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Cause riunite T‑349/06, T‑371/06, T‑14/07, T‑15/07 e T‑332/07

Repubblica federale di Germania

contro

Commissione delle Comunità europee

«FESR — Riduzione del contributo finanziario — Modifiche di piani finanziari senza l’approvazione della Commissione — Nozione di modifica importante — Art. 24 del regolamento (CEE) n. 4253/88 — Ricorso di annullamento»

Massime della sentenza

1.      Coesione economica e sociale — Interventi strutturali — Finanziamento comunitario — Concessione di un contributo finanziario

(Regolamento del Consiglio n. 4253/88, come modificato dal regolamento n. 2082/93, artt. 24 e 25, n. 5)

2.      Diritto comunitario — Interpretazione — Testi plurilingue

3.      Coesione economica e sociale — Interventi strutturali — Finanziamento comunitario — Versamento di un contributo finanziario

(Regolamento del Consiglio n. 4253/88, come modificato dal regolamento n. 2082/93, art. 24)

1.      Ogni contributo finanziario concesso dai Fondi strutturali deve essere attuato conformemente alla decisione che lo ha approvato e, segnatamente, alla tabella finanziaria allegata a detta decisione dal momento che quest’ultima costituisce uno strumento di programmazione in cui è riflessa la posizione stabilita di comune accordo dalla Commissione e dalle autorità nazionali. Le modifiche di un piano finanziario approvato dalla Commissione realizzate senza il consenso di quest’ultima comportano, in via di principio, la riduzione del contributo finanziario concesso al programma in causa, e ciò a prescindere dalla loro importanza qualitativa o quantitativa.

In tale contesto, gli orientamenti della Commissione sulla chiusura finanziaria degli interventi operativi (1994‑1999) dei Fondi strutturali, che consentono trasferimenti di fondi tra le differenti misure di un programma per il quale è stato concesso un contributo finanziario, purché non ne risulti incrementato l’importo globale del sottoprogramma quale fissato nel piano finanziario in vigore, vanno intesi come diretti ad agevolare la chiusura dei programmi nel senso che la Commissione, in base al margine di discrezionalità accordatole dall’art. 24 del regolamento n. 4253/88, recante disposizioni di applicazione del regolamento n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall’altro, come modificato dal regolamento n. 2082/93, per decidere se si debba o meno ridurre o sospendere un contributo finanziario comunitario, accetterebbe una certa flessibilità e che, di conseguenza, dalle modifiche che soddisfano i requisiti previsti non discenderebbero riduzioni nemmeno se tali modifiche non le fossero state sottoposte al fine di essere approvate. Da quanto precede risulta che il punto 6.2 degli orientamenti, che stabilisce tale clausola di flessibilità, deve essere interpretato restrittivamente. Il regolamento n. 4253/88 prevede infatti, all’art. 25, n. 5, una procedura formale relativa alla modifica dei piani finanziari, obbligatoria sia per gli Stati membri sia per la Commissione, cosicché il numero di casi in cui gli Stati membri potrebbero essere dispensati dal seguire tale procedura senza rischiare una riduzione del contributo finanziario dovrebbe essere il più possibile contenuto.

(v. punti 60, 64, 72)

2.      Nell’ambito di un’interpretazione letterale di una norma di diritto comunitario, va tenuto conto della circostanza che, dal momento che i testi di diritto comunitario sono redatti in varie lingue e che le diverse versioni linguistiche sono ugualmente vincolanti, l’interpretazione di una tale norma comporta il raffronto delle sue versioni linguistiche. Difatti, la necessità di un’interpretazione uniforme delle disposizioni comunitarie esclude che il testo di una delle loro versioni sia preso in considerazione isolatamente, mentre impone di interpretarlo e applicarlo alla luce delle versioni redatte nelle altre lingue ufficiali, anche se ciò comporta che la disposizione interessata sia interpretata e debba essere applicata in modo non corrispondente al senso proprio e consueto delle parole ivi contenute in una o più delle versioni linguistiche, contrariamente a quanto richiesto dalla certezza del diritto.

(v. punto 67)

3.      Nell’ambito del sistema di sovvenzioni elaborato dalla normativa comunitaria non è sufficiente dimostrare che un progetto è stato realizzato per poter pretendere il versamento di un contributo finanziario. Tale sistema, infatti, si basa segnatamente sull’adempimento da parte del beneficiario di una serie di obblighi cui è subordinato il ricevimento del contributo finanziario previsto. Se il beneficiario non adempie in tutto o in parte detti obblighi, come ad esempio quello relativo al rispetto del quadro normativo e finanziario, l’art. 24 del regolamento n. 4253/88, recante disposizioni di applicazione del regolamento n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall’altro, come modificato dal regolamento n. 2082/93, autorizza la Commissione a rivedere la portata degli obblighi derivanti dalla decisione di concessione del contributo finanziario. La violazione degli obblighi la cui osservanza sia di fondamentale importanza per il buon funzionamento di un sistema comunitario può essere sanzionata con la perdita di un diritto conferito dalla normativa comunitaria senza che ciò comporti una violazione del principio di proporzionalità.

(v. punto 77)