Language of document : ECLI:EU:C:2023:446


 


 



Ordinanza del vicepresidente della Corte del 5 giugno 2023 –
Euranimi / Commissione

(causa C140/23 P(I))

«Impugnazione – Intervento – Politica commerciale – Dumping – Importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dell’India e dell’Indonesia – Associazione rappresentativa di categoria»

1.      Impugnazione – Ricevibilità – Decisioni impugnabili – Decisione del Tribunale che respinge un’istanza d’intervento – Impugnazione proposta contro tale decisione ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia in luogo dell’articolo 57 di detto Statuto – Rettifica dell’errore materiale – Ricevibilità

(Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 57, comma 1)

(v. punti 14-24)

2.      Procedimento giurisdizionale – Intervento – Interessati – Associazione rappresentativa avente per scopo la tutela dei suoi membri – Ricevibilità nell’ambito di cause che sollevano questioni di principio che possono arrecare pregiudizio a detti membri – Associazione che deve rappresentare una parte significativa delle imprese del settore in questione – Onere della prova a carico del richiedente l’intervento

(Statuto della Corte di giustizia, art. 40, comma 2)

(v. punti 35-38)

3.      Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento – Necessità che lo snaturamento risulti manifestamente dai documenti del fascicolo

(Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1)

(v. punti 41-44)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La European Association of Non-Integrated Metal Importers & Distributors (Euranimi) è condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese relative al procedimento di impugnazione, di quelle sostenute dalla Commissione europea.