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Ordinanza del Tribunale del 25 aprile 2012 - Movimondo Onlus / Commissione

(Causa T-52/07)

("Cooperazione allo sviluppo - ECHO - EuropeAid - Esclusione dei contratti e delle sovvenzioni finanziati dal bilancio comunitario e dal FES - Liquidazione e cessazione dell'attività dell'organizzazione umanitaria - Non luogo a provvedere")

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Movimondo Onlus - Organizzazione non governativa di cooperazione e solidarietà internazionale (Roma, Italia) (rappresentanti: P. Vitali, G. Verusio, G.M. Roberti e A. Franchi, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: M. Wilderspin, C. Hermes e F. Moro, agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C (2006) 5802 def. della Commissione, del 1° dicembre 2006, che infligge una sanzione amministrativa all'organizzazione non governativa (ONG) Movimondo Onlus - Organizzazione non governativa di cooperazione e solidarietà internazionale

Dispositivo

Non vi è più luogo a provvedere sul presente ricorso.

La Movimondo Onlus - Organizzazione non governativa di cooperazione e solidarietà internazionale e la Commissione europea sopporteranno ciascuna le proprie spese.

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1 - GU C 82 del 14.4.2007.