Language of document :

Ricorso presentato il 15 gennaio 2007 - Repubblica federale di Germania / Commissione

(Causa T-15/07)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Repubblica federale di Germania (Rappresentanti: M. Lumma, C. Schulze-Bahr, assistiti dall'avv. C. von Donat)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della Commissione 3 novembre 2006, C(2006) 5164 def., relativa alla riduzione della partecipazione finanziaria del FESR al Programma operativo della Renania Settentrionale Vestfalia nell'ambito dell'iniziativa comunitaria RECHAR II (FESR n. 94.02.10.041/ARINCO n. 94. DE.16.056) assegnata con decisione della Commissione 27 luglio 1995, n. K (95) 1739;

condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Con la decisione impugnata, la Commissione ha ridotto la partecipazione del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) al programma operativo della Renania Settentrionale Vestfalia nell'ambito dell'iniziativa comunitaria RECHAR II.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce una violazione, da parte della decisione impugnata, della decisione di concessione del contributo della Commissione 27 luglio 1995, n. K(95) 1739.

Essa lamenta inoltre una violazione dell'art. 24, n. 2, del regolamento n. 4253/88 1, dal momento che non sarebbero soddisfatte le condizioni per una riduzione. Afferma a tale riguardo, in particolare, che le modifiche del piano di finanziamento indicativo non rappresentano un sostanziale cambiamento del programma.

Anche se ci dovesse essere un sostanziale cambiamento del programma, la ricorrente afferma che esiste un consenso preventivo della Commissione ad una applicazione flessibile del piano di finanziamento indicativo, accordato attraverso i suoi "Orientamenti sulla chiusura finanziaria degli interventi operativi (1994-1999) dei fondi strutturali" (SEC (1999) 1316).

Supponendo che le condizioni per una riduzione siano soddisfatte, la ricorrente lamenta che la convenuta non ha fatto uso della discrezionalità di cui dispone rispetto al programma concreto. Secondo la ricorrente, la Commissione avrebbe dovuto valutare se una riduzione della partecipazione del FESR risultasse proporzionata.

____________

1 - Regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1988, n. 4253 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (GU L 374 del 31.12.1988, pag. 1).