Language of document : ECLI:EU:F:2011:191

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Seconda Sezione)

7 dicembre 2011

Causa F‑44/05 RENV

Guido Strack

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Domanda risarcitoria per eccessiva durata del procedimento giurisdizionale – Incompetenza del Tribunale – Rinvio al Tribunale dell’Unione europea»

Oggetto:      Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Strack chiede, in sostanza, l’annullamento della decisione recante rigetto della sua candidatura al posto di capo unità «Gare e contratti» dell’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee e della decisione di nominare il sig. A. al detto posto, nonché la condanna della Commissione a pagare un importo a titolo di risarcimento del danno morale asseritamente subito.

Decisione:      La domanda di risarcimento danni per eccessiva durata del procedimento giurisdizionale, presentata dal ricorrente ai punti 78‑85 della memoria di osservazioni scritte depositata il 21 febbraio 2011 e figurante al punto A.4 del dispositivo delle conclusioni della detta memoria, è rinviata al Tribunale dell’Unione europea. Le spese relative a tale domanda sono riservate.

Massime

1.      Funzionari – Ricorso – Ricorso per risarcimento danni – Origine – Rapporto d’impiego – Fondamento giuridico

(Art. 270 TFUE)

2.      Procedura – Ripartizione delle competenze tra i vari giudici dell’Unione – Domanda risarcitoria per eccessiva durata del procedimento giurisdizionale – Incompetenza del Tribunale della funzione pubblica – Rinvio al Tribunale

(Art. 256, n. 1, primo comma, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; Statuto della Corte di giustizia, art. 51, primo comma; regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 73)

1.      Una controversia tra un funzionario e l’istituzione da cui dipende o dipendeva, diretta al risarcimento di un danno, si muove nell’ambito dell’art. 270 TFUE solo se tale danno trova la sua origine in un rapporto d’impiego che intercorre o intercorreva tra l’interessato e un’istituzione.

(v. punto 8)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 12 maggio 2011, causa F‑50/09, Missir Mamachi di Lusignano/Commissione, punto 116, e giurisprudenza ivi citata (che forma oggetto di impugnazione pendente dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, causa T‑401/11 P)

2.      Il Tribunale della funzione pubblica è manifestamente incompetente a statuire su una domanda risarcitoria proposta da un ex funzionario per eccessiva durata del procedimento, in quanto quest’ultima riguarda il procedimento giurisdizionale e ciò fatte salve le altre domande risarcitorie formulate. Infatti, il preteso danno non trova la sua origine nel rapporto d’impiego intercorrente tra il ricorrente e la sua istituzione, ma nel ritardo a statuire asseritamente imputabile ai giudici dell’Unione, il quale costituirebbe una violazione del diritto del ricorrente ad un ricorso effettivo.

Al riguardo, ai sensi dell’art. 73 del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, un ricorso rientrante nella competenza della Corte di giustizia o del Tribunale dev’essere rinviata a questi ultimi, dato che un ricorso altro non è che il supporto di un insieme di domande e ogni domanda autonoma nel merito può essere trattata come configurante un ricorso ai sensi del detto art. 73. Inoltre, risulta dall’art. 256, n. 1, primo comma, TFUE e dall’art. 51, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, che il Tribunale è competente a conoscere in primo grado dei ricorsi risarcitori proposti dai singoli, qualora tali ricorsi non trovino la loro origine in un rapporto d’impiego che intercorra o intercorresse tra l’interessato e un’istituzione.

(v. punti 9 e 10)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: Missir Mamachi di Lusignano/Commissione, cit. (punto 116, e giurisprudenza ivi citata)