine, diretta alla riduzione dell’importo dell’ammenda

Sulle spese


* Lingua processuale: l’inglese.