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Ricorso presentato il 22 febbraio 2008 - Italia/Commissione

(Causa T-95/08)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentante: G. Aiello, avvocato dello Stato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della Commissione C (2007) 6514 del 20/12/2007, notificata in data 21/12/2007, nella parte in cui esclude dal finanziamento comunitario ed imputa a carico del bilancio della Repubblica italiana le conseguenze finanziarie da applicare, nell'ambito della liquidazione delle spese finanziate dal Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia, sezione garanzia.

Con vittoria delle spese di lite.

Motivi e principali argomenti

Il Governo italiano si rivolge contro la decisione della Commissione C(2007) 6514, del 20 dicembre 2007, nella parte in cui esclude del finanziamento comunitario ed imputa a carico del bilancio della ricorrente le conseguenze finanziarie da applicare, nell'ambito della liquidazione delle spese finanziate dal Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia, sezione garanzia.

A sostegno delle sue pretensioni, la ricorrente fa valere:

La violazione, per quanto riguarda l'aiuto nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, dell'articolo 30, par. 1, del regolamento (CE) n. 1535/2003 della Commissione, del 29 agosto 2003, recante modalità di applicazione del regolamento(CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticolo (GU L 218, del 30.08.2003, pag. 14).

La violazione, per quanto riguarda l'acquisto di bovini di età superiore a trenta mesi destinati alla distruzione, dell'articolo 5, par. 5, del regolamento (CE) n. 2777/2000 della Commissione, del 18 dicembre 2000, che istituisce misure eccezionali di sostegno del mercato delle carni bovine (GU L 321, del 19.12.2000, pag. 47), nonché dell'articolo 4 della Decisione della Commissione 97/735/CE, del 21 ottobre 1997 relativa a talune misure di protezione per quanto concerne gli scambi di alcuni tipi di rifiuti animali di mammiferi (GU L 294, del 28.10.1997, pag. 7).

La violazione, per quanto riguarda il regime di premi per il tabacco, dell'articolo 9, par. 3, del Regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1002, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (GU L 215, del 30.07.1992, pag. 70), nonché degli articoli 11 e 12 del Regolamento (CE) n. 2848/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 (GU L 358, del 11.12.1998, pag. 17).

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