Language of document : ECLI:EU:T:2015:476

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Nona Sezione)

8 luglio 2015 (*)

«Appalti pubblici di servizi – Gara d’appalto – Prestazione di servizi informatici di sviluppo e di manutenzione di software, di consulenza e di assistenza per vari tipi di applicazioni informatiche – Collocamento in graduatoria dell’offerta di un offerente nel sistema a cascata per diversi lotti e collocamento in graduatoria delle offerte di altri offerenti – Obbligo di motivazione – Criterio di aggiudicazione – Errore manifesto di valutazione – Responsabilità extracontrattuale»

Nella causa T‑536/11,

European Dynamics Luxembourg SA, con sede in Ettelbrück (Lussemburgo),

European Dynamics Belgium SA, con sede in Bruxelles (Belgio),

Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, con sede in Atene (Grecia),

rappresentate da N. Korogiannakis, M. Dermitzakis e N. Theologou, avvocati,

ricorrenti,

contro

Commissione europea, rappresentata inizialmente da S. Delaude e V. Savov, successivamente da S. Delaude, in qualità di agenti, assistiti da O. Graber‑Soudry, solicitor,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione dell’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea del 22 luglio 2011 di collocare in graduatoria le ricorrenti, per le offerte dalle stesse presentate per la gara d’appalto AO 10340, relativa alla prestazione di servizi informatici di sviluppo e di manutenzione di software, di consulenza e assistenza per vari tipi di applicazioni informatiche (GU 2011/S 66‑106099), al terzo posto nel sistema a cascata per il lotto n. 1, al terzo posto nel sistema a cascata per il lotto n. 4 e al secondo posto nel sistema a cascata per il lotto n. 3, nonché le decisioni di aggiudicare i suddetti appalti ad altri offerenti nei limiti in cui riguardano il loro collocamento in graduatoria e, dall’altro lato, una domanda di risarcimento danni,

IL TRIBUNALE (Nona Sezione),

composto da O. Czúcz, facente funzione di presidente, I. Pelikánová e A. Popescu (relatore), giudici,

cancelliere: L. Grzegorczyk, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 25 settembre 2014,

ha pronunciato la seguente

Sentenza (1)

 Fatti

1        Con avviso di gara del 5 aprile 2011, pubblicato nel Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU 2011/S 66‑106099), rettifica pubblicata nella Gazzetta Ufficiale (GU 2011/S 70-113065), l’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea (OP) ha indetto la gara d’appalto AO 10340 («Servizi informatici [di] sviluppo [e di manutenzione] di software (...), di consulenza e assistenza per vari tipi di applicazioni informatiche»).

2        In base all’avviso di gara, i servizi informatici in questione erano suddivisi in quattro lotti e i tre lotti interessati dal ricorso in esame erano:

–        il lotto n. 1, relativo al «[s]upporto e [alle] applicazioni amministrative specializzate»;

–        il lotto n. 3, relativo alle «[c]atene di ricezione e produzione»;

–        il lotto n. 4, relativo ai «[s]ervizi di consulenza e assistenza riguardanti la gestione di progetti di tecnologia informatica».

3        Oggetto dell’appalto era la conclusione, per ciascuno dei lotti, di nuovi contratti quadro di servizi destinati a sostituire i contratti quadro in scadenza.

4        Nel capitolato d’oneri, l’OP aveva precisato che, per ciascun lotto, gli offerenti sarebbero stati selezionati secondo il «sistema a cascata» (in prosieguo: la «cascata») e che, per ciascun lotto, i contratti quadro sarebbero stati sottoscritti, per una durata di quattro anni, con gli offerenti che avessero presentato le tre offerte migliori. Al momento dell’aggiudicazione degli appalti specifici per ciascuno dei lotti, sarebbe stato contattato per primo l’operatore economico la cui offerta fosse stata considerata come quella con il miglior rapporto qualità‑prezzo. Se tale primo operatore non fosse stato in grado di fornire i servizi richiesti o non fosse stato interessato, sarebbe stato contattato il secondo miglior operatore. Se quest’ultimo non fosse stato in grado di fornire i servizi richiesti o non fosse stato interessato, sarebbe allora stato contattato il terzo miglior operatore.

5        Il punto 2.1 del capitolato d’oneri indicava che la valutazione delle offerte comportava tre fasi principali: una prima fase, durante la quale venivano applicati i criteri di esclusione (punto 2.5 del capitolato d’oneri), una seconda fase, in cui veniva data attuazione ai criteri di selezione (punto 2.6 del capitolato d’oneri), e una terza fase, in cui si procedeva a una valutazione tecnica e finanziaria dell’offerta rispetto ai criteri di aggiudicazione (punti 2.7 e 2.8 del capitolato d’oneri).

6        Per la valutazione tecnica, in relazione ai lotti nn. 1 e 3, il capitolato d’oneri enunciava, al punto 2.7.2, cinque criteri di aggiudicazione così formulati:

–        criterio 1: «Qualità complessiva della presentazione della proposta dell’offerente» (in prosieguo: per il lotto n. 1, il «criterio 1.1» e, per il lotto n. 3, il «criterio 3.1») (numero massimo di punti: 5 punti su 100);

–        criterio 2: «Approccio dell’offerente riguardo alla garanzia di qualità e alla gestione del progetto da seguire durante l’esecuzione del contratto» (in prosieguo: per il lotto n. 1, il «criterio 1.2» e, per il lotto n. 3, il «criterio 3.2») (numero massimo di punti: 40 punti su 100);

–        criterio 3: «Capacità tecniche delle risorse umane adibite all’esecuzione delle mansioni» (in prosieguo: per il lotto n. 1, il «criterio 1.3» e, per il lotto n. 3, il «criterio 3.3») (numero massimo di punti: 25 punti su 100);

–        criterio 4: «Proposta dell’offerente per un subentro e un trasferimento» (in prosieguo: per il lotto n. 1, il «criterio 1.4» e, per il lotto n. 3, il «criterio 3.4») (numero massimo di punti: 10 punti su 100);

–        criterio 5: «Proposta dell’offerente per un accordo sul livello dei servizi» (in prosieguo: per il lotto n. 1, il «criterio 1.5» e, per il lotto n. 3, il «criterio 3.5») (numero massimo di punti: 20 punti su 100);

7        Per la valutazione tecnica, in relazione al lotto n. 4, il capitolato d’oneri enunciava, al punto 2.7.2, tre criteri di aggiudicazione così formulati:

–        criterio 1: «Qualità complessiva della presentazione della proposta dell’offerente» (in prosieguo: il «criterio 4.1» e, per il lotto n. 3, il «criterio 3.1») (numero massimo di punti: 5 punti su 100);

–        criterio 2: «Approccio dell’offerente riguardo alla garanzia di qualità e alla gestione del progetto da mantenere durante l’esecuzione del contratto» (in prosieguo: il «criterio 4.2») (numero massimo di punti: 55 punti su 100);

–        criterio 3: «Capacità tecniche delle risorse umane adibite all’esecuzione delle mansioni» (in prosieguo: il «criterio 4.3») (numero massimo di punti: 40 punti su 100);

8        Per ciascuno dei lotti, i criteri di aggiudicazione avevano un valore totale di 100 punti. Solamente le offerte che avessero ottenuto almeno la metà dei punti per ciascun criterio e un punteggio minimo di 65 punti avrebbero potuto essere prese in considerazione per l’aggiudicazione degli appalti. Ciascuna offerta doveva essere valutata per chiarire in che misura soddisfacesse i requisiti enunciati, e sarebbe stata scelta l’offerta che rappresentava il miglior rapporto qualità‑prezzo. La qualità, ossia la valutazione tecnica, contava per il 50%, e il prezzo, ossia la valutazione finanziaria, per il 50% (punto 2.9 del capitolato d’oneri).

9        Il 17 maggio 2011, le ricorrenti, European Dynamics Luxembourg SA, European Dynamics Belgium SA e Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, riunite in consorzio, hanno presentato offerte per i lotti nn. 1, 3 e 4.

10      Il 1° luglio 2011 è stato preparato il rapporto di valutazione per i lotti nn. 1 e 4 e, il 4 luglio 2011, per il lotto n. 3, in ossequio all’articolo 147, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357, pag. 1; in prosieguo: le «modalità di esecuzione»).

11      Il 13 luglio 2011, il comitato per gli acquisti e gli appalti, organo consultivo dell’OP nell’ambito degli appalti pubblici, ha reso parere favorevole alla decisione di aggiudicazione per i lotti nn. 1, 3 e 4, come raccomandata dal comitato di valutazione nei loro rapporti. Il 14 luglio 2011, l’ordinatore subdelegato ha adottato la decisione di aggiudicazione in conformità a tale opinione e alle raccomandazioni del comitato di valutazione.

12      In data 18 luglio 2011, il comitato di valutazione ha adottato una rettifica al proprio rapporto iniziale del 1° luglio 2011 relativo alla valutazione del lotto n. 1. Il 21 luglio 2011, il comitato per gli acquisti e gli appalti dell’OP ha trasmesso una nota all’ordinatore subdelegato, informandolo della rettifica del parere del 13 luglio 2011 relativo al lotto n. 1. Il 22 luglio 2011, l’ordinatore subdelegato ha adottato una decisione di aggiudicazione rettificata, in virtù di un errore di calcolo nel rapporto di valutazione per il lotto n. 1.

13      Con lettera del 22 luglio 2011, l’OP ha informato le ricorrenti circa il collocamento in graduatoria delle loro offerte per ciascuno dei relativi lotti, vale a dire al terzo posto nella cascata per il lotto n. 1, al terzo posto nella cascata per il lotto n. 4 e al secondo posto nella cascata per il lotto n. 3, e circa il nome delle altre partecipanti le cui offerte erano state selezionate per i lotti nn. 1, 3 e 4 (in prosieguo, congiuntamente: gli «offerenti prescelti»). L’OP ha altresì indicato che, per il lotto n. 1, le offerte del consorzio Sword‑Siveco (in prosieguo: «Sword-Siveco») e di Logica Luxembourg (in prosieguo: «Logica») erano state collocate in graduatoria, rispettivamente, al primo e secondo posto nella cascata; che, per il lotto n. 3, l’offerta di ARHS Cube era stata collocata in graduatoria al primo posto nella cascata e che, per il lotto n. 4, le offerte di Novitech e di Logica erano state collocate in graduatoria, rispettivamente, al primo e secondo posto nella cascata (in prosieguo, congiuntamente: gli «altri offerenti prescelti»). Inoltre, l’OP ha precisato il punteggio ottenuto da tali offerte nell’ambito della valutazione tecnica, i prezzi proposti in dette offerte e il loro rapporto qualità-prezzo. Infine, l’OP ha menzionato la possibilità per le ricorrenti di chiedere ulteriori chiarimenti sul collocamento in graduatoria delle loro offerte nella cascata per ciascuno dei lotti pertinenti oltre che sulle caratteristiche e sui vantaggi delle offerte che avevano ottenuto un collocamento in graduatoria migliore del loro.

14      Con lettera del 22 luglio 2011, le ricorrenti hanno richiesto all’OP le seguenti informazioni: innanzitutto, i nomi del subcontraente potenziale o dei subcontraenti potenziali (o subcontraenti) facenti parte dei consorzi degli altri offerenti prescelti e le percentuali dell’appalto loro aggiudicato; in secondo luogo, i punti assegnati, per ciascuno dei criteri tecnici di aggiudicazione, al complesso delle loro offerte e a quelle degli altri offerenti prescelti; in terzo luogo, un’analisi dei punti di forza e di debolezza delle loro offerte e di quelle degli altri offerenti prescelti; in quarto luogo, i vantaggi relativi e i servizi supplementari o migliori proposti nelle offerte degli altri offerenti prescelti; in quinto luogo, una copia dettagliata del rapporto di valutazione e, in sesto luogo, i nomi dei membri del comitato di valutazione.

15      Il 27 luglio 2011, l’OP ha comunicato alle ricorrenti, per i lotti nn. 1, 3 e 4, i nomi dei subcontraenti facenti parte dei consorzi degli altri offerenti prescelti e le percentuali dell’appalto agli stessi aggiudicato. Ha altresì trasmesso alle ricorrenti un estratto dei rapporti di valutazione contenenti informazioni sulle loro offerte e su quelle depositate dagli altri offerenti prescelti per i citati lotti. Infine, ha comunicato alle ricorrenti che i nomi dei membri del comitato di valutazione non potevano essere divulgati.

16      Con lettera del 5 agosto 2011, le ricorrenti hanno lamentato la stringatezza e la limitatezza delle informazioni fornite dall’OP attraverso estratti dei rapporti del comitato di valutazione. Hanno richiamato numerosi errori di valutazione, gravi e manifesti, che avrebbero viziato la valutazione delle loro offerte.

17      Con lettera del 29 agosto 2011, l’OP ha comunicato alle ricorrenti che avrebbe mantenuto le decisioni di aggiudicazione relative all’appalto contestato. Le ha parimenti informate della propria decisione di procedere alla firma dei contratti quadro con gli offerenti prescelti.

 Procedimento e conclusioni delle parti

18      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 2 ottobre 2011, le ricorrenti hanno proposto il presente ricorso.

19      A seguito della modifica delle sezioni del Tribunale, il giudice relatore è stato assegnato alla Nona Sezione, alla quale, di conseguenza, è stata attribuita la presente causa. Dato l’impedimento di un membro della Nona Sezione a partecipare al procedimento, il presidente del Tribunale ha designato un altro giudice per completare la sezione, ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale del 2 maggio 1991.

20      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Nona Sezione) ha deciso di aprire la fase orale del procedimento. Le difese orali delle parti e le loro risposte ai quesiti del Tribunale sono state sentite all’udienza del 25 settembre 2014.

21      All’udienza, la Commissione ha prodotto un documento dal titolo «Corrigendum to Report of works of the Evaluation Committee evaluating offers submitted in response to the call for tenders N° 10340 lot 1» (Corrigendum al rapporto dei lavori del comitato di valutazione per la valutazione delle offerte depositate in risposta al bando di gara d’appalto AO 10340, lotto n. 1) e le ricorrenti non si sono opposte all’acquisizione al fascicolo.

22      Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione del 22 luglio 2011 dell’OP che colloca in graduatoria le offerte delle ricorrenti al terzo posto nella cascata per il lotto n. 1, al terzo posto nella cascata per il lotto n. 4 e al secondo posto nella cascata per il lotto n. 3;

–        annullare tutte le decisioni adottate dall’OP, in particolare quelle di «aggiudicare gli appalti contestati al primo e al secondo aggiudicatario della cascata»;

–        condannare l’OP, ai sensi degli articoli 256 TFUE, 268 TFUE e 340 TFUE, a versare loro un importo pari a EUR 3 450 000 a titolo di risarcimento per i danni subiti a causa della procedura di aggiudicazione contestata;

–        condannare l’OP, ai sensi degli articoli 256 TFUE, 268 TFUE e 340 TFUE, a versare alle ricorrenti EUR 345 000 a titolo di risarcimento danni per perdita di chance e per danno alla reputazione e alla credibilità;

–        condannare l’OP alle spese e agli altri oneri sostenuti dalle ricorrenti nell’ambito del presente ricorso.

23      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso in quanto infondato;

–        condannare le ricorrenti alle spese.

24      Nella replica le ricorrenti hanno diminuito l’importo della domanda di risarcimento per i danni subiti a causa della procedura di aggiudicazione contestata a EUR 2 800 000, e quello della domanda di risarcimento danni per perdita di chance e per danno alla reputazione e alla credibilità a EUR 280 000.

25      In udienza le ricorrenti hanno rinunciato al terzo capo delle loro conclusioni, circostanza di cui si è preso atto nel verbale di udienza.

26      In udienza le ricorrenti hanno altresì precisato, in risposta ad un quesito posto in tal senso dal Tribunale, che il riferimento alle decisioni di «aggiudicare gli appalti di cui trattasi al primo e al secondo aggiudicatario nella cascata» doveva essere inteso come riguardante le decisioni di aggiudicazione degli appalti contestati agli altri offerenti prescelti nella parte relativa al loro collocamento in graduatoria. Ancora, hanno precisato che il riferimento a tutte le decisioni collegate, nel secondo capo delle loro conclusioni, riguardava unicamente le decisioni di aggiudicazione degli appalti controversi agli altri offerenti prescelti nei limiti in cui attenevano al loro collocamento in graduatoria.

27      Infine, in udienza, in risposta ad un quesito del Tribunale, le ricorrenti hanno concluso nel senso che la Commissione, e non l’OP, sia condannata alle spese, circostanza di cui si è preso atto nel verbale di udienza.

 In diritto

28      Le ricorrenti hanno presentato una domanda di annullamento nonché una domanda di risarcimento danni.

 I – Sulla domanda di annullamento

29      Il Tribunale osserva, in via preliminare, che discende dalle conclusioni delle ricorrenti, come espresse in udienza, che occorre limitare l’ambito della presente domanda di annullamento all’esame di legittimità delle decisioni di collocamento in graduatoria delle offerte delle ricorrenti, al terzo posto nella cascata per il lotto n. 1, al terzo posto nella cascata per il lotto n. 4 e al secondo posto nella cascata per il lotto n. 3, e delle decisioni di aggiudicazione degli appalti pubblici controversi agli altri offerenti prescelti nella parte relativa al loro collocamento in graduatoria.

30      Inoltre, tenuto conto dello stretto legame tra le decisioni di collocamento in graduatoria dell’offerta delle ricorrenti nella cascata per i diversi lotti e le decisioni di aggiudicazione degli appalti contestati agli altri offerenti prescelti nella parte relativa al loro collocamento in graduatoria e nei limiti in cui gli argomenti delle ricorrenti riguardino le decisioni di collocamento in graduatoria delle loro offerte, il Tribunale ritiene opportuno esaminare, in primo luogo, la legittimità delle decisioni da ultimo citate.

31      A sostegno della domanda di annullamento delle decisioni di collocamento in graduatoria della loro offerta al terzo posto nella cascata per il lotto n. 1, al terzo posto nella cascata per il lotto n. 4 e al secondo posto nella cascata per il lotto n. 3, le ricorrenti avanzano tre motivi. Il primo motivo attiene alla violazione dell’obbligo di motivazione per assenza di comunicazione dei vantaggi relativi delle offerte degli offerenti prescelti e al mancato rispetto di quanto previsto dall’articolo 100, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1; in prosieguo il «regolamento finanziario»). Il secondo motivo attiene alla violazione del capitolato d’oneri in virtù dell’applicazione di un criterio di aggiudicazione che viola l’articolo 97 del regolamento finanziario e l’articolo 138 del regolamento n. 2342/2002. Il terzo motivo verte su errori manifesti di valutazione, rilievi vaghi e non fondati del comitato di valutazione, modifiche a posteriori dei criteri di aggiudicazione indicati nel bando di gara d’appalto, criteri non comunicati a tempo debito ai partecipanti, nonché commistione tra i criteri di selezione e di aggiudicazione.

32      Occorre rilevare che i tre motivi sono fatti valere tanto a sostegno della domanda di annullamento delle decisioni di collocamento in graduatoria delle offerte delle ricorrenti al terzo posto nella cascata per il lotto n. 1 e al terzo posto nella cascata per il lotto n. 4, quanto a sostegno della domanda di annullamento della decisione di collocamento in graduatoria dell’offerta delle ricorrenti al secondo posto nella cascata per il lotto n. 3.

33      A tale riguardo, va considerato che, come affermato dalle ricorrenti e dalla Commissione, l’OP dispone di un ampio potere discrezionale in merito agli elementi da prendere in considerazione per adottare una decisione di aggiudicazione di un appalto a seguito di gara e che il sindacato del Tribunale deve limitarsi a verificare il rispetto delle regole di procedura e di motivazione, l’esattezza materiale dei fatti nonché l’assenza di un grave e manifesto errore di valutazione e di sviamento di potere (v., in tal senso, sentenza del 13 dicembre 2011, Evropaïki Dynamiki/Commissione, T‑377/07, EU:T:2011:731, punto 22 e giurisprudenza ivi citata).

 A – Sul primo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione a causa dell’assenza di comunicazione dei vantaggi relativi delle offerte degli offerenti prescelti e del mancato rispetto di quanto previsto dall’articolo 100, paragrafo 2, del regolamento finanziario

34      Le ricorrenti invocano l’insufficienza dei chiarimenti forniti dall’OP. Quest’ultimo avrebbe, infatti, comunicato solo alcuni elementi nella propria risposta del 27 luglio 2011, rifiutandosi in seguito di rispondere ai dettagliati argomenti esposti nella lettera delle ricorrenti del 5 agosto 2011 e dando loro la ragionevole impressione che le loro offerte fossero state «respinte» a torto. A tale riguardo, le ricorrenti ricordano che è prassi abituale della Commissione, nell’esaminare nell’ambito di una gara d’appalto le osservazioni di un offerente sulla posizione espressa dal comitato di valutazione, far esaminare tali osservazioni da un organo diverso, al fine di ottenere un risultato imparziale. L’OP avrebbe comunicato ai partecipanti rilievi generici, vaghi, non oggettivi e privi di fondamento, non atti a giustificare le valutazioni negative ottenute dalle citate offerte. Il comitato di valutazione, inoltre, non avrebbe fornito loro alcun chiarimento sui servizi proposti dagli altri offerenti prescelti per i lotti pertinenti, servizi che sarebbero stati supplementari o migliori rispetto a quelli proposti in dette offerte.

35      La Commissione contesta la fondatezza dell’argomento formulato dalle ricorrenti.

36      Occorre ricordare che, allorché, come nella fattispecie, le istituzioni dell’Unione dispongono di un ampio potere discrezionale, è a maggior ragione di fondamentale importanza il rispetto nei procedimenti amministrativi delle garanzie offerte dall’ordinamento giuridico dell’Unione. Nel novero di tali garanzie rientra, segnatamente, l’obbligo dell’istituzione competente di motivare sufficientemente le proprie decisioni. Solamente in tal modo il giudice dell’Unione sarà in grado di verificare la sussistenza degli elementi di fatto e di diritto cui è subordinato l’esercizio del potere discrezionale (v., in tal senso, sentenze del 21 novembre 1991, Technische Universität München, C‑269/90, Racc., EU:C:1991:438, punto 14, e del 10 settembre 2008, Evropaïki Dynamiki/Commissione, T‑465/04, EU:T:2008:324, punto 54).

37      Occorre anche ricordare che l’obbligo di motivazione costituisce una formalità sostanziale che va tenuta distinta dalla questione della fondatezza della motivazione, attinente alla legittimità nel merito dell’atto controverso (sentenze del 22 marzo 2001, Francia/Commissione, causa C‑17/99, Racc., EU:C:2001:178, punto 35, e del 12 novembre 2008, Evropaïki Dynamïki/Commissione, causa T‑406/06, EU:T:2008:484, punto 47).

38      Dall’articolo 100, paragrafo 2, del regolamento finanziario e dall’articolo 149 delle modalità d’esecuzione nonché da costante giurisprudenza risulta che, affinché l’amministrazione aggiudicatrice adempia il suo obbligo di motivazione, è sufficiente che essa informi immediatamente ogni offerente escluso dei motivi del rigetto della sua offerta e fornisca poi agli offerenti che hanno presentato un’offerta ricevibile, e che ne fanno espressa domanda, le caratteristiche e i vantaggi relativi dell’offerta prescelta nonché il nome dell’aggiudicatario entro quindici giorni di calendario a partire dal ricevimento di una domanda scritta (v., in tal senso, sentenze del 9 settembre 2010, Evropaïki Dynamiki/OEDT, T‑63/06, EU:T:2010:368, punto 111 e giurisprudenza ivi citata, e del 12 dicembre 2012, Evropaïki Dynamiki/EFSA, T‑457/07, EU:T:2012:671, punto 45).

39      Questo modus procedendi è conforme alla finalità dell’obbligo di motivazione sancito dall’articolo 296, secondo comma, TFUE, secondo cui la motivazione deve indicare, in modo chiaro e inequivoco, l’iter logico seguito dall’autore dell’atto, in modo da consentire, da una parte, agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato ai fini della tutela dei loro diritti e, dall’altra, al giudice di esercitare il suo controllo (v. sentenze Evropaïki Dynamiki/OEDT, punto 38 supra, EU:T:2010:368, punto 112 e giurisprudenza ivi citata, e Evropaïki Dynamiki/EFSA, punto 38 supra, EU:T:2012:671, punto 46 e giurisprudenza ivi citata).

40      Non discende né dall’articolo 100, paragrafo 2, primo comma, del regolamento finanziario, né dall’articolo 149, paragrafo 3, terzo comma, delle modalità di esecuzione, né dalla giurisprudenza che, su domanda scritta di un offerente escluso, l’amministrazione aggiudicatrice sia tenuta a fornirgli le copie integrali dei rapporti di valutazione e delle offerte selezionate (ordinanza del 13 gennaio 2012, Evropaïki Dynamiki/AEE, C‑462/10 P, EU:C:2012:14, punto 39).

41      Si deve parimenti rammentare che l’obbligo di motivazione dev’essere valutato in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari dell’atto o altre persone da questo interessate direttamente e individualmente possano avere a ricevere spiegazioni (v. sentenza del 2 aprile 1998, Commissione/Sytraval e Brink’s France, causa C‑367/95 P, Racc., EU:C:1998:154, punto 63 e giurisprudenza ivi citata; sentenza Evropaïki Dynamiki/Commissione, punto 36 supra, EU:T:2008:324, punto 49).

42      Pertanto, per decidere se, nel caso di specie, l’OP abbia rispettato l’obbligo di motivazione, occorre esaminare la lettera del 22 luglio 2011, contenente le decisioni di collocamento in graduatoria delle offerte delle ricorrenti nella cascata per ciascuno dei lotti interessati. Occorre altresì valutare la lettera del 27 luglio 2011, inviata alle ricorrenti, entro il termine stabilito dall’articolo 149, paragrafo 3, delle modalità di esecuzione, in risposta alla loro domanda espressa del 22 luglio 2011, diretta ad ottenere informazioni complementari sulle decisioni di aggiudicazione degli appalti di cui trattasi relative agli offerenti prescelti e di collocamento in graduatoria delle offerte di questi ultimi nella cascata per ciascuno dei citati lotti.

43      Con lettera del 22 luglio 2011, l’OP ha comunicato alle ricorrenti che le loro offerte erano state collocate in graduatoria al terzo posto della cascata per il lotto n. 1, al terzo posto della cascata per il lotto n. 4 e al secondo posto della cascata per il lotto n. 3. Ha inoltre precisato, per i citati lotti, i punteggi tecnici attribuiti a ciascuna delle offerte degli offerenti prescelti, i prezzi delle stesse e il punteggio finale complessivo. Ha infine informato le ricorrenti del loro diritto di ottenere informazioni aggiuntive sui motivi dei collocamenti in graduatoria di tali offerte.

44      Come riportato al punto 15 supra, facendo seguito ad una richiesta di chiarimenti formulata dalle ricorrenti, l’OP, con lettera del 27 luglio 2011, ha comunicato alle ricorrenti, per i lotti nn. 1, 3 e 4, i nomi dei subcontraenti facenti parte dei consorzi degli altri offerenti prescelti e le percentuali aggiudicate agli stessi dell’appalto in questione. A tale riguardo, è opportuno precisare che erano menzionati Logica (offerente) e Herakles (subcontraente) per il lotto n. 4, e non per il lotto n. 3, come era stato comunicato in base ad un evidente errore di battitura, peraltro non rilevato dalle ricorrenti.

45      Con la stessa lettera, l’OP ha trasmesso alle ricorrenti estratti dei rapporti di valutazione contenenti, per ciascuno dei lotti interessati, informazioni sulle loro offerte e su quelle depositate dagli altri offerenti prescelti. Questi estratti, per un totale di 35 pagine, includevano tabelle contenenti, per criterio tecnico di aggiudicazione, rilievi concernenti i punti forti e i punti deboli delle offerte delle ricorrenti e di quelle degli altri offerenti prescelti, nonché i punteggi attribuiti secondo ciascun criterio. Taluni rilievi erano occultati, parzialmente o integralmente, avendo l’OP precisato alle ricorrenti che certe informazioni, la cui divulgazione sarebbe stata contraria all’interesse pubblico, avrebbe potuto ledere gli interessi commerciali legittimi degli altri offerenti prescelti (ad esempio, informazioni relative alla soluzione tecnica proposta) o avrebbe potuto nuocere ad una concorrenza leale tra le imprese interessate, non potevano essere comunicate alle ricorrenti ed erano state eliminate.

46      Infine, con la stessa lettera, l’OP ha comunicato alle ricorrenti che i nomi del comitato di valutazione non potevano essere divulgati.

47      Occorre rilevare che, per ciascuno dei lotti interessati, l’OP ha comunicato alle ricorrenti i nomi degli altri offerenti prescelti, i rilievi del comitato di valutazione, tanto per le loro offerte quanto per quelle con collocamento in graduatoria migliore rispetto al loro, nonché l’esito della valutazione finanziaria, consentendo altresì alle ricorrenti di conoscere le caratteristiche e i vantaggi relativi delle altre offerte selezionate, così come richiesto dall’articolo 100, paragrafo 2, del regolamento finanziario. Le osservazioni tecniche hanno in effetti consentito alle ricorrenti di comparare, per i citati lotti, i punteggi assegnati alle loro offerte, per ciascun criterio tecnico di aggiudicazione, con i punteggi assegnati alle offerte con collocamento in graduatoria migliore rispetto al loro.

48      A tale riguardo, le ricorrenti, pur essendo dell’opinione che la Commissione debba far conoscere le informazioni relative agli altri offerenti prescelti qualificabili come confidenziali e indicare in quale misura questi ultimi possano essere lesi da una siffatta comunicazione, si limitano a formulare una richiesta generica, senza indicare, negli atti dedicati a questo motivo, i rilievi, o addirittura le parti delle offerte alle quali detti rilievi si riferiscono, la cui divulgazione sarebbe necessaria per una tutela giuridica e giurisdizionale effettiva.

49      Orbene, è opportuno ricordare che, a termini dell’articolo 100, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento finanziario, l’amministrazione aggiudicatrice ha il diritto di omettere la comunicazione di taluni elementi qualora questa comunicazione risulti in contrasto con la legge, sia contraria all’interesse pubblico, leda i legittimi interessi commerciali di imprese pubbliche o private o possa nuocere ad una leale concorrenza tra le medesime.

50      Inoltre, discende dalla giurisprudenza che, nell’ambito di un ricorso proposto contro una decisione adottata da un’amministrazione aggiudicatrice relativa ad una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, il principio del contraddittorio non implica che le parti abbiano un diritto di accesso illimitato e assoluto a tutte le informazioni relative alla procedura di aggiudicazione di cui trattasi. Al contrario, tale diritto di accesso dev’essere ponderato con il diritto di altri operatori economici alla tutela delle loro informazioni riservate e dei loro segreti commerciali. Il principio della tutela delle informazioni riservate e dei segreti commerciali deve essere attuato in modo da conciliarlo con le esigenze di effettività della tutela giurisdizionale e con il rispetto del diritto di difesa delle parti della controversia e, nel caso di un ricorso giurisdizionale, in modo da garantire che il procedimento, nel suo complesso, rispetti il diritto ad un equo processo (v., in tal senso, sentenza del 23 novembre 2011, bpost/Commissione, T‑514/09, EU:T:2011:689, punto 25 e giurisprudenza ivi citata). Si ricava dalle osservazioni dettagliate formulate dalle ricorrenti nella loro comunicazione del 5 agosto 2011 che esse avevano una conoscenza sufficiente dei vantaggi relativi delle offerte degli altri offerenti prescelti.

51      Occorre inoltre ricordare che la decisione di collocare in graduatoria le offerte delle ricorrenti al terzo posto nella cascata per il lotto n. 1, al terzo posto nella cascata per il lotto n. 4 e al secondo posto nella cascata per il lotto n. 3 è intervenuta in esito alla valutazione finale, vale a dire dopo il calcolo del rapporto qualità‑prezzo di ciascuna offerta per ciascuno dei citati lotti. Così, i vantaggi relativi delle offerte meglio collocate in graduatoria rispetto alle offerte delle ricorrenti, in rapporto alle offerte di quest’ultime, non riguardavano solo i punteggi ottenuti in base ai criteri tecnici di aggiudicazione, ma si basavano anche sul prezzo proposto e, in particolare, sul rapporto qualità-prezzo delle offerte.

52      In tali circostanze, l’OP, comunicando alle ricorrenti, per ciascuno dei lotti interessati, osservazioni relative alla valutazione tecnica, rispetto a ciascun criterio di aggiudicazione, delle offerte con collocamento in graduatoria migliore delle loro nonché il prezzo proposto in ciascuna di dette offerte e il dettaglio dei calcoli del rapporto qualità‑prezzo, ha reso noto in modo sufficiente quali fossero i vantaggi relativi delle offerte degli altri offerenti prescelti, anche quando dette offerte presentavano un prezzo superiore rispetto alle offerte delle ricorrenti per il lotto interessato.

53      Contrariamente a quanto paiono ritenere le ricorrenti, nell’ambito della comunicazione delle caratteristiche e dei vantaggi relativi all’offerta prescelta per ciascun lotto interessato, non può essere richiesta all’amministrazione aggiudicatrice un’analisi comparativa minuziosa dell’offerta suddetta e di quella dell’offerente escluso (ordinanza del 13 ottobre 2011, Evropaïki Dynamiki/Commission, C‑560/10 P, EU:C:2011:657, punto 17, e sentenza Evropaïki Dynamiki/EFSA, punto 38 supra, EU:T:2012:671, punto 51), e ciò vale anche, come nel caso di specie, per un offerente le cui offerte, così com’è accaduto per quelle delle ricorrenti, sono state collocate in graduatoria ad un posto inferiore rispetto a quello delle offerte degli altri offerenti prescelti.

54      Peraltro, nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, non sussiste, a carico dell’OP, un obbligo di motivazione rafforzato in quanto vi sarebbero stati errori nella procedura di aggiudicazione, che avrebbero portato il comitato di valutazione ad adottare una decisione di aggiudicazione rettificata. Da un lato, si deve constatare che l’errore commesso, che ha portato all’adozione di una decisione di aggiudicazione rettificata, non riguardava i lotti nn. 3 e 4 (v. punto 12 supra). Dall’altro lato, per quanto riguarda il lotto n. 1, interessato da detto errore, la Commissione ha comunicato che si trattava di un errore di calcolo nella formula utilizzata per valutare l’offerta con il miglior rapporto qualità‑prezzo (v. punto 12 supra). In udienza, in risposta ad un quesito del Tribunale, la Commissione ha precisato che i punteggi non erano stati in alcun modo modificati, come confermato dal documento dal titolo «Corrigendum to Report of works of the Evaluation Committee evaluating offers submitted in response to the call for tenders N° 10340 lot 1» (Corrigendum al rapporto dei lavori del comitato di valutazione per la valutazione delle offerte depositate in risposta al bando di gara d’appalto [AO] 10340, lotto n. 1) acquisito al fascicolo (v. punto 21 supra). Pertanto, tale errore non riguardava il punteggio attribuito alle offerte al momento della loro valutazione secondo i criteri tecnici di aggiudicazione.

55      Infine, deve respingersi l’argomento delle ricorrenti che lamenta l’assenza di un esame, da parte di un organo diverso dal comitato di valutazione, delle loro osservazioni dettagliate, malgrado la loro importanza, al fine di ottenere un risultato imparziale. In effetti, dalla normativa applicabile non emerge che l’amministrazione aggiudicatrice sia tenuta a far procedere a un tale esame, e le ricorrenti non richiamano d’altronde alcuna disposizione in tal senso. In ogni caso, tale argomento è inconferente dal momento che non è atto a dimostrare l’insufficienza della motivazione della lettera del 22 luglio 2011, contenente le decisioni di collocamento in graduatoria delle offerte delle ricorrenti nella cascata per ciascuno dei lotti di cui trattasi, e tale censura non può comportare l’annullamento della citata lettera e delle suddette decisioni.

56      Alla luce di quanto precede, occorre considerare che l’OP, nelle sue lettere del 22 e 27 luglio 2011 nonché negli estratti dei rapporti di valutazione, allegati alla lettera del 27 luglio 2011, ha fornito una motivazione sufficientemente dettagliata delle ragioni per cui le offerte presentate dalle ricorrenti sono state collocate in graduatoria al terzo posto nella cascata per il lotto n. 1, al terzo posto nella cascata per il lotto n. 4 e al secondo posto nella cascata per il lotto n. 3, senza che occorra, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, invitare la Commissione a presentare una tabella che esponga, per i lotti nn. 1, 3 e 4, e per ciascun partecipante selezionato, l’incidenza di ciascuna osservazione, negativa o positiva, sul punteggio delle offerte, rispetto a ciascuno dei criteri tecnici di aggiudicazione. A tal proposito, si deve precisare che non si può esigere che l’amministrazione aggiudicatrice trasmetta a un offerente, la cui offerta non è stata collocata in graduatoria al primo posto nella cascata, oltre alle ragioni del collocamento in graduatoria dell’offerta, una sintesi minuziosa del modo in cui ciascun dettaglio di detta offerta è stato preso in considerazione ai fini della valutazione dell’offerta (v., per analogia, sentenza del 4 ottobre 2012, Evropaïki Dynamiki/Commissione, C‑629/11 P, EU:C:2012:617, punto 21 e giurisprudenza ivi citata).

57      Inoltre, per l’ipotesi in cui le ricorrenti chiedano che il Tribunale ordini la produzione della versione integrale dei rapporti di valutazione delle offerte delle ricorrenti e di quelle degli altri offerenti prescelti, è opportuno ricordare che l’offerente escluso non può pretendere la comunicazione della versione integrale di detti rapporti di valutazione (v. punto 40 supra), e ciò vale allo stesso modo, come nel caso di specie, per un offerente la cui offerta, così come accaduto per quelle delle ricorrenti, è stata collocata in graduatoria nella cascata per un determinato lotto ad un posto inferiore rispetto a quelle degli altri partecipanti selezionati. Per di più, una comunicazione del genere non sembra necessaria nel caso di specie.

58      Pertanto, non può essere accolta la domanda delle ricorrenti tesa ad ottenere che il Tribunale ordini la produzione della tabella richiamata dalle ricorrenti, menzionata al punto 56 supra, né quella tesa ad ottenere che il Tribunale ordini la produzione della versione integrale dei rapporti di valutazione.

59      Si deve concludere che l’OP ha motivato adeguatamente le proprie decisioni di collocamento in graduatoria delle offerte delle ricorrenti nella cascata per ciascuno dei lotti interessati e ha soddisfatto i requisiti previsti dall’articolo 100, paragrafo 2, del regolamento finanziario e dell’articolo 149 delle modalità di esecuzione.

60      Siffatta conclusione non può essere inficiata dalle affermazioni delle ricorrenti basate sull’insufficienza di talune osservazioni del comitato di valutazione, relative alla valutazione delle loro offerte per i lotti nn. 1, 3 e 4.

61      Infatti, nei limiti in cui le ricorrenti mirano, con l’argomento relativo alla valutazione delle loro offerte in base ai criteri 1.1, 1.3 e 3.1, a contestare la fondatezza dei rilievi del comitato di valutazione, tale argomento deve essere necessariamente respinto nell’ambito del presente motivo d’impugnazione, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione.

62      Inoltre, tenuto conto della giurisprudenza richiamata al punto 39 supra, le ricorrenti non possono invocare la violazione dell’obbligo di motivazione. Innanzitutto, infatti, è sufficiente constatare che le ricorrenti, nel citare i rilievi del comitato di valutazione, formulati al momento della valutazione delle loro offerte con riguardo ai criteri 1.5, 3.2, 3.5 e 4.2, non li citano integralmente, così come appaiono negli estratti dei rapporti di valutazione loro comunicati. Si deve necessariamente osservare che tali rilievi sono sufficientemente precisi per essere compresi e contestati e per consentire un controllo della valutazione svolta dal comitato di valutazione, al pari peraltro di quelli citati dalle ricorrenti e formulati al momento della valutazione delle loro offerte con riguardo ai criteri 1.2, 1.4, 3.3, 3.4 e 3.5. Infine, dal momento che introducono argomenti per contestare la fondatezza di taluni rilievi esposti nella parte dei loro atti dedicata al secondo motivo di ricorso e in quelle dedicate al terzo motivo, concernente la valutazione delle loro offerte, con riguardo ai criteri 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 3.2, 3.4, 3.5 e 4.2, o concernente la valutazione di un’altra offerta, che ha ricevuto lo stesso rilievo, con riguardo ai criteri 1.3 e 3.3, le ricorrenti non possono invocare la violazione dell’obbligo di motivazione. Peraltro, tali argomenti attestano, in realtà, che le ricorrenti sono state in grado di comprendere, a tal riguardo, il ragionamento dell’OP.

63      In secondo luogo, l’OP non era tenuto, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, a precisare cosa gli altri offerenti selezionati proponessero di meglio rispetto a loro, né di esporne le ragioni. Tale argomento delle ricorrenti, relativo ai rilievi del comitato di valutazione nell’ambito della valutazione delle loro offerte e di quelle degli altri offerenti prescelti, rispetto ai criteri 3.1, 3.2 e 4.2, si risolve nel chiedere un’analisi comparativa minuziosa delle offerte e deve, pertanto, essere respinto (v. punto 53 supra). Per quanto riguarda l’argomento delle ricorrenti che invoca, in merito alla valutazione delle offerte alla luce del criterio 4.2, l’assenza nel rapporto di valutazione di qualunque osservazione quanto all’impostazione della gestione delle forniture proposta da Sword‑Siveco, è sufficiente osservare che tale partecipante non è stato selezionato nella cascata per il lotto n. 4.

64      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, il motivo in esame deve essere respinto.

 B – Sul secondo motivo, vertente sulla violazione del capitolato d’oneri in virtù dell’applicazione di un criterio di aggiudicazione che viola l’articolo 97 del regolamento finanziario e l’articolo 130 delle modalità di esecuzione.

[omissis]

 C – Sul terzo motivo, vertente su errori manifesti di valutazione, rilievi vaghi e non fondati del comitato di valutazione, modifiche a posteriori dei criteri di aggiudicazione indicati nel bando di gara d’appalto, criteri non comunicati a tempo debito agli offerenti nonché commistione tra i criteri di selezione e di aggiudicazione.

[omissis]

377    Poiché le ricorrenti sono rimaste soccombenti in tutti i loro motivi di annullamento, il ricorso in esame deve essere respinto nella parte diretta all’annullamento delle decisioni di collocare in graduatoria le offerte delle ricorrenti al terzo posto nella cascata per il lotto n. 1, al terzo posto nella cascata per il lotto n. 4 e al secondo posto nella cascata per il lotto n. 3.

378    Riguardo alla domanda di annullamento delle decisioni di aggiudicazione degli appalti di cui trattasi agli altri offerenti prescelti nella parte riguardante il loro collocamento in graduatoria, tale domanda può essere respinta solo in conseguenza del rigetto della domanda di annullamento delle decisioni, di cui al punto 377 supra, alle quali le prime sono strettamente collegate (v., per analogia, sentenze del 18 aprile 2007, Deloitte Business Advisory/Commissione, T‑195/05, Racc., EU:T:2007:107, punto 113, e del 10 ottobre 2012, Evropaïki Dynamiki/Commissione, T‑247/09, EU:T:2012:533, punto 170).

[omissis]

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Nona Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La European Dynamics Luxembourg SA, la European Dynamics Belgium SA e la Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE sono condannate alle spese.

Czúcz

Pelikánová

Popescu

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo l’8 luglio 2015.

Firme

Indice


Fatti

Procedimento e conclusioni delle parti

In diritto

I – Sulla domanda di annullamento

A – Sul primo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione a causa dell’assenza di comunicazione dei vantaggi relativi delle offerte degli offerenti prescelti e del mancato rispetto di quanto previsto dall’articolo 100, paragrafo 2, del regolamento finanziario

B – Sul secondo motivo, vertente sulla violazione del capitolato d’oneri in virtù dell’applicazione di un criterio di aggiudicazione che viola l’articolo 97 del regolamento finanziario e l’articolo 130 delle modalità di esecuzione.

C – Sul terzo motivo, vertente su errori manifesti di valutazione, rilievi vaghi e non fondati del comitato di valutazione, modifiche a posteriori dei criteri di aggiudicazione indicati nel bando di gara d’appalto, criteri non comunicati a tempo debito agli offerenti nonché commistione tra i criteri di selezione e di aggiudicazione.


* Lingua processuale: l’inglese.


1 –      Sono riprodotti soltanto i punti della presente sentenza la cui pubblicazione è ritenuta utile dal Tribunale.