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Ricorso proposto il 20 febbraio 2008 - KUKA Roboter / UAMI (Marchio di colore arancio)

(Causa T -97/08)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: KUKA Roboter GmbH (Augsburg, Germania) (rappresentante: avv. A. Kohn)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione del convenuto ad opera della quarta commissione di ricorso 14 dicembre 2007 nel procedimento R 1572/2007-4;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio di colore arancio senza contorno per prodotti della classe 7 (domanda n. 4 607 801).

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda.    

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti:

violazione dell'art. 28 CE, in quanto la decisione impugnata dà luogo a una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa.

violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 1, presentando il marchio richiesto carattere distintivo.

violazione degli artt. 73 e 74 del regolamento n. 40/94, poiché la decisione impugnata non è motivata, o non lo è sufficientemente, e non essendo stata accertata sufficientemente la fattispecie.

eccesso di potere, avendo il convenuto motivato la decisione impugnata prendendo in considerazione valutazioni non pertinenti, relativamente al principio di disponibilità.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).