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Ricorso proposto il 16 settembre 2008 - Nexus Europe (Irlanda) / Commissione

(Causa T-424/08)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Nexus Europe (Ireland) Ltd (Dublino, Irlanda) (rappresentante: M. Noonan, barrister)

Convenuta: Commissione delle comunità europee

Conclusioni della ricorrente

condannare la Commissione a versare un risarcimento danni per un ammontare di 95 418,99 €;

condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Il 31 ottobre 2001 la ricorrente e la Commissione hanno concluso un contratto di "condivisione dei costi e sviluppo della ricerca", come previsto dall'allegato IV ("Modalità della partecipazione finanziaria della Comunità") alla decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 22 dicembre 1998, 182/1999/CE, relativa al quinto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1998-2002) 1, con il quale la ricorrente, consorziata con altre parti contraenti, si è impegnata a mettere in atto il progetto MUTEIS IST-2000-30117, il cui scopo era spiegare e comprendere la diversità funzionale e spaziale dell'economia digitale europea da un punto di vista macro e locale/urbano. La ricorrente ha proposto alla Commissione di partecipare al progetto sulla base del modello dei "costi aggiuntivi" per il rimborso dei costi ammissibili del progetto. In seguito ad uno scambio di corrispondenza tra le parti, la Commissione ha informato la ricorrente che doveva provvisoriamente negare il rimborso delle spese generali e relative al personale presentate da quest'ultima e ha suggerito alla ricorrente di riconsiderare la propria partecipazione in base al modello della partecipazione totale nei costi ammissibili o della piena partecipazione con l'opzione di una somma forfettaria relativa alle spese generali. Il 30 aprile 2004 la ricorrente ha firmato un contratto modificato in base a questi termini.

In base al proprio ricorso per risarcimento danni, la ricorrente denuncia che la Commissione ha agito in assenza o di potere o abusando dei propri poteri proponendo di modificare il contratto e d'invocare l'art. 3, n. 2, dell'allegato II del contratto. La ricorrente afferma che, mentre la Commissione avrebbe potuto rifiutare di accettare il modello di costi propostole dalla ricorrente al momento della firma del contratto, nessuna disposizione del contratto autorizzava la Commissione a modificare il modello dei costi nel corso del progetto. Inoltre, la ricorrente afferma che, in mancanza di prove ragionevoli per sospettare una frode o un'irregolarità finanziaria da parte della ricorrente, la Commissione non era legittimata ad invocare l'art. 3, n. 2, dell'allegato II del contratto per giustificare l'alterazione dei termini contrattuali.

Inoltre, la ricorrente fa valere che la Commissione non ha adempiuto ai propri obblighi contrattuali, violando così l'art. 1134, primo paragrafo, del codice civile belga, ai sensi del quale gli accordi conclusi legalmente hanno forza di legge tra coloro che li hanno conclusi. Secondo la ricorrente, il modello di costi concordato dalle parti al momento della firma del contratto dovrebbe prevalere per tutta la durata dello stesso e, dunque, la Commissione ha infranto il contratto richiedendo alla ricorrente di modificare il modello dei costi concordato tra le parti.

Inoltre, la ricorrente sostiene che la Commissione ha violato il principio di legittimo affidamento e di buona amministrazione.

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1 - GU 1999 L 26, pag. 1.