SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata)
16 luglio 1998 (1)
«Interpreti di conferenza free-lance Legittimità del loro assoggettamento
all'imposta comunitaria»
Nelle cause riunite T-202/96 e T-204/96,
Andrea von Löwis e Marta Alvarez-Cotera, interpreti di conferenza, residenti in
Ginevra (Svizzera), con l'avv. Gérard van der Wal, patrocinante dinanzi allo Hoge
Raad der Nederlanden e del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo
nello studio legale Aloyse May, 31, Grand-rue,
la seconda ricorrente sostenuta da
Repubblica federale di Germania, rappresentata dal signor Ernst Röder,
Ministerialrat presso il ministero federale dell'Economia, Bonn (Germania) , in
qualità di agente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Peter Oliver,
membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in
Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio
giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
avente ad oggetto il ricorso diretto alla restituzione dell'imposta comunitaria
detratta dalla retribuzione delle ricorrenti dal 1° gennaio 1989,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE
(Terza Sezione ampliata),
composto dalla signora V. Tiili, presidente, e dai signori C.P. Briët, K. Lenaerts, A.
Potocki e J.D. Cooke, giudici,
cancelliere: A. Mair, amministratore,
vista la fase scritta ed a seguito della trattazione orale del 5 maggio 1998,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Sfondo giuridico delle controversie
- 1.
- Ai sensi dell'art. 13 del Protocollo 8 aprile 1965 sui privilegi e sulle immunità delle
Comunità (in prosieguo: il «protocollo»):
«Alle condizioni e secondo le procedure stabilite dal Consiglio, che delibera su
proposta della Commissione, i funzionari e gli altri agenti della Comunità saranno
soggetti, a profitto di queste ultime, ad un'imposta sugli stipendi, salari ed
emolumenti dalle stesse versati.
Essi sono esenti da imposte nazionali sugli stipendi, salari ed emolumenti versati
dalle Comunità».
- 2.
- Dal 1970 la Commissione stipula con l'Association internationale des interprètes
de conférence (in prosieguo: l'«AIIC») delle convenzioni-quadro quinquennali (in
prosieguo: le «convenzioni-quadro») che stabiliscono le condizioni di lavoro e il
trattamento economico degli interpreti di conferenza free-lance chiamati a prestare
servizio per le istituzioni comunitarie.
- 3.
- In forza dell'art. 1, primo comma, delle convenzioni-quadro, queste «si applicano,
indipendentemente dalla sede di lavoro, agli interpreti di conferenza free-lance
ingaggiati dalla Commissione alle condizioni stipulate nella normativa sugli
interpreti di conferenza applicabile dall'istituzione presso la quale essi forniscono
le loro prestazioni».
- 4.
- Nel preambolo della convenzione-quadro stipulata il 9 dicembre 1988 (in
prosieguo: la «convenzione-quadro del 1988») le parti contraenti hanno osservato
che il Parlamento europeo, a seguito dell'applicazione dell'art. 78 del Regime
applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (in prosieguo: il «RAA»)
assoggettava all'imposta comunitaria gli interpreti free-lance ingaggiati per suo
conto. I firmatari della convenzione-quadro del 1988 hanno quindi ritenuto
auspicabile «con riferimento alle sole disposizioni fiscali che derivano
dall'applicazione dell'art. 78 del RAA, garantire la parità di trattamento in materia
tributaria tra tutti gli interpreti free-lance».
- 5.
- Pertanto, l'art. 8 della convenzione-quadro del 1988, entrata in vigore il 1° gennaio
1989, stabilisce che:
«Gli interpreti free-lance ingaggiati dalla Commissione per conto di tutte le
istituzioni comunitarie sono soggetti all'imposta istituita, a vantaggio delle
Comunità, dall'art. 13 del protocollo.
Il comma precedente non si applica a coloro che non sono cittadini di uno degli
Stati membri della Comunità, salvo deroga concessa dall'istituzione».
- 6.
- Per tener conto della particolare situazione degli interpreti free-lance residenti in
Stati terzi è stato inserito all'art. 8 della convenzione-quadro stipulata il 15
settembre 1994, per il periodo 1° gennaio 1994 - 31 dicembre 1998 (in prosieguo:
la «convenzione-quadro del 1994»), un terzo comma così redatto:
«In caso di soggezione ad imposta in un paese terzo della retribuzione corrisposta
dalla Commissione e in deroga al primo comma, l'importo dell'imposta comunitaria
detratta viene restituito all'interprete free-lance su presentazione dei documenti
giustificativi e nei limiti dell'importo corrispondente dell'imposta nazionale».
- 7.
- Per quanto riguarda la composizione delle controversie individuali, l'art. 23 di dette
convenzioni-quadro dispone che, se la controversia non ha potuto essere risolta
nell'ambito del procedimento precontenzioso definito all'art. 22, l'interprete free-lance può adire la Corte di giustizia, alla quale è conferita competenza nei contratti
di ingaggio, ai sensi degli artt. 42 del Trattato CECA, 181 del Trattato CE e 153
del Trattato CEEA.
- 8.
- L'art. 23, secondo comma, precisa che, salve restando le disposizioni della
convenzione-quadro e dei suoi allegati e quelle dei contratti di ingaggio individuali,
il diritto belga si applica ai rapporti contrattuali tra l'interprete free-lance e le
istituzioni.
- 9.
- In pratica gli interpreti di conferenza free-lance sono ingaggiati, di regola per pochi
giorni, con breve anticipo, telefonicamente o mediante fax. Il contratto viene poi
perfezionato in una conferma scritta firmata dalle due parti.
- 10.
- Detta conferma precisa che l'ingaggio è disciplinato dalla normativa relativa agli
interpreti di conferenza free-lance adottata dall'istituzione per la quale l'interessato
presta la sua opera, da un lato, e dalla convenzione-quadro vigente dall'altro. La
conferma fa pure richiamo alla clausola compromissoria contenuta nell'art. 23 di
detta convenzione-quadro.
I fatti all'origine della controversia
- 11.
- La signora von Löwis è tedesca e la signora Alvarez-Cotera spagnola e svizzera.
Entrambe risiedono in Svizzera rispettivamente dal 1964 e dal 1970. Svolgono
entrambe l'attività di interprete free-lance per le istituzioni della Comunità, la
signora von Löwis dal 1973, per 125-135 giorni l'anno, e la signora Alvarez-Cotera
dal marzo 1986 per 40-50 giorni l'anno.
- 12.
- Poiché la Commissione trattiene l'imposta comunitaria sulle retribuzioni degli
interpreti free-lance dal 1° gennaio 1989, le ricorrenti sono soggette potenzialmente
a un duplice prelievo su detta retribuzione, data la possibilità che questa sia
assoggettata all'imposta svizzera sul reddito.
- 13.
- In forza dell'art. 22 della convenzione-quadro del 1994, le signore Alvarez-Cotera
e von Löwis hanno chiesto alla Commissione il 23 aprile 1996 e l'8 luglio 1996
rispettivamente, la restituzione dell'imposta comunitaria da loro versata dal 1989.
- 14.
- Di fronte al diniego del direttore della direzione «Conferenze» del servizio comune
Interpretazione-conferenze, le ricorrenti hanno adito i direttori generali
competenti con identiche domande.
- 15.
- Anche dette domande sono state respinte, con decisioni del 25 settembre e del 21
ottobre 1996, in quanto le ricorrenti avevano prestato i loro servizi d'interprete
prima del 1994 con piena cognizione delle convenzioni-quadro stipulate con l'AIIC
e del fatto che l'art. 8, terzo comma, della convenzione-quadro del 1994 poteva
avere effetto solo per le prestazioni fornite a decorrere dal 1994. Per la restituzione
dell'imposta comunitaria in forza di quest'ultima disposizione la Commissione
chiedeva la produzione di un documento giustificativo dei versamenti effettuati
all'amministrazione tributaria elvetica.
Procedimento
- 16.
- Con atti depositati nella cancelleria del Tribunale il 9 dicembre 1996, le ricorrenti
hanno proposto i ricorsi in oggetto, diretti alla restituzione dell'imposta
comunitaria.
- 17.
- Il 22 maggio 1997 la Repubblica federale di Germania ha chiesto d'intervenire nella
causa T-204/96 a sostegno della ricorrente. La domanda è stata accolta con
ordinanza 11 luglio 1997.
- 18.
- Con ordinanza 18 novembre 1997, le cause T-202/96 e T-204/96 sono state riunite
ai fini della trattazione orale e della sentenza, ai sensi dell'art. 50 del regolamento
di procedura.
- 19.
- Le cause, inizialmente assegnate alla Terza Sezione, sono state rimesse alla Terza
Sezione ampliata con decisione del Tribunale 4 febbraio 1998, pronunciata
conformemente agli artt. 14 e 51 del regolamento di procedura.
- 20.
- Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione ampliata) ha deciso
di procedere alla trattazione orale. Nell'ambito delle misure di organizzazione del
procedimento, ha invitato la Commissione a fornire talune informazioni.
- 21.
- Le parti hanno presentato le loro difese orali ed hanno risposto ai quesiti orali del
Tribunale all'udienza del 5 maggio 1998.
Conclusioni delle parti
- 22.
- Le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:
accogliere i ricorsi;
annullare le decisioni del 25 settembre e del 21 ottobre 1996,
rispettivamente;
dichiarare illegittima l'applicazione dell'imposta comunitaria alle ricorrenti
e/o annullare l'art. 8 della convenzione-quadro;
disporre la restituzione dell'imposta comunitaria trattenuta dalla
Commissione e/o versata dalle ricorrenti dal 1° gennaio 1989 fino alla data
dell'emananda sentenza, maggiorata degli interessi dell'8% o degli interessi
legali;
condannare la Commissione alle spese.
- 23.
- La Commissione chiede che il Tribunale voglia:
respingere i ricorsi;
condannare le ricorrenti alle spese.
- 24.
- L'interveniente nella causa T-204/96 conclude che il Tribunale voglia accogliere la
domanda di restituzione dell'imposta comunitaria.
Sulla natura giuridica del rapporto di lavoro delle ricorrenti
- 25.
- E' pacifico e non contestato tra le parti che, in quanto interpreti straordinarie
ingaggiate mediante contratti di breve durata, rinnovati frequentemente di anno in
anno, le ricorrenti devono considerarsi non già dipendenti di ruolo o altri agenti
delle Comunità ai sensi del RAA (sentenze della Corte 11 luglio 1985, causa 43/84,
Maag/Commissione, Racc. pag. 2581, punto 23, e causa 111/84, Cantisani, Racc.
pag. 2671, punto 13), bensì come controparti contrattuali vincolate alla
Commissione mediante contratti di diritto privato, disciplinati dal diritto belga, ai
sensi dell'art. 23 delle convenzioni-quadro, per tutte le questioni non disciplinate
dai contratti individuali di ingaggio e dalle convenzioni-quadro.
- 26.
- Ne consegue che i ricorsi in oggetto hanno una base contrattuale.
Sulla ricevibilità
Sull'eccezione d'incompetenza del Tribunale
Argomenti delle parti
- 27.
- La Commissione sostiene che il Tribunale è incompetente a pronunciarsi sulle due
azioni, in quanto vertono su contratti stipulati anteriormente al 1° agosto 1993, che
avrebbero dovuto costituire oggetto di un'azione distinta dinanzi alla Corte di
giustizia. Infatti, la decisione del Consiglio 8 giugno 1993, 93/350/Euratom, CECA,
CEE, recante modifica della decisione 88/591/CECA, CEE, Euratom, che istituisce
il Tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU L 144, pag. 21, in
prosieguo: la «decisione del Consiglio»), all'art. 3, secondo comma, avrebbe
limitato l'attribuzione al Tribunale della competenza a conoscere delle azioni
promosse, come nella fattispecie, da persone fisiche, in forza di una clausola
compromissoria, alle sole controversie vertenti sull'esecuzione dei contratti stipulati
dopo la sua entrata in vigore, cioè dopo il 1° agosto 1993.
- 28.
- Le ricorrenti, entrambe sostenute in sostanza dalla parte interveniente, ribattono
che il Tribunale è competente a conoscere delle loro azioni, in quanto sono state
promosse dopo l'entrata in vigore della convenzione-quadro del 1994 e riguardano
un rapporto giuridico permanente con la Commissione, che si suddivide in vari
contratti di breve durata che sarebbe inopportuno considerare separatamente.
Giudizio del Tribunale
- 29.
- Le azioni in esame contestano la legittimità del prelievo dell'imposta comunitaria
effettuato, in forza di disposizioni identiche delle due convenzioni-quadro
applicabili, rispettivamente, dal 1989 al 1994 e dal 1994 al 1998, sulle retribuzioni
che la Commissione ha corrisposto alle ricorrenti, in esecuzione di contrattiindividuali consecutivi sostanzialmente identici e stipulati dopo il 1° gennaio 1989.
- 30.
- Di conseguenza, è conforme alla buona amministrazione della giustizia e alla tutela
giurisdizionale delle ricorrenti che il Tribunale conosca di tutte le controversie
indipendentemente dal fatto che i contratti di ingaggio individuali siano stati
stipulati prima o dopo l'entrata in vigore della decisione del Consiglio (v. sentenza
della Corte 1° luglio 1982, causa 109/81, Porta/Commissione, Racc. pag. 2469, punto
10).
- 31.
- Si deve quindi respingere l'eccezione d'incompetenza sollevata dalla Commissione.
Sull'eccezione d'irricevibilità relativa alla confusione dei rimedi giurisdizionali
- 32.
- La Commissione fa carico in sostanza alle ricorrenti di aver cercato di eliminare la
distinzione fondamentale tra un'azione ex contractu e il ricorso d'annullamento. In
particolare, le ricorrenti non potrebbero né qualificare decisioni gli atti della
Commissione che concludono il procedimento precontenzioso contrattualmente
prescritto né chiederne l'annullamento.
- 33.
- Le ricorrenti ribattono che la loro controversia non può venire ridotta ad un
conflitto di interessi privati giacché, avendo riscosso illegalmente l'imposta
comunitaria, la Commissione si è comportata non già come una parte contraente,
bensì come pubblica autorità.
- 34.
- Il Tribunale può limitarsi a rilevare che, come emerge dalle loro conclusioni, le
ricorrenti chiedono, in conformità alla natura contrattuale delle controversie, la
condanna della Commissione alla restituzione dell'imposta comunitaria sostenendo
che fa difetto il fondamento legale delle clausole delle convenzioni-quadro in base
alle quali sono state effettuate le trattenute d'imposta.
- 35.
- Ne consegue che l'eccezione d'irricevibilità della Commissione non può venir
accolta.
Sulle eccezioni d'irricevibilità relative alla violazione delle norme di procedura
- 36.
- La Commissione osserva in primo luogo che le ricorrenti hanno omesso, in
violazione dell'art. 44, n. 5 bis, del regolamento di procedura, di allegare all'atto
introduttivo un'esemplare di tutti i loro contratti di ingaggio contenenti la clausola
compromissoria.
- 37.
- Le ricorrenti ribattono di aver debitamente prodotto, assieme all'atto introduttivo,
tanto le convenzioni-quadro applicabili quanto un esemplare dei loro contratti di
ingaggio conformemente alla disposizione di cui sopra.
- 38.
- Il Tribunale rileva che le ricorrenti hanno regolarmente allegato all'atto introduttivo
copia dei contratti che contengono la clausola compromissoria, ai sensi dell'art. 44,
n. 5bis, del regolamento di procedura e che, data l'identità materiale delle clausole
dei contratti, esse non erano affatto tenute a produrre tutti i contratti
consecutivamente stipulati.
- 39.
- In secondo luogo la Commissione fa carico alle ricorrenti di non aver quantificato
esattamente l'importo dell'imposta comunitaria che sarebbe stata defalcata dalle
loro remunerazioni.
- 40.
- Le ricorrenti fanno osservare che contestano il principio stesso dell'applicazione
dell'imposta comunitaria alla loro retribuzione e che la mancata indicazione di un
importo esatto non può implicare l'irricevibilità delle loro azioni.
- 41.
- Il Tribunale si ritiene validamente adito per pronunciarsi tanto sul principio stesso
della liceità delle trattenute d'imposta comunitaria operate dalla Commissione
quanto sulle domande di restituzione. Infatti è palese che queste ultime vertono su
somme che la stessa Commissione ha trattenuto e il cui ammontare essa è
necessariamente in grado di determinare.
- 42.
- In terzo luogo la Commissione sostiene che le ricorrenti non hanno nemmeno
cercato di indicare la norma giuridica che consente loro di contestare l'art. 8 delle
due convenzioni-quadro pertinenti, in patente violazione dell'obbligo di presentare
una «esposizione sommaria dei motivi dedotti» ai sensi dell'art. 44, n. 1, lett. c), del
regolamento di procedura.
- 43.
- Le ricorrenti sostengono invece di aver correttamente esposto i motivi per i quali
ritengono che la Commissione abbia loro indebitamente applicato l'art. 8 delle
convenzioni-quadro.
- 44.
- Il Tribunale osserva che le ricorrenti hanno chiaramente esposto, invocando le
disposizioni di diritto comunitario pertinenti, che la Commissione non aveva
competenza a procedere alle trattenute d'imposta controverse.
- 45.
- Di conseguenza, le eccezioni d'irricevibilità relative alla violazione delle norme di
procedura vanno respinte.
Sull'eccezione d'irricevibilità relativa all'acquiescenza delle ricorrenti al prelievo
dell'imposta comunitaria
- 46.
- La Commissione osserva che le ricorrenti hanno accettato il loro assoggettamento
all'imposta comunitaria dal 1989 e tentano ora di ottenere la restituzione
dell'imposta comunitaria dopo aver atteso diversi anni per promuovere la loro
azione.
- 47.
- Il Tribunale ritiene che l'esame dell'eccezione vada riunito a quello del merito della
causa, di cui costituisce parte integrante.
Nel merito
Argomenti delle parti
- 48.
- Le ricorrenti, sostenute in sostanza dall'interveniente nella causa T-204/96,
osservano che, in base all'art. 13 del protocollo, il Consiglio ha definito nel
regolamento (CEE, Euratom, CECA) 29 febbraio 1968, n. 260, relativo alle
condizioni e alla procedura di applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità
europee (GU L 56, pag. 8), le condizioni e le modalità d'applicazione dell'imposta
comunitaria sulle retribuzioni versate dalle Comunità europee ai loro dipendenti
di ruolo e altri agenti.
- 49.
- Poiché gli interpreti free-lance non sono dipendenti di ruolo né altri agenti delle
Comunità ai sensi del RAA, la Commissione avrebbe commesso un errore di diritto
palese defalcando l'imposta comunitaria dalla loro retribuzione, in base all'art. 8
delle convenzioni-quadro, giacché queste sono state stipulate con un'associazione
internazionale di diritto privato e sono disciplinate dal diritto privato.
- 50.
- La Commissione obietta che il fondamento dell'assoggettamento all'imposta
comunitaria degli interpreti free-lance è contrattuale, sicché, dato il principio
«pacta sunt servanda», le ricorrenti non potrebbero contestare la liceità dei loro
contratti se non vi sono stati dolo, errore, coercizione o altre circostanze analoghe.
La Commissione ritiene inoltre che l'art. 8 della convenzione-quadro sia
indissociabile dalle altre sue disposizioni.
Giudizio del Tribunale
- 51.
- L'art. 13, primo comma, del protocollo ha istituito, a vantaggio delle Comunità,
un'imposta sulle retribuzioni che esse corrispondono ai dipendenti di ruolo e agli
altri agenti.
- 52.
- In base a questa disposizione l'art. 2 del citato regolamento n. 260/68 ha
assoggettato a detta imposta comunitaria le persone soggette all'applicazione dello
Statuto o del RAA, ad eccezione degli agenti locali.
- 53.
- Dal momento che, come interpreti free-lance, le ricorrenti non possono considerarsi
né dipendenti di ruolo né agenti ai sensi del RAA, la Commissione non poteva
legittimamente prelevare l'imposta comunitaria sulle retribuzioni loro corrisposte
dal 1° gennaio 1989.
- 54.
- Inoltre, risulta dall'economia dell'art. 13 del protocollo che l'assoggettamento, in
forza del suo primo comma, dei dipendenti di ruolo ed altri agenti delle Comunità
all'imposta comunitaria a motivo delle retribuzioni loro corrisposte dalle Comunità
ha come necessario corollario, conformemente al secondo comma di detta
disposizione, l'esonero degli interessati dalle imposte nazionali a motivo delle stesse
retribuzioni.
- 55.
- Detto principio è precisato all'art. 2, lett. a), del regolamento (Euratom, CECA,
CEE) del Consiglio 25 marzo 1969, n. 549, che stabilisce le categorie di funzionari
ed agenti delle Comunità europee ai quali si applicano talune disposizioni del
protocollo (GU L 74, pag. 1), nella versione modificata dal regolamento 19
dicembre 1994, n. 3163 (GU L 335, pag. 6), secondo il quale solo le persone cui si
applica lo Statuto o il RAA, ad eccezione degli agenti locali, fruiscono delle
disposizioni dell'art. 13, secondo comma, del protocollo.
- 56.
- Ne consegue che le retribuzioni corrisposte dalla Commissione alle ricorrenti sono
soggette alla sovranità fiscale degli Stati membri.
- 57.
- Sotto questo profilo, la Commissione ha pure posto in non cale la competenza
fiscale conservata dagli Stati membri effettuando i prelievi d'imposta comunitaria
contestati.
- 58.
- Si devono dunque accogliere le domande di restituzione delle ricorrenti senza tener
conto delle obiezioni che la Commissione ha desunto dall'asserito consenso delle
ricorrenti al prelievo d'imposta comunitaria e dall'inscindibilità delle clausole delle
convenzioni-quadro (v. supra, punto 50). Infatti né la volontà delle parti contraenti
di una convenzione né l'equilibrio di questa possono venire validamente invocati
per ottenere l'esecuzione o la conservazione di obbligazioni illecite.
- 59.
- Da quanto precede risulta che si deve condannare la Commissione a restituire alle
ricorrenti le somme qualificate come imposta comunitaria che ha illegittimamente
prelevato sulle retribuzioni corrisposte dal 1° gennaio 1989, maggiorate degli
interessi di mora al tasso previsto dalla legge belga, a decorrere dalla data della
prima domanda di restituzione rispettivamente presentata da ciascuna delle
ricorrenti (v. supra, punto 13) fino al giorno dell'effettivo versamento.
Sulle spese
- 60.
- Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è
condannata alle spese se ne è fatta domanda. La Commissione è rimasta
soccombente e quindi va condannata alle spese, conformemente alla domanda delle
ricorrenti.
- 61.
- La Repubblica federale di Germania, interveniente nella causa T-204/96,
sopporterà le proprie spese ai sensi dell'art. 87, n. 4, primo comma, del
regolamento di procedura.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata)
dichiara e statuisce:
1) La Commissione è condannata a restituire alle ricorrenti le somme
qualificate come imposta comunitaria prelevate sulle retribuzioni che ha
loro corrisposto dal 1° gennaio 1989, maggiorate degli interessi di mora, al
tasso previsto dalla legge belga, a decorrere dalla data della prima
domanda di restituzione presentata rispettivamente da ciascuna delle
ricorrenti fino al giorno dell'effettivo pagamento.
2) Le conclusioni delle ricorrenti sono respinte per il resto.
3) La Commissione è condannata alle spese.
4) La Repubblica federale di Germania sopporterà le proprie spese.
Tiili Briët Lenaerts
Potocki Cooke
|
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 16 luglio 1998.
Il cancelliere
Il presidente
H. Jung
V. Tiili