Ordinanza del Tribunale del 25 aprile 2012 - Movimondo Onlus / Commissione
(Causa T-52/07)
("Cooperazione allo sviluppo - ECHO - EuropeAid - Esclusione dei contratti e delle sovvenzioni finanziati dal bilancio comunitario e dal FES - Liquidazione e cessazione dell'attività dell'organizzazione umanitaria - Non luogo a provvedere")
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Movimondo Onlus - Organizzazione non governativa di cooperazione e solidarietà internazionale (Roma, Italia) (rappresentanti: P. Vitali, G. Verusio, G.M. Roberti e A. Franchi, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: M. Wilderspin, C. Hermes e F. Moro, agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione C (2006) 5802 def. della Commissione, del 1° dicembre 2006, che infligge una sanzione amministrativa all'organizzazione non governativa (ONG) Movimondo Onlus - Organizzazione non governativa di cooperazione e solidarietà internazionale
Dispositivo
Non vi è più luogo a provvedere sul presente ricorso.
La Movimondo Onlus - Organizzazione non governativa di cooperazione e solidarietà internazionale e la Commissione europea sopporteranno ciascuna le proprie spese.
____________1 - GU C 82 del 14.4.2007.