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Ricorso presentato il 12 gennaio 2007 - Cemex UK Cement/Commissione

(Causa T-13/07)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Cemex UK Cement Ltd (Thorpe, Regno Unito) (Rappresentanti: D. Wyatt QC, S. Taylor, Solicitor, S. Tromans e C. Thomann, lawyers)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

annullare la decisione della Commissione 29 novembre 2006, relativa al piano nazionale di assegnazione per l'assegnazione di quote di emissione dei gas a effetto serra notificato dal Regno Unito in conformità della direttiva 2003/87/CE1, nella parte in cui

la decisione ha omesso di respingere/ha approvato un'assegnazione di quote al ricorrente in relazione al suo impianto di Rugby che era inadeguata e illegittima nella misura di 343.838 tonnellate;

la decisione ha omesso di respingere/ha approvato un'assegnazione ai produttori di cemento in concorrenza con il ricorrente che era eccessiva e illegittima nella misura di 343.838 tonnellate tenuto conto della sotto-assegnazione concessa alla ricorrente;

la decisione ha omesso di respingere/ha approvato la metodologia di assegnazione sancita all'art. 3, nn. 7 e 8, del piano nazionale di assegnazione del Regno Unito, e agli artt. 28 e 30 dell'allegato C al piano nazionale di assegnazione del Regno Unito in quanto la detta metodologia considera la fabbrica di cemento come all'inizio delle attività in un anno in cui l'impianto era in prova e considera tale anno come primo anno operativo dell'impianto, calcolando le quote di emissione sulla base delle emissioni medie per il periodo di base 2000-2003, escludendo le emissioni più basse dell'anno, indipendentemente dall'effettiva durata del periodo di prova dell'impianto in questione;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La domanda in esame si fonda sull'art. 230 CE per ottenere l'annullamento, nella parte rilevante, della decisione della Commissione 29 novembre 2006 relativa al piano nazionale di assegnazione per l'assegnazione di quote di emissione dei gas a effetto serra notificato dal Regno Unito in conformità della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/87/CE.

I motivi di annullamento dedotti dal ricorrente si fondano principalmente sul fatto che la Commissione avrebbe omesso di respingere/avrebbe approvato una sotto-assegnazione di quote all'impianto di Rugby della ricorrente, che, secondo il ricorrente:

discrimina illegittimamente tale impianto non prendendo sufficientemente in considerazione il periodo di prova dell'impianto e basando l'assegnazione all'impianto su un periodo di emissioni che le autorità del Regno Unito sapevano non essere rappresentativo;

restringe il diritto di stabilimento della società madre del ricorrente, Cemex Espana, in quanto ostacola e rende meno attraente l'esercizio da parte di questa di una libertà fondamentale, e non può essere giustificata da ragioni imperative di interesse generale; e

data la conseguente sovra-assegnazione ai concorrenti della ricorrente, si traduce in aiuto di Stato contrario agli artt. 87 CE e 88 CE.

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1 - Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, 25.10.2003, pag. 32)