Language of document : ECLI:EU:T:2015:236





Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 29 aprile 2015 –
National Iranian Gas Company / Consiglio

(causa T‑9/13)

«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive assunte nei confronti dell’Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare – Congelamento di capitali – Eccezione di illegittimità – Errore di diritto – Proporzionalità – Diritto di proprietà – Competenza del Consiglio – Obbligo di motivazione – Diritti della difesa – Riesame delle misure restrittive adottate – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Errore di valutazione»

1.                     Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Decisione di congelamento dei capitali – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità – Portata – Articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2010/413, e articolo 1, paragrafo 8, della decisione 2012/635 – Esclusione [Art. 29 TUE; artt. 263, comma 4, TFUE e 275, comma 2, TFUE; decisioni del Consiglio 2010/413/PESC, art. 20, § 1, c), e 2012/635/PESC, art. 1, § 8] (v. punti 27‑30)

2.                     Ricorso di annullamento – Presupposti per la ricevibilità – Interesse ad agire – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Ricorso diretto contro un atto che istituisce misure restrittive nei confronti del ricorrente – Entità pubblica che invoca le tutele e le garanzie connesse ai diritti fondamentali – Questione che non riguarda la ricevibilità del motivo, bensì la sua fondatezza (Artt. 263, comma 4, TFUE e 275, comma 2, TFUE; decisione del Consiglio 2012/635/PESC; regolamento del Consiglio n. 945/2012) (v. punti 32, 33)

3.                     Diritto dell’Unione europea – Diritti fondamentali – Ambito di applicazione ratione personae – Persone giuridiche che costituiscono emanazioni di Stati terzi – Inclusione – Responsabilità dello Stato terzo per il rispetto dei diritti fondamentali nel proprio territorio – Irrilevanza (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 17, 41 e 47) (v. punti 37, 39, 41, 42)

4.                     Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Misure adottate nell’ambito della lotta contro la proliferazione nucleare – Portata del controllo – Controllo ristretto per le norme generali – Controllo esteso alla valutazione dei fatti e alla verifica delle prove per gli atti che si applicano a entità specifiche [Art. 29 TUE; artt. 215, § 2, TFUE e 275, comma 2, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2010/413/PESC, art. 20, § 1, c); regolamento del Consiglio n. 267/2012, art. 23, § 2, d)] (v. punti 56, 57, 148‑151)

5.                     Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Misure adottate nell’ambito della lotta contro la proliferazione nucleare – Portata del controllo – Controllo ristretto per le norme generali – Criteri di adozione delle misure restrittive – Sostegno al governo iraniano – Portata – Rispetto del principio della certezza del diritto che esige chiarezza, precisione e prevedibilità degli effetti delle norme giuridiche [Decisioni del Consiglio 2010/413/PESC, art. 20, § 1, c), 2012/35/PESC, considerando 13, e 2012/635/PESC, considerando 16; regolamento del Consiglio n. 267/2012, art. 23, § 2, d)] (v. punti 57‑62, 65‑67, 71)

6.                     Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Restrizione del diritto di proprietà e del diritto di esercitare liberamente un’attività economica – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza [Decisioni del Consiglio 2010/413/PESC, art. 20, § 1, c), 2012/35/PESC, considerando 13, e 2012/635/PESC, art. 1, § 8; regolamento del Consiglio n. 267/2012, art. 23, § 2, d)] (v. punti 60, 74, 75, 173‑177)

7.                     Politica estera e di sicurezza comune – Decisione adottata nell’ambito del Trattato UE – Requisiti procedurali introdotti dall’articolo 215, paragrafo 2, TFUE – Inapplicabilità (Art. 29 TUE; art. 215, § 2, TFUE; decisione 2012/635/PESC) (v. punti 82, 84)

8.                     Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Potere del Consiglio, in materia di misure restrittive fondate sull’articolo 215 TFUE, di ricorrere al procedimento previsto all’articolo 291, paragrafo 2, TFUE (Artt. 215 TFUE e 291, § 2, TFUE; regolamento del Consiglio n. 267/2012, art. 23, § 2) (v. punti 88‑90)

9.                     Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Misure adottate nell’ambito della lotta contro la proliferazione nucleare – Procedura per l’inserimento nell’elenco delle persone ed entità sottoposte a un congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Scelta della base giuridica – Regolamento n. 267/2012 – Rispetto delle condizioni di cui all’articolo 291 TFUE (Artt. 24, § 1, comma 2, TUE, 29 TUE e 31, § 1, TUE; artt. 215 TFUE e 291, § 2, TFUE; decisione del Consiglio 2010/413/PESC, allegato II; regolamento del Consiglio n. 267/2012, artt. 23, § 2, e 46, § 2) (v. punti 92‑97, 102)

10.                     Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Decisione che si inserisce in un contesto noto all’interessato e che gli consente di comprendere la portata della misura adottata nei suoi confronti – Ammissibilità di una motivazione sommaria (Art. 296, comma 2, TFUE; decisione del Consiglio 2012/635/PESC; regolamento del Consiglio n. 945/2012) (v. punti 105‑110, 115‑120)

11.                     Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Diritto di accesso ai documenti – Diritto subordinato a una richiesta in tal senso al Consiglio (Decisione del Consiglio 2012/635/PESC; regolamento del Consiglio n. 945/2012) (v. punto 126)

12.                     Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Obbligo del Consiglio di riesaminare tali misure periodicamente – Violazione – Irrilevanza quanto alla validità di tali misure – Presupposti – Rispetto dell’obiettivo dell’obbligo di riesame e assenza di ripercussioni sulla situazione dell’entità interessata (Decisione del Consiglio 2010/413/PESC, art. 26, § 3; regolamento del Consiglio n. 267/2012, art. 46, § 6) (v. punti 133‑135, 137‑140, 142, 143)

Oggetto

Da un lato, domanda di annullamento parziale dell’articolo 1, punto 8, della decisione 2012/635/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 282, pag. 58), e, dall’altro, domanda di annullamento della decisione 2012/635, del regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2012 del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 282, pag. 16), e della decisione comunicata con lettera del Consiglio del 14 marzo 2014, nella parte in cui essa riguarda l’iscrizione del nome della ricorrente nell’allegato II della decisione 2010/413/PESC, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39), nonché nell’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

The National Iranian Gas Company è condannata alle spese.