Ordinanza del vicepresidente della Corte del 5 giugno 2023 –
Euranimi / Commissione
(causa C‑140/23 P(I))
«Impugnazione – Intervento – Politica commerciale – Dumping – Importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dell’India e dell’Indonesia – Associazione rappresentativa di categoria»
1. Impugnazione – Ricevibilità – Decisioni impugnabili – Decisione del Tribunale che respinge un’istanza d’intervento – Impugnazione proposta contro tale decisione ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia in luogo dell’articolo 57 di detto Statuto – Rettifica dell’errore materiale – Ricevibilità
(Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 57, comma 1)
(v. punti 14-24)
2. Procedimento giurisdizionale – Intervento – Interessati – Associazione rappresentativa avente per scopo la tutela dei suoi membri – Ricevibilità nell’ambito di cause che sollevano questioni di principio che possono arrecare pregiudizio a detti membri – Associazione che deve rappresentare una parte significativa delle imprese del settore in questione – Onere della prova a carico del richiedente l’intervento
(Statuto della Corte di giustizia, art. 40, comma 2)
(v. punti 35-38)
3. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento – Necessità che lo snaturamento risulti manifestamente dai documenti del fascicolo
(Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1)
(v. punti 41-44)
Dispositivo
1) | | L’impugnazione è respinta. |
2) | | La European Association of Non-Integrated Metal Importers & Distributors (Euranimi) è condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese relative al procedimento di impugnazione, di quelle sostenute dalla Commissione europea. |