Language of document : ECLI:EU:T:2012:646





Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 5 dicembre 2012 – Qualitest/Consiglio

(causa T‑421/11)

«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Iran al fine di impedire la proliferazione nucleare – Congelamento dei capitali – Ricorso di annullamento – Obbligo di motivazione – Errore manifesto di valutazione»

1.                     Procedura – Atto che abroga e sostituisce in corso di giudizio l’atto impugnato – Richiesta di adeguamento delle conclusioni d’annullamento – Obbligo per il ricorrente di proporre la suddetta richiesta entro il termine di due mesi previsto dall’articolo 263, sesto comma, TFUE – Eccezioni – Presupposti (Art. 263, sesto comma, TFUE) (v. punti 22-27)

2.                     Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Requisiti minimi – Violazione – Annullamento parziale dell’atto impugnato (Art. 296, secondo comma, TFUE; decisione del Consiglio 2010/413, art. 24, § 3; regolamenti del Consiglio n. 961/2010, art. 36, § 3, e n. 267/2012, art. 46, § 3) (v. punti 32-34)

3.                     Unione europea – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono –Ricorso di annullamento proposto da un’entità nei confronti della quale è stata adottata una decisione di congelamento dei capitali – Ripartizione dell’onere della prova – Sindacato giurisdizionale (Regolamenti del Consiglio n. 961/2010 e n. 267/2012) (v. punto 55)

4.                     Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Effetti – Annullamento parziale di due regolamenti e di una decisione concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran – Efficacia dell’annullamento dei regolamenti decorrente dalla scadenza del termine per l’impugnazione o dal rigetto della stessa – Applicazione di tale termine all’efficacia dell’annullamento della decisione (Artt. 264, secondo comma, TFUE e 280 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, artt. 56, primo comma, e 60, secondo comma; regolamenti del Consiglio n. 503/2011 e n. 267/2012; decisione del Consiglio 2011/299) (v. punti 68, 69)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione 2011/299/PESC del Consiglio, del 23 maggio 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 136, pag. 65); del regolamento di esecuzione (UE) n. 503/2011 del Consiglio, del 23 maggio 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 136, pag. 26), e del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1).

Dispositivo

1)

Sono annullati, nei limiti in cui riguardano la Qualitest FZE:

–        la decisione 2011/299/PESC del Consiglio, del 23 maggio 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran;

–        il regolamento di esecuzione (UE) n. 503/2011 del Consiglio, del 23 maggio 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran;

–        il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010.

2)

Gli effetti della decisione 2011/299 sono mantenuti nei confronti della Qualitest fino alla data in cui prenderà effetto l’annullamento del regolamento di esecuzione n. 503/2011 e del regolamento n. 267/2012.

3)

Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalla Qualitest.

4)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese.