Language of document : ECLI:EU:C:2023:841

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

9 novembre 2023 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Riconoscimento delle sentenze che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione in un altro Stato membro – Decisione quadro 2008/909/GAI – Articolo 3, paragrafo 4, e articolo 8 – Rifiuto di esecuzione – Articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto fondamentale ad un processo equo dinanzi ad un giudice indipendente e imparziale precostituito per legge – Carenze sistemiche o generalizzate nello Stato membro di emissione – Esame in due fasi – Revoca della sospensione dell’esecuzione che accompagnava una pena detentiva irrogata da uno Stato membro – Esecuzione di tale pena da parte di un altro Stato membro»

Nella causa C‑819/21,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Landgericht Aachen (Tribunale del Land di Aquisgrana, Germania), con decisione del 6 dicembre 2021, pervenuta in cancelleria il 22 dicembre 2021, nel procedimento  

Staatsanwaltschaft Aachen

in presenza di:

M.D.,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da C. Lycourgos, presidente di sezione, O. Spineanu‑Matei, J.‑C. Bonichot (relatore), S. Rodin e L.S. Rossi, giudici,

avvocato generale: N. Emiliou

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per il governo neerlandese, da K. Bulterman e C.S. Schillemans, in qualità di agenti;

–        per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

–        per la Commissione europea, da S. Grünheid e K. Herrmann, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 4 maggio 2023,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 4, e dell’articolo 8 della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea (GU 2008, L 327, pag. 27), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 (GU 2009, L 81, pag. 24) (in prosieguo: la «decisione quadro 2008/909»), letti in combinato disposto con l’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento riguardante la domanda di riconoscimento e di esecuzione, in Germania, di una sentenza di condanna ad una pena detentiva di sei mesi pronunciata contro M.D. da un giudice polacco.

 Contesto giuridico

3        I considerando 5 e 13 della decisione quadro 2008/909 sono così formulati:

«(5)      I diritti processuali nei procedimenti penali sono un elemento cruciale per assicurare la fiducia reciproca tra gli Stati membri nell’ambito della cooperazione giudiziaria. I rapporti tra gli Stati membri, fondati su una particolare fiducia reciproca nei rispettivi ordinamenti giuridici, consentono allo Stato di esecuzione di riconoscere le decisioni delle autorità dello Stato di emissione. Pertanto, si dovrebbe considerare un ulteriore sviluppo della cooperazione contemplata dagli strumenti del Consiglio d’Europa in materia di esecuzione delle sentenze penali, in particolare nel caso in cui cittadini dell’Unione siano stati oggetto di una sentenza penale e siano stati condannati a una pena detentiva o a una misura privativa della libertà personale in un altro Stato membro. Ferma restando la necessità di offrire garanzie adeguate alla persona condannata, la partecipazione di quest’ultima al procedimento non dovrebbe più costituire un elemento predominante con la richiesta in tutti i casi del suo consenso alla trasmissione di una sentenza ad un altro Stato membro ai fini del suo riconoscimento e dell’esecuzione della pena irrogata.

(…)

(13)      La presente decisione quadro rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dall’articolo 6 del trattato sull’Unione europea e contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare il capo VI. Nessun elemento della presente decisione quadro dovrebbe essere interpretato nel senso che non sia consentito rifiutare di eseguire una sentenza qualora sussistano elementi oggettivi per ritenere che la pena sia stata irrogata al fine di punire una persona per motivi legati al sesso, alla razza, alla religione, all’origine etnica, alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni politiche o all’orientamento sessuale oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi».

4        L’articolo 3 della suddetta decisione quadro, intitolato «Finalità e ambito di applicazione», recita:

«1.      Scopo della presente decisione quadro è stabilire le norme secondo le quali uno Stato membro, al fine di favorire il reinserimento sociale della persona condannata, debba riconoscere una sentenza ed eseguire la pena.

2.      La presente decisione quadro si applica qualora la persona condannata si trovi nello Stato di emissione o nello Stato di esecuzione.

(…)

4.      La presente decisione quadro non pregiudica l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali sanciti dall’articolo 6 del trattato sull’Unione europea».

5        L’articolo 4 della citata decisione quadro, intitolato «Criteri per la trasmissione di una sentenza e di un certificato a un altro Stato membro», così dispone:

«1.      A condizione che la persona condannata si trovi nello Stato di emissione o nello Stato di esecuzione e purché tale persona abbia dato il suo consenso come richiesto ai sensi dell’articolo 6, una sentenza, corredata del certificato per il quale il modello standard figura nell’allegato I, può essere trasmessa a uno dei seguenti Stati membri:

a)      lo Stato membro di cittadinanza della persona condannata in cui quest’ultima vive; o

b)      lo Stato membro di cittadinanza che, pur non essendo quello in cui la persona condannata vive, è lo Stato membro verso il quale sarà espulsa, una volta dispensata dall’esecuzione della pena, a motivo di un ordine di espulsione o di allontanamento inserito nella sentenza o in una decisione giudiziaria o amministrativa o in qualsiasi altro provvedimento preso in seguito alla sentenza; o

c)      qualsiasi Stato membro diverso da quello di cui alle lettere a) o b) la cui autorità competente dia il consenso alla trasmissione della sentenza e del certificato a tale Stato membro.

(…)».

6        L’articolo 8 della medesima decisione quadro, intitolato «Riconoscimento della sentenza ed esecuzione della pena», enuncia quanto segue:

«1.      L’autorità competente dello Stato di esecuzione riconosce una sentenza trasmessa a norma dell’articolo 4 e conformemente alla procedura stabilita all’articolo 5 e adotta immediatamente tutti i provvedimenti necessari all’esecuzione della pena, a meno che non decida di invocare uno dei motivi di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione previsti dall’articolo 9.

(…)».

7        L’articolo 9 della decisione quadro 2008/909, intitolato «Motivi di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione», prevede quanto segue:

«1.      L’autorità competente dello Stato di esecuzione può rifiutare il riconoscimento della sentenza e l’esecuzione della pena nei seguenti casi:

(…)

i)      in base al certificato di cui all’articolo 4, l’interessato non è comparso personalmente al processo terminato con la decisione, a meno che il certificato attesti che l’interessato, conformemente agli ulteriori requisiti processuali definiti nel diritto nazionale dello Stato di emissione:

i)      a tempo debito:

–        è stato citato personalmente ed è quindi stato informato della data e del luogo fissati per il processo terminato con la decisione o è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo, in modo tale che si è stabilito inequivocabilmente che era al corrente del processo fissato,

e

–        è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio;

o

ii)      essendo al corrente della data fissata, aveva conferito un mandato ad un difensore, nominato dall’interessato o dallo Stato, per patrocinarlo in giudizio, ed è stato in effetti patrocinato in giudizio da tale difensore;

o

iii)      dopo aver ricevuto la notifica della decisione ed essere stato espressamente informato del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello cui l’interessato ha il diritto di partecipare e che consente di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e può condurre alla riforma della decisione originaria:

–        ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione,

o

–        non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro il termine stabilito.

(…)».

8        L’articolo 17 della suddetta decisione quadro, intitolato «Legislazione applicabile all’esecuzione», è così formulato:

«1.      L’esecuzione della pena è disciplinata dalla legislazione dello Stato di esecuzione. Le autorità dello Stato di esecuzione sono le sole competenti, fatti salvi i paragrafi 2 e 3, a prendere le decisioni concernenti le modalità di esecuzione e a stabilire tutte le misure che ne conseguono, compresi i motivi per la liberazione anticipata o condizionale.

(…)».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

9        M.D. è un cittadino polacco che risiede abitualmente in Germania ed è stato condannato in Polonia ad una pena detentiva di sei mesi con sospensione condizionale, in virtù di una sentenza in data 7 agosto 2018 pronunciata dal Sąd Rejonowy Szczecin‑Prawobrzeże (Tribunale circondariale di Szczecin‑Prawobrzeże, Polonia). L’interessato non ha assistito al proprio processo sebbene, secondo le informazioni fornite dai giudici polacchi, la convocazione all’udienza gli fosse stata inviata all’indirizzo in Polonia che egli aveva indicato nell’ambito del procedimento istruttorio.

10      Con un’ordinanza del 16 luglio 2019, lo stesso giudice ha revocato la sospensione condizionale inizialmente concessa e ha ordinato l’esecuzione della pena detentiva pronunciata nei confronti di M.D. Le ragioni della revoca e, in particolare, il punto se questa abbia fatto seguito ad una nuova condanna penale, non risultano con chiarezza dal fascicolo presentato alla Corte.

11      Il 13 agosto 2020, il Sąd Okregowy w Szczecinie (Tribunale regionale di Szczecin, Polonia) ha emesso un mandato d’arresto europeo, sulla base del quale M.D. è stato arrestato in Germania. Con decisione del 17 dicembre 2020, la Staatsanwaltschaft Köln (Procura di Colonia, Germania) ha rifiutato l’esecuzione di tale mandato d’arresto sulla base dell’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio del 26 febbraio 2009 (GU 2009, L 81, pag. 24) (in prosieguo: la «decisione quadro 2002/584»), a motivo del fatto che l’interessato risiedeva abitualmente in Germania da svariati anni e si era opposto alla propria consegna alle autorità polacche.

12      Il 26 gennaio 2021, il Sąd Okregowy w Szczecinie (Tribunale regionale di Szczecin) ha inviato alla Generalstaatsanwaltschaft Berlin (Procura generale di Berlino, Germania) una copia autenticata della sentenza del 7 agosto 2018, accompagnata dal certificato previsto dall’articolo 4 della decisione quadro 2008/909, ai fini dell’esecuzione in Germania della pena detentiva pronunciata nei confronti di M.D. Il fascicolo è stato trasmesso alla Staatsanwaltschaft Aachen (Procura di Aquisgrana, Germania), competente per territorio.

13      Con decisione del 2 novembre 2021, dopo aver sentito M.D., il quale ha dichiarato di non aver ricevuto alcuna convocazione all’udienza che si è tenuta in Polonia ed ha sostenuto che le accuse mosse nei suoi confronti erano infondate, la Procura di Aquisgrana ha chiesto alla Sezione per le esecuzioni penali del Landgericht Aachen (Tribunale regionale di Aquisgrana, Germania), odierno giudice del rinvio, di accogliere la domanda di riconoscimento e di esecuzione della sentenza e dell’ordinanza emesse dal Sąd Rejonowy Szczecin‑Prawobrzeże (Tribunale circondariale di Szczecin‑Prawobrzeże) rispettivamente in data 7 agosto 2018 e 16 luglio 2019 e di disporre nei confronti di M.D. una pena detentiva di sei mesi. Secondo la Procura di Aquisgrana, tutte le condizioni richieste per l’esecuzione della sentenza emessa in Polonia erano soddisfatte. In particolare, i fatti all’origine della condanna, commessi nei mesi da marzo a giugno 2009, erano, secondo detta Procura, sanzionati dal diritto penale tedesco quali reati di sottrazione fraudolenta e falso documentale.

14      Il giudice del rinvio si chiede se esso possa rifiutare di dichiarare esecutiva in Germania la pena detentiva inflitta nei confronti di M.D. in Polonia, in ragione della violazione, da parte di questo Stato membro, dell’articolo 47, secondo comma, della Carta e dell’articolo 2 TUE. Esso rileva che gli elementi a sua disposizione evidenziano carenze sistemiche o generalizzate del sistema giudiziario polacco alle date della sentenza e dell’ordinanza pronunciate dal Sąd Rejonowy Szczecin‑Prawobrzeże (Tribunale circondariale di Szczecin‑Prawobrzeże) di cui si chiede l’esecuzione, ossia al 7 agosto 2018 e al 16 luglio 2019. A questo proposito, detto giudice fa riferimento, segnatamente, alla proposta motivata della Commissione europea adottata sul fondamento dell’articolo 7, paragrafo 1, TUE, sullo Stato di diritto in Polonia, del 20 dicembre 2017 [COM(2017) 835 final], nonché alla recente giurisprudenza della Corte in proposito.

15      In tale contesto, il Landgericht Aachen (Tribunale regionale di Aquisgrana) si chiede se, ai fini del riconoscimento e dell’esecuzione in Germania della pena detentiva inflitta ad M.D. in Polonia, spetti ad esso stabilire se il sistema giudiziario di questo Stato membro fosse carente alle date del 7 agosto 2018 e del 16 luglio 2019 e se il diritto fondamentale dell’interessato ad un processo equo sia stato violato, oppure se spetti alla Corte effettuare tale accertamento, al fine di evitare divergenze tra gli Stati membri dell’Unione. Nel merito, detto giudice ritiene non evidente il fatto che la soluzione adottata dalla Corte nella sentenza del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario), (C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586), in merito alla decisione quadro 2002/584 sia trasponibile alla decisione quadro 2008/909, stante la mancanza, in quest’ultima, di un equivalente del considerando 10 della decisione quadro 2002/584, e tenuto conto della soluzione adottata dalla Corte nella sentenza del 27 maggio 2019, OG e PI (Procure di Lubecca e di Zwickau) (C‑508/18 e C‑82/19 PPU, EU:C:2019:456).

16      Il Landgericht Aachen (Tribunale regionale di Aquisgrana) si chiede anche che cosa si debba fare nel caso in cui, alla data della decisione o delle decisioni di cui viene chiesta l’esecuzione, la situazione dello Stato di diritto nello Stato membro di emissione fosse soddisfacente, ma, a seguito di un’evoluzione sfavorevole, abbia cessato di esserlo al momento in cui il giudice dello Stato di esecuzione deve pronunciarsi sul riconoscimento e sull’esecuzione della sentenza di condanna.

17      Alla luce di tali circostanze, il Landgericht Aachen (Tribunale regionale di Aquisgrana) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se il giudice dello Stato membro di esecuzione chiamato a decidere sulla dichiarazione di esecutività possa, sulla base dell’articolo 3, paragrafo 4, della decisione quadro 2008/909 (…), in combinato disposto con l’articolo 47, secondo comma, della [Carta], rifiutare il riconoscimento della sentenza di un altro Stato membro e l’esecuzione della pena con essa irrogata, ai sensi dell’articolo 8 di detta decisione quadro, qualora vi siano elementi che indichino che le condizioni presenti in quest’ultimo Stato membro al momento della pronuncia della decisione da eseguire o delle successive decisioni connesse sono incompatibili con il diritto fondamentale ad un equo processo, poiché in tale Stato membro il sistema giudiziario stesso non è più conforme al principio dello Stato di diritto sancito dall’articolo 2 TUE.

2)      Se il giudice dello Stato membro di esecuzione chiamato a decidere sulla dichiarazione di esecutività possa, sulla base dell’articolo 3, paragrafo 4, della decisione quadro 2008/909, in combinato disposto con il principio dello Stato di diritto sancito dall’articolo 2 TUE, rifiutare il riconoscimento della sentenza di un altro Stato membro e l’esecuzione della pena con essa irrogata, ai sensi dell’articolo 8 di detta decisione quadro, qualora vi siano elementi che indichino che il sistema giudiziario di quest’ultimo Stato membro, al momento della decisione sulla dichiarazione di esecutività, non è più conforme al principio dello Stato di diritto sancito dall’articolo 2 TUE.

3)      In caso di risposta affermativa alla prima questione:

se, prima di rifiutare il riconoscimento di una sentenza di un giudice di un altro Stato membro e l’esecuzione della pena con essa irrogata, facendo riferimento all’articolo 3, paragrafo 4, della decisione quadro 2008/909, in combinato disposto con l’articolo 47, secondo comma, della Carta, a motivo del fatto che esistono elementi che indicano che le condizioni presenti in tale Stato membro sono incompatibili con il diritto fondamentale ad un equo processo, in quanto in tale Stato membro il sistema giudiziario stesso non è più conforme al principio dello Stato di diritto, occorra verificare, in una seconda fase, se tali condizioni incompatibili con il diritto fondamentale ad un equo processo abbiano avuto nel procedimento in questione ripercussioni concrete ai danni della persona o delle persone condannate.

4)      In caso di risposta negativa alla prima e/o alla seconda questione nel senso che non spetta ai giudici degli Stati membri, bensì alla Corte, decidere se le condizioni presenti in uno Stato membro siano incompatibili con il diritto fondamentale ad un equo processo, poiché in detto Stato membro il sistema giudiziario stesso non è più conforme allo Stato di diritto:

se il sistema giudiziario nella Repubblica di Polonia fosse, alla data del 7 agosto 2018 e/o del 16 luglio 2019, ovvero sia, attualmente, conforme al principio dello Stato di diritto sancito dall’articolo 2 TUE».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulle questioni prima, seconda e terza

18      Con le sue questioni prima, seconda e terza, da esaminarsi congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafo 4, e l’articolo 8 della decisione quadro 2008/909 debbano essere interpretati nel senso che il giudice dello Stato membro di esecuzione può di sua iniziativa rifiutare di riconoscere e di eseguire la sentenza di condanna penale pronunciata da un giudice di un altro Stato membro, qualora esso disponga di elementi che indichino l’esistenza, in tale Stato membro, di carenze sistemiche o generalizzate per quanto riguarda il diritto ad un processo equo e, più in generale, il funzionamento del sistema giudiziario e il rispetto dello Stato di diritto. In caso di risposta affermativa, il giudice del rinvio chiede a quale data esso debba collocarsi per valutare l’esistenza di simili carenze sistemiche o generalizzate e se esso debba assicurarsi anche che queste ultime abbiano avuto un’incidenza concreta sulla situazione della persona condannata.

19      Al pari della decisione quadro 2002/584, la decisione quadro 2008/909 concretizza, nel settore penale, i principi di fiducia reciproca e di mutuo riconoscimento, i quali impongono a ciascuno Stato membro, segnatamente per quanto riguarda lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, di considerare, tranne che in circostanze eccezionali, che gli altri Stati membri rispettano il diritto dell’Unione e, in modo del tutto particolare, i diritti fondamentali riconosciuti da tale diritto [v., in tal senso, sentenze del 10 novembre 2016, Poltorak, C‑452/16 PPU, EU:C:2016:858, punto 26, nonché del 22 febbraio 2022, Openbaar Ministerie (Tribunale istituito per legge nello Stato membro di emissione), C‑562/21 PPU e C‑563/21 PPU, EU:C:2022:100, punto 40]. Come sottolineato dal considerando 5 della decisione quadro 2008/909, quest’ultima rafforza la cooperazione giudiziaria in materia di riconoscimento e di esecuzione delle sentenze in materia penale qualora dei cittadini dell’Unione siano stati condannati a pene detentive o a misure privative della libertà personale in un altro Stato membro, al fine di facilitare il loro reinserimento nella società.

20      A tal fine, l’articolo 8 della suddetta decisione quadro stabilisce che l’autorità di esecuzione è, in linea di principio, tenuta ad accogliere la domanda intesa al riconoscimento di una sentenza e all’esecuzione di una condanna ad una pena detentiva o ad una misura privativa della libertà personale pronunciate in un altro Stato membro, la quale le sia stata trasmessa a norma degli articoli 4 e 5 della citata decisione quadro. In linea di principio, detta autorità può rifiutare di dare seguito ad una tale domanda soltanto per i motivi di rifiuto di riconoscimento e di rifiuto di esecuzione tassativamente elencati all’articolo 9 della medesima decisione quadro.

21      La Corte ha tuttavia ammesso che in circostanze eccezionali possono essere apportate delle limitazioni supplementari ai principi del riconoscimento e della fiducia reciproci (sentenza del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru, C‑404/15 e C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, punto 82 nonché la giurisprudenza ivi citata).

22      Ciò vale, a certe condizioni, nel settore disciplinato dalla decisione quadro 2002/584, qualora una persona colpita da un mandato d’arresto europeo sia esposta ad un reale rischio di subire trattamenti inumani e degradanti, ai sensi dell’articolo 4 della Carta, in caso di consegna allo Stato membro di emissione. Per giungere a tale soluzione, la Corte si è fondata, da un lato, sull’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, il quale prevede che quest’ultima non possa avere l’effetto di modificare l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali quali sanciti dall’articolo 6 TUE, nonché sul carattere assoluto del diritto fondamentale garantito dall’articolo 4 della Carta (v., in tal senso, sentenza del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru, C‑404/15 e C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, punti 83 e 84).

23      In seguito, la Corte ha statuito che l’autorità di esecuzione può anche astenersi, in via eccezionale, dal dare seguito ad un mandato d’arresto europeo nel caso in cui la consegna della persona ricercata possa esporre quest’ultima ad un rischio reale di violazione del suo diritto fondamentale ad un equo processo, enunciato all’articolo 47, secondo comma, della Carta, tenuto conto dell’importanza capitale di quest’ultimo ai fini della tutela dell’insieme dei diritti che gli amministrati si vedono conferiti dal diritto dell’Unione, nonché per la salvaguardia dei valori comuni agli Stati membri enunciati nell’articolo 2 TUE, segnatamente il valore rappresentato dallo Stato di diritto [v., in tal senso, sentenze del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario), C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, punti 48 e 59, nonché del 22 febbraio 2022, Openbaar Ministerie (Giudice costituito per legge nello Stato membro emittente), C‑562/21 PPU e C‑563/21 PPU, EU:C:2022:100, punti 45 e 46].

24      Il giudice del rinvio si chiede se una siffatta soluzione sia trasponibile al caso di una domanda volta ad ottenere non la consegna alle autorità di emissione di una persona colpita da un mandato di arresto europeo, sulla base della decisione quadro 2002/584, bensì il riconoscimento di una sentenza e l’esecuzione nello Stato di esecuzione di una condanna penale pronunciate in un altro Stato membro, qualora vi siano elementi che indichino che le condizioni in quest’ultimo Stato membro, alla data dell’adozione della decisione da eseguire o delle decisioni successive che la riguardano, sono incompatibili con il diritto fondamentale ad un equo processo, enunciato all’articolo 47, secondo comma, della Carta.

25      A questo proposito, occorre rilevare che l’articolo 3, paragrafo 4, della decisione quadro 2008/909 stabilisce che quest’ultima non può pregiudicare l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali sanciti dall’articolo 6 TUE.

26      Inoltre, il considerando 13 di detta decisione quadro proclama che tale decisione «rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dall’articolo 6 [TUE] e contenuti nella Carta (…), in particolare il capo VI», tra i quali figura il diritto ad un equo processo dinanzi ad un giudice indipendente e imparziale, sancito dall’articolo 47, secondo comma, della Carta stessa. Il medesimo considerando di cui sopra precisa in particolare che «nessun elemento [nella decisione quadro 2008/909] dovrebbe essere interpretato nel senso che non sia consentito rifiutare di eseguire una sentenza qualora sussistano elementi oggettivi per ritenere che la pena sia stata irrogata al fine di punire una persona per motivi legati al sesso, alla razza, alla religione, all’origine etnica, alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni politiche o all’orientamento sessuale oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi».

27      Ne consegue che, al pari della decisione quadro 2002/584, la decisione quadro 2008/909 deve essere interpretata nel senso che l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione può rifiutare, in circostanze eccezionali, il riconoscimento e l’esecuzione di una condanna penale pronunciata nello Stato membro di emissione, qualora detta autorità disponga di elementi indicanti l’esistenza di carenze sistemiche o generalizzate suscettibili di ledere l’indipendenza del potere giudiziario in tale Stato membro e di pregiudicare così il contenuto essenziale del diritto fondamentale ad un equo processo della persona interessata.

28      In concreto, rispondendo alle domande del giudice del rinvio circa le condizioni alle quali l’esecuzione di una domanda presentata sulla base della decisione quadro 2008/909 può essere rifiutata in caso di violazioni sistemiche o generalizzate del diritto ad un equo processo nello Stato membro di emissione, occorre precisare che la possibilità di rifiutare di riconoscere una sentenza e di eseguire una condanna penale sulla base dell’articolo 3, paragrafo 4, della decisione quadro 2008/909, a causa di un rischio di violazione del diritto fondamentale ad un equo processo, presuppone che l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione proceda ad un esame in due fasi.

29      In una prima fase, incombe a detta autorità determinare se sussistano elementi oggettivi, affidabili, precisi e debitamente attualizzati che tendano a dimostrare l’esistenza di un rischio reale di violazione, nello Stato membro di emissione, del diritto fondamentale ad un processo equo garantito dall’articolo 47, secondo comma, della Carta, a causa di carenze sistemiche o generalizzate per quanto riguarda l’indipendenza del potere giudiziario in tale Stato membro [v., per analogia, sentenza del 22 febbraio 2022, Openbaar Ministerie (Giudice costituito per legge nello Stato membro emittente), C‑562/21 PPU e C‑563/21 PPU, EU:C:2022:100, punto 52 nonché la giurisprudenza ivi citata].

30      In caso affermativo, l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione deve, in una seconda fase, verificare, in maniera concreta e precisa, in quale misura le carenze constatate in occasione della prima fase possano aver avuto un’incidenza sul funzionamento degli organi giurisdizionali dello Stato membro di emissione competenti a decidere nei procedimenti intentati nei confronti della persona interessata, e se, alla luce della situazione personale di quest’ultima, della natura del reato per il quale essa è stata giudicata e del contesto fattuale nel quale si inscrive la condanna di cui vengono chiesti il riconoscimento e l’esecuzione, nonché, eventualmente, delle informazioni supplementari fornite da detto Stato membro in applicazione della decisione quadro sopra citata, esistano motivi seri e comprovati per ritenere che un tale rischio si sia effettivamente avverato nel caso di specie [v., per analogia, sentenza del 22 febbraio 2022, Openbaar Ministerie (Giudice costituito per legge nello Stato membro emittente), C‑562/21 PPU e C‑563/21 PPU, EU:C:2022:100, punto 53 nonché la giurisprudenza ivi citata].

31      A questo proposito, l’assenza, nella decisione quadro 2008/909, di un equivalente del considerando 10 della decisione quadro 2002/584 – a tenore del quale l’esecuzione del mandato di arresto europeo può essere sospesa soltanto in caso di grave e persistente violazione, da parte di uno degli Stati membri, dei principi enunciati nell’articolo 6, paragrafo 1, TUE, constatata dal Consiglio dell’Unione europea in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, TUE, che riguarda la possibilità di sospendere, in maniera generale, il meccanismo del mandato d’arresto europeo nei confronti di uno Stato membro – non può rimettere in discussione la necessità, per l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione, di effettuare, caso per caso, le verifiche descritte al punto precedente.

32      Quanto alla sentenza del 27 maggio 2019, OG e PI (Procure di Lubecca e di Zwickau) (C‑508/18 e C‑82/19 PPU, EU:C:2019:456), richiamata dal giudice di rinvio, essa verteva sulla questione se le autorità di una Procura rientrassero nella nozione di «autorità giudiziaria emittente», ai sensi della decisione quadro 2002/584, la quale non presenta alcun rapporto diretto con la questione sollevata nella presente causa. Non si può comunque inferire da detta sentenza che eventuali carenze sistemiche o generalizzate per quanto riguarda l’indipendenza del potere giudiziario nello Stato membro di emissione siano sufficienti per dispensare lo Stato di esecuzione dal riconoscere le sentenze e dall’eseguire le condanne penali pronunciate dai giudici dello Stato membro di emissione sulla base della decisione quadro 2008/909 [v., per analogia, sentenza del 17 dicembre 2020, Openbaar Ministerie (Indipendenza dell’autorità giudiziaria emittente), C‑354/20 PPU e C‑412/20 PPU, EU:C:2020:1033, punto 50].

33      Occorre infatti ricordare che l’esistenza di simili carenze sistemiche o generalizzate non ha necessariamente un’incidenza su tutte le decisioni emesse dai giudici di detto Stato membro in ciascun caso particolare [v. in tal senso, per analogia, sentenza del 17 dicembre 2020, Openbaar Ministerie (Indipendenza dell’autorità giudiziaria emittente), C‑354/20 PPU e C‑412/20 PPU, EU:C:2020:1033, punti 41 e 42].

34      Permettere all’autorità competente dello Stato membro di esecuzione di sospendere, di propria iniziativa, il meccanismo previsto dalla decisione quadro 2008/909, rifiutando, per principio, di dare seguito a tutte le domande intese al riconoscimento di sentenze e all’esecuzione di condanne penali provenienti dallo Stato membro interessato da dette carenze, rimetterebbe in discussione i principi di fiducia reciproca e di mutuo riconoscimento sottesi alla citata decisione quadro [v., per analogia, sentenza del 17 dicembre 2020, Openbaar Ministerie (Indipendenza dell’autorità giudiziaria emittente), C‑354/20 PPU e C‑412/20 PPU, EU:C:2020:1033, punto 43].

35      Inoltre, contrariamente a quanto suggerisce il giudice del rinvio, non spetta alla Corte, bensì a detto giudice, valutare se gli elementi di prova forniti dalla persona interessata rivelino un motivo che giustifica il rifiuto di riconoscere e di eseguire la condanna penale in discussione nel procedimento principale, restando però inteso che, conformemente alla giurisprudenza della Corte, la possibilità di un tale rifiuto costituisce un’eccezione che deve essere oggetto di un’interpretazione restrittiva [v., per analogia, ordinanza del 12 luglio 2022, Minister for Justice and Equality (Giudice costituito per legge nello Stato membro emittente – II), C‑480/21, EU:C:2022:592, punto 48 e la giurisprudenza ivi citata].

36      Occorre altresì precisare, per quanto riguarda la data alla quale l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione deve collocarsi per svolgere la suddetta valutazione, che, nel caso di una domanda ricadente sotto la decisione quadro 2008/909, intesa al riconoscimento e all’esecuzione, in uno Stato membro, di una condanna penale pronunciata in un altro Stato membro, la verifica dell’esistenza di carenze sistemiche o generalizzate del sistema giudiziario dello Stato membro di emissione, segnatamente riguardanti l’indipendenza degli organi giurisdizionali, deve necessariamente essere effettuata tenendo conto della situazione esistente in tale Stato membro alla data della condanna di cui sopra. In occasione di tale verifica, possono essere prese in considerazione le evoluzioni di tale situazione fino alla data suddetta. Per contro, non occorre, in linea di principio, prendere in considerazione le evoluzioni di tale situazione successive alla data summenzionata.

37      L’obiettivo di tale verifica è infatti di permettere all’autorità competente dello Stato membro di esecuzione, sulla base degli elementi di prova forniti dalla persona interessata, di valutare se siffatte carenze sistemiche o generalizzate possano aver avuto un’incidenza concreta sul procedimento penale cui tale persona è stata sottoposta e che ha portato alla sua condanna [v., per analogia, ordinanza del 12 luglio 2022, Minister for Justice and Equality (Giudice costituito per legge nello Stato membro emittente – II), C‑480/21, EU:C:2022:592, punto 41].

38      Ne consegue che spetta al giudice del rinvio collocarsi alla data della condanna al fine di valutare tanto l’esistenza di carenze sistemiche o generalizzate nello Stato membro di emissione, quanto l’incidenza concreta che queste possono aver avuto sulla situazione della persona condannata.

39      Non occorre, invece, interrogarsi in merito al rispetto o meno dello Stato di diritto nello Stato membro di emissione alla data in cui l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione è chiamata a decidere sulla domanda intesa al riconoscimento di una sentenza e all’esecuzione di una condanna penale pronunciate nello Stato membro di emissione, dato che la finalità stessa di tale procedimento è che la persona interessata, lungi dal dover essere consegnata alle autorità di quest’ultimo Stato membro, rimanga nello Stato membro di esecuzione per scontarvi la propria pena.

40      Lo stesso vale per la situazione nello Stato membro di emissione alla data della revoca della sospensione condizionale qualora quest’ultima sia stata pronunciata a causa della violazione di una condizione oggettiva eventualmente stabilita insieme con la pena iniziale, dato che una tale revoca costituisce una semplice misura di esecuzione che non modifica né la natura né il quantum della pena [v., in tal senso, sentenza del 23 marzo 2023, Minister for Justice and Equality (Revoca della sospensione), C‑514/21 e C‑515/21, EU:C:2023:235, punto 53 nonché la giurisprudenza ivi citata].

41      Tuttavia, nell’ipotesi in cui la revoca della sospensione condizionale sia la conseguenza di una nuova condanna penale, aspetto questo la cui verifica è riservata al giudice del rinvio nel procedimento principale, incombe all’autorità competente dello Stato membro di esecuzione valutare la situazione esistente nello Stato membro di emissione fino alla data della nuova condanna la cui pronuncia ha determinato la revoca suddetta e, pertanto, reso possibile la domanda intesa al riconoscimento e all’esecuzione della pena iniziale [v., per analogia, sentenza del 23 marzo 2023, Minister for Justice and Equality (Revoca della sospensione), C‑514/21 e C‑515/21, EU:C:2023:235, punti 67 e 68].

42      Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima, alla seconda e alla terza questione dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 4, e l’articolo 8 della decisione quadro 2008/909 devono essere interpretati nel senso che l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione può rifiutare di riconoscere e di eseguire la sentenza di condanna penale pronunciata da un giudice di un altro Stato membro qualora essa disponga di elementi che indichino l’esistenza, in tale Stato membro, di carenze sistemiche o generalizzate del diritto ad un processo equo, segnatamente per quanto riguarda l’indipendenza degli organi giurisdizionali, ed esistano seri motivi per ritenere che tali carenze possano aver avuto un’incidenza concreta sul procedimento penale cui la persona interessata è stata sottoposta. Incombe all’autorità competente dello Stato membro di esecuzione valutare la situazione esistente nello Stato membro di emissione fino alla data della condanna penale della quale vengono chiesti il riconoscimento e l’esecuzione nonché, eventualmente, fino alla data della nuova condanna che ha determinato la revoca della sospensione condizionale che era stata inizialmente disposta insieme con la pena di cui si chiede l’esecuzione.

 Sulla quarta questione

43      Tenuto conto della risposta fornita alla prima, alla seconda e alla terza questione, non occorre rispondere alla quarta questione.

 Sulle spese

44      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

L’articolo 3, paragrafo 4, e l’articolo 8 della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009,

devono essere interpretati nel senso che:

l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione può rifiutare di riconoscere e di eseguire la sentenza di condanna penale pronunciata da un giudice di un altro Stato membro qualora essa disponga di elementi che indichino l’esistenza, in tale Stato membro, di carenze sistemiche o generalizzate del diritto ad un processo equo, segnatamente per quanto riguarda l’indipendenza degli organi giurisdizionali, ed esistano seri motivi per ritenere che tali carenze possano aver avuto un’incidenza concreta sul procedimento penale cui la persona interessata è stata sottoposta. Incombe all’autorità competente dello Stato membro di esecuzione valutare la situazione esistente nello Stato membro di emissione fino alla data della condanna penale della quale vengono chiesti il riconoscimento e l’esecuzione nonché, eventualmente, fino alla data della nuova condanna che ha determinato la revoca della sospensione condizionale che era stata inizialmente disposta insieme con la pena di cui si chiede l’esecuzione.

Firme


*      Lingua processuale: il tedesco.