Language of document :

Ricorso proposto il 29 luglio 2011 - Nutrichem Diät + Pharma / UAMI - Gervais Danone (Active)

(Causa T-414/11)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Nutrichem Diät + Pharma GmbH (Roth, Germania) (rappresentanti: avv.ti D. Jochim e R. Egerer)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Compagnie Gervais Danone (Levallois Perret, Francia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 4 maggio 2011, procedimento R 683/2010-1;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo contenente l'elemento denominativo "Active" per prodotti delle classi 5, 29 e 32 - registrazione n. 3 423 316.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la Compagnie Gervais Danone.

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: il marchio denominativo nazionale "ACTIVIA" per prodotti delle classi 5, 29, 30 e 32.

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione i) dell'art. 76 del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con la regola 50, n. 1, e con la regola 19, nn. 1 e 3, del regolamento n. 2868/95, poiché la commissione di ricorso avrebbe ingiustamente ritenuto esistente un carattere distintivo medio del marchio anteriore, ii) violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009, dato che non sussisterebbe alcun rischio di confusione tra i marchi controversi e iii) violazione dell'art. 76 del regolamento n. 207/2009, in quanto le decisioni parallele dell'Ufficio Tedesco Marchi e Brevetti nonché di altre autorità nazionali, citate dalla ricorrente, non sarebbero state prese in considerazione in fase di adozione della decisione del convenuto.

____________