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Ricorso proposto il 4 maggio 2011 - L'Oréal / UAMI - United Global Media Group (MyBeauty)

(Causa T-240/11)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: L'Oréal (Parigi, Francia) (rappresentanti: avv.ti A. von Mühlendahl e S. Abel)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: United Global Media Group, Inc. (El Segundo, U.S.A.)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 3 febbraio 2011 nel procedimento R 898/2010-1;

condannare il convenuto alle spese, incluse quelle sopportate dalla ricorrente nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso; o

in subordine, condannare la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, qualora intervenga nel procedimento dinanzi al Tribunale, alle spese, incluse quelle sopportate dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo "MyBeauty TV" per prodotti delle classi 3, 35 e 41 - domanda n. 6406755.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata ha fondato la sua opposizione sull'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94, sul marchio comunitario (RMC), asserendo di essere proprietaria di diversi marchi precedenti non registrati simili al marchio della ricorrente.

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto dell'opposizione. Quanto alle spese, la divisione d'opposizione ha rilevato che l'opponente, in quanto parte soccombente, dovrebbe di regola sopportare le spese per la rappresentanza della ricorrente, ma, non avendo quest'ultima nominato un rappresentante ai sensi dell'art. 93 RMC, essa non ha sopportato tali spese.

Decisione della commissione di ricorso: il ricorso è stato respinto e la ricorrente condannata alle spese sopportate dall'opponente.

Motivi dedotti: la ricorrente deduce che la decisione impugnata deve essere annullata, poiché viola l'art. 85, n. 1, del regolamento del Consiglio n. 207/2009. Ai sensi di tale disposizione, la parte soccombente in una procedura di opposizione sopporta le spese dell'altra parte indispensabili ai fini delle procedure. L'art. 85, n. 1, RMC non limita tale obbligo alle spese sopportate per dare mandato ad un rappresentante professionale ai sensi dell'art. 93, n. 1, RMC. Nemmeno la regola 94 del REMC contiene una disposizione per cui si possono ottenere solo le spese per la rappresentanza professionale. Piuttosto, la regola 94 del regolamento n. 2868/95, recante modalità di esecuzione del regolamento sul marchio comunitario (REMC) semplicemente pone un "limite" alle spese ottenibili nel caso in cui un rappresentante professionale stesse agendo per conto della parte vittoriosa. Interpretando la regola 94 del REMC nel senso che precluderebbe l'ottenimento delle spese in un caso come quello di specie, essa sarebbe in evidente contrasto con l'art. 85, n. 1, RMC e pertanto nulla o inapplicabile.

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