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Ricorso proposto il 21 novembre 2013 – Australian Gold / UAMI – Effect Management & Holding (HOT)

(Causa T-611/13)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Australian Gold LLC (Indianapolis, Stati Uniti) (rappresentanti: A. von Mühlendahl e H. Hartwig, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Effect Management & Holding GmbH (Vöcklabruck, Austria)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 10 settembre 2013, procedimento R 1881/2012-4;

condannare il convenuto e, qualora dovesse intervenire, la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio figurativo contenente l’elemento denominativo «HOT» per prodotti delle classi 3, 5, 16 e 25 – registrazione internazionale che designa l’Unione europea n. 797 277

Titolare del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la ricorrente

Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: i motivi sono quelli previsti dall’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento sul marchio comunitario

Decisione della divisione di annullamento: accoglimento parziale della domanda di dichiarazione di nullità

Decisione della commissione di ricorso: rigetto parziale del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con gli articoli 7, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e 8, paragrafo 3, del regolamento sul marchio comunitario.